Decreto cautelare 26 luglio 2022
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/02/2026, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2022, proposto da Az. Agr. Arnoldi Bruno, Az. Agr. Romana Ss, Az.Agr. IN FR S.S., Az. Agr. TU F.Lli S.S., Az. Agr. BE F.Lli TR e ST S.S., Az. Agr. LI LO e RA MA S.S., Az. Agr. Cappuccini S.S., Az. Agr. IA RA, DA MB, NO MB, NO HI, AR HI, QU HI, Az. Agr. LL PP, Az. Agr. OL Silvio, Az. Agr. di Gradella Spa, Az. Agr. ZZ EL e ES S.S., Az. Agr. NI RA e PP S.S, Az. Agr. Agri-Leo di ON RT e SE S.S., Az. Agr. TE NC, SA OL, RI GI OL, Az. Agr. IN GI ed RE S.S., Az. Agr. DI EL & C S.S., RI GI IN, PP IN, Az. Agr. AS SE e IS S.S., Az. Agr. SO IC e RT S.S., NZ AN, FE AN, Az. Agr. MB NO e DA e IN CL Ss, Az. Agr. HI NO FI Ss, Az. Agr. OL F.Lli Ss, Az. Agr. IN PP e RI, Az. Agr. AN NZ e FE Ss, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Fabrizio AS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ADER - Agenzia delle Entrate – Riscossione e AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90003228 03/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato all'azienda agricola LD BR
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002536 67/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola SOCIETA' AG ROMANA S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90003259 34/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato all'azienda agricola SOCIETA' AG BE FR SOCIETA' SEMPLICE
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002524 55/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola SOCIETA' AG BE F.LL S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002517 48/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola IN F.LL PI E AT - SOCIETA' SEMPLICE AG
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 064 2021 90003738 42/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Mantova notificato al signor NA DA in qualità di socio della NA NO DA E IN CL S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 064 2021 90003739 43/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Mantova notificato al signor NA NO in qualità di socio della NA NO DA E IN CL S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 035 2021 90005417 24/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Cremona notificato all'azienda agricola SOCIETA' AG BOSELL AN E FR IO S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002472 03/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola PU S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90003247 22/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato all'azienda agricola IA FR
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002554 85/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor HI LINO in qualità di socio della HI SEVENO E FIGLI S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002555 86/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor HI MANO in qualità di socio della HI SEVENO E FIGLI S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002556 87/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor HI AL in qualità di socio della HI SEVENO E FIGLI S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90005090 04/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato all'azienda agricola COVELL IU
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002500 31/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola LI LV
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 035 2021 90000648 91/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Cremona notificato all'azienda agricola AZIENDA AG DI GRADELLA S.P.A.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90018301 22/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola SOCIETA' AG ZZ LO E RE S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90091981 44/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato all'azienda agricola SOCIETA' AG IN FR E IU S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002512 43/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola AGRI-LEO DI EO AL E GI SOCIETA' SEMPLICE AG
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 064 2021 90001538 74/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Mantova notificato all'azienda agricola MARTELL ZO
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90007997 29/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor LO ES in qualità di socio della LO F.LL SOCIETA' SEMPLICE
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90007999 31/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor LO EN GI in qualità di socio della LO F.LL SOCIETA' SEMPLICE
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 064 2021 90001549 85/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Mantova notificato all'azienda agricola BI NI ED TO S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002470 01/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola OL LO & C. S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90008005 37/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor AD EN NI in qualità di socio della AD IU ED EN
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90008003 35/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato al signor AD IU in qualità di socio della AD IU ED EN
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002480 11/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola TOMASELL GI E GIAMAT S.S. SOCIETA' AG
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002537 68/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola SOCIETA' AG AS HE E AL S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002569 07/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor NI ST in qualità di socio della NI ST E EL S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002570 08/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor NI EL in qualità di socio della NI ST E EL S.S.
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER e di AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. PP MA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l'odierno ricorso le ricorrenti imprese agricole hanno impugnato gli atti di intimazione di pagamento notificati loro dalle sedi territoriali indicate in epigrafe.
Tali atti riguardano il "prelievo latte sulle consegne" per quota capitale e interessi con riguardo a diverse annualità
Sono intervenuti atti di rinuncia al giudizio da parte di dell’Azienda GR Romana sasa e della IN GR MB NO IR e IN CL, ritualmente notificati all’amministrazione.
Si costituivano in giudizio l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso cumulativo e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 28 novembre 2025 la causa è stata trattenuta n decisione.
Con l'odierno ricorso i ricorrenti, imprese agricole hanno impugnato gli atti di intimazione di pagamento notificati loro dalle sedi territoriali (di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Milano e Lodi) dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
Tali atti riguardano il "prelievo latte sulle consegne" per quota capitale e interessi con riguardo a svariate annualità:
Parte ricorrente ha anzitutto argomentato sulla sussistenza dei presupposti del ricorso collettivo e cumulativo, in quanto:
- i ricorrenti sono tutti destinatari del precetto legislativo che reca l'obbligo di versamento del prelievo supplementare;
- gli impugnati provvedimenti costituirebbero espressione del medesimo potere, che "solo relativamente all'aspetto organizzativo è rimesso alle Agenzie delle Entrate-Riscossione delle singole province di competenza, ma in realtà è esercitato a monte dal legislatore e dall’Agea";
- vi sarebbe pertanto identità di situazioni sostanziali e processuali.
Parte ricorrente ha poi articolato censure di merito, segnatamente:
Eccesso di potere – Violazione del principio di parità di trattamento - Contraddittorietà tra provvedimenti e nella condotta dell’amministrazione - Sviamento della causa tipica – Applicazione illegittima di interessi sugli interessi, interessi moratori e oneri di riscossione”;
Illegittimità dell’intimazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, Eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Illegittima duplicazione del ruolo”;
Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattati CEE - Violazione dell’art. 2 par. 1 e dell’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 Violazione Legge 234/2012”;
Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; Violazione del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003 – In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge - Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. – Carenza di motivazione”;
Violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 – Eccezione di prescrizione”.
Il presente ricorso verte sulle intimazioni di pagamento pervenute ai ricorrenti dalle diverse articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate-riscossione, riguardanti – come si è visto – il “prelievo latte sulle consegne” con riguardo a disparate annualità.
Ciò posto, in accoglimento dell’eccezione mossa dalle amministrazioni resistenti, il ricorso va dichiarato inammissibile per l’insussistenza dei presupposti per la proposizione di un ricorso insieme collettivo e cumulativo (TAR Lazio sez. IV quater n. 7865/2025; 7903/2025: 8695/2025).
Va infatti richiamato il recente insegnamento del Consiglio di Stato in materia di ricorsi collettivi e cumulativi con specifico riguardo alle quote latte (Cons. St., sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 908), a mente del quale: “deve ritenersi che ciascuna azienda debitrice abbia una posizione sua propria, distinta da quella delle altre, non potendosi pertanto ammettere l’impugnazione cumulativa di una pluralità di atti, alcuni dei quali indirizzati ad uno specifico debitore. Non può ritenersi sussistente alcun collegamento tra le varie posizioni vantate dalle singole aziende, né tra i conseguenti provvedimenti, né le appellanti offrono elementi idonei a comprovare la sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso cumulativo. Nel caso di specie, infatti, i provvedimenti impugnati integrano distinte comunicazioni inviate da A.G.E.A. alle varie aziende, relativamente a distinti rapporti che queste ultime hanno con l’Agenzia. Al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che “è ormai consolidato l'orientamento che ritiene che ai fini del ricorso cumulativo debba esservi identità sostanziale e processuale tra le situazioni giuridiche che fanno capo alle parti appellanti. In particolare, i singoli rapporti giuridici tra l'A.g.e.a. e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l'A.g.e.a. stessa e gli altri allevatori. Pur quando i provvedimenti (cartelle, intimazioni di pagamento o solleciti) siano emanati simultaneamente nei confronti di più allevatori e abbiano un contenuto identico per le singole posizioni, ogni rapporto intercorrente tra il singolo allevatore e l'A.g.e.a. ha una propria autonomia. Ogni rapporto giuridico intercorrente tra l'A.g.e.a. e il singolo allevatore per la sua autonomia resta di per sé insensibile alle vicende che riguardano gli altri rapporti giuridici intrattenuti dall'Amministrazione ed è suscettibile di avere evoluzioni in senso modificativo od estintivo, non rilevando le vicende modificative od estintive riguardanti altri allevatori (Consiglio di Stato, n. 6348 del 2022). La circostanza che l'amministrazione abbia emanato atti di contenuto identico non fa venire meno tale autonomia, specialmente laddove le singole posizioni giuridiche sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9352; si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4289)”.
Con la suddetta pronuncia, peraltro, è stato precisato che “Il fatto che nel presente giudizio solo alcuni dei ricorrenti originari abbiano poi affermato di non avere più interesse alla decisione, per ragioni solo agli stessi riferibili, conferma che le posizioni sostanziali dedotte in giudizio da ciascun ricorrente originario sono distinte e proprie di ciascuno, dovendosi per l’effetto escludere, alla stregua della giurisprudenza citata, la possibilità di un ricorso collettivo e cumulativo”. A tale specifico riguardo, si rammenta che anche nel caso di specie alcuni dei ricorrenti hanno manifestato di non avere più interesse al ricorso a mezzo dell’atto di rinuncia.
Il suddetto orientamento in materia di ricorso collettivo e cumulativo, peraltro, era già stato affermato dal giudice di appello con la sentenza n. 1934/2024, a mente della quale “"Non sussistono, tuttavia, le condizioni individuate in giurisprudenza per la proponibilità di un siffatto ricorso atteso che, da un lato, i proponenti versano in condizioni non omogenee (posto che ciascun rapporto debito-credito dedotto non solo è diverso per scaturigine, importo e titolo ma risulta anche esposto a vicende processuali e conosce fatti costitutivi, modificativi ed estintivi differenziati, quali ad esempio l’eventuale maturazione della prescrizione o l’applicabilità ed il decorso degli interessi sulla somma capitale) e, dall’altro, oltre a recare doglianze non calibrate sulla posizione di ciascun intimato, hanno ad oggetto atti esecutivi non connessi sul piano oggettivo perché appartenenti a seriazioni procedimentali distinte ed autonome (cioè a diverse azioni esecutive intraprese sulla scorta di accertamenti distinti e cartelle di pagamento differenti). Né vale a nulla evidenziare che si versi, qui, in un ambito affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo posto che ciò non vale ad immutare le condizioni di proponibilità del ricorso collettivo e cumulativo, invero legate alla peculiare fisionomia del giudizio amministrativo (id est la sua struttura impugnatoria a ricorso)".
Questo Tribunale, poi, ha già avuto modo di chiarire che l’impugnazione a mezzo di ricorso collettivo di numerosi avvisi di pagamento è inammissibile in quanto – tra l’altro – essa impone la verifica in concreto della posizione di ognuno dei ricorrenti, passando dall’accertamento delle pregresse impugnative giurisdizionali (TAR Lazio, sez. V-ter, 27 luglio 2023, n. 12748). Ciò, peraltro, coerentemente con quanto affermato su tale specifico punto anche dal giudice di appello (Cons. St., sez. III, 7 aprile 2023, n. 3585).
Sulla base delle predette coordinate ermeneutiche non può che dichiararsi l’inammissibilità del presente ricorso, in quanto privo degli elementi che consentono la proposizione di un ricorso insieme collettivo e cumulativo: ognuno dei ricorrenti, invero, avrebbe dovuto autonomamente contestare le intimazioni di pagamento a sé riferibili, facendo valere le specifiche (e strettamente personali) ragioni che – anche in base all’esito dei giudizi sugli atti presupposti – avrebbero potuto determinare l’annullamento delle stesse.
Nel caso di specie, invece, è stato proposto un ricorso collettivo e cumulativo, riguardante intimazioni di pagamento inerenti ad annualità (e financo contesti territoriali) differenti, sulla base di motivazioni generiche, peraltro poi rinunciato da alcuni dei ricorrenti.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara estinto il giudizio con riguardo all’Azienda GR Romana sas e all’Azienda GR MB NO IR e IN CL;
dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI CH, Presidente FF
PP MA TR, Consigliere, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP MA TR | GI CH |
IL SEGRETARIO