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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3246 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Aversa (CE), alla via S. C.F._2
D'Acquisto n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Laudante, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 25-8-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in UM NE (NA) il
25-11-2006, dal quale sono nati (nata il [...]), Persona_1 Per_2
(nato il [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione e,
[...] contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 29-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali futuri cambi di residenza;
- assegnare la casa coniugale sita in Cardito (NA) alla via De Curtis n.4, alla IG
[...]
ove vivrà con i figli;
- disporre l'affido condiviso dei figli con domicilio Parte_2 prevalente presso la madre disciplinando il rapporto genitoriale secondo il piano predisposto nel preminente interesse delle esigenze dei figli e secondo le loro disponibilità, allegato in atti;
- il padre verserà entro il 05 di ogni Parte_1 mese l'importo mensile di €. 700,00, quale contributo per il mantenimento della figlia
già maggiorenne, ma non ancora autosufficiente Persona_1 economicamente, e del figlio oltre al contributo pari al 50% per le spese Persona_2 straordinarie incluse quelle mediche, che si rendano necessarie nell'interesse della stessa. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- il signor
al fine di salvaguardare la serenità familiarità si impegna a Parte_1 trasferire a titolo di mantenimento a favore della IG , la Parte_2 proprietà rispettivamente per intero e pro quota degli immobili siti in Grumo Nevano
(NA) e precisamente : 1) la piena proprietà dell'immobile sito alla via Cristofaro
Colombo n,6-8 Piano T censito al catasto: al foglio n. 1, particella n 745 sub.7; 2) la proprietà della quota pari ad 1/3 dell'immobile sito in via Rimembranza Piano n.45 piano censito alla particella n. 745 Sub 1; Le parti dichiarano di volersi avvalere, per
i trasferimenti dei suddetti immobili, delle agevolazioni di cui alla Legge 6 marzo
1987 n. 74, conformemente alle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e
n. 154/1999 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 11458 del 30.5.2005 (che estendono l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, e di ogni altra tassa, anche per gli atti i cui effetti sono favorevoli ai figli). Si allega titolo di proprietà, visura catastale ed ispezione ipotecaria rilasciate dall'Agenzia Entrate. Si precisa che il verbale che sarà redatto all'Udienza Presidenziale varrà quale promessa di trasferimento ed i trasferimenti materiali avverranno, entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione e che, in relazione ai suddetti trasferimenti immobiliari, i presenti accordi sono da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese notarili tutte e le imposte dovute saranno integralmente a carico del sig. , il quale Parte_1 sceglierà il notaio rogante.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
a) Pronuncia la separazione personale di , C.F. Parte_1
e , C.F. , ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UM NE (Atto n. 80,
Parte II, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3246 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Aversa (CE), alla via S. C.F._2
D'Acquisto n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Laudante, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 25-8-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in UM NE (NA) il
25-11-2006, dal quale sono nati (nata il [...]), Persona_1 Per_2
(nato il [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione e,
[...] contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 29-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali futuri cambi di residenza;
- assegnare la casa coniugale sita in Cardito (NA) alla via De Curtis n.4, alla IG
[...]
ove vivrà con i figli;
- disporre l'affido condiviso dei figli con domicilio Parte_2 prevalente presso la madre disciplinando il rapporto genitoriale secondo il piano predisposto nel preminente interesse delle esigenze dei figli e secondo le loro disponibilità, allegato in atti;
- il padre verserà entro il 05 di ogni Parte_1 mese l'importo mensile di €. 700,00, quale contributo per il mantenimento della figlia
già maggiorenne, ma non ancora autosufficiente Persona_1 economicamente, e del figlio oltre al contributo pari al 50% per le spese Persona_2 straordinarie incluse quelle mediche, che si rendano necessarie nell'interesse della stessa. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- il signor
al fine di salvaguardare la serenità familiarità si impegna a Parte_1 trasferire a titolo di mantenimento a favore della IG , la Parte_2 proprietà rispettivamente per intero e pro quota degli immobili siti in Grumo Nevano
(NA) e precisamente : 1) la piena proprietà dell'immobile sito alla via Cristofaro
Colombo n,6-8 Piano T censito al catasto: al foglio n. 1, particella n 745 sub.7; 2) la proprietà della quota pari ad 1/3 dell'immobile sito in via Rimembranza Piano n.45 piano censito alla particella n. 745 Sub 1; Le parti dichiarano di volersi avvalere, per
i trasferimenti dei suddetti immobili, delle agevolazioni di cui alla Legge 6 marzo
1987 n. 74, conformemente alle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e
n. 154/1999 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 11458 del 30.5.2005 (che estendono l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, e di ogni altra tassa, anche per gli atti i cui effetti sono favorevoli ai figli). Si allega titolo di proprietà, visura catastale ed ispezione ipotecaria rilasciate dall'Agenzia Entrate. Si precisa che il verbale che sarà redatto all'Udienza Presidenziale varrà quale promessa di trasferimento ed i trasferimenti materiali avverranno, entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione e che, in relazione ai suddetti trasferimenti immobiliari, i presenti accordi sono da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese notarili tutte e le imposte dovute saranno integralmente a carico del sig. , il quale Parte_1 sceglierà il notaio rogante.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
a) Pronuncia la separazione personale di , C.F. Parte_1
e , C.F. , ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UM NE (Atto n. 80,
Parte II, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro