Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 23.4.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3677/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Portici alla via A. Parte_1 C.F._1
Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, e di Napoli, Via Alcide De Controparte_2
Gasperi n. 55;
RESISTENTE-CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2024, esponeva di essere coniuge superstite Parte_1 del prof. , ordinario presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, il quale Persona_1 cessava il servizio in data 29.6.2020 per decesso. CP_ Deduceva che, in data 25.12.2020, l' le aveva comunicato il conferimento della pensione indiretta ordinaria liquidata con il sistema misto a decorrere dall'1.7.2020; e che, in data 24.6.2021, con comunicazione dell'Università veniva trasmessa la rideterminazione pensione, TFS e l'aggiornamento CP_ del trattamento economico sia all' che, per conoscenza, agli eredi.
1
Aggiungeva di aver ricevuto, in data 23.10.2023, un'altra comunicazione dello stesso tenore, con cui veniva comunicato il ricalcolo ed un ulteriore indebito pari ad € 14.294,79, da recuperare a mezzo trattenute sulla suddetta pensione per n. 54 rate mensili di € 264,72. Deduceva l'irripetibilità dell'indebito in quanto non causato da dolo, né tantomeno da colpa, ma da un errore commesso dall'istituto previdenziale in sede di erogazione.
Rappresentava di aver proposto, invano, ricorso amministrativo in data 08.11.2023. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “2. dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di CP_1 restituzione delle somme di € 5.635,22 nonché € 14.294,79 per presunta erronea determinazione degli importi dovuti alla ricorrente a titolo di pensione indiretta, per le causali innanzi esposte e alla CP_ restituzione di quanto sin ora illegittimamente trattenuto;
3. Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
CP_ Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC del 05.7.2024, l' non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali,
l'udienza del 23.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Come detto, la ricorrente lamenta l'illegittimità ed irripetibilità della somma richiesta nei provvedimenti di indebito dell'11.05.2023 e del 23.10.2023, alla luce dell'assoluta mancanza di dolo nel suo comportamento, nonché dell'affidamento incolpevole generatosi a seguito della prestazione previdenziale da parte dell'ente previdenziale, già a conoscenza dei propri dati reddituali.
I provvedimenti de quo riportano la seguente motivazione:
- Comunicazione dell'11.05.2023: “In base alle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, abbiamo verificato i suoi redditi che influiscono sulla misura delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati della gestione dei dipendenti pubblici. Dalla verifica del suo diritto alla pensione ai superstiti, in applicazioni dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti […] è emerso che dal 1 luglio
2020 al 31 dicembre 2020 ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di 5.635,22 euro, calcolato al netto delle ritenute fiscali. Questo maggior importo di 5.635,22 euro sarà trattenuto sulla pensione ai superstiti dalla rata di agosto 2023. Il recupero avverrà in 18 rate mensili di euro 313,07
[…]”.
- Comunicazione del 23.10.2023: “In base alle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, abbiamo verificato i suoi redditi che influiscono sulla misura delle prestazioni collegate al reddito dei pensionati della gestione dei dipendenti pubblici. Dalla verifica del suo diritto alla pensione ai superstiti, in applicazioni dei limiti di cumulo dei redditi da lei posseduti […] è emerso che dal 1 gennaio
2021 al 31 dicembre 2021 ha ricevuto somme non dovute per l'importo complessivo di 14.294,79 euro,
2 calcolato al netto delle ritenute fiscali. Questo maggior importo di 14.294,79 euro sarà trattenuto sulla pensione ai superstiti dalla rata di febbraio 2024. Il recupero avverrà in 54 rate mensili di euro 264,72
[…]”.
Tanto premesso, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito previdenziale.
Secondo l'insegnamento della Corte, l'indebito previdenziale è ripetibile solo in presenza di specifiche condizioni: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro)”,
(cfr. Cass n. 5984/2022).
In particolare, in tema di indebito generato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale:
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass., sez. lavoro, sent. 26036/2019).
Richiamati i principi espressi sul punto dalla Suprema Corte, nei provvedimenti di indebito riportati l'ente previdenziale ha provveduto a ricalcolare la pensione ai superstiti percepita dalla sig.ra Pt_1 sulla base delle seguenti motivazioni: “[…] Il debito è stato determinato sulla base dei redditi: - del 2019 diversi da quelli da pensione che ammontano a 36.500,00 euro, dichiarati all'Agenzia delle
Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2020 […]” (11.05.2023); “[…] Il debito è stato determinato sulla base dei redditi: - del 2020 diversi da quelli da pensione che ammontano a 37.699,00 euro, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2021 […]” (indebito del 23.10.2023).
La tesi di parte ricorrente, come detto, si fonda sull'irripetibilità dell'indebito per aver agito in buona fede, non avendo indotto in errore con il suo comportamento l'ente previdenziale, trattandosi di redditi già conoscibili allo stesso in quanto proprio da lei dichiarati a mezzo mod. 730 comunicato annualmente all'Agenzia delle Entrate.
Ebbene, la prospettazione attorea è fondata.
In ordine all'obbligo di comunicazione in capo al titolare di prestazioni collegate al reddito, secondo i Giudici di legittimità: “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all (cfr. Cass. 30/06/2020 n. 13223). CP_1
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
3 l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale CP_1 già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso CP_1 principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1 godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L.
30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
La stessa pronuncia n. 13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi CP_1
l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione CP_1 di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_1 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art.
42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_1 allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura
o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al
4 percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. . Per_2
In conclusione, può affermarsi -come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria che sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Tanto premesso, nel caso di specie deve affermarsi che l'istante abbia legittimamente fatto affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione nella misura liquidata e che la riduzione della prestazione “per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti” può legittimamente essere fatta valere solo per il tempo successivo al provvedimento.
Difatti i provvedimenti di indebito sono stati comunicati solo nel 2023 e non potevano avere effetti retroattivi in relazione agli anni 2020/2021.
Per altro verso, e ciò è utile ad assorbire ogni ulteriore questione, l' ben poteva verificare i CP_1 redditi dell'istante attraverso l'accesso alle banche date di cui si è detto, senza tener conto che la stessa sig.ra ha prodotto documentazione idonea a provare la regolare trasmissione dei propri dati Pt_1 reddituali afferenti agli anni oggetto di indebito (2020/2021) a mezzo mod. 730 annualmente inviato all'Agenzia delle Entrate (cfr. mod. 730 allegati al ricorso). CP_ In accoglimento del ricorso, dunque, va dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di indebito dell'11.5.2023 e del 23.10.2023 e va dichiarato non ripetibile l'indebito ivi riportato;
per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore della sig.ra di quanto pro tempore eventualmente Pt_1 trattenuto a tale titolo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Stefano Palomba antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme versate dall' per il periodo dal CP_1
1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 oggetto del provvedimento emesso in data 11.05.2023 nei limiti di euro 5.635,22; nonché le somme versate dall' per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre CP_1
2021 oggetto del provvedimento emesso in data 23.10.2023 nei limiti di euro 14.294,79; per l'effetto, CP_ condanna l' al pagamento in favore di delle somme eventualmente trattenute per tali Parte_1 titoli;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 per compensi CP_1 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 22.05.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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