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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 955/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ; CP_1 C.F._2
ricorrente rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maiorino, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla Via N. B. Grimaldi, 40, elettivamente domiciliano.
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 24.06.2024, volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 04.07.2015 nel Comune di
Nocera Superiore, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.21, P. II, Serie A, anno 2015; che dall'unione coniugale sono nati due figli: PI (07.11.2015) e (20.05.2019); che dopo i Persona_1 Persona_2
primi anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 Legge 162/2014, sottoscritto il
9.3.2021, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 4.03.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 27.06.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 3.3.2025 hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione personale raggiunta a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 Legge 162/2014 e che,
a far data dalla stipula del predetto accordo sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza,
è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 3.3.2025, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come innanzi proposta, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1 ) e (c.f. , C.F._1 CP_1 C.F._2
sposatisi il 04.07.2015 nel Comune di Nocera Superiore, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.21, P. II, Serie A, anno 2015, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 3.3.2025, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Nocera Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70
n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 955/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ; CP_1 C.F._2
ricorrente rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maiorino, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla Via N. B. Grimaldi, 40, elettivamente domiciliano.
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 24.06.2024, volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 04.07.2015 nel Comune di
Nocera Superiore, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.21, P. II, Serie A, anno 2015; che dall'unione coniugale sono nati due figli: PI (07.11.2015) e (20.05.2019); che dopo i Persona_1 Persona_2
primi anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 Legge 162/2014, sottoscritto il
9.3.2021, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 4.03.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 27.06.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 3.3.2025 hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione personale raggiunta a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 Legge 162/2014 e che,
a far data dalla stipula del predetto accordo sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza,
è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 3.3.2025, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come innanzi proposta, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1 ) e (c.f. , C.F._1 CP_1 C.F._2
sposatisi il 04.07.2015 nel Comune di Nocera Superiore, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.21, P. II, Serie A, anno 2015, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 3.3.2025, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Nocera Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70
n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire