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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2159 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. MANES MARGHERITA
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CUMINO Controparte_1
SILVIA ;
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in atti in data 8.2.2019, parte ricorrente, premettendo di essere dipendente di ruolo dell' Controparte_1 in qualità di Caposala del blocco operatorio presso il presidio ospedaliero di
Rossano, categoria D e di essere stato incaricato con deliberazione n. 929/2006 della funzione di coordinamento ex art. 10 CCNL Comparto sanità, a far data dal 1.1.2007, ha chiesto di dichiarare il proprio diritto a percepire la relativa indennità di coordinamento, parte variabile, con decorrenza da ottobre 2007 a maggio 2018 e di condannare l' al pagamento in proprio favore CP_1
della somma di € 17.946,84 per indennità di coordinamento parte variabile già maturata.
Si è costituita l' CP_1 resistente per chiedere il rigetto del ricorso.
§§§
Cont Incontestata è l'erogazione da parte dell dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità nella sua componente fissa.
Ciò che risulta controverso in questo in giudizio, invece, è se alla parte ricorrente spetti o meno anche la componente variabile dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 4 CCNL comparto sanità II biennio
2000/2001.
Questo l'art. 10 rubricato "Coordinamento" CCNL comparto sanità II biennio economico 2000 - 2001 invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle pretese creditorie in esame:
<
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed ove articolata al suo interno di pari livello- - economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria
De con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria
D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L.
3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL
7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto>>.
Alla luce della inequivoca portata della disciplina convenzionale contenuta nel comma 4 dell'art. 10 CCNL appena cit., insuscettibile di diversa interpretazione,
a differenza della componente fissa dell'indennità per l'affidamento di funzioni di coordinamento per cui è causa, costituente, appunto, solo la parte fissa, un emolumento strettamente correlato allo svolgimento dell'incarico di
coordinamento quale corrispettivo economico insopprimibile, la componente variabile è del tutto eventuale e correlata ad una scelta, tutta discrezionale delle aziende sanitarie, deputate a valutare a monte la complessità dei compiti di coordinamento affidati ed erogabile nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
Pertanto, per la componente variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento per cui è causa non appare in alcun modo possibile configurare alcun diritto soggettivo perfetto in capo a coloro cui sia stato affidato l'incarico di coordinamento. La disciplina convenzionale in esame, infatti, disciplina una mera facoltà accordata alle aziende sanitarie, desumibile inequivocabilmente dalla lettera della norma (Le aziende ... possono, e non devono), alla quale non potrebbe corrispondere una situazione di diritto soggettivo in capo ai coordinatori. La valutazione da parte dell'azienda sanitaria della complessità dei compiti di coordinamento affidati si pone come l'antecedente logico e giuridico per la stessa attribuzione dell'emolumento qui preteso. Non solo: anche la capienza del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è fattore decisivo Cont nella scelta da parte dell' di prevedere l'erogazione della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento.
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'ultima parte del comma 8 dell'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 deve essere oggetto di specifica contrattazione integrativa. Pertanto, anche tale circostanza potrebbe essere di concreto ostacolo per lo stesso riconoscimento della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento laddove in sede di contrattazione integrativa le parti sociali dovessero convenire di destinare le risorse del fondo ad altri fini.
Pertanto, in mancanza di una determinazione datoriale attributiva dello speciale emolumento qui preteso, presupponente una valutazione positiva da parte dell' Controparte_1 della complessità dei compiti di coordinamento affidati alla parte ricorrente, assolutamente inesistente nel caso in esame, alcun diritto alla parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento di cui all'art. 10
CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 potrebbe essere riconosciuto.
Né alcuna violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 D.L.vo n. 165/2001 tra pubblici dipendenti potrebbe configurarsi nel caso in esame, trattandosi di emolumento accessorio del tutto eventuale, correlato ad una valutazione discrezionale caso per caso di complessità dei compiti di coordinamento affidati ai singoli, in mancanza di una comparazione tra situazioni equipollenti per complessità dei compiti di coordinamento affidati con differente trattamento (si tenga conto anche di
Cass. 05/02/2020, n. 2718 così massimata: "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in I. n. 359 del 1992, con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia.").
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso per infondatezza.
Tenuto conto della novità delle questioni trattate e di precedenti difformi deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta per infondatezza il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo Funzionario
addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. MANES MARGHERITA
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CUMINO Controparte_1
SILVIA ;
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in atti in data 8.2.2019, parte ricorrente, premettendo di essere dipendente di ruolo dell' Controparte_1 in qualità di Caposala del blocco operatorio presso il presidio ospedaliero di
Rossano, categoria D e di essere stato incaricato con deliberazione n. 929/2006 della funzione di coordinamento ex art. 10 CCNL Comparto sanità, a far data dal 1.1.2007, ha chiesto di dichiarare il proprio diritto a percepire la relativa indennità di coordinamento, parte variabile, con decorrenza da ottobre 2007 a maggio 2018 e di condannare l' al pagamento in proprio favore CP_1
della somma di € 17.946,84 per indennità di coordinamento parte variabile già maturata.
Si è costituita l' CP_1 resistente per chiedere il rigetto del ricorso.
§§§
Cont Incontestata è l'erogazione da parte dell dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL comparto sanità nella sua componente fissa.
Ciò che risulta controverso in questo in giudizio, invece, è se alla parte ricorrente spetti o meno anche la componente variabile dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 4 CCNL comparto sanità II biennio
2000/2001.
Questo l'art. 10 rubricato "Coordinamento" CCNL comparto sanità II biennio economico 2000 - 2001 invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle pretese creditorie in esame:
<
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed ove articolata al suo interno di pari livello- - economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria
De con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria
D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L.
3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL
7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto>>.
Alla luce della inequivoca portata della disciplina convenzionale contenuta nel comma 4 dell'art. 10 CCNL appena cit., insuscettibile di diversa interpretazione,
a differenza della componente fissa dell'indennità per l'affidamento di funzioni di coordinamento per cui è causa, costituente, appunto, solo la parte fissa, un emolumento strettamente correlato allo svolgimento dell'incarico di
coordinamento quale corrispettivo economico insopprimibile, la componente variabile è del tutto eventuale e correlata ad una scelta, tutta discrezionale delle aziende sanitarie, deputate a valutare a monte la complessità dei compiti di coordinamento affidati ed erogabile nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
Pertanto, per la componente variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento per cui è causa non appare in alcun modo possibile configurare alcun diritto soggettivo perfetto in capo a coloro cui sia stato affidato l'incarico di coordinamento. La disciplina convenzionale in esame, infatti, disciplina una mera facoltà accordata alle aziende sanitarie, desumibile inequivocabilmente dalla lettera della norma (Le aziende ... possono, e non devono), alla quale non potrebbe corrispondere una situazione di diritto soggettivo in capo ai coordinatori. La valutazione da parte dell'azienda sanitaria della complessità dei compiti di coordinamento affidati si pone come l'antecedente logico e giuridico per la stessa attribuzione dell'emolumento qui preteso. Non solo: anche la capienza del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è fattore decisivo Cont nella scelta da parte dell' di prevedere l'erogazione della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento.
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'ultima parte del comma 8 dell'art. 10 CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 deve essere oggetto di specifica contrattazione integrativa. Pertanto, anche tale circostanza potrebbe essere di concreto ostacolo per lo stesso riconoscimento della parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento laddove in sede di contrattazione integrativa le parti sociali dovessero convenire di destinare le risorse del fondo ad altri fini.
Pertanto, in mancanza di una determinazione datoriale attributiva dello speciale emolumento qui preteso, presupponente una valutazione positiva da parte dell' Controparte_1 della complessità dei compiti di coordinamento affidati alla parte ricorrente, assolutamente inesistente nel caso in esame, alcun diritto alla parte variabile dell'indennità di funzioni di coordinamento di cui all'art. 10
CCNL comparto sanità II biennio 2000/2001 potrebbe essere riconosciuto.
Né alcuna violazione del principio di pari trattamento contrattuale sancito dal comma 2 dell'art. 45 D.L.vo n. 165/2001 tra pubblici dipendenti potrebbe configurarsi nel caso in esame, trattandosi di emolumento accessorio del tutto eventuale, correlato ad una valutazione discrezionale caso per caso di complessità dei compiti di coordinamento affidati ai singoli, in mancanza di una comparazione tra situazioni equipollenti per complessità dei compiti di coordinamento affidati con differente trattamento (si tenga conto anche di
Cass. 05/02/2020, n. 2718 così massimata: "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in I. n. 359 del 1992, con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia.").
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso per infondatezza.
Tenuto conto della novità delle questioni trattate e di precedenti difformi deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta per infondatezza il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo Funzionario
addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO