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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'udienza del 07/10/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1924/2024
vertente tra
Pt_1 (avv. SORDILLO MICHELE)
Parte appellante contro
Controparte_1 (avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6576/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 5.6.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato dichiarato il diritto di all'assegno di Controparte_1 cui all'art.1 L.222/1984 dal 1-7- 2022 e condannato l' al versamento in suo favore dei relativi Pt_1 ratei, oltre accessori come per legge.
Appella detta sentenza l' chiedendo la riforma della sentenza e la declaratoria che nulla è Pt_1 dovuto al a titolo di ratei dell'assegno ordinario di invalidità dal luglio 2022. CP_1
Si costituisce l'appellato, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con la conferma della impugnata sentenza.
All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione. °°°°°°°
L'originario ricorrente, dipendente già , la CP_2 Controparte_3 cui contribuzione era versata all e non al Fondo lavoratori dipendenti dell' (gestione CP_4 Pt_1 privata ), aveva convenuto in giudizio l'Istituto di previdenza al fine di chiedere il Pt_1 riconoscimento al diritto alla prestazione ex art. 1 L. 222/84 dal 1-7-2022 ritenendo illegittimo che il lavoratore, come sostenuto dall' (che negava la sussistenza del requisito contributivo), fosse Pt_1 equiparato ai dipendenti del pubblico impiego, per i quali non è previsto l'assegno ordinario di invalidità.
Il Tribunale ha condiviso l'assunto del ricorrente, così motivando:
“Il ricorrente è allo stato e da diversi anni dipendente di una s.p.a. (l'estratto contributivo evidenzia che tale situazione perdura ormai dal 2004) e il suo rapporto di lavoro è alle dipendenze di soggetto privato, ragione per la quale non vi è ragione, da tale trasformazione del datore di lavoro e del rapporto, per assimilare la prestazione in corso con il pubblico impiego. Ed infatti le contribuzioni sono versate da soggetto privato ed a favore di lavoratore del settore privato. Ragione per cui la contribuzione che viene definita dall come Ex in verità deve Pt_1 CP_4 considerarsi a tutti gli effetti parificata a quella versata in in quanto l'articolo 21 comma 1 Pt_1 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha soppresso l' e trasferito all' tutte le sue funzioni. Non si vede CP_4 Pt_1 come possa ritenersi di ostacolo a quanto sino ad ora argomentato l'art.2 comma 12 della L.335/1995, norma che ha introdotto a favore dei dipendenti pubblici provvidenza equiparata nei presupposti alla sola pensione ordinaria di inabilità ex art.2 L.222/1984 (“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”). Trattasi infatti di disposizione dall'intento perequativo a favore dei dipendenti pubblici che per altro non colma il gap che permane tra dipendenti pubblici e privati in ipotesi di invalidità parziale (riduzione di oltre i 2/3 della capacità lavorativa specifica) non avendo i primi ad oggi ancora alcuna tutela parificabile a quella di cui all'art.1 L.222/1984 e potendo viceversa usufruire i secondi della provvidenza di cui è causa. Ancor meno vincolanti le circolari interne dell' trattandosi di scritti a chiarimento secondo Pt_1 quanto ritenuto dall'istituto in merito a norme ben diversamente interpretabili.”. La domanda veniva infine accolta poiché era accertata in sede amministrativa la sussistenza del requisito sanitario e provata dall'estratto contributivo la presenza del necessario numero di settimane di contribuzione.
L' propone appello lamentando l'insussistenza del requisito contributivo stante la posizione Pt_1 assicurativa del ricorrente nella gestione dipendenti pubblici, ostativa al riconoscimento dell'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84. Secondo l'appellante “la trasformazione del datore di lavoro in s.p.a. e la soppressione dell' con il trasferimento all' di tutte le sue funzioni non ha come inevitabile CP_4 Pt_1 conseguenza la parificazione a tutti gli effetti della contribuzione, conseguenza non effettiva nel caso di specie e comunque non adeguatamente motivata dal percorso logico - giuridico effettuato dal giudicante…... In realtà la attuale natura privata, seppur sui generis, della municipalizzata, presso la quale il richiedente presta la propria attività lavorativa, a suo tempo risultante pubblica, non deve in alcun modo trarre in inganno. Invero, i lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di lavoro, da pubblica in privata, e i dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili collocati in società private per effetto di norme di legge, di regolamento o per convenzione che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende, possono infatti mantenere – per effetto di normative specifiche ovvero per effetto delle possibili opzioni in esse previste - il rapporto previdenziale già esistente con la gestione ex Inpdap….”
L'appello è fondato.
Su punto è intervenuta di recente la Suprema Corte con Ordinanza del 2.04.2024, n. 8634, che, Contro proprio esaminando il caso di un dipendente ha chiarito come, nonostante i cambiamenti organizzativi avvenuti nel sistema previdenziale italiano, i regimi peculiari applicati ai lavoratori che hanno versato contribuzione nelle Casse statali rimangono invariati: “Non è contestato tra le parti – e nemmeno la sentenza lo nega – che C., dipendente dell'ex azienda Municipalizzata (ora s.p.a.) A. sia sempre stato iscritto – e la contribuzione sia stata versata presso – la CPDEL (Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali). Tale cassa trovava il proprio ordinamento normativo nel R. D.-L. n.680/38. Si tratta di una gestione previdenziale diversa da quella dell'AGO, e propria dei dipendenti non attratti al settore privato, per i quali vige il regime dell'assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) fissato dal R.D.-L. n.1827/35 istitutivo dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, oggi Pt_1 La è stata abolita e con l'art.4 d.lgs. n.479/94 la gestione assicurativa è passata CP_5 all' . Il passaggio a tale ente ha confermato che il regime assicurativo dei dipendenti degli CP_4 enti locali continuava ad essere attratto non all'AGO, ma al settore dei dipendenti pubblici, costituendo esso un regime c.d. esclusivo. La soppressione dell' con passaggio delle funzioni alla gestione all' non ha fatto CP_4 Pt_1 venire meno il diverso regime che ancora oggi caratterizza la gestione assicurativa dei dipendenti pubblici (statali o degli enti locali). Tale diverso regime, a livello organizzativo, è rispettato dalla creazione, entro l' della Gestione dei Dipendenti Pubblici”. Pt_1
Pertanto, il passaggio da ad deve ritenersi solo di natura amministrativa, di gestione CP_4 Pt_1 dell'assicurazione, che non muta la peculiarità del regime assicurativo in atto, ed altrettanto correttamente esclude il diritto al riconoscimento della provvidenza in parola non avendo la soppressione dell' e il passaggio delle funzioni all' eliminato la distinzione tra il regime CP_4 Pt_1 assicurativo dei dipendenti pubblici e quello dei lavoratori privati (AGO).
Contro
Sulla stessa questione e nello stesso senso, con riferimento alla posizione di altro dipendente si è già espressa questa Sezione, con sentenza n. 2868 del 23.9.2025.
Che il processo di privatizzazione non implichi inevitabilmente anche il passaggio della posizione assicurativa alla Gestione privata è del resto dimostrato anche dal caso dei dipendenti delle Poste che, nonostante l'incorporazione dell'IPOST in mantengono la posizione Pt_1 assicurativa nel Fondo ex Ipost e dei dipendenti delle anch'essa azienda pubblica poi Pt_2 privatizzata ma con mantenimento del Fondo Ferrovie dello Stato (v. sul punto Corte d'Appello di Roma, Sez. II, n.1978/2024 del 21.5.2024 ).
Rimane assorbita ogni deduzione sul conseguimento o meno dei contributi utili alla prestazione, atteso che, a monte, il ricorrente non rientra, per la sua qualità soggettiva, tra i destinatari della disciplina normativa che prevede l'assegno ordinario.
L'appello dell' va dunque accolto, e la sentenza oggetto di gravame conseguentemente Pt_1 riformata, con il rigetto della domanda proposta dal con il ricorso di primo grado. CP_1
La complessità della questione e la obiettiva incertezza della lite sulla spettanza del beneficio, con precedenti di merito, anche di questa Corte, favorevoli al dipendente, ed il recente intervento della Corte di Cassazione sul punto, consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte a-accoglie l'appello proposto dall e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta Pt_1 l'originario ricorso proposto da Controparte_1 b- compensa le spese del doppio grado.
Roma, 7.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste