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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8379 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11241/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MELLANO MADDALENA, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA, 20 12037 SALUZZO presso il difensore avv. MELLANO MADDALENA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERANTONI ROBERTO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 5 20122 MILANO presso il difensore avv. SERANTONI ROBERTO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, con riserva di ogni successiva ed eventuale difesa ed istanza, anche in via istruttoria, nei termini di Legge;
nel merito, in via preliminare: respingere la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nella presente memoria e nell'opposizione a decreto ingiuntivo. nel merito, in via principale: accertata la palese violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell' , dichiarare nullo, annullare e/o revocare, per quanto occorra, nonché privare di Controparte_1 qualsiasi giuridico effetto, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 1593/2025 del Tribunale di Milano, emesso in data 20 gennaio 2025 a definizione del procedimento R.G. n. 38649/2024, notificato in data 30 gennaio 2025, mandando integralmente assolta la da ogni avversa pretesa e dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto dall'attrice alla . nel merito, in via riconvenzionale: condannare altresì Controparte_1 [...]
a corrispondere a la somma di euro 179.778,38 ancora dovuta in virtù del plafond pro CP_1 Parte_1 soluto pattuito contrattualmente. Con riserva di agire separatamente nei confronti di per Controparte_1 ottenere il pagamento dell'ulteriore somma di euro 392.942,62 meglio descritta in narrativa. nel merito, in via subordinata: per i motivi di cui in narrativa, accertata la palese violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell' , mandare integralmente assolta la da ogni avversa pretesa e Controparte_1 Parte_1 accertare che nulla è dovuto dall'attrice alla in virtù del il decreto ingiuntivo n. 1593/2025 del Controparte_1
Tribunale di Milano, emesso in data 20 gennaio 2025. in estremo subordine: ridurre le richieste di pagamento di alla luce delle contestazioni circa il quantum della pretesa. in via istruttoria: Si insta per Controparte_1
l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova n. 1-27, indicati nella parte in fatto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con riserva ulteriormente capitolare nel prosieguo. A testi: Testimone_1
. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfettario. Testimone_2
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e capitolare nei termini di Legge.
pagina 1 di 5 Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, In via preliminare - Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
1593/2025 del 20.01.2025 emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 29.01.2025, sussistendone i requisiti di legge;
per l'effetto, respingere l'opposizione a tale istanza, formulata da , in quanto Parte_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto. Nel merito in via principale - Confermare, in ogni caso, la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo di pagamento decreto ingiuntivo n. 1593/2025 del 20.01.2025 emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 29.01.2025, respingendo tutte le eccezioni processuali e/o di merito formulate da , per le ragioni in atti, in quanto totalmente Parte_2 infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata - Dichiarare, in ogni caso, tenuta e condannare
, a provvedere al pagamento, a favore di Parte_2 Controparte_1 della somma di € 824.910,40, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi dalla data di scadenza dei singoli pagamenti dovuti al saldo oltre alle spese e gli onorari della presente procedura oltre IVA e CPA e le successive occorrende. In ogni caso - Dichiarare tenuta e condannare , al pagamento degli onorari e spese di causa, da Parte_2 liquidarsi sulla base delle c.d. “Tabelle Parametri Forensi DM 55/2014” e relativi aggiornamenti, applicando i valori medi, stante la pretestuosità dell'azione intentata, oltre rimborso forfettario, Cassa Previdenza e IVA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1593/2025 emesso da questo tribunale a favore di
[...]
e nei confronti di , odierna attrice in Controparte_1 Parte_3 opposizione. Il decreto è stato emesso sul presupposto di due accordi tra le medesime parti: un contratto di anticipo fatture con affidamento continuativo a breve termine e cessione di crediti futuri (factoring), nonché di un contratto di cessione di crediti futuri per effetto del quale l'odierna attrice si obbligava a cedere a i crediti vantati nei confronti della Centrale del Controparte_1 latte di AN e Asti S.p.a. (ora in liquidazione giudiziale). Nel corso del rapporto, parte si sarebbe resa inadempiente in quanto avrebbe proceduto a incassare Parte_1 autonomamente i crediti da fornitura nei confronti della Centrale del latte di AN. Infatti, avrebbe chiesto a di poter gestire direttamente tali Parte_1 Controparte_1 crediti, ma , via e-mail in data 9.1.2024 (doc. 8) precisava che non avrebbe Controparte_1 potuto “(…) rinunciare alla CIM (cessione in massa delle fatture) (…)”; di conseguenza non avrebbe potuto autorizzare ad incassare direttamente le fatture emesse dalla Parte_1 stessa nei confronti della Centrale del Latte;
tale facoltà avrebbe potuto essere concessa in via eccezionale e previo formale accordo, previa “(…) manleva delle singole fatture che andrete ad emettere (…)”. Poiché a tale comunicazione non avrebbero fatto seguito riscontri formali,
in prosieguo di rapporto (cfr. doc. 9) prendeva atto che, non di meno, Controparte_1
si era fatta anticipare l'incasso delle fatture emesse a decorrere dal 2024 nei Parte_1 confronti di Centrale del Latte di AN, per un totale di € 431.341.99 (…). In sintesi,
avrebbe violato il contratto in quanto non avrebbe ceduto tutti i crediti sorti Parte_1 nei confronti del debitore Centrale del Latte e, inoltre, avrebbe proceduto all'incasso diretto dei crediti. Per tale motivo ha revocato il plafond di cui al contratto di factoring e, di Controparte_1 conseguenza ha chiesto il decreto per il pagamento del debito, quantificato al 30.9.2024, di € 824.910,40 (docc. 12-13).
pagina 2 di 5 Parte attrice opponente ha sostenuto una diversa versione dei fatti, sostanzialmente basata sull'affidamento derivante da interlocuzione con , nella persona del dott. Controparte_1
, il quale, a fronte dell'esigenza di di gestire autonomamente i CP_2 Parte_1 crediti nei confronti della Centrale del latte di AN (derivante dalla situazione di crisi della stessa), il 9.1.2024 inoltrava la seguente email “Buongiorno Avv. Mellano [i.e. il legale che assisteva nel frangente in esame], come da intese telefoniche la informo Parte_1 che, nell'attesa che Centrale del Latte di AN e Asti si pronunci e risponda alle nostre richieste inviate a mezzo pec, non possiamo momentaneamente rinunciare alla (cessione in massa delle fatture), ma provvederemo con la manleva delle singole fatture che andrete ad emettere e che quindi il debitore potrà direttamente pagare a voi. In conclusione, in attesa dell'eventuale “composizione negoziata della crisi” ci dovrete inviare a mezzo mail tutte le singole fatture emesse nei confronti di Centrale del Latte, vi faremo avere le relative manleve per poter gestire voi direttamente l'incasso. Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, Grazie Distinti Saluti” (doc. n. 7). Vi era quindi un affidamento, comprovato del resto dal fatto che a seguito di contatti telefonici comunicava che le fatture in Controparte_1 questione non avrebbero dovuto essere caricate sull'apposito portale delle cessioni, bensì comunicate via email all'istituto di credito, e precisamente alla email dello stesso dott.
successivamente la banca avrebbe richiesto l'invio a mezzo pec. Peraltro, espone CP_2 parte opponente che anche per effetto delle suddette rassicurazioni avrebbe deciso di proseguire con le forniture a Centrale del latte.
ritiene che la email del 9.1.2024 non avesse alcuna portata impegnativa e Controparte_1 ritiene irrilevanti le conversazioni inerenti alle modalità di inoltro delle fatture. Evidenzia inoltre che dopo la revoca del (avvenuta il 12.1.2024) vi furono due email nelle quali si Pt_5 confermava il carattere solo ipotetico dell'accordo (cfr. docc. 9 e 10 del procedimento monitorio). Ora, questo è il tenore della email inoltra dal dott. referente di , CP_2 Controparte_1 all'odierna opponente (rectius alla sua legale, anche odierna procuratrice legale in causa)
Per il vero, il dettato è inequivoco;
dice : in attesa, inviateci le fatture, non vi Controparte_1 daremo manleva [verosimilmente un'autorizzazione] per gestire l'incasso. Non vi è alcun cenno, come preteso in ricorso monitorio, alla circostanza del “previo formale accordo”. Né le circostanze di fatto in questione (invio a mezzo email, emissione della manleva) hanno formato oggetto di contestazione negli atti processuali.
In una email dell'1.2.2024 (doc. 9 fascicolo monitorio conv.), evidenzia che Controparte_1
pagina 3 di 5 Che si tratti di un'ipotesi di accordo, come pure che sarebbe stata necessaria una formalizzazione, sono circostanze che non emergono dalla email del 9.1.2024. A tutto voler concedere: detta email è stata poco ponderata da un punto di vista formale. Ma si tratta di circostanza inidonea a revocare in dubbio un affidamento, come pure il fatto che la stessa provenga da persona di cui sono contestati (peraltro tardivamente: cfr. capitolo di prova n. 2 di parte convenuta, in seconda memoria ex art. 171 bis c.p.c.) i poteri formali, ma la cui posizione era certamente idonea a creare un affidamento sostanziale in capo all'odierna opponente sulla possibilità di riscuotere direttamente i crediti. L'affidamento, certo, non crea azione per l'interesse positivo (salvo casi del tutto peculiari). Ma allo stesso va riconosciuto il significato minimo di precludere un peggioramento della situazione patrimoniale di colui che ripone l'affidamento, in consonanza con gli obblighi di protezione di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Breve: forse l'odierna opponente non può pretendere che il punto suddetto valga modifica del rapporto, posto che la condotta della banca convenuta, almeno a partire dall'1.2.2024 (cfr. nota supra), ha ripristinato omogeneità tra affidamento e diritto;
certamente ha però diritto a ché la sua condotta, conforme all'affidamento, serbata dal 9.1.2024 fino al 1.2.2024, non sia considerata inadempiente e, soprattutto, non sia considerata come idonea causa per giustificare la pretesa di misura risarcitorie o peggiorative del rapporto in esame. Consegue che la revoca del plafond, avvenuta il 12.1.2024 (ossia, alquanto singolarmente, un giorno dopo l'accredito) e le conseguenze ulteriori dell'inadempimento, tra cui la pretesa alla copertura immediata, non sono giustificate, in quanto asseritamente causate da condotte non rimproverabili nei confronti di parte opponente. Si tratta di atti che, in quanto posti in essere in violazione dell'art. 1375 c.c., sono da considerarsi senza effetto, come preteso da parte attrice opponente (la quale ha motivato proprio facendo riferimento al criterio della buona fede contrattuale), in forza di un'exceptio doli generalis.
Per questi motivi
, il decreto deve essere revocato e la pretesa creditoria sottostante deve essere respinta. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, volta a ottenere il pagamento di somme portate da fatture relative a forniture del 2024 da reputarsi ancora coperte dal plafond (sul presupposto dell'inefficacia della sua revoca), la stessa deve essere valutata in termini astratte e in concreto. Dal primo punto di vista l'affidamento si giustifica nei limiti di un obbligo di protezione, i.e. di non peggioramento della situazione patrimoniale (in questo caso) di parte opponente, nel cui ambito s'intende ricompreso anche il fatto di non essere posto in una situazione peggiore rispetto a quella in cui si trovava nel momento in cui il suo affidamento è stato leso. In tale momento, il plafond ancora sussisteva. Parte convenuta osserva però che non è chiaro sulla base di quale conteggio e di che pagina 4 di 5 documenti sarebbe stata quantificata la somma per la quale si chiede la condanna in via riconvenzionale. A fronte di tale contestazione, parte attrice avrebbe dovuto evidenziare quali fossero le fatture relative a forniture del 2024 rimaste non anticipate, il ché non è avvenuto, per dare modo di consentire a controparte di contraddire sul punto e di verificare la correttezza dei calcoli. Nulla di tutto questo.
Per questi motivi
il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La pretesa sostanziale di parte convenuta deve essere respinta. Del pari deve essere respinta la pretesa di condanna di parte convenuta. La soccombenza è reciproca ma non eguale, attesa la diversità di somme azionate. Parte attrice opponente ha diritto alle spese di lite sulla differenza tra le due domande (ossia € 824.619,40 ed € 179.778,38), quindi nell'ambito dello scaglione superiore a € 520.000,00, sicché pare congruo liquidare € 40.000,00, tenuto conto 1) della necessità di ridurre le spese della fase istruttoria del 50% (causa documentale), 2) di aumentare del 50% le restanti voci per la difficoltà della causa, così da giungere a un totale di € 30.000,00, e 3) di aumentare fino a un terzo per il superamento dello scaglione suddetto. Il tutto oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 1593/2025 emesso da questo tribunale RESPINGE La pretesa di parte e la Controparte_1
RESPINGE La domanda riconvenzionale di Parte_2
CONDANNA al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_2
€ 40.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 4 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11241/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MELLANO MADDALENA, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA, 20 12037 SALUZZO presso il difensore avv. MELLANO MADDALENA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERANTONI ROBERTO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 5 20122 MILANO presso il difensore avv. SERANTONI ROBERTO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, con riserva di ogni successiva ed eventuale difesa ed istanza, anche in via istruttoria, nei termini di Legge;
nel merito, in via preliminare: respingere la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nella presente memoria e nell'opposizione a decreto ingiuntivo. nel merito, in via principale: accertata la palese violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell' , dichiarare nullo, annullare e/o revocare, per quanto occorra, nonché privare di Controparte_1 qualsiasi giuridico effetto, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 1593/2025 del Tribunale di Milano, emesso in data 20 gennaio 2025 a definizione del procedimento R.G. n. 38649/2024, notificato in data 30 gennaio 2025, mandando integralmente assolta la da ogni avversa pretesa e dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto dall'attrice alla . nel merito, in via riconvenzionale: condannare altresì Controparte_1 [...]
a corrispondere a la somma di euro 179.778,38 ancora dovuta in virtù del plafond pro CP_1 Parte_1 soluto pattuito contrattualmente. Con riserva di agire separatamente nei confronti di per Controparte_1 ottenere il pagamento dell'ulteriore somma di euro 392.942,62 meglio descritta in narrativa. nel merito, in via subordinata: per i motivi di cui in narrativa, accertata la palese violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell' , mandare integralmente assolta la da ogni avversa pretesa e Controparte_1 Parte_1 accertare che nulla è dovuto dall'attrice alla in virtù del il decreto ingiuntivo n. 1593/2025 del Controparte_1
Tribunale di Milano, emesso in data 20 gennaio 2025. in estremo subordine: ridurre le richieste di pagamento di alla luce delle contestazioni circa il quantum della pretesa. in via istruttoria: Si insta per Controparte_1
l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova n. 1-27, indicati nella parte in fatto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con riserva ulteriormente capitolare nel prosieguo. A testi: Testimone_1
. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfettario. Testimone_2
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e capitolare nei termini di Legge.
pagina 1 di 5 Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, In via preliminare - Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
1593/2025 del 20.01.2025 emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 29.01.2025, sussistendone i requisiti di legge;
per l'effetto, respingere l'opposizione a tale istanza, formulata da , in quanto Parte_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto. Nel merito in via principale - Confermare, in ogni caso, la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo di pagamento decreto ingiuntivo n. 1593/2025 del 20.01.2025 emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 29.01.2025, respingendo tutte le eccezioni processuali e/o di merito formulate da , per le ragioni in atti, in quanto totalmente Parte_2 infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata - Dichiarare, in ogni caso, tenuta e condannare
, a provvedere al pagamento, a favore di Parte_2 Controparte_1 della somma di € 824.910,40, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi dalla data di scadenza dei singoli pagamenti dovuti al saldo oltre alle spese e gli onorari della presente procedura oltre IVA e CPA e le successive occorrende. In ogni caso - Dichiarare tenuta e condannare , al pagamento degli onorari e spese di causa, da Parte_2 liquidarsi sulla base delle c.d. “Tabelle Parametri Forensi DM 55/2014” e relativi aggiornamenti, applicando i valori medi, stante la pretestuosità dell'azione intentata, oltre rimborso forfettario, Cassa Previdenza e IVA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1593/2025 emesso da questo tribunale a favore di
[...]
e nei confronti di , odierna attrice in Controparte_1 Parte_3 opposizione. Il decreto è stato emesso sul presupposto di due accordi tra le medesime parti: un contratto di anticipo fatture con affidamento continuativo a breve termine e cessione di crediti futuri (factoring), nonché di un contratto di cessione di crediti futuri per effetto del quale l'odierna attrice si obbligava a cedere a i crediti vantati nei confronti della Centrale del Controparte_1 latte di AN e Asti S.p.a. (ora in liquidazione giudiziale). Nel corso del rapporto, parte si sarebbe resa inadempiente in quanto avrebbe proceduto a incassare Parte_1 autonomamente i crediti da fornitura nei confronti della Centrale del latte di AN. Infatti, avrebbe chiesto a di poter gestire direttamente tali Parte_1 Controparte_1 crediti, ma , via e-mail in data 9.1.2024 (doc. 8) precisava che non avrebbe Controparte_1 potuto “(…) rinunciare alla CIM (cessione in massa delle fatture) (…)”; di conseguenza non avrebbe potuto autorizzare ad incassare direttamente le fatture emesse dalla Parte_1 stessa nei confronti della Centrale del Latte;
tale facoltà avrebbe potuto essere concessa in via eccezionale e previo formale accordo, previa “(…) manleva delle singole fatture che andrete ad emettere (…)”. Poiché a tale comunicazione non avrebbero fatto seguito riscontri formali,
in prosieguo di rapporto (cfr. doc. 9) prendeva atto che, non di meno, Controparte_1
si era fatta anticipare l'incasso delle fatture emesse a decorrere dal 2024 nei Parte_1 confronti di Centrale del Latte di AN, per un totale di € 431.341.99 (…). In sintesi,
avrebbe violato il contratto in quanto non avrebbe ceduto tutti i crediti sorti Parte_1 nei confronti del debitore Centrale del Latte e, inoltre, avrebbe proceduto all'incasso diretto dei crediti. Per tale motivo ha revocato il plafond di cui al contratto di factoring e, di Controparte_1 conseguenza ha chiesto il decreto per il pagamento del debito, quantificato al 30.9.2024, di € 824.910,40 (docc. 12-13).
pagina 2 di 5 Parte attrice opponente ha sostenuto una diversa versione dei fatti, sostanzialmente basata sull'affidamento derivante da interlocuzione con , nella persona del dott. Controparte_1
, il quale, a fronte dell'esigenza di di gestire autonomamente i CP_2 Parte_1 crediti nei confronti della Centrale del latte di AN (derivante dalla situazione di crisi della stessa), il 9.1.2024 inoltrava la seguente email “Buongiorno Avv. Mellano [i.e. il legale che assisteva nel frangente in esame], come da intese telefoniche la informo Parte_1 che, nell'attesa che Centrale del Latte di AN e Asti si pronunci e risponda alle nostre richieste inviate a mezzo pec, non possiamo momentaneamente rinunciare alla (cessione in massa delle fatture), ma provvederemo con la manleva delle singole fatture che andrete ad emettere e che quindi il debitore potrà direttamente pagare a voi. In conclusione, in attesa dell'eventuale “composizione negoziata della crisi” ci dovrete inviare a mezzo mail tutte le singole fatture emesse nei confronti di Centrale del Latte, vi faremo avere le relative manleve per poter gestire voi direttamente l'incasso. Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, Grazie Distinti Saluti” (doc. n. 7). Vi era quindi un affidamento, comprovato del resto dal fatto che a seguito di contatti telefonici comunicava che le fatture in Controparte_1 questione non avrebbero dovuto essere caricate sull'apposito portale delle cessioni, bensì comunicate via email all'istituto di credito, e precisamente alla email dello stesso dott.
successivamente la banca avrebbe richiesto l'invio a mezzo pec. Peraltro, espone CP_2 parte opponente che anche per effetto delle suddette rassicurazioni avrebbe deciso di proseguire con le forniture a Centrale del latte.
ritiene che la email del 9.1.2024 non avesse alcuna portata impegnativa e Controparte_1 ritiene irrilevanti le conversazioni inerenti alle modalità di inoltro delle fatture. Evidenzia inoltre che dopo la revoca del (avvenuta il 12.1.2024) vi furono due email nelle quali si Pt_5 confermava il carattere solo ipotetico dell'accordo (cfr. docc. 9 e 10 del procedimento monitorio). Ora, questo è il tenore della email inoltra dal dott. referente di , CP_2 Controparte_1 all'odierna opponente (rectius alla sua legale, anche odierna procuratrice legale in causa)
Per il vero, il dettato è inequivoco;
dice : in attesa, inviateci le fatture, non vi Controparte_1 daremo manleva [verosimilmente un'autorizzazione] per gestire l'incasso. Non vi è alcun cenno, come preteso in ricorso monitorio, alla circostanza del “previo formale accordo”. Né le circostanze di fatto in questione (invio a mezzo email, emissione della manleva) hanno formato oggetto di contestazione negli atti processuali.
In una email dell'1.2.2024 (doc. 9 fascicolo monitorio conv.), evidenzia che Controparte_1
pagina 3 di 5 Che si tratti di un'ipotesi di accordo, come pure che sarebbe stata necessaria una formalizzazione, sono circostanze che non emergono dalla email del 9.1.2024. A tutto voler concedere: detta email è stata poco ponderata da un punto di vista formale. Ma si tratta di circostanza inidonea a revocare in dubbio un affidamento, come pure il fatto che la stessa provenga da persona di cui sono contestati (peraltro tardivamente: cfr. capitolo di prova n. 2 di parte convenuta, in seconda memoria ex art. 171 bis c.p.c.) i poteri formali, ma la cui posizione era certamente idonea a creare un affidamento sostanziale in capo all'odierna opponente sulla possibilità di riscuotere direttamente i crediti. L'affidamento, certo, non crea azione per l'interesse positivo (salvo casi del tutto peculiari). Ma allo stesso va riconosciuto il significato minimo di precludere un peggioramento della situazione patrimoniale di colui che ripone l'affidamento, in consonanza con gli obblighi di protezione di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Breve: forse l'odierna opponente non può pretendere che il punto suddetto valga modifica del rapporto, posto che la condotta della banca convenuta, almeno a partire dall'1.2.2024 (cfr. nota supra), ha ripristinato omogeneità tra affidamento e diritto;
certamente ha però diritto a ché la sua condotta, conforme all'affidamento, serbata dal 9.1.2024 fino al 1.2.2024, non sia considerata inadempiente e, soprattutto, non sia considerata come idonea causa per giustificare la pretesa di misura risarcitorie o peggiorative del rapporto in esame. Consegue che la revoca del plafond, avvenuta il 12.1.2024 (ossia, alquanto singolarmente, un giorno dopo l'accredito) e le conseguenze ulteriori dell'inadempimento, tra cui la pretesa alla copertura immediata, non sono giustificate, in quanto asseritamente causate da condotte non rimproverabili nei confronti di parte opponente. Si tratta di atti che, in quanto posti in essere in violazione dell'art. 1375 c.c., sono da considerarsi senza effetto, come preteso da parte attrice opponente (la quale ha motivato proprio facendo riferimento al criterio della buona fede contrattuale), in forza di un'exceptio doli generalis.
Per questi motivi
, il decreto deve essere revocato e la pretesa creditoria sottostante deve essere respinta. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, volta a ottenere il pagamento di somme portate da fatture relative a forniture del 2024 da reputarsi ancora coperte dal plafond (sul presupposto dell'inefficacia della sua revoca), la stessa deve essere valutata in termini astratte e in concreto. Dal primo punto di vista l'affidamento si giustifica nei limiti di un obbligo di protezione, i.e. di non peggioramento della situazione patrimoniale (in questo caso) di parte opponente, nel cui ambito s'intende ricompreso anche il fatto di non essere posto in una situazione peggiore rispetto a quella in cui si trovava nel momento in cui il suo affidamento è stato leso. In tale momento, il plafond ancora sussisteva. Parte convenuta osserva però che non è chiaro sulla base di quale conteggio e di che pagina 4 di 5 documenti sarebbe stata quantificata la somma per la quale si chiede la condanna in via riconvenzionale. A fronte di tale contestazione, parte attrice avrebbe dovuto evidenziare quali fossero le fatture relative a forniture del 2024 rimaste non anticipate, il ché non è avvenuto, per dare modo di consentire a controparte di contraddire sul punto e di verificare la correttezza dei calcoli. Nulla di tutto questo.
Per questi motivi
il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La pretesa sostanziale di parte convenuta deve essere respinta. Del pari deve essere respinta la pretesa di condanna di parte convenuta. La soccombenza è reciproca ma non eguale, attesa la diversità di somme azionate. Parte attrice opponente ha diritto alle spese di lite sulla differenza tra le due domande (ossia € 824.619,40 ed € 179.778,38), quindi nell'ambito dello scaglione superiore a € 520.000,00, sicché pare congruo liquidare € 40.000,00, tenuto conto 1) della necessità di ridurre le spese della fase istruttoria del 50% (causa documentale), 2) di aumentare del 50% le restanti voci per la difficoltà della causa, così da giungere a un totale di € 30.000,00, e 3) di aumentare fino a un terzo per il superamento dello scaglione suddetto. Il tutto oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 1593/2025 emesso da questo tribunale RESPINGE La pretesa di parte e la Controparte_1
RESPINGE La domanda riconvenzionale di Parte_2
CONDANNA al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_2
€ 40.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 4 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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