Sentenza breve 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2026, proposto da CA Cinque, RI e VA SO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
PREVIA SOSPENSIONE:
1) dell’atto rep. n. 33-2026 prot. n. 2795 del 05.02.2026 -successivamente notificato- con il quale è stata ordinata l’acquisizione al patrimonio comunale, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.36 del 04.11.2015, di un fabbricato sul quale -in parte- è stato avviato un procedimento di condono ex L.724/1994 ancora non definito;
2) del verbale di accertamento di inottemperanza redatto dai VV.UU. del Comune di Positano, prot. 14722 dell’11.12.2016;
3) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa, dell’ordinanza n. 36 del 04.11.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. CH Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale i ricorrenti hanno impugnato: l’atto rep. n. 33-2026 prot. n. 2795 del 05.02.2026, con il quale è stata ordinata l’acquisizione al patrimonio comunale, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.36 del 04.11.2015, di un fabbricato sul quale - in parte - è stato avviato un procedimento di condono ex L.724/1994, ancora non definito; 2) il verbale di accertamento di inottemperanza redatto dai VV.UU. del Comune di Positano, prot. 14722 dell’11.12.2016; 3) ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa, l’ordinanza n. 36 del 04.11.2015.
I ricorrenti sono insorti avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità ed eccesso di potere, in ragione della violazione delle norme in tema di sospensione dell’attività sanzionatoria del Comune in pendenza di procedimento di condono.
Il Comune resistente, ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Nell’udienza camerale dell’8 aprile 2026, udite le parti presenti come da verbale in atti e dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza e l’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis: T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 896, del 15.05.2025).
Com’è noto, l’art. 38, comma 1, della L. n. 47/1985, peraltro applicabile anche alle istanze ex L. n. 724/1994, stabilisce che “la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’art. 31 … sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”.
La giurisprudenza è chiara, assumendo che la presentazione di un'istanza di sanatoria determina, in linea di principio, un duplice limite operativo.
Nei confronti del privato, l’immobile resta in una condizione illecita, come tale inibente qualsivoglia attività eccedente la mera conservazione del bene; le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell'istanza di condono, infatti, ancorché riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia o della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, devono ritenersi abusive ed in prosecuzione dell'indebita attività edilizia pregressa, ripetendo le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale di ordinarne la demolizione (TAR Palermo, sez. II, 27/06/2022, n. 2092).
Nei confronti del Comune, invece, la pendenza dell'istanza di sanatoria preclude la possibilità di adottare provvedimenti repressivi.
Sono, infatti, illegittimi gli atti adottati successivamente alla presentazione dell'istanza, nella parte in cui hanno un effetto demolitorio delle opere oggetto della domanda di sanatoria non esaminata (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n. 888/2015; C.G.A. n. 451/2013; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 468/2015; T.A.R. Abruzzo n. 178/2013; T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 2911/2006; T.A.R. Salerno, sez. II, 13/12/2023, n. 2946).
Per cui, l'istanza di condono, ai sensi degli artt. 38 e 44 della L. n. 47/1985, richiamati anche dalle successive leggi sul condono, comporta la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, tale sospensione incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, sicché, in pendenza della domanda di condono, il Comune non può adottare validamente nessuna sanzione di repressione degli abusi edilizi (T.A.R. Napoli, sez. III, 27/03/2024, n. 2048).
Ebbene, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, si appalesa incontestabile il lamentato vizio istruttorio.
Invero, la relazione tecnica di parte versata in atti, non contraddetta dal Comune, ha illustrato la pendenza di diverse istanze di condono per tutte le opere in contestazione.
Per quanto premesso, il gravame è accolto.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto rep. n. 33-2026 prot. n. 2795 del 05.02.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
CH Di RT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO