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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6006/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6006/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FRANCESCO SILVESTRUCCI e dell'avv. GIUSEPPINA ROSSI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 dell'avv. MARIO MONACELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/08/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11/08/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni rese personalmente dalle parti all'udienza tenutasi in presenza in data 8/10/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia minorenne e al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di queste ultime;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/08/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LD TA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 27/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6006/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FRANCESCO SILVESTRUCCI e dell'avv. GIUSEPPINA ROSSI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 dell'avv. MARIO MONACELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/08/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11/08/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni rese personalmente dalle parti all'udienza tenutasi in presenza in data 8/10/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia minorenne e al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di queste ultime;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/08/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LD TA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 27/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino