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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2519/2024
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
COLOMBI ANNA e GAFFORINI MICHELA attore contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
dall'A.d.S. (C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._3
dagli Avv.ti FORELLI ANDREA e LAZZARONI FRANCESCO convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte e verbale d'udienza del 17/6/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 29/2/2024 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) le parti sono comproprietarie (per la quota rispettivamente di 2/3 e di 1/3) dell'immobile sito in Travagliato (BS), vicolo Parmigiano, n. 4, censito al Fg. 12, part. 228, sub 1-2- 3; ii) detto immobile è così composto: “- Abitazione piano terra – superficie di circa
126,00 mq. al netto dell'atrio comune e del vano scala per accesso al piano primo;
-
Atrio comune al piano terra – superficie di circa 4,20 mq;
- Appartamento al piano primo (compreso vano scala da piano terra a piano primo) – superficie di circa
140,00 mq. - Balcone al piano primo – superficie di circa 12,50 mq. - Solaio al piano sottotetto – superficie di circa 135,00 mq.; - Cantina al piano seminterrato – superficie di circa 44,00 mq.; - Ripostigli in lato est – superficie di circa 34,00 mq.; -
Ripostiglio in lato sud al piano terra – superficie di circa 29,50 mq.; - Autorimessa in lato sud – superficie di circa 32,50 mq.; - Fienile al piano primo in lato sud – superficie di circa 62,00 mq” (doc. 3); iii) il convenuto, in tesi di parte attrice, utilizza in via esclusiva, oltre all'abitazione al piano primo, anche tutte le parti comuni (i.e. cortile, autorimessa, scala di accesso al piano primo) occupando pertanto “una quota superiore a quella di sua proprietà”. In conclusione, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento “a titolo di indennità di occupazione per la quota di immobile occupata da di una somma pari a € 500,00/mese Controparte_1
con decorrenza da 3/6/2021 e “fino a quando non cesserà l'occupazione”.
Con comparsa in data 28/6/2024 si è costituito il convenuto contestando le avverse pretese e deducendo che: i) le parti occupano rispettivamente l'appartamento ubicato al piano terra e piano primo dello stabile in comunione e fanno un uso promiscuo delle pertinenze (i.e. cantina, cortile, tettoia, fienile, giardino e giardino in lato est) ai sensi dell'art. 1102 c.c.; ii) quanto al riconoscimento di un'indennità di occupazione, trattandosi di bene in comunione tale indennità non è dovuta, potendosi tuttalpiù riqualificare la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. di cui difettano i presupposti. In conclusione, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
Disposto lo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 12/11/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parti ed è stata fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il Giudice ha riservato la decisione.
* * * pag. 2/4 La domanda è infondata per le ragioni appresso indicate.
Giova premettere che l'immobile per cui è causa è in comunione indivisa tra le parti a seguito di successione in morte di , e Persona_1 Persona_2 CP
, nonché per atto di compravendita in data 3/6/2021 tra l'odierno attore e
[...] _1
(doc.
5-8 convenuto). Per_2
Come si evince dall'atto introduttivo, l'attore lamenta che dal 3/6/2021 (data in cui il sig. ha acquistato la quota di proprietà della sorella Parte_1 Controparte_4
divenendo così proprietario dei 2/3 dell'immobile) occupa Controparte_1
una quota dell'immobile superiore a quella di sua proprietà” (pag. 2).
Al riguardo, va premesso che la Suprema Corte ha precisato che “la facoltà d'uso prevista dall'art. 1102 c.c. non è proporzionata alla quota di contitolarità, ma è una facoltà integrale non esclusiva, che legittima ciascuno dei comproprietari ad utilizzare la cosa anche fuori dai limiti di quota, senza però pregiudicare l'eguale facoltà di utilizzazione degli altri compartecipi” (cfr. Cass. Civ. n. 9654/2013).
Al riguardo, parte attrice ha allegato l'utilizzo esclusivo da parte del convenuto, oltre che dell'appartamento al piano primo, del solaio, del sottotetto, di una porzione della cantina (occupata dalla caldaia a servizio di entrambi gli appartamenti), del cortile, del fienile e della tettoia di guisa da precluderne l'utilizzo da parte del sig. _1
.
[...]
Tale allegazione, oltre che sconfessata dalla documentazione fotografica prodotta dal convenuto (cfr. doc. 15 – 29 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) e non espressamente contestata, si pone in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale per cui: “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'articolo 1102 c.c., [non va] intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione), implica[ndo], tuttavia, la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione” (cfr. Cass. Civ. n. 26703/2020). pag. 3/4 Sarebbe stato quindi onere di parte attrice fornire la prova del fatto che l'intenso uso della cosa comune da parte del convenuto è tale da precluderne l'utilizzo in capo all'attore, prova che tuttavia non è stata fornita (cfr. ordinanza 12/11/2024), di talché la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra € 5.201,01 e € 26.000,00 in base ai parametri forensi minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione da giugno 2021 a febbraio 2024 e da marzo 2024 in avanti;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 17/07/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2519/2024
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
COLOMBI ANNA e GAFFORINI MICHELA attore contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
dall'A.d.S. (C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._3
dagli Avv.ti FORELLI ANDREA e LAZZARONI FRANCESCO convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte e verbale d'udienza del 17/6/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 29/2/2024 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) le parti sono comproprietarie (per la quota rispettivamente di 2/3 e di 1/3) dell'immobile sito in Travagliato (BS), vicolo Parmigiano, n. 4, censito al Fg. 12, part. 228, sub 1-2- 3; ii) detto immobile è così composto: “- Abitazione piano terra – superficie di circa
126,00 mq. al netto dell'atrio comune e del vano scala per accesso al piano primo;
-
Atrio comune al piano terra – superficie di circa 4,20 mq;
- Appartamento al piano primo (compreso vano scala da piano terra a piano primo) – superficie di circa
140,00 mq. - Balcone al piano primo – superficie di circa 12,50 mq. - Solaio al piano sottotetto – superficie di circa 135,00 mq.; - Cantina al piano seminterrato – superficie di circa 44,00 mq.; - Ripostigli in lato est – superficie di circa 34,00 mq.; -
Ripostiglio in lato sud al piano terra – superficie di circa 29,50 mq.; - Autorimessa in lato sud – superficie di circa 32,50 mq.; - Fienile al piano primo in lato sud – superficie di circa 62,00 mq” (doc. 3); iii) il convenuto, in tesi di parte attrice, utilizza in via esclusiva, oltre all'abitazione al piano primo, anche tutte le parti comuni (i.e. cortile, autorimessa, scala di accesso al piano primo) occupando pertanto “una quota superiore a quella di sua proprietà”. In conclusione, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento “a titolo di indennità di occupazione per la quota di immobile occupata da di una somma pari a € 500,00/mese Controparte_1
con decorrenza da 3/6/2021 e “fino a quando non cesserà l'occupazione”.
Con comparsa in data 28/6/2024 si è costituito il convenuto contestando le avverse pretese e deducendo che: i) le parti occupano rispettivamente l'appartamento ubicato al piano terra e piano primo dello stabile in comunione e fanno un uso promiscuo delle pertinenze (i.e. cantina, cortile, tettoia, fienile, giardino e giardino in lato est) ai sensi dell'art. 1102 c.c.; ii) quanto al riconoscimento di un'indennità di occupazione, trattandosi di bene in comunione tale indennità non è dovuta, potendosi tuttalpiù riqualificare la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. di cui difettano i presupposti. In conclusione, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
Disposto lo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 12/11/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parti ed è stata fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale il Giudice ha riservato la decisione.
* * * pag. 2/4 La domanda è infondata per le ragioni appresso indicate.
Giova premettere che l'immobile per cui è causa è in comunione indivisa tra le parti a seguito di successione in morte di , e Persona_1 Persona_2 CP
, nonché per atto di compravendita in data 3/6/2021 tra l'odierno attore e
[...] _1
(doc.
5-8 convenuto). Per_2
Come si evince dall'atto introduttivo, l'attore lamenta che dal 3/6/2021 (data in cui il sig. ha acquistato la quota di proprietà della sorella Parte_1 Controparte_4
divenendo così proprietario dei 2/3 dell'immobile) occupa Controparte_1
una quota dell'immobile superiore a quella di sua proprietà” (pag. 2).
Al riguardo, va premesso che la Suprema Corte ha precisato che “la facoltà d'uso prevista dall'art. 1102 c.c. non è proporzionata alla quota di contitolarità, ma è una facoltà integrale non esclusiva, che legittima ciascuno dei comproprietari ad utilizzare la cosa anche fuori dai limiti di quota, senza però pregiudicare l'eguale facoltà di utilizzazione degli altri compartecipi” (cfr. Cass. Civ. n. 9654/2013).
Al riguardo, parte attrice ha allegato l'utilizzo esclusivo da parte del convenuto, oltre che dell'appartamento al piano primo, del solaio, del sottotetto, di una porzione della cantina (occupata dalla caldaia a servizio di entrambi gli appartamenti), del cortile, del fienile e della tettoia di guisa da precluderne l'utilizzo da parte del sig. _1
.
[...]
Tale allegazione, oltre che sconfessata dalla documentazione fotografica prodotta dal convenuto (cfr. doc. 15 – 29 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) e non espressamente contestata, si pone in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale per cui: “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'articolo 1102 c.c., [non va] intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione), implica[ndo], tuttavia, la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione” (cfr. Cass. Civ. n. 26703/2020). pag. 3/4 Sarebbe stato quindi onere di parte attrice fornire la prova del fatto che l'intenso uso della cosa comune da parte del convenuto è tale da precluderne l'utilizzo in capo all'attore, prova che tuttavia non è stata fornita (cfr. ordinanza 12/11/2024), di talché la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra € 5.201,01 e € 26.000,00 in base ai parametri forensi minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione da giugno 2021 a febbraio 2024 e da marzo 2024 in avanti;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 17/07/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 4/4