Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4749 del 2025, proposto dal Fallimento della Soc. Coop. Edil Atellana a r.l., in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Catello Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Literno, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 390/2016, pubblicata il 29.01.2016, nel procedimento n. r.g. 901611/2013, notificata all’Amministrazione in data 07.12.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AN IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Fallimento della Soc. Cooperativa Edil Atellana S.r.l. espone che:
- con sentenza n. 390/2016, pubblicata il 29 gennaio 2016, il Tribunale di Santa Maria C.V. condannava, in parziale riforma del decreto ingiuntivo n. 285/2013, il Comune di Villa Literno al pagamento in suo favore della somma di € 454.615,77 oltre interessi dalla domanda al saldo, al pagamento di € 2.241,00 a titolo di spese processuali della fase monitoria, oltre iva e c.p.a. e interessi dall’emissione del d.i. al saldo, nonché al pagamento di € 9.000,00 a titolo di spese processuali oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa di legge;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria (all. sub 6 al ricorso);
- la sentenza è stata notificata in data 7 dicembre 2023 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, il Fallimento ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo per il caso di ulteriore inadempimento la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Comune di Villa Literno al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il Comune di Villa Literno non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Comune di Villa Literno di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale su istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Villa Literno di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Caserta con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Comune di Villa Literno al pagamento:
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AN IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO