Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 32/2025 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 14.01.2025 da: (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nata alla Spezia il 02.03.1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Neri C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 14.01.2025 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio in data 19.09.2020, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo Per_1 venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata
(come successivamente integrata); di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio : Per_1
“1) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarlo, Per_1 educarlo ed istruirlo con costanza e continuità, nel reciproco rispetto di persone e ruoli e preservandolo da ogni e qualsiasi forma di conflittualità;
2) il minore continuerà ad essere collocato presso l'attuale residenza, prevalentemente, considerata la tenera età, insieme alla madre;
i genitori, nei giorni e/o fine settimana di propria competenza, fino al rinvenimento di una sistemazione alternativa per il padre, si alterneranno presso la casa coniugale, che per struttura e dimensioni, ne consentirà anche la parziale compresenza, ciascuno in due distinti piani, in misura adeguata ad evitare l'insorgere di contenziosi e/o litigiosità, ad oggi peraltro inesistenti;
3) entrambi i genitori sono occupati: il padre imprenditore edile, la madre, team leader di un'azienda nel settore dell'erogazione dei prodotti finanziari, si avvale in questo periodo del congedo per maternità, non usufruito in precedenza;
4) l'attuale casa famigliare, in comproprietà tra i IGg.ri e è gravata da un mutuo Parte_1 Pt_2 ipotecario per il cui rimborso i detti hanno versato e versano una rata mensile complessiva pari ad
€ 550,00 circa;
5) la frequentazione di con il padre è organizzata a settimane alterne che si ripetono Per_1 ciclicamente:
- durante la settimana B, il padre potrà tenere con sé il lunedì, recuperandolo all'uscita della Per_1 scuola d'infanzia, occupandosi di lui, cenandovi, pernottandovi e riaccompagnandolo a scuola il giorno seguente;
nella detta settimana il padre potrà altresì tenere con sé anche per il week Per_1 end (il venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera);
6) il minore trascorrerà, fino al compimento dei sei anni, una settimana di vacanze estive con il padre, in periodi da comunicarsi tra i genitori entro la fine del mese di giugno;
successivamente trascorrerà con il padre un periodo di 15 gg di vacanza estivi, anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e scolastici e/o sportivi del minore;
7) in occasione delle festività natalizie e pasquali, sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro di padre e madre, il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e quello di Pasqua con l'altro, il 26 dicembre sarà trascorso con il genitore con cui non avrà trascorso il
Natale, la Pasquetta con il genitore con cui non avrà trascorso la Pasqua. La gestione delle altre festività e dei ponti dovrà comunque seguire il principio dell'alternanza e potrà essere oggetto di diverso accordo tra le parti;
8) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , l'importo Per_1 mensile di € 550,00, da pagarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente della seconda, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
il contributo al mantenimento sarà soggetto annualmente all'aggiornamento ISTAT;
per la durata residua del mutuo ipotecario di cui al punto 3) delle odierne premesse, per accordo tra i genitori, il pagamento del detto contributo ordinario al mantenimento di
, sarà costituito dal rimborso della rata mensile dello stesso;
Per_1
9) a perequazione della capacità reddituale tra i genitori ed al fine di garantire stabilità abitativa al figlio , anche per gli anni a venire, con il presente atto la quota di proprietà dell'attuale casa Per_1 famigliare in capo al IG. di seguito meglio precisata e dettagliata, è trasferita alla Parte_1
IG.ra (Catasto Fabbricati del Comune di Arcola, foglio 5, mappale 803, Via Amoa n. Parte_2
1L già Via Elso Sommovigo n. 22, piano T-1, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 5.5, superficie catastale totale mq. 135) affinché possa goderne personalmente e con il figlio;
10) il IG. con la sottoscrizione del presente atto dichiara volersi onerare di tutte le spese Parte_1 necessarie alla trascrizione della presente convenzione per la parte relativa al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile, ove ritenuta congrua dall'intestato Tribunale, con conferimento di apposito incarico a Notaio di propria fiducia;
11) le spese ordinarie e straordinarie da sostenersi nell'interesse di saranno regolate come Per_1 da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 13/12/2018;
12) l'assegno unico famigliare sarà percepito da entrambi i genitori nella misura della metà;
13) in caso di ricorso a visite e/o cure specialistiche sul minore, dovrà essere tempestivamente informato l'altro genitore, che potrà presenziarvi;
14) i genitori si obbligano a consentire al minore la frequentazione delle attività extra scolastiche concordate, nei periodi di loro competenza;
15) entrambi i genitori dichiarano di avere in separata sede risolta ogni qualunque questione tra loro eventualmente pendente e di non avere vicendevolmente nulla a pretendere ad alcun titolo;
i medesimi dichiarano altresì di ritenere tra loro immediatamente vincolanti gli accordi di cui al presente ricorso che sottoscrivono anche personalmente”.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 13.03.2025 le parti sono comparse insistendo come da ricorso. In tal sede, in merito alle condizioni sub n. 9) e n. 10) è stato altresì precisato che: si tratta di impegno al trasferimento immobiliare indicato, che sarà effettuato davanti al notaio;
il bene in oggetto è quello attualmente identificato con gli estremi menzionati in ricorso ed è, tuttavia, attualmente interessato - come da dichiarazione del tecnico prodotta - da lavori di manutenzione straordinaria ancora in corso che comporteranno variazioni in visura e nelle planimetrie catastali.
Tanto premesso, si ritiene che le pattuizioni di cui sopra, come precisate, sino conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne;
possono pertanto essere omologate.
Si dispone pertanto in conformità.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa le condizioni concordate tra le parti, come precisate, sopra riportate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 20.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI