Articolo 1013 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1013.

(Spese per le liti).

Le spese delle liti che riguardano tanto la proprieta' quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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