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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10.06.2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1406/2020 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] c. f: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA BONINA, giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MICHELA FOTI e MARIA CAMMAROTO, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito in materia di DS agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 29.04.2020, la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo che con comunicazione del 4.02.2019 l' richiedeva il pagamento della somma di € CP_2
2.150,30, quale maggiore importo erogato sulla prestazione di DS agricola n. 2016702500298, causato dalla cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2015.
Sosteneva di aver lavorato come bracciante agricola e di essere regolarmente iscritta nei relativi elenchi anagrafici per l'anno in questione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio spiegando che per il provvedimento di indebito impugnato era CP_2
in corso il procedimento di annullamento.
CP_ Faceva presente che in relazione ai dipendenti della ditta l' aveva disconosciuto Pt_1
tutti i rapporti di lavoro (ritenuti fittizi) e successivamente aveva provveduto ad imputare le giornate effettuate dai lavoratori alle aziende utilizzatrici. Spiegava, quindi, che la reiscrizione non comportava alcun cambiamento per i lavoratori e che le richieste prestazioni dovevano essere erogate e gli eventuali indebiti andavano annullati.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire o, in subordine, la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e a seguito del deposito di note ex art.127 ter, veniva decisa con la presente sentenza.
ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del Controparte_1 provvedimento di indebito impugnato in materia di DS AGRICOLA N. 2016702500298.
Ed in effetti, la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Orbene, nel caso in specie l' resistente afferma di aver reiscritto la Controparte_3
ricorrente nelle liste anagrafiche dei braccianti agricoli, ripristinando così lo status quo ante.
Tale circostanza appare suffragata dall'estratto contributivo prodotto in atti dalla ricorrente.
Ciò posto la ricorrente ha dunque dimostrato di possedere i requisiti su richiamati necessari al riconoscimento della prestazione di DS agricola per cui è causa. CP_ L' sostiene altresì di aver proceduto ad annullare l'indebito impugnato e chiede, pertanto, pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire o, in subordine, la cessata materia del contendere.
Tuttavia, esaminati gli atti di causa, questo decidente rileva la carenza della prova dell'annullamento in via amministrativa dell'indebito impugnato.
La documentazione fornita dall' , costituita da una schermata dell'anagrafica del debito CP_2
dalla quale non si riesce a ricavare con certezza che la prestazione sia effettivamente quella per cui è causa, non appare idonea a dimostrare l'avvenuto annullamento.
Del resto, non vi è prova nemmeno della sua eventuale comunicazione alla ricorrente.
Ciò posto lo scrivente ritiene che non possa procedersi a dichiarare cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente interesse ad ottenere una sentenza di accertamento nel merito.
Deve altresì rilevarsi come il contegno di parte resistente, seppur non suffragato da alcuna produzione documentale di espresso annullamento dell'atto amministrativo, vada interpretato come non contestazione delle pretese fatte valere in giudizio dal ricorrente.
Per costante giurisprudenza, le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente non hanno efficacia di confessione ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, valutabili agli effetti dell'art. 2729
c.c. (vedi Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n.7015 dell'8/5/2012)
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del superiore principio, nel prudenziale apprezzamento degli atti di causa e del contegno delle parti, si ritiene la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito a titolo di indennità di DS agricola, debba trovare accoglimento.
Va quindi annullato il provvedimento di indebito datato 04.02.2019 relativo all'indennità di disoccupazione agricola n. 2016702500298, e ogni atto presupposto e consequenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le stesse si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
29.04.2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2
liquida in euro 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 10.06.2025.
Il Giudice Pietro Paolo Arena