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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/09/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 226/2025 R.G. promossa da: con sede legale in Cernusco sul Naviglio, via Parte_1
Verona n° 1/A, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Simonia Nadia Asperti e dall'avv. Enrica Busco
PARTE ATTRICE
C O N T R O con sede legale in Trento, Controparte_1 via San Marco n° 3, in persona del legale rappresentante
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Voglia il Tribunale adito così giudicare: nel merito dichiarata la contumacia di parte convenuta;
accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del convenuto, per le ragioni di cui agli atti;
pagina 1 di 6 accertata e dichiarata la presenza di rilevanti difformità e vizi, anche occulti, nel mezzo compravenduto, per le ragioni di cui agli atti;
accertato e dichiarato il mancato rispetto di parte convenuta all'art. 1490 del Codice Civile e seguenti in tema di garanzia della cosa compravenduta, per le ragioni di cui agli atti;
accertata e dichiarata la mancanza della qualità del bene compravenduto, per le ragioni di cui agli atti;
per l'effetto condannare la Società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del danno patrimoniale quantificato in €.18.207,74, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per
l'inadempimento contrattuale da parte del convenuto, da valutarsi in via equitativa da Codesto Giudice, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, per i motivi esposti in narrativa e per la mancanza di qualità del bene compravenduto, per la mancata garanzia e per il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte del convenuto. in ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1 del legale rappresentante, ha convenuto in giudizio la società con CP_1 sede in Trento, per chiedere di condannarla a versarle la somma di € 18.207,74 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre a quello non patrimoniale (da liquidarsi in via equitativa), subito da essa attrice a seguito dell'inadempimento di controparte in ordine al contratto relativo alla compravendita della vettura Porsche
Boxster 2.7 tg. FH820JC.
Premesso di aver acquistato tale vettura dalla convenuta al prezzo di €
29.900,00 “attraverso un noto portale di rivendita d'auto usate” e che nel relativo annuncio di vendita si era dato atto che il mezzo “non presentava alcun danno e
pagina 2 di 6 che, nel merito, non vi era nulla da segnalare o rilevare”, in citazione la
[...] esponeva, in estrema sintesi, che: Parte_1
➢ nel corso di un ricovero effettuato il 31 agosto 2023 presso l'officina
Porsche Haus di Milano si era accertato che “in un grave sinistro stradale” il detto veicolo aveva riportato “svariati danni”, che ne
“avevano compromesso di gran lunga la qualità”;
➢ il giorno successivo i vizi riscontrati erano stati denunciati alla parte venditrice;
➢ all'atto della compravendita il veicolo aveva un valore nettamente inferiore rispetto al prezzo pattuito;
➢ la corrispondenza intercorsa tra le parti confermava l'effettiva sussistenza degli inconvenienti denunciati;
➢ dopo la consegna del mezzo si era accertato che il sedile di guida presentava danni, il cruscotto era rigato e il clacson non funzionante;
➢ con la denuncia del 1° settembre 2023 si era fatto presente che non funzionava neppure il sensore della temperatura esterna;
➢ le riscontrate manchevolezze, fra cui l'inutilizzabilità della cappotta, avevano ridotto il valore dell'autovettura;
➢ al momento della pubblicazione dell'annuncio di vendita, in cui si era fatto presente che non vi erano danni da segnalare, la convenuta non poteva essere stata all'oscuro dei detti inconvenienti, di talché aveva tenuto una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza;
➢ alla consegna la vettura non presentava neppure le qualità promesse e quelle essenziali;
➢ l'officina Porsche di Milano aveva provveduto alla riparazione del clacson, della cappotta, dei sensori e della tappezzeria al costo di €
298,00;
➢ ulteriori interventi di riparazione erano stati eseguiti direttamente da essa attrice, impiegando materie prime e manodopera, distolte da altre pagina 3 di 6 lavorazioni, il che aveva comportato un costo quantificabile in €
2.909,74;
➢ all'atto della compravendita la vettura aveva un valore commerciale non superiore a € 14.000,00, ragion per cui la differenza di € 15.000,00 rispetto al prezzo versato di € 29.000,00 corrispondeva a un danno patrimoniale, da sommare ai detti importi di € 298,00 e € 2.909,74;
➢ la convenuta doveva essere condannata anche al risarcimento del danno da violazione dei principi di buona fede e correttezza, da quantificare in via equitativa.
La seppure ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, di CP_1 talché ne va dichiarata la contumacia.
La domanda attorea non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Premesso che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (così Cass., sez. un. n°
11748/2019), mette conto rilevare che in corso di causa la società Parte_1 non ha provato l'effettiva sussistenza di vizi al momento della consegna del veicolo oggetto di causa, né ha richiesto di dimostrarla con la formulazione di adeguate istanze istruttorie, non apparendo tali quelle articolate nella memoria dd.
6.5.2025 per le ragioni indicate nel provvedimento dd. 10.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamato, non ravvisandosi valide ragioni per modificarlo, neppure con particolare riguardo al capitolo di prova n° 3, sia per la sua sostanziale non concludenza, in quanto non consente di accertare la presenza di vizi e difetti allorché parte attrice acquisì la materiale disponibilità del mezzo, sia per l'eccessiva genericità e indeterminatezza della locuzione “numerosi vizi e difetti” ivi riportata.
Ai fini di una declaratoria di accoglimento parte attrice avrebbe dovuto provare non soltanto il dedotto danneggiamento di sedili e cruscotto, nonché il pagina 4 di 6 malfunzionamento di clacson, cappotta e sensore di temperatura esterna, ma anche la presenza di tali inconvenienti sin dal momento in cui la vettura le venne consegnata, il che non risulta neppure oggetto di specifica documentata collocazione temporale.
L'evidenziata carenza probatoria (che non appare superabile neppure in base alla “scheda e report” sub n° 1, trattandosi di documento incompleto, in quanto costituito da due pagine su quattro) di per sé osta al riconoscimento della fondatezza dell'azionata pretesa risarcitoria, non consentendo di escludere che le lamentate manchevolezze siano venute in essere nel lasso temporale trascorso tra la consegna del mezzo e il suo ricovero presso l'officina Porsche.
Aggiungasi a ciò, da un lato, che la prospettazione attorea secondo cui prima di essere messo in vendita il veicolo aveva riportato “svariati danni” in un
“grave sinistro stradale” (v. pagg. 5 e 6 della citazione) appare parimenti eccessivamente generica e indeterminata, non essendosi in alcun modo specificato modi e tempi dell'incidente asseritamente accertato, né l'effettiva consistenza dei danni che ne sarebbero seguiti;
e dall'altro che, non essendosi provveduto all'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo ante causam, non trova alcun significativo riscontro probatorio la dedotta quantificazione del valore di mercato del mezzo all'epoca della compravendita nella somma di € 14.000,00, che allo stato non può più essere accertato in considerazione del tempo trascorso e del verosimile uso del mezzo effettuato medio tempore.
Devesi, infine, rilevare che l'acquisito materiale istruttorio non consente neppure di stabilire la reale consistenza dei dedotti vizi e difetti e, quindi, la congruità degli asseriti esborsi per farvi fronte, non potendosi peraltro neppure qualificare in termini di effettivo danno emergente il dedotto costo di € 2.909,74, non venendo al riguardo in rilievo una spesa già affrontata o da sostenere da parte dell'attrice, ma il controvalore pecuniario degli interventi di riparazione, che essa stessa avrebbe effettuato sul mezzo, per poi stimarne unilateralmente l'ammontare, senza che allo stato sia possibile valutare la correttezza di tale stima,
pagina 5 di 6 anche in ragione della risalenza dei lavori nel tempo e, quindi, della modifica delle condizioni del mezzo rispetto all'epoca della consegna da parte della venditrice.
Per tutto quanto esposto la domanda va, quindi, rigettata.
Stante la contumacia della convenuta non va emessa alcuna statuizione in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede legale in Cernusco sul Naviglio, via Parte_1
Verona n° 1/A, in persona del legale rappresentante, nei confronti della
[...]
con sede legale in Trento, via San Marco n° 3, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Trento in data 8.9.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 226/2025 R.G. promossa da: con sede legale in Cernusco sul Naviglio, via Parte_1
Verona n° 1/A, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Simonia Nadia Asperti e dall'avv. Enrica Busco
PARTE ATTRICE
C O N T R O con sede legale in Trento, Controparte_1 via San Marco n° 3, in persona del legale rappresentante
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Voglia il Tribunale adito così giudicare: nel merito dichiarata la contumacia di parte convenuta;
accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del convenuto, per le ragioni di cui agli atti;
pagina 1 di 6 accertata e dichiarata la presenza di rilevanti difformità e vizi, anche occulti, nel mezzo compravenduto, per le ragioni di cui agli atti;
accertato e dichiarato il mancato rispetto di parte convenuta all'art. 1490 del Codice Civile e seguenti in tema di garanzia della cosa compravenduta, per le ragioni di cui agli atti;
accertata e dichiarata la mancanza della qualità del bene compravenduto, per le ragioni di cui agli atti;
per l'effetto condannare la Società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del danno patrimoniale quantificato in €.18.207,74, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per
l'inadempimento contrattuale da parte del convenuto, da valutarsi in via equitativa da Codesto Giudice, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, per i motivi esposti in narrativa e per la mancanza di qualità del bene compravenduto, per la mancata garanzia e per il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte del convenuto. in ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1 del legale rappresentante, ha convenuto in giudizio la società con CP_1 sede in Trento, per chiedere di condannarla a versarle la somma di € 18.207,74 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre a quello non patrimoniale (da liquidarsi in via equitativa), subito da essa attrice a seguito dell'inadempimento di controparte in ordine al contratto relativo alla compravendita della vettura Porsche
Boxster 2.7 tg. FH820JC.
Premesso di aver acquistato tale vettura dalla convenuta al prezzo di €
29.900,00 “attraverso un noto portale di rivendita d'auto usate” e che nel relativo annuncio di vendita si era dato atto che il mezzo “non presentava alcun danno e
pagina 2 di 6 che, nel merito, non vi era nulla da segnalare o rilevare”, in citazione la
[...] esponeva, in estrema sintesi, che: Parte_1
➢ nel corso di un ricovero effettuato il 31 agosto 2023 presso l'officina
Porsche Haus di Milano si era accertato che “in un grave sinistro stradale” il detto veicolo aveva riportato “svariati danni”, che ne
“avevano compromesso di gran lunga la qualità”;
➢ il giorno successivo i vizi riscontrati erano stati denunciati alla parte venditrice;
➢ all'atto della compravendita il veicolo aveva un valore nettamente inferiore rispetto al prezzo pattuito;
➢ la corrispondenza intercorsa tra le parti confermava l'effettiva sussistenza degli inconvenienti denunciati;
➢ dopo la consegna del mezzo si era accertato che il sedile di guida presentava danni, il cruscotto era rigato e il clacson non funzionante;
➢ con la denuncia del 1° settembre 2023 si era fatto presente che non funzionava neppure il sensore della temperatura esterna;
➢ le riscontrate manchevolezze, fra cui l'inutilizzabilità della cappotta, avevano ridotto il valore dell'autovettura;
➢ al momento della pubblicazione dell'annuncio di vendita, in cui si era fatto presente che non vi erano danni da segnalare, la convenuta non poteva essere stata all'oscuro dei detti inconvenienti, di talché aveva tenuto una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza;
➢ alla consegna la vettura non presentava neppure le qualità promesse e quelle essenziali;
➢ l'officina Porsche di Milano aveva provveduto alla riparazione del clacson, della cappotta, dei sensori e della tappezzeria al costo di €
298,00;
➢ ulteriori interventi di riparazione erano stati eseguiti direttamente da essa attrice, impiegando materie prime e manodopera, distolte da altre pagina 3 di 6 lavorazioni, il che aveva comportato un costo quantificabile in €
2.909,74;
➢ all'atto della compravendita la vettura aveva un valore commerciale non superiore a € 14.000,00, ragion per cui la differenza di € 15.000,00 rispetto al prezzo versato di € 29.000,00 corrispondeva a un danno patrimoniale, da sommare ai detti importi di € 298,00 e € 2.909,74;
➢ la convenuta doveva essere condannata anche al risarcimento del danno da violazione dei principi di buona fede e correttezza, da quantificare in via equitativa.
La seppure ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, di CP_1 talché ne va dichiarata la contumacia.
La domanda attorea non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Premesso che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (così Cass., sez. un. n°
11748/2019), mette conto rilevare che in corso di causa la società Parte_1 non ha provato l'effettiva sussistenza di vizi al momento della consegna del veicolo oggetto di causa, né ha richiesto di dimostrarla con la formulazione di adeguate istanze istruttorie, non apparendo tali quelle articolate nella memoria dd.
6.5.2025 per le ragioni indicate nel provvedimento dd. 10.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamato, non ravvisandosi valide ragioni per modificarlo, neppure con particolare riguardo al capitolo di prova n° 3, sia per la sua sostanziale non concludenza, in quanto non consente di accertare la presenza di vizi e difetti allorché parte attrice acquisì la materiale disponibilità del mezzo, sia per l'eccessiva genericità e indeterminatezza della locuzione “numerosi vizi e difetti” ivi riportata.
Ai fini di una declaratoria di accoglimento parte attrice avrebbe dovuto provare non soltanto il dedotto danneggiamento di sedili e cruscotto, nonché il pagina 4 di 6 malfunzionamento di clacson, cappotta e sensore di temperatura esterna, ma anche la presenza di tali inconvenienti sin dal momento in cui la vettura le venne consegnata, il che non risulta neppure oggetto di specifica documentata collocazione temporale.
L'evidenziata carenza probatoria (che non appare superabile neppure in base alla “scheda e report” sub n° 1, trattandosi di documento incompleto, in quanto costituito da due pagine su quattro) di per sé osta al riconoscimento della fondatezza dell'azionata pretesa risarcitoria, non consentendo di escludere che le lamentate manchevolezze siano venute in essere nel lasso temporale trascorso tra la consegna del mezzo e il suo ricovero presso l'officina Porsche.
Aggiungasi a ciò, da un lato, che la prospettazione attorea secondo cui prima di essere messo in vendita il veicolo aveva riportato “svariati danni” in un
“grave sinistro stradale” (v. pagg. 5 e 6 della citazione) appare parimenti eccessivamente generica e indeterminata, non essendosi in alcun modo specificato modi e tempi dell'incidente asseritamente accertato, né l'effettiva consistenza dei danni che ne sarebbero seguiti;
e dall'altro che, non essendosi provveduto all'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo ante causam, non trova alcun significativo riscontro probatorio la dedotta quantificazione del valore di mercato del mezzo all'epoca della compravendita nella somma di € 14.000,00, che allo stato non può più essere accertato in considerazione del tempo trascorso e del verosimile uso del mezzo effettuato medio tempore.
Devesi, infine, rilevare che l'acquisito materiale istruttorio non consente neppure di stabilire la reale consistenza dei dedotti vizi e difetti e, quindi, la congruità degli asseriti esborsi per farvi fronte, non potendosi peraltro neppure qualificare in termini di effettivo danno emergente il dedotto costo di € 2.909,74, non venendo al riguardo in rilievo una spesa già affrontata o da sostenere da parte dell'attrice, ma il controvalore pecuniario degli interventi di riparazione, che essa stessa avrebbe effettuato sul mezzo, per poi stimarne unilateralmente l'ammontare, senza che allo stato sia possibile valutare la correttezza di tale stima,
pagina 5 di 6 anche in ragione della risalenza dei lavori nel tempo e, quindi, della modifica delle condizioni del mezzo rispetto all'epoca della consegna da parte della venditrice.
Per tutto quanto esposto la domanda va, quindi, rigettata.
Stante la contumacia della convenuta non va emessa alcuna statuizione in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede legale in Cernusco sul Naviglio, via Parte_1
Verona n° 1/A, in persona del legale rappresentante, nei confronti della
[...]
con sede legale in Trento, via San Marco n° 3, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Trento in data 8.9.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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