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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4037/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: , nata a [...] il 31\3\1965 e residente Parte_1 C.F._1 in Nizza di Sicilia via Comandante Todaro n. 68, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste
Puglisi per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Catena Di Blasi e dall'avv.
Antonino Comunale giusta procura allegata alla memoria di costituzione. RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23/7/2024 premetteva di essere dipendente Parte_1 di ruolo a tempo indeterminato nel reparto malattie infettive dell' Controparte_2
1
[...] con la qualifica di Infermiere professionale, in servizio presso l'Ospedale Papardo a far data del
1990.
Precisava di essere inquadrata nella Cat. D del CCNL Integrativo Sanità del 20/9/2001 con il profilo professionale di Infermiere.
Riferiva che fin dal momento della sua assegnazione al reparto e quanto meno fino al
2016, a causa della pressoché totale assenza, nella relativa dotazione organica, del personale di supporto (Operatori socio-sanitari di Cat. BS), con cui devono essere assicurati all'interno dell'Ospedale e nelle strutture sanitarie, gli interventi di assistenza alberghiera ed igienico- sanitaria in favore dei degenti ricoverati, era stata sistematicamente e prevalentemente adibita, piuttosto che all'esercizio della professione infermieristica, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, cioè ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti.
Sottolineava che tali diverse attività rientravano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di “supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario”, che la declaratoria contrattuale elenca fra quelle proprie dell'Ausiliario (Cat. A del CCNL 2001) ovvero in quelle dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S. – Cat. B del CCNL 2001)
Deduceva di avere diritto di ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, del danno patrimoniale derivante dall'oggettivo impoverimento della propria capacità professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, da calcolare secondo giurisprudenza costante mediante l'utilizzo di un criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. che il giudice provvede a liquidare, anche in via equitativa, sulla base di una percentuale aggiuntiva della retribuzione tabellare per tutti gli anni in cui si è verificato il demansionamento e che si richiede nella misura non inferiore al 20%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo. Deduceva, altresì, di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e della conseguente alla lesione dell'immagine professionale, intesa come perdita di autostima ovvero di eterostima e lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
Concludeva chiedendo, pertanto, di riconoscere e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'avvenuta assegnazione della medesima, anche solo in via di fatto, a mansioni inferiori riconducibili ai profili di operatore socio-sanitario Cat. BS e di ausiliario Cat. A e, cioè, inferiori
2 di ben due categorie rispetto a quelle di propria precipua appartenenza e, pe l'effetto, condannare l' ad adempiere al suo obbligo contrattuale di adibirla Controparte_1 in maniera prevalente e assorbente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale Cat. D;
condannare l' a risarcirle i danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, questi ultimi in misura non inferiore a euro 25.000,00 pari quanto meno al 20% della retribuzione globale di fatto per tutto il periodo nel quale aveva svolto attività demansionata, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 21/11/2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
Preliminarmente eccepiva la decadenza dell'azione per il riconoscimento del presunto credito vantato dalla ricorrente atteso che la richiesta di risarcimento danni si riferiva a un presunto credito maturato nel 2016 e il ricorso introduttivo era stato depositato solo nel 2024 ovvero ben 8 anni dopo quando era da ritenersi cessata l'attività lavorativa per la quale era richiesto il risarcimento dei danni, con conseguente applicazione del l'art. 1442 c.c.
Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione del presunto credito trovando applicazione l'art. 2948 n.4 e n. 5 c.c. e non essendo intervenuta alcuna interruzione mediante diffida o nota interruttiva da parte della dal 2015. Pt_1
Nel merito, premetteva che con l'approvazione della legge 26 febbraio 1999 n. 42
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” è stata sancita l'autonomia della professione infermieristica ed il suo riconoscimento sul piano normativo e sociale.
Rappresentava rifacendosi al ricorso introduttivo che l'esercizio della professione in base alla n. 42/99, la professione infermieristica è regolata dalle norme inerenti al “profilo professionale dell'Infermiere”, “all'ordinamento didattico del Diploma Universitario” ed infine dal codice deontologico dell'Infermiere (IPASVI 2009); che la Legge n. 42/1999 riconosce la piena responsabilità nelle decisioni e nelle scelte assistenziali dell'infermiere. Sottolineava, pertanto, che con l'abrogazione del mansionario contenuto del D.P.R. n. 225/1974 ad opera della legge n. 42/1999, è stato superato quel modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva e dettava un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze;
la Professione
Infermieristica, quindi, ha subito cambiamenti imputabili all'evoluzione normativa che ha
3 consentito il passaggio da attività ausiliaria a vera e propria “professione sanitaria”, dotata di un autonomo profilo professionale e di un codice deontologico.
Riferiva che la carenza di personale infermieristico ha comportato l'istituzione delle cosiddette figure di supporto. La prima figura di supporto, secondo il D.P.R. n. 384/90, era l'operatore tecnico di assistenza (OTA), figura utilizzata all'interno delle unità operative in collaborazione con l'infermiere, poi sostituita dalla figura di supporto sanitario e sociale denominata “OSS”, la quale è rivolta all'assistenza infermieristica, atteso che l'attività per la corretta gestione dell'assistenza è in mano alla figura infermieristica come dispone il D.M. n.
739/1994 art.
1. Sottolineava, dunque, che l'infermiere, anche quando utilizza l'OSS nell'ambito assistenziale, è responsabile della tutela della salute dei pazienti.
Precisava che la ricorrente aveva svolto sempre le funzioni di infermiere professionale in modo continuativo e preminente e che, se aveva svolto attività rientrante nelle mansioni proprie degli ausiliari (OSS), lo aveva fatto in via residuale, nel rispetto del disposto dell'art. 49 del Codice deontologico infermieri e perché confacente al proprio profilo professionale relativo alla funzione di infermiere professionale. Ribadiva, pertanto, che nel caso di specie non vi era alcun demansionamento con consequenziale lesione della professionalità.
Aggiungeva che non corrispondeva a verità che la ricorrente non fosse in grado di accompagnare il medico nel giro quotidiano delle visite e che alla stessa fosse stato impedito la partecipazione a corsi di aggiornamento per coprire i turni di servizio.
Cont Rilevava che i lavori di pulizia erano svolti dalla ditta esterna e che: “la Direzione
Medica di Presidio, che gestisce il personale del comparto oltre al personale attribuito direttamente alle singole UU.OO., aveva istituito per tutto il presidio dell'Ospedale Papardo una squadra trasversale di ausiliari che interviene su chiamata diretta dei reparti”. Precisava che dal
2016 la squadra trasversale era stata tolta e gli operatori erano stati attribuiti direttamente alle aree assistenziali, che sempre dal 2016 l' aveva attivato per chiamata diretta dalla CP_1 graduatoria dell'IRCCS ulteriori 20 operatori socio-sanitari e che alla data odierna erano presenti n. 34 operatori socio-sanitari e 103 ausiliari.
Assumeva che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale fosse inammissibile oltre che infondata, in quanto la ricorrente non aveva subito pregiudizio economico, tra l'altro non provato, né alcun demansionamento, né alcuna lesione della dignità di lavoratore, né aveva subìto danno all'immagine professionale e personale.
4 Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
L'udienza del 17.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
5 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver prestato, quanto meno fino al 2016
e per non meno della metà del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico- sanitaria in favore dei degenti ricoverati, per lo più non autosufficienti, occupandosi stabilmente e direttamente delle necessità di pulizia, della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione;
ha poi specificato di essersi fatta carico, specie nel turno di notte – svolto da ogni infermiere almeno sei volte al mese - o nel caso dei frequenti ricoveri d'urgenza, dell'ulteriore onere di trasportare i pazienti dall'ambulatorio delle emergenze alla corsia, di sistemarli a letto, aiutarli ad andare in bagno e, in alcune circostanze, provvedere ad interventi immediati e necessari di pulizia dei locali.
L' resistente non ha contestato lo svolgimento da parte della ricorrente delle CP_1 specifiche mansioni dedotte, ma ne ha eccepito l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che, a seguito dell'abrogazione del mansionario contenuto nel d.P.R. n.
225/1974 ad opera della legge n. 42/1999, venendo meno il modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze,
l'infermiere professionale risulterebbe comunque responsabile di tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui opera, anche quando si avvale degli OSS in ambito assistenziale.
Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
6 richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza
Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico- sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio-sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto.
Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della legge n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
E' poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella
7 propria del profilo di appartenenza.
Gli assunti di parte ricorrente hanno trovato conferma nella deposizione testimoniale resa dalla collega di lavoro sia pure a decorrere solo dal 2001. Ed invero, Parte_2 la teste ha dichiarato di essere stata dipendente del P.O. come infermiera dal 1978 al CP_1
P.O. Margherita sino al 1999/2000 circa, quando poi nel 2001 è stata trasferita al a CP_1 lavorare nel reparto di malattie infettive sino al 2017, data di pensionamento, e di aver lavorato insieme alla ricorrente e agli altri infermieri nel reparto malattie infettive sino all'età del suo pensionamento;
ha quindiconfermato che dal 1999 al 2016 le figure degli OSS non erano presenti in tutti i reparti dove ella ha lavorato;
ha quindi riferito che la ricorrente “ha provveduto alle incombenze igieniche personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione ove necessario, trasporto ed alla loro assistenza di base'', di essere stata sottoposta a pressione come le altre infermiere in quanto vi era una continua richiesta dei pazienti, quando anche si trattava di fare terapia farmacologica, considerando il reparto di malattie infettive che comportava una particolare vestizione come camici, cuffia, calzari, mascherine e relativa vestizione. Ha altresì confermato i posti letto nel reparto di malattie infettive pari a 12 occupati per lo più da pazienti non autosufficienti, che in base alle esigenze la ricorrente e lei stessa svolgevano a volte più della metà dell'orario di servizio e che nel reparto erano di solito due, talvolta tre, infermieri per turno. Ha infine ricordato che a volte i pazienti si lamentavano con gli infermieri di non essere subito pronti per la pulizia dei pazienti.
Ha poi dichiarato di essere a conoscenza della presenza di una ditta esterna preposta alla pulizia dei locali, di cui non ha però ricordato il nome, che gli infermieri svolgevano attività di fattorinaggio e facchinaggio in base alle esigenze e che nel periodo antecedente al 2016 non erano presenti nel reparto di malattie infettive le figura degli OTA e ASS.
Sull'attendibilità della teste non vi è ragione di dubitare avendo la predetta dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa.
Generica è invece la deposizione della teste dirigente Testimone_1 dell'unità operativa formazione del presidio ospedaliero ed in passato dal settembre CP_1
2010 collaboratore esperto professionale sanitario, la quale ha dichiarato di aver gestito per diversi anni tutto il personale dell'assistenza. La teste si è limitata a riferire che i lavori di pulizia dei locali dei reparti vengono svolti giornalmente dalla , la quale si occupa di pulizia CP_4 locali e facchinaggio, mentre la pulizia dei carrelli e stoccaggio rifiuti speciali viene effettuata dal personale di supporto. La teste ha, inoltre, riferito che la Direzione di Presidio, la quale
8 gestiva il personale del comparto, aveva istituito per tutto il presidio , oltre al personale CP_1 attribuito direttamente alle singole UUOO, una squadra trasversale di ausiliari che interviene su chiamata diretta dei reparti;
tuttavia, tale squadra, dall'Aprile 2016, al è stata tolta CP_1
e gli operatori sono stati attribuiti direttamente alle aree assistenziali. Dal mese di luglio sono stati chiamati 20 OSS, altri 20 nel mese di settembre, ed ulteriori 20 nel mese di Ottobre. Ad oggi sono presenti 130 OSS e 150 ASS. e il personale infermieristico svolge le mansioni così come descritte dall'altra teste e tale attività è rilevabile dalla cartella infermieristica informatizzata. L'infermiere di turno accompagna il medico nel giro. La maggior parte dei soggetti ricoverati nel reparto di malattie infettive è autosufficiente e nel reparto vi erano ASS ai quali l'infermiere essendo responsabile dell'assistenza poteva ove riteneva opportuno attribuire loro della attività socio-alberghiere con funzione di supporto.
La teste ha quindi riferito che ricorrente ha lavorato a far data del 2010 nel reparto malattie infettive e che dal 1990 al 2016 non erano presenti OSS nel reparto ma erano presenti ASS. Ha precisato che, come da disposizioni della normativa vigente nel reparto malattie infettive, bisogna adottare le precauzioni standard per evitare la trasmissione delle patologie infettive.
Nel reparto i posti erano 12, occupati da soggetti autosufficienti erano presenti nell'ore diurne
3 infermieri e 2 nelle restanti. La partecipazione ai corsi del personale infermieristico nel reparto di malattie infettive è impostato su corsi di formazione specifica per la prevenzione di malattia
HIV prevista dalla legge n.135\1990 e il personale è esonerato da altra formazione. Ha inoltre dichiarato di non aver mai assistito ad episodi durante i quali i familiari si lamentavano per la mancata pulizia dei pazienti.
Le dichiarazioni rese dalla teste non appaiono determinanti, in quanto la predetta si è limitata a riferire dei progetti organizzativi predisposti in relazione alla dotazione organica del personale dell'Azienda senza riferire circostanze concrete relative alle modalità di svolgimento delle mansioni da parte della ricorrente nel periodo oggetto di causa. Nulla, infatti la teste è stata in grado di riferire in ordine alle mansioni concretamente espletate dalla odierna ricorrente.
Nessun elemento utile alla ricostruzione dei fatti di causa può trarsi dalla deposizione resa dal teste dipendente dell' dal 16 febbraio Testimone_2 Controparte_1
2018 come Dirigente Medico presso il reparto di malattie infettive e dal 2023 come responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale delle malattie infettive dell' , e quindi Controparte_1 da epoca successiva all'asserito demansionamento. Il teste nulla è stato in grado di riferire in relazione alle mansioni concretamente espletate dalla ricorrente, essendosi limitato a dichiarare
9 di essere a conoscenza che i lavori di pulizie erano svolti da una ditta esterna, che le attività di igienizzazione carrelli di emergenza era svolta dal personale infermieristico mentre per i carrelli di ordinario utilizzo era svolta dagli OSS così come la chiusura e stoccaggio rifiuti speciali, fattorinaggio e facchinaggio. Ha inoltre precisato che la ricorrente, nel momento in cui egli ha iniziato a lavorare presso l' , era collocata in pianta organica in Controparte_1 aspettativa.
Orbene, la deposizione della teste , intrinsecamente coerente e logica, trova Parte_2 anche conferma nella documentazione prodotta da parte ricorrente. La scarsità del personale di supporto, nonché l'effettivo svolgimento di mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio e la conseguente mortificazione professionale e morale degli stessi è stata infatti riconosciuta dalla Direzione ospedaliera della nuova nella delibera n. CP_5
484/2016: “la carenza di assistenza di base (accudimento della persona, ai bisogni primari dell'utente, al benessere ed autonomia dello stesso) rende difficilmente perseguibile quella che si definisce assistenza avanzata, attesa l'impossibilità degli operatori di operare secondo adeguato mansionario e buone prassi (…) le dure condizioni di lavoro conseguenti comportano situazioni preoccupanti quali l'essere costretti a svolgere mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio (…) la superiore situazione si concretizza con una violazione psicologica, provocando mortificazione morale e professionale degli infermieri in servizio con conseguenti azioni di rivalsa, mediante vertenze e contenziosi da parte dei medesimi a carico dell'azienda che determina inevitabili pronunce di pesanti risarcimenti economici a loro favore”.
Deve dunque ritenersi provata l'adibizione continuativa della ricorrente, in via niente affatto marginale, dal 2001 e sino al 2016, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico.
Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla
10 produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale.
In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n.
27910/2020).
L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v., ex multis, Cass. n. 434/2021 e n. 19923/2019).
Nel caso di specie, non vi è prova del preteso danno patrimoniale per il surplus di mansioni, esercitate pur sempre nell'ambito dell'orario di lavoro normale. Del resto, il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa (v. Cass. n. 3816/2021).
Né risulta dimostrato il pregiudizio per la perdita di valore della capacità lavorativa in termini di spendibilità sul mercato del lavoro o comunque di chance, non avendo il ricorrente allegato conseguenze economiche, dirette o anche solo potenziali, dell'impoverimento del proprio bagaglio professionale.
Merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento
(e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), a natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie
11 e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti e dei loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusioni di ruoli).
Dall'istruttoria compiuta è emerso infatti che , nel periodo sopra indicato, Parte_1 ha svolto mansioni relative a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio;
che il demansionamento ha avuto riflessi sull'immagine della stessa.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., ex multis, Cass. n. 16595/2019). In particolare, appare ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 2001 al 2016 (al lordo delle ritenute fiscali: cfr. Cass. n. 2472/2021), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
5.- Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall' resistente. CP_1
Essa è destituita di fondamento. Ed invero, costituisce ius receptum in giurisprudenza che in tema di domanda di risarcimento del danno, conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v., tra le altre, Cass.
6/5/2013 n. 10414), è applicabile la prescrizione decennale.
Inoltre, fermo restando che la natura di illecito permanente, che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo, ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisce, dunque, il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato.
Avuto riguardo al caso di specie, il periodo di demansionamento accertato è cessato nel dicembre 2016 ed il ricorso è stato depositato nel luglio 2024, sicchè la fattispecie estintiva non si
è perfezionata.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande,
l' resistente va condannata a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale subito CP_1 per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto dal 1/1/2001 al 31/12/2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, così uniformandosi ai precedenti dell'Ufficio che si condividono e che si richiamano in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Trib. Messina n. 925/2022; id. n. 950/2022; id. n.
12 1324/2023).
7.- Il limitato accoglimento delle domande, avuto riguardo al limitato periodo dell'accertato demansionamento, giustifica la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 23/7/2024 nei confronti dell , in Controparte_1 persona del Direttore generale pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' Controparte_1
a risarcire a per il danno non patrimoniale subito per
[...] Parte_1 effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 gennaio
2001 al 31 dicembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento di due terzi delle spese dal giudizio, CP_1 che liquida – già ridotte – in euro 3.085,66 per due terzi compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Oreste PUGLISI, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 18 giugno 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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