Art. 3.
Le decisioni del tribunale previste dall'articolo 13 della convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824 .
Le decisioni del tribunale previste dall'articolo 13 della convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824 .