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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3322/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice onorario di pace, Dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3322 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto richiesta di pagamento e vertente;
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica in , al Parte_1
Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, rapp.to e difeso dall'avv.
Francesco Nappo;
OPPONENTE
CONTRO
L'Impresa individuale “ ” in persona del CP_1 Controparte_2
legale rapp.te p.t., C.f. e P.Iva , con sede a Cardito (NA), alla P.IVA_1
Via Mahatma Gandhi n.8, rapp.ta e difesa dall'avv. Sara Di Cunzolo ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Roma, alla Via Aureliana n.63
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 561/2022, emesso in data 06.05.2022, il conveniva innanzi a codesto Parte_1
Tribunale la al fine di ottenere la revoca del Controparte_3
predetto decreto, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 54.139,69 oltre interessi legali e di mora, nonché le spese di lite. Rappresentava l'opponente che con ricorso monitorio la in forza di CP_1
un sub-contratto stipulato con la (quale affidataria di lavori di Controparte_4
riqualificazione degli spazi pubblici di relazione nel Comune di Parte_1
) aveva chiesto al Tribunale adito l'emissione dell'opposto decreto
[...]
ingiuntivo, deducendo di essere creditrice nei confronti della predetta società di una serie di fatture inadempiute, rilasciate a fronte di lavori eseguiti nell'ambito del predetto appalto;
che nel ricorso monitorio la ricorrente rappresentava che “a fronte della inadempienza di nei Controparte_4
pagamenti, e nonostante precedenti solleciti, si è vista costretta, in CP_1
data 12 febbraio 2016, ad inviare alla predetta Società e al Comune un atto di diffida, a valere anche come richiesta di accesso agli atti nei confronti del stesso….”; che a seguito del diniego ad esibire la documentazione Pt_1
richiesta, si instaurava un contenzioso innanzi alla Giustizia Amministrativa nell'ambito del quale era emerso, tra l'altro, che “l'importo per gli interi lavori era già stato liquidato alla ”; che l'impresa ricorrente aveva richiesto, CP_4
senza successo, il pagamento di quanto di propria spettanza tanto a CP_4
quanto all'Amministrazione opponente, ritenendola obbligata in solido
[...] secondo quanto dispone l'art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, imputando al di non aver Parte_1 accertato il pagamento delle fatture da parte dell'affidatario al subcontraente, di aver disatteso l'obbligo di sospensione del pagamento nei confronti dell'affidatario, nonché di non aver provveduto al pagamento diretto delle somme dovute al subcontraente, che rivestiva la qualifica di PMI.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1
ritenendo che il contratto intervenuto tra la e la non CP_1 CP_4 integrava un contratto di subappalto rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 118 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di un mero subcontratto, come confermato dalla comunicazione protocollata il 07.07.2015 inviata dalla al di . Controparte_4 Pt_1 Parte_1
Inoltre, parte opponente deduceva di non aver mai assunto la veste di parte contrattuale del presunto subappalto, né di aver mai assunto alcun obbligo giuridico diretto verso la presunta subappaltatrice, non avendo mai, a termini di legge, autorizzato il presunto subappalto. Deduceva, altresì, il mancato rispetto delle clausole e degli obblighi di legge (D.lgs. n. 106/2006) previsti nel
Capitolato Speciale di Appalto agli art. 43, 44 e 45 e nel Contratto, obblighi che, deduceva, in ogni caso sarebbero sorti solo se effettivamente si fosse trattato di subappalto.
Eccepiva, inoltre, l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 118, co.
3, del D.lgs 163/2006, ultimo periodo, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 10, della Legge n. 9 del 2014, in caso di situazione di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, contestando il mancato accertamento della sussistenza di condizioni di crisi di liquidità finanziaria della tali Controparte_4
da richiedere il cambiamento delle modalità di pagamento dei corrispettivi dell'appalto, non essendo stata mai richiesta l'attivazione del procedimento delineato dal medesimo art. 118, comma 3, del D.lgs 163/2006, volto a verificare la sussistenza delle condizioni per mutare, in corso di appalto, i meccanismi di pagamento del corrispettivo contrattuale a seguito dei dedotti mancati pagamenti delle fatture da parte della Controparte_4
Deduceva, in ogni caso, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con il pagamento integrale alla di quanto dovuto in virtù del contratto Controparte_4
di appalto.
Si costituiva in giudizio la impugnando tutto quanto ex adverso CP_1
prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via preliminare chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e nel merito insisteva nel rigetto dell'opposizione.
In particolare parte opposta deduceva di possedere le caratteristiche delle PMI, ai sensi della l. n. 187 del 2014, e di aver stipulato in data 16/05/2015 con la
(affidataria di lavori di riqualificazione degli spazi Controparte_5
pubblici di relazione nel Comune di in virtù di contratto di Parte_1
appalto del 07/10/2013) contratto avente ad oggetto il montaggio di componenti (pali e bracci a muro) dell'impianto di pubblica illuminazione nell'ambito dei lavori predetti e che tale contratto veniva comunicato al
Comune in data 24.06.2015, prot. 041155 del 07.07.2015; che il prezzo concordato, pari ad € 76.460,00, oltre IVA, si sarebbe dovuto versare con rimessa diretta alla entro 90,120,150 d.f.f.m., ma che, al termine CP_1 dell'esecuzione dei suddetti lavori, rimanevano inadempiute le seguenti fatture: fattura n. 57 del 31.08.2015, intestata a di importo pari ad euro Controparte_4
11.550,00, pagata solo per la somma pari ad euro 8991,98, su cui ancora residuava un credito di euro 2558,02; fattura n. 65 del 30.09.2015, intestata a di importo pari ad euro 1690,00, pagato solo per la somma Controparte_4 pari ad euro 563,33, su cui ancora residuava un credito di euro 1126,67; fattura n. 69 del 30.10.2015, intesta a di importo pari ad euro Controparte_4
19.642,00, non pagata;
fattura n. 74 del 30.11.2015, intestata a Controparte_4
di importo pari ad euro 4643,00, non pagata;
fattura n. 2 del 14.01.2016, intestata a di importo pari ad euro 16.000,00, non pagata;
Controparte_4
fattura n. 11 del 31.03.2016, intestata a di importo pari ad euro Controparte_4
10.170,00, non pagata, e che, il totale inevaso era pari ad euro 54.139,69.
Deduceva, poi, che, in data 12.02.2016, inviava alla ed al Controparte_4
atto di diffida, a valere anche come richiesta di accesso agli atti nei Pt_1
confronti del stesso, e che non dava riscontro, Pt_1 Controparte_4
sottraendosi ai suoi obblighi contrattuali;
che a seguito del diniego ad esibire la documentazione richiesta, si instaurava un contenzioso innanzi alla Giustizia
Amministrativa (TAR Napoli, Sez. VI, proc. n.r.g. 748/2017, poi in grado d'appello CdS, Sez. V, n.r.g. 8078/2017), nell'ambito del quale era emerso, tra l'altro, che l'importo per gli interi lavori era già stato liquidato alla CP_4
con determinazione n. 2934 del 24 dicembre 2015, senza alcuna sospensione delle rate nei confronti di , né alcun pagamento diretto in favore della CP_4 ricorrente per gli importi rimasti inadempiuti, nonostante l'inadempimento delle fatture, ritenuto incontestato, e la conseguente mancata trasmissione, da parte di , delle fatture quietanzate della ricorrente. E che, pertanto, CP_4
inutilmente reiterava la richiesta di pagamento di quanto di propria spettanza, sia alla sia al , ritenuto obbligato in Controparte_4 Parte_1 solido alla luce dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Deduceva, infatti,
l'applicabilità al caso di specie dell'art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006, con affermazione di responsabilità in solido del in quanto non aveva Pt_1
provveduto a sospendere i pagamenti alla a seguito della Controparte_4
mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle fatture quietanzate dal subappaltatore, obbligo previsto anche all'art. 45 del Capitolato speciale.
Riteneva, inoltre, applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), della L. n. 180 del 2011, deducendone che la stazione appaltante si era resa inadempiente all'obbligo di pagare direttamente le somme dovute alla subcontraente, rivestente la qualifica di PMI.
Deduceva, inoltre, il rispetto delle clausole e degli obblighi espressi nel
Capitolato speciale d'appalto e nel contratto d'appalto, con conseguente implicita autorizzazione da parte della stazione appaltante. Da quanto sopra, fondava il diritto al pagamento integrale da parte del Pt_1
del credito vantato nei confronti della per i lavori effettuati e Controparte_4
mai pagati.
Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza del 18.01.2023, il Giudice accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
561/2022, avanzata dalla e concedeva i termini per il deposito delle CP_1 memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito, rinviava la causa, di natura documentale, per la precisazione delle conclusioni ed, all'udienza del 11.11.2024, la tratteneva in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Va premesso che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Chiarito quanto innanzi, occorre preliminarmente evidenziare che parte opposta fa discendere il proprio diritto di credito nei confronti del
[...]
, quale subappaltatrice, in relazione al contratto di appalto tra il Parte_1
e la stipulato sotto il vigore della Parte_1 Controparte_4
previgente normativa prevista in materia di appalti pubblici, ovverosia il d.lgs.
163/2006, che all'art. 118 disciplinava la figura del subappalto.
La disciplina del subappalto in materia di contratti pubblici ha subito nel tempo importanti modifiche, posto che dall'originaria previsione dell'istituto del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente quale mera facoltà, in alternativa al suo pagamento mediato e indiretto per tramite dell'appaltatore ex art. 118 d.lgs. 163/2006, si è passati all'obbligatorietà del pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, espressamente prevista dall'art. 105 co. 13 d.lgs. 50/2016.
Nel solco di tale evoluzione normativa è peraltro intervenuta, medio tempore, la disciplina dell'art. 13 L. 180/2011.
Nello specifico, la disciplina previgente prevedeva un trattamento di minor favore per il subappaltatore, posto che, ai sensi del previgente art. 118 co. 3
d.lgs. 163/2006, l'istituto del pagamento diretto del subappaltatore era previsto quale mera facoltà – e non obbligo – per la stazione appaltante, alternativo rispetto al pagamento dell'appaltatore, che a propria volta era tenuto a corrispondere gli importi ricevuti al subappaltatore per le opere da quest'ultimo realizzate in esecuzione del subappalto.
In particolare, in base alla citata norma, la stazione appaltante, al momento della pubblicazione del bando di gara, era onerata della scelta della modalità di pagamento del subappaltatore, che poteva avvenire alternativamente o mediante corresponsione diretta “al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite” ovvero prevedendo l'obbligo per gli affidatari “di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”; in difetto della tempestiva trasmissione di tali fatture quietanziate, la norma prevedeva la sospensione da parte della stazione appaltante del successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.
Il medesimo art. 118, al comma 11 individuava l'ambito di applicazione della predetta normativa: “Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. ... E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.” Successivamente, l'art. 13 L. 180/2011 ha introdotto una disciplina settoriale in materia di contratti di subappalto, foriera di alcuni dubbi interpretativi sulla portata applicativa di tale disposizione.
Nello specifico, è sorta la questione circa la portata derogatoria ed innovativa, ovvero meramente specificativa, di tale articolo rispetto alla disciplina del contratto di subappalto di cui all'art. 118 d.lgs. 163/2006 e a quella prevista dal successivo codice dei contratti pubblici di cui all'art. 105 d.lgs. 60/2016.
Invero, il citato art. 13, al comma 2 lett. a) dispone che “ nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento”
Ebbene, questo giudice non ritiene che la norma in esame abbia comportato l'abrogazione parziale dell'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006, introducendo l'obbligo di pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente.
Per contro, si ritiene di aderire alla tesi secondo cui tale norma avrebbe una portata specificativa della disciplina del subappalto di cui all'art. 118, co. 3 del vecchio codice dei contratti pubblici, prevedendo espressamente la modalità di pagamento mediante bonifico bancario nella sola ipotesi in cui la stazione appaltante, nell'esercizio della facoltà di scelta tra il pagamento diretto del subappaltatore ovvero quello indiretto attraverso l'appaltatore, avesse optato per il pagamento diretto del subappaltatore. Tale norma, dunque, sarebbe espressiva di una mera modalità operativa (il bonifico bancario) attraverso cui eseguire il pagamento diretto, laddove previsto dalla stazione appaltante.
Dunque, soltanto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016
(applicabile, ai sensi dell'art. 216, alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovverosia il
19.04.2016) è stato espressamente previsto l'obbligo in capo alla stazione appaltante di provvedere, in determinate condizioni, al pagamento diretto del subappaltatore, ovvero dei titolari di altri subcontratti.
Ebbene, alla luce di tale disamina della successione normativa che ha interessato il settore dei contratti pubblici, con particolare riguardo alla figura del subappalto, risulta evidente che il contratto di appalto stipulato tra il e in data 07/10/2013, nonché il Controparte_6 Controparte_4
successivo subcontratto tra la società appaltatrice e del 15/05/2015, CP_1
soggiacciano integralmente alla disciplina prevista dal D.lgs. 163/2006, dovendosi ritenere che le novità introdotte dalla L. 180/2011 (art. 13 co. 2 lett.
a) piuttosto che comportare un'implicita abrogazione della disciplina del contratto di subappalto di cui all'art. 118 d.lgs. 163/2006, si sono limitate a indicare, sotto il profilo meramente tecnico-applicativo, l'esatta modalità di esecuzione del pagamento diretto del subappaltatore, da eseguirsi mediante bonifico bancario, in ossequio alla disciplina generale in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Sulla scorta di quanto innanzi, nella disamina del caso di specie, questo giudice ritiene che il contratto intercorso tra la e la non integri Controparte_4 CP_1 la fattispecie di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, in quanto lo stesso non costituisce un'ipotesi di subappalto, trattandosi di un mero subcontratto, carente dei requisiti di cui all'art. 118, comma 11 D.Lgs. 163/2006.
A conferma di tanto, ricorre innanzitutto la circostanza che nella nota inviata al
Comune di del 24.06.2015, la comunicava di Parte_1 Controparte_4 aver stipulato con la un “subcontratto non assimilabile al CP_1 subappalto” precisando che l'affidamento in oggetto era “conforme all'art.
118, comma 11 del D. Lgs. sopracitato e rispondente a tutti i requisiti ivi richiesti: - l'importo del subcontratto è inferiore al 2% dell'importo netto di contratto ed è inferiore a 100.000 €; -e/o l'incidenza della mano d'opera sul subcontratto è inferiore al 50% e rientra pertanto entro i limiti di cui all'art.
118, comma 11 del D. Lgs 12/04/2006, n.163”. La stessa con lettera CP_1
del 12.02.2016, nel sollecitare il pagamento delle fatture rimaste inevase, facendo riferimento al rapporto intercorso con la ditta appaltatrice, lo qualificava come “contratto di affidamento lavori” e faceva riferimento espressamente alla nota del 24.06.2015. Le ulteriori contestazioni sul punto, formulate dall'opposta solo in comparsa conclusionale, si appalesano tardive e, peraltro, non sono supportate da adeguati elementi di prova.
Per quanto riguarda, poi, la richiesta di accertamento di un obbligo al pagamento diretto in favore della scaturente dalla applicabilità CP_1 dell'art. 13, comma 2, lettera a) legge 180/2011, valga quanto già innanzi chiarito circa la portata di tale norma che ha dettato esclusivamente le modalità operative del pagamento diretto a favore del subcontraente in ipotesi in cui fosse stato già previsto un obbligo in tal senso nel contratto di appalto. Nel caso di specie tale obbligo a carico della stazione appaltante non è contemplato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va accolta l'opposizione proposta dal , con conseguente Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Va rigettata ogni ulteriore domanda, perché non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di pace, Dott.ssa Immacolata Cesarano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
561/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
- Condanna al pagamento in favore del Controparte_3 [...]
, in p. del sindaco p.t. delle spese del presente giudizio che si Parte_1
liquidano in € 4.217,00 per compensi, € 406,50 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Torre Annunziata, lì 01/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Immacolata Cesarano