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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/08/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1282 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristian Gabellone, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Cristian Gabellone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 12 giugno 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 23.5.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.3.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 6.12.1975 in Lecce;
che dalla loro unione era nata la figlia il 4.4.1978 (così come concordemente precisato Per_1 dalle parti con le note di trattazione scritta del 4.6.2025); che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato a causa di divergenze caratteriali ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta. Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, con la precisazione resa (in ordine al termine mensile in cui dovrà essere corrisposta la somma prevista in ricorso in favore di in vista dell'udienza di trattazione scritta Controparte_1 del 12.6.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 6.12.1975 in Lecce, trascritto nei registri di
[...] matrimonio di quel Comune al n. 638 Parte II Serie A anno 1975, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, così come precisate con le note di trattazione scritta depositate il 4.6.2025;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore