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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/07/2024, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1941/2021 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINI ROMINA Parte_1 C.F._1
CRISTINA giusta procura in atti;
attore contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PALMAROLI ELISABETTA giusta procura in atti;
convenuta
, con il patrocinio dell'avv. CATALDI ROBERTO, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Via Pretoriana, 39 null 63100 Ascoli Piceno presso il difensore giusta procura in atti;
terza chiamata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
spiegando che quest'ultima aveva assunto, quale legale, la difesa tecnica del nel Controparte_1 Pt_1
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso intrapreso nei confronti della ex coniuge . Aggiungeva di aver spiegato e ribadito al legale che tra le parti, nel 2001, Controparte_3
era intervenuta l'omologa della separazione ma che, dopo pochi mesi dalla stessa, i coniugi erano ritornati a coabitare, ricostituendo l'affectio coniugalis sino al 2013, dunque per 12 anni. Spiegava
l'attore che nonostante l'evidente riconciliazione dei coniugi l'avv. si ostinava a ritenere CP_1 corretta l'instaurazione di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, benchè il avesse mostrato le proprie perplessità e benchè anche il procuratore della moglie avesse, in Pt_1
pagina 1 di 11 diverse occasioni, cercato di convincere l'avvocato dell'inammissibilità della domanda CP_1 di divorzio a fronte dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi, ex art. 157 c.c.
Ed infatti il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del luglio 2019 – all'esito di una complessa istruttoria orale - dichiarava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio inammissibile condannando il al pagamento delle spese di lite sopportate dalla controparte oltre che alla somma Pt_1
di euro 5000,00 per lite temeraria. Sempre in base alla ricostruzione della parte attrice, anche a fronte della citata declaratoria di inammissibilità, ancora una volta, l'avvocato convinceva il CP_1
a perseverare nella richiesta e, dunque, a proporre appello avverso la citata sentenza ritenuta dal Pt_1
professionista errata. Il dunque, privo di competenze tecniche, si affidava all'avvocato e firmava Pt_1 una seconda procura al fine di intraprendere l'appello della sentenza di primo grado. Anche in questo caso, tuttavia, le sorti del giudizio erano sfavorevoli al posto che la Corte di Appello di Ancona Pt_1
confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno e, dunque, l'inammissibilità della domanda, condannando nuovamente il al pagamento, per lite temeraria, della ulteriore somma di euro Pt_1
5000,00 oltre al pagamento delle spese di lite sopportate dalla controparte ed al doppio del contributo unificato. Aggiungeva altresì che, dopo la pubblicazione della sentenza sfavorevole di primo grado, nelle more dell'appello, l'avv. depositava, sempre avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, CP_1
un ricorso ex art. 337 septies c.c. per ottenere la modifica delle condizioni di separazione, con particolare riferimento alle statuizioni relative al mantenimento della figlia, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Tuttavia, anche la citata iniziativa giudiziaria si rivelava nefasta per il in considerazione del fatto che l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, accertata con la sentenza Pt_1
di primo grado, aveva fatto venir meno le condizioni di separazione cristallizzate in sede di omologa, con la conseguenza che, anche il citato ricorso era dichiarato inammissibile con condanna del al Pt_1
pagamento delle spese di lite sopportate dalle parti resistenti (ex moglie e figlia). Pertanto, in base alla ricostruzione della parte attrice, costituendo i predetti comportamenti del professionista evidenti indici di imperizia e negligenza dell'avvocato - che, nonostante l'evidente inammissibilità di un CP_1 ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio a fronte dell'evidente riconciliazione dei coniugi, non solo perseverava, imperterrita, in un'iniziativa giudiziaria senza alcuna possibilità di successo, già a monte, ma convinceva altresì il a proporre un appello chiaramente infondato oltre Pt_1 che ad intraprendere un'ulteriore iniziativa giudiziale per la modifica delle condizioni di una separazione che la sentenza di primo grado aveva dichiarato tamquam non esset a seguito della riconciliazione – ritenendo il di aver diritto alla risoluzione del contratto e/o quanto meno Pt_1
all'accertamento della perdita del diritto al compenso dell'avv. , in applicazione del CP_1 principio di cui all'art. 1460 cod. civ., ed affermando di aver subito importanti danni economici dal pagina 2 di 11 grave errore commesso dalla professionista, danni patrimoniali – consistiti negli esborsi sostenuti per pagare le spese di lite, proprie e della controparte, oltre che la condanna per lite temeraria in due gradi di giudizio – oltre che non patrimoniali, chiedeva al Tribunale “in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per negligente, Controparte_1
imprudente ed imperito espletamento del mandato difensivo assunto e/o del contratto di opera intellettuale, nei ed in relazione ai procedimenti RG n. 461/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno, RGV
n. 921/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno, RG n. 1240/2019 della Corte di Appello di Ancona;
- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale e/o contratto d'opera intellettuale e, comunque, dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso concordato di cui alla scrittura privata
e, comunque, quello preteso per l'attività svolta nei procedimenti RG n. 461/2016 del Tribunale di
Ascoli Piceno, RGV n. 921/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno, RG n. 1240/2019 della Corte di
Appello di Ancona, e sempre per l'effetto; -condannare l'Avv. a Controparte_1
restituire al sig. la somma di euro 4405,00= o quella somma anche maggiore e minore Parte_1
che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal pagamento al saldo al saldo e al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. , patrimoniale e non patrimoniali, nella misura Parte_1
di euro 45.445,98= o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento, comprese quelle di mediazione, oltre accessori, tenuto conto dell'omessa adesione alla procedura di mediazione”.
Si costituiva in giudizio la professionista convenuta, sottolineando l'assoluta correttezza e linearità del proprio operato, ritenuto ineccepibile sotto il profilo legale, non potendo certamente l'avvocato assicurare al cliente di conseguire, senz'altro, il bene della vita anelato e non potendo il professionista conoscere le vicende della vita privata del cliente, se non attraverso le informazioni e la documentazione dallo stesso fornite. Affermava, infatti, di aver assicurato al cliente tutte le informazioni necessarie ad adottare una scelta consapevole in ordine alle azioni da intraprendere e contestava, comunque, la domanda anche nel quantum. Pertanto, ritenendo di aver agito con la massima diligenza e perizia chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento del compenso residuo mai saldato dal cliente. Domandava, in ogni caso, di poter chiamare in giudizio la propria compagnia assicurativa e concludeva chiedendo “1) in via preliminare, fissare ai sensi dell'art.269 c.p.c. altra udienza di comparizione delle parti per consentire la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della società
sede legale a Roma via PO 20 00198 in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore Partita IVA e Codice Fiscale: pec P.IVA_1 [...]
" affinchè sia da questa manlevata e garantita, giusta polizza di Email_1
pagina 3 di 11 responsabilità civile-professionista n. 71-20886BE , rispetto ad ogni eventuale responsabilità risarcitoria, che dovesse essere ascritta all'Avv , in relazione alla Controparte_1
domanda avanzata dal Sig con ricorso ex art. 702 bis cpc notificato via pec il 9/12/21; Parte_1
2)in via principale, rigettare la domanda avanzata dall'attore nei confronti dell'Avv. Controparte_1
siccome infondata in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di
[...]
accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che la Controparte_5
presso la quale l'Avv. è assicurata per l'ipotesi di responsabilità Controparte_1
professionale, è tenuta a manlevare e tenere indenne il predetto professionista da ogni pretesa risarcitoria, giusta operatività della polizza di responsabilità civile-professionista n n. 71-20886BE e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di tutte le somme di denaro eventualmente dovute all'attore dal prefato convenuto. 4) In accoglimento della domanda riconvenzionale voglia dichiarare che è tenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'Avv . Parte_1 [...]
a titolo di compenso professionale per il procedimento iscritto al RG avanti al Controparte_1
Tribunale di Ascoli Piceno e per il procedimento iscritto al RG della Corte di Appello di Ancona la somma di €8002,00(euroottomiladue/00) oltre interessi legali e moratori dalla data del 29/09/21 sino al saldo Con vittoria di spese ed onorari”.
A seguito del differimento della prima udienza si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa
[...]
facendo proprie le difese già spiegate dalla convenuta, di cui affermava l'assenza di CP_2
colpa e, richiamando le condizioni di polizza - che prevedevano il massimale di euro 1.000.000,00, con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e massimo di € 10.000,00 - sottolineava, in ogni caso, di poter manlevare e garantire l'assicurata delle sole richieste risarcitorie avanzate dal ma non della Pt_1
richiesta di restituzione delle somme pagate a titolo di compensi legali all'Avv. Cantamessa e da questa incassate. Concludeva, dunque, chiedendo “in via principale di merito: respingere la domanda da chiunque e comunque spiegata nei confronti della siccome infondata in fatto e in Controparte_6 diritto, sia in ordine all'an sia in ordine al quantum;
in via subordinata, nella denegata e deprecata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda da chiunque e comunque spiegata nei confronti della Compagnia e salvo gravame, dichiarare la tenuta a manlevare Controparte_6
l'Avv. delle sole somme dovute al a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1 danni, fatta eccezione per gli importi da quest'ultimo corrisposti al suo difensore a titolo di compensi legali per il primo e per il secondo grado di giudizio. Il tutto in ogni caso con l'applicazione dello scoperto di polizza del 10% con il minimo di € 500,00 e con il massimo di € 10.000,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione Polizza n. 71 20886BE. In ogni CP_7 caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina 4 di 11 Mutato il rito, il procedimento era istruito mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti e mediante prove orali e, all'udienza del 15 marzo 2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - il procedimento era trattenuto in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, da intendersi in questa sede ritrascritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
È noto che l'obbligazione assunta dal legale nei confronti del proprio cliente rientri nell'alveo delle obbligazioni di mezzi e non di risultato posto che il professionista si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza esigibile, tesa al conseguimento del risultato sperato, ma non assume l'obbligazione di assicurare, con certezza, quel risultato. È ciò è chiaro in considerazione delle numerose variabili che possono intervenire nell'alveo di un procedimento giudiziario. Da ciò discende che al fine di accertare il lamentato inadempimento del professionista occorre valutare l'esistenza di una violazione al dovere di diligenza gravante sul prestatore d'opera intellettuale, adeguando il predetto giudizio alla natura dell'attività esercitata. Corollario di quanto sopra è dunque che l'affermazione della responsabilità dell'avvocato – per rimanere entro l'ambito professionale che ci occupa – implica un'indagine positiva effettuata sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire circa la certezza che gli effetti di un comportamento diligente assunto dal professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass. Civ., 16846/05).
È pacifico, in giurisprudenza, che il grado di diligenza richiesto all'avvocato è quello medio inerente la natura dell'attività prestata “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (Corte di Cassazione con Sentenza 2954/2016)
Ciò posto, vi è altresì da dire che, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (v. Cass. n. 297/2015; Cass.
n. 7064/21; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva).
Si è detto, infatti, che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato
pagina 5 di 11 effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (v. Cass. n. 2638/2013; Cass. Civ., Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020).
Chiariti, in via generale, tali aspetti e passando all'esame del profilo relativo alla ripartizione dell'onere probatorio, è chiaro che l'affermazione di responsabilità in capo al professionista presuppone, a carico del cliente, la prova del danno sofferto, che questo sia stato causato da insufficiente o inadeguata o negligente attività - ossia da difettosa prestazione professionale – oltre alla prova del nesso eziologico tra i predetti elementi.
Diversamente, graverà sul professionista l'onere di provare la condotta concretamente mantenuta.
Effettuate tali premesse, concentrando l'attenzione sul lamentato inadempimento relativo al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sull'appello della relativa sentenza di inammissibilità, è pacifico, oltre che documentalmente provato, il conferimento dell'incarico per cui è contesa da parte dell'attore al legale convenuto, incarico volto, specificamente, ad intraprendere il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. doc. 17 fascicolo convenuta) e, poi, l'appello avverso la sentenza di primo grado (cfr. doc. 15 fascicolo convenuta).
Ciò posto, come anticipato, l'attore ascrive al professionista l'errore consistito nel non aver considerato l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e nell'avere insistito nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante l'asserita evidenza dei fatti.
L'assunto non è condivisibile posto che, diversamente da quanto prospettato dal sia i documenti Pt_1
dallo stesso forniti all'avvocato che le dichiarazioni rese dallo stesso in quel CP_1
procedimento erano astrattamente idonee a supportare la tesi sostenuta dall'avvocato in giudizio.
Va innanzitutto precisato come la “colpa professionale” addossata alla professionista relativa al giudizio di primo grado instaurato avanti al Tribunale di Ascoli Piceno RG n. 461/2016 e al giudizio di appello RG n. 1240/2019 – diversamente da quanto ritenuto dall'attore – si concretizzi in un errore sul
“fatto” (ossia l'intervenuta riconciliazione) che, da quanto emerso dagli atti di causa, è stato indotto dallo stesso Ed infatti, da alcuno dei documenti di causa, né dalle prove orali espletate è emerso Pt_1 che il avesse correttamente spiegato all'avvocato la reale situazione esistente tra i Pt_1 CP_1
coniugi. In altri termini, il non ha in alcun modo dimostrato – come pure era suo onere – che Pt_1
nonostante la corretta prospettazione dei fatti rappresentata al procuratore, quest'ultimo si era
“ostinato” ad insistere nel richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È evidente, infatti, che se il cliente, rivoltosi ad un avvocato, rappresenta a quest'ultimo di essere già separato, come da provvedimento di omologa pure prodotto, il professionista non potrebbe che pagina 6 di 11 sostenere in giudizio le circostanze fattuali – così come pure documentate – portate alla sua attenzione dal cliente.
E ciò è tanto vero che lo stesso all'udienza fissata dal Presidente del Tribunale per la Pt_1
comparizione delle parti nell'alveo del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarava “in realtà abbiamo vissuto dopo la separazione da separati in casa sotto lo stesso tetto per il bene di nostra figlia ma ognuno aveva la sua vita. Non è vero che lei è andata via perché ha scoperto una mia relazione extraconiugale, ma se ne è andata quando è deceduta sua madre e si è liberata la casa di quest'ultima. Abbiamo conservato buoni rapporti ma non è ripresa la nostra convivenza matrimoniale […] Per quel che so dopo che si è trasferita a casa della madre, (dopo la morte della stessa) il suo compagno è andato a vivere con lei” (doc. 2 fascicolo convenuta). Sempre il poi, Pt_1 all'udienza del 12.10.2017, in sede di interrogatorio formale, negava fermamente la riconciliazione e negava ogni intesa sessuale con la pur abitando sotto lo stesso tetto “per problemi di CP_3 abitazione”; sempre in quella sede affermava non essere “vero che ci abbandonavamo a gesti affettuosi”, sottolineando che “eravamo separati in casa, ognuno faceva la sua vita, c'è stato un periodo in cui ho cercato di riallacciare i rapporti ma siccome mia moglie aveva già una relazione con tale con cui già da tempo si vedeva quando abitavamo sotto lo stesso tetto, assistevo e sentivo Per_1
le telefonate tra di loro”. Ed ancora, il in quel giudizio, indicava – quale teste – Pt_1 Tes_1
che, all'udienza del 14.12.2017, affermava “E vero” [che e
[...] Controparte_3 Parte_1 dopo l'omologa della separazione dall'anno 2001, pur coabitando, per un periodo nell'interesse della figlia, al tempo ancora minorenne, in via delle Begonie n39/A in Ascoli Piceno, conducevano la propria vita autonoma l'uno dall'altro, mantenendo rapporti extra coniugali senza riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno della vita], “posso dirlo perché all'epoca frequentavo e Parte_1
uscivamo insieme anche la sera, non so nulla della signora, frequentava altre donne e Parte_1
posso dirlo perché lo vedevo e me ne parlava anche, e quindi sicuramente non avevano un rapporto da potersi considerare tra moglie e marito.”, affermando altresì di essere a conoscenza dell'esistenza, all'epoca, di una relazione sentimentale tra il e una donna di NO (cfr. doc. 8). Pt_1
Emerge con evidenza dai predetti elementi come la tesi dell'assenza di riconciliazione tra i coniugi, lungi dall'essere stata “costruita” dall'avvocato contro ogni evidenza, fosse stata CP_1 sostenuta con fermezza dal nell'alveo del giudizio instaurato per la cessazione degli effetti civili Pt_1
del matrimonio con la conseguenza che non si vede, in questa sede, come potrebbe addossarsi al procuratore dello stesso un qualunque profilo di colpa, essendosi quest'ultimo limitato a prospettare in giudizio quanto sostenuto dallo stesso cliente. È chiaro, infatti, che la condanna per lite temeraria in quel giudizio sia stata disposta dal Tribunale in considerazione del comportamento della parte – e non pagina 7 di 11 del procuratore - che, nel corso del procedimento di divorzio, si è ostinato a negare una circostanza che non poteva non conoscere (l'avvenuta riconciliazione).
In alcun modo – giova ribadirlo - è emerso che sia stato l'avv. a “convincere” il ad CP_1 Pt_1
effettuare le citate affermazioni in sede di giudizio – circostanza allegata ma in alcun modo dimostrata dall'attore - con la conseguenza che, non potendo imputarsi all'avvocato alcuna colpa per la mancata conoscenza dei “fatti” attinenti la vita sentimentale del proprio cliente, non si vede sotto quale profilo possa essere mosso un rimprovero, a titolo di colpa, alla professionista per avere sostenuto in giudizio le ragioni del proprio cliente in base alla prospettazione dallo stesso fornita.
Allo stesso modo non potrebbe riscontrarsi alcun inadempimento al mandato professionale conferito dal all'avvocato in relazione all'instaurazione del giudizio di appello avverso la Pt_1 CP_1
sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
E ciò sia in considerazione della circostanza per cui, come visto, era lo stesso a sostenere Pt_1
l'assenza di riconciliazione (ossia l'unico soggetto che poteva conoscere il reale svolgimento dei fatti) sia in considerazione delle evidenti imprecisioni contenute nella sentenza di primo grado (ove, a fondamento della decisione, si parla erroneamente di una “confessione” in realtà inesistente e ove si citano testi in realtà mai escussi), aspetti questi nei confronti dei quali, certamente, l'appello non poteva dirsi astrattamente infondato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda avanzata in questa sede dall'attore nei confronti della convenuta di accertamento della responsabilità professionale della stessa relativamente al giudizio di primo grado di cessazione degli effetti civili del matrimonio e relativamente al giudizio di appello andrà rigettata.
A diverse conclusioni dovrà invece giungersi per ciò che concerne la domanda di accertamento della responsabilità professionale della convenuta in relazione al procedimento ex art. 337 septies c.c. n.
921/19 instaurato sempre avanti al Tribunale di Ascoli Piceno e conclusosi con l'ordinanza di inammissibilità del 6 dicembre 2019.
In rito, andrà innanzitutto rigettata la richiesta di declaratoria di improcedibilità della predetta domanda avanzata dalla convenuta per assenza del tentativo di mediazione. Ed infatti, non trattandosi di materia per cui la mediazione è obbligatoria, è evidente come non potrebbe in alcun modo parlarsi di improcedibilità di assenza di un'espressa previsione normativa che limiti l'accesso alla giustizia.
Ciò chiarito, in relazione a tale iniziativa giudiziaria, è evidente come le competenze tecniche in possesso dalla professionista avrebbero dovuto indurre la stessa dal desistere dal presentare la richiesta di modifica delle condizioni di separazione successivamente alla sentenza di primo grado che aveva chiaramente accertato l'intervenuta riconciliazione dei coniugi. È lo stesso art. 157 c.c., infatti, a pagina 8 di 11 prevedere che l'intervenuta riconciliazione comporta il ripristino dei doveri coniugali, sia di natura personale che di natura patrimoniale, facendo venire meno gli effetti dei provvedimenti adottati in sede di separazione. E ciò indipendentemente dal passaggio in giudicato o meno della sentenza di primo grado posto che, come noto, a norma dell'art. 282 c.p.c. “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”.
In altri termini, relativamente a tale procedimento, i doveri di informazione e, correlativamente, di dissuasione incombenti sull'avvocato avrebbero imposto all'odierna convenuta di non intraprendere l'azione giudiziaria che ci occupa dall'esito (certamente) sfavorevole per il cliente (Cass. 14597/2004;
Cass. 10289/2015) con la conseguenza che, può dirsi, qualora l'avv. avesse tenuto un CP_1
comportamento diligente, consigliando al proprio assistito di non instaurare un inammissibile procedimento per la modifica delle condizioni di una separazione giudizialmente accertata come non più esistente, il cliente non avrebbe dovuto sopportare la perdita economica consistita nel pagamento delle spese di lite alle controparti quantificate nello stesso provvedimento del 6.12.2019 in complessivi euro 2000,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa (per un totale di euro 2394,00) per ciascuna delle due resistenti (la ex moglie e la figlia del . Pt_1
L'inadempimento di non scarsa importanza della professionista comporta la perdita del diritto al compenso dell'avv. in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., fermo il CP_1
diritto al risarcimento del danno spettante al ricorrente (V. Cass. Sent. n. 5928/02; id. n. 16658/07).
Danno che, per quanto detto, nel caso di specie non solo sussiste ma può certamente dirsi causalmente riconducibile all'inadempimento al mandato professionale conferito alla professionista con conseguente obbligo di quest'ultima di risarcire al la complessiva somma di euro 4.788,00 (2*€ Pt_1
2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap) pari all'esborso sostenuto da quest'ultimo (cfr. doc. 19) in conseguenza dell'errore professionale addebitabile all'avv. CP_1
Sotto altro aspetto, come documentalmente emerso nel corso del giudizio, la professionista, all'epoca del sinistro che ci occupa, era assicurata a copertura dei sinistri consumati nell'alveo della propria attività professionale con la compagnia che, conseguentemente, sarà tenuta a Controparte_2
manlevare e garantire l'assicurata dalle richieste risarcitorie avanzate dal entro i limiti delle Pt_1
condizioni di polizza. In particolare, benchè ai sensi dell'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione) comma 1.a. delle condizioni generali della assicurazione polizza n. 7120886BE (doc. 2 terza chiamata) CP_7
il sinistro che ci occupa rientri certamente nell'oggetto della polizza, dovrà tenersi conto del fatto che il citato contratto assicurativo prevedeva – oltre ad un massimale di euro 1.000.000,00 – uno scoperto del pagina 9 di 11 10% con il minimo di € 500,00 e massimo di € 10.000,00 (doc.
2 - art.
6 - pag. 9 di 10 delle condizioni generali di assicurazione).
Ne discende che la terza chiamata potrà essere chiamata a manlevare l'avv. per la somma CP_1
eccedente lo scoperto di cui sopra.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta infine, si CP_1
ritiene di dover separare la stessa al fine di rimetterla sul ruolo e mutare il rito da ordinario a sommario collegiale ex art. 14 dlgs 150/11 e 702 bis c.p.c., così come disposto dall'art. 4 dlgs 150/11 – vecchia formulazione.
Ed infatti, come noto, a norma dell'art. 14 d.lgs 150/11 ratione temporis applicabile “le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti
o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.
Non solo, pertanto, occorre mutare il rito da ordinario a sommario di cognizione ma – pena la nullità della decisione – il provvedimento conclusivo del relativo procedimento “riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali” dovrà essere collegiale.
Per ciò che concerne le spese relative alle domande decise con la presente sentenza, tenuto conto del parziale rigetto della domanda avanzata dall'attore e del contestuale parziale accoglimento della pretesa risarcitoria, si ritiene che possa parlarsi di soccombenza reciproca da cui discende la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1941 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata dalla parte attrice nei confronti della convenuta relativa al mandato professionale conferito ai fini del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(RG n. 461/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno) e ai fini del relativo appello (RG n. 1240/2019 della Corte di Appello di Ancona);
- Accoglie la domanda avanzata dalla parte attrice nei confronti della convenuta relativamente al mandato conferito per l'instaurazione del procedimento ex art. 337 septies c.c. (RGV 921/19) avanti al Tribunale di Ascoli Piceno e conclusosi con l'ordinanza di inammissibilità del pagina 10 di 11 6.12.2019 e, per l'effetto, limitatamente al citato mandato:
- dichiara non dovuto il relativo compenso;
- condanna la convenuta a risarcire alla parte attrice la complessiva somma di euro 4.788,00 oltre interessi dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
- dichiara la terza chiamata tenuta garantire e manlevare l'avv. Controparte_2 CP_1 da quanto da quest'ultima dovuto al entro i limiti di polizza e, dunque, con l'applicazione Pt_1 dello scoperto di polizza del 10% con il minimo di € 500,00 e con il massimo di € 10.000,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione Polizza n. CP_7
7120886BE.
- Dispone la separazione della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta CP_1
dalle domande oggi decise e rinvia a successiva ordinanza per la prosecuzione di quel giudizio;
- Compensa le spese di lite.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 5 luglio 2024
Il Giudice
Enza Foti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1941/2021 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINI ROMINA Parte_1 C.F._1
CRISTINA giusta procura in atti;
attore contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PALMAROLI ELISABETTA giusta procura in atti;
convenuta
, con il patrocinio dell'avv. CATALDI ROBERTO, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Via Pretoriana, 39 null 63100 Ascoli Piceno presso il difensore giusta procura in atti;
terza chiamata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
spiegando che quest'ultima aveva assunto, quale legale, la difesa tecnica del nel Controparte_1 Pt_1
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso intrapreso nei confronti della ex coniuge . Aggiungeva di aver spiegato e ribadito al legale che tra le parti, nel 2001, Controparte_3
era intervenuta l'omologa della separazione ma che, dopo pochi mesi dalla stessa, i coniugi erano ritornati a coabitare, ricostituendo l'affectio coniugalis sino al 2013, dunque per 12 anni. Spiegava
l'attore che nonostante l'evidente riconciliazione dei coniugi l'avv. si ostinava a ritenere CP_1 corretta l'instaurazione di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, benchè il avesse mostrato le proprie perplessità e benchè anche il procuratore della moglie avesse, in Pt_1
pagina 1 di 11 diverse occasioni, cercato di convincere l'avvocato dell'inammissibilità della domanda CP_1 di divorzio a fronte dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi, ex art. 157 c.c.
Ed infatti il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del luglio 2019 – all'esito di una complessa istruttoria orale - dichiarava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio inammissibile condannando il al pagamento delle spese di lite sopportate dalla controparte oltre che alla somma Pt_1
di euro 5000,00 per lite temeraria. Sempre in base alla ricostruzione della parte attrice, anche a fronte della citata declaratoria di inammissibilità, ancora una volta, l'avvocato convinceva il CP_1
a perseverare nella richiesta e, dunque, a proporre appello avverso la citata sentenza ritenuta dal Pt_1
professionista errata. Il dunque, privo di competenze tecniche, si affidava all'avvocato e firmava Pt_1 una seconda procura al fine di intraprendere l'appello della sentenza di primo grado. Anche in questo caso, tuttavia, le sorti del giudizio erano sfavorevoli al posto che la Corte di Appello di Ancona Pt_1
confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno e, dunque, l'inammissibilità della domanda, condannando nuovamente il al pagamento, per lite temeraria, della ulteriore somma di euro Pt_1
5000,00 oltre al pagamento delle spese di lite sopportate dalla controparte ed al doppio del contributo unificato. Aggiungeva altresì che, dopo la pubblicazione della sentenza sfavorevole di primo grado, nelle more dell'appello, l'avv. depositava, sempre avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, CP_1
un ricorso ex art. 337 septies c.c. per ottenere la modifica delle condizioni di separazione, con particolare riferimento alle statuizioni relative al mantenimento della figlia, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Tuttavia, anche la citata iniziativa giudiziaria si rivelava nefasta per il in considerazione del fatto che l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, accertata con la sentenza Pt_1
di primo grado, aveva fatto venir meno le condizioni di separazione cristallizzate in sede di omologa, con la conseguenza che, anche il citato ricorso era dichiarato inammissibile con condanna del al Pt_1
pagamento delle spese di lite sopportate dalle parti resistenti (ex moglie e figlia). Pertanto, in base alla ricostruzione della parte attrice, costituendo i predetti comportamenti del professionista evidenti indici di imperizia e negligenza dell'avvocato - che, nonostante l'evidente inammissibilità di un CP_1 ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio a fronte dell'evidente riconciliazione dei coniugi, non solo perseverava, imperterrita, in un'iniziativa giudiziaria senza alcuna possibilità di successo, già a monte, ma convinceva altresì il a proporre un appello chiaramente infondato oltre Pt_1 che ad intraprendere un'ulteriore iniziativa giudiziale per la modifica delle condizioni di una separazione che la sentenza di primo grado aveva dichiarato tamquam non esset a seguito della riconciliazione – ritenendo il di aver diritto alla risoluzione del contratto e/o quanto meno Pt_1
all'accertamento della perdita del diritto al compenso dell'avv. , in applicazione del CP_1 principio di cui all'art. 1460 cod. civ., ed affermando di aver subito importanti danni economici dal pagina 2 di 11 grave errore commesso dalla professionista, danni patrimoniali – consistiti negli esborsi sostenuti per pagare le spese di lite, proprie e della controparte, oltre che la condanna per lite temeraria in due gradi di giudizio – oltre che non patrimoniali, chiedeva al Tribunale “in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per negligente, Controparte_1
imprudente ed imperito espletamento del mandato difensivo assunto e/o del contratto di opera intellettuale, nei ed in relazione ai procedimenti RG n. 461/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno, RGV
n. 921/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno, RG n. 1240/2019 della Corte di Appello di Ancona;
- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale e/o contratto d'opera intellettuale e, comunque, dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso concordato di cui alla scrittura privata
e, comunque, quello preteso per l'attività svolta nei procedimenti RG n. 461/2016 del Tribunale di
Ascoli Piceno, RGV n. 921/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno, RG n. 1240/2019 della Corte di
Appello di Ancona, e sempre per l'effetto; -condannare l'Avv. a Controparte_1
restituire al sig. la somma di euro 4405,00= o quella somma anche maggiore e minore Parte_1
che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal pagamento al saldo al saldo e al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. , patrimoniale e non patrimoniali, nella misura Parte_1
di euro 45.445,98= o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento, comprese quelle di mediazione, oltre accessori, tenuto conto dell'omessa adesione alla procedura di mediazione”.
Si costituiva in giudizio la professionista convenuta, sottolineando l'assoluta correttezza e linearità del proprio operato, ritenuto ineccepibile sotto il profilo legale, non potendo certamente l'avvocato assicurare al cliente di conseguire, senz'altro, il bene della vita anelato e non potendo il professionista conoscere le vicende della vita privata del cliente, se non attraverso le informazioni e la documentazione dallo stesso fornite. Affermava, infatti, di aver assicurato al cliente tutte le informazioni necessarie ad adottare una scelta consapevole in ordine alle azioni da intraprendere e contestava, comunque, la domanda anche nel quantum. Pertanto, ritenendo di aver agito con la massima diligenza e perizia chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento del compenso residuo mai saldato dal cliente. Domandava, in ogni caso, di poter chiamare in giudizio la propria compagnia assicurativa e concludeva chiedendo “1) in via preliminare, fissare ai sensi dell'art.269 c.p.c. altra udienza di comparizione delle parti per consentire la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della società
sede legale a Roma via PO 20 00198 in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore Partita IVA e Codice Fiscale: pec P.IVA_1 [...]
" affinchè sia da questa manlevata e garantita, giusta polizza di Email_1
pagina 3 di 11 responsabilità civile-professionista n. 71-20886BE , rispetto ad ogni eventuale responsabilità risarcitoria, che dovesse essere ascritta all'Avv , in relazione alla Controparte_1
domanda avanzata dal Sig con ricorso ex art. 702 bis cpc notificato via pec il 9/12/21; Parte_1
2)in via principale, rigettare la domanda avanzata dall'attore nei confronti dell'Avv. Controparte_1
siccome infondata in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di
[...]
accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che la Controparte_5
presso la quale l'Avv. è assicurata per l'ipotesi di responsabilità Controparte_1
professionale, è tenuta a manlevare e tenere indenne il predetto professionista da ogni pretesa risarcitoria, giusta operatività della polizza di responsabilità civile-professionista n n. 71-20886BE e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di tutte le somme di denaro eventualmente dovute all'attore dal prefato convenuto. 4) In accoglimento della domanda riconvenzionale voglia dichiarare che è tenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'Avv . Parte_1 [...]
a titolo di compenso professionale per il procedimento iscritto al RG avanti al Controparte_1
Tribunale di Ascoli Piceno e per il procedimento iscritto al RG della Corte di Appello di Ancona la somma di €8002,00(euroottomiladue/00) oltre interessi legali e moratori dalla data del 29/09/21 sino al saldo Con vittoria di spese ed onorari”.
A seguito del differimento della prima udienza si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa
[...]
facendo proprie le difese già spiegate dalla convenuta, di cui affermava l'assenza di CP_2
colpa e, richiamando le condizioni di polizza - che prevedevano il massimale di euro 1.000.000,00, con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e massimo di € 10.000,00 - sottolineava, in ogni caso, di poter manlevare e garantire l'assicurata delle sole richieste risarcitorie avanzate dal ma non della Pt_1
richiesta di restituzione delle somme pagate a titolo di compensi legali all'Avv. Cantamessa e da questa incassate. Concludeva, dunque, chiedendo “in via principale di merito: respingere la domanda da chiunque e comunque spiegata nei confronti della siccome infondata in fatto e in Controparte_6 diritto, sia in ordine all'an sia in ordine al quantum;
in via subordinata, nella denegata e deprecata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda da chiunque e comunque spiegata nei confronti della Compagnia e salvo gravame, dichiarare la tenuta a manlevare Controparte_6
l'Avv. delle sole somme dovute al a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1 danni, fatta eccezione per gli importi da quest'ultimo corrisposti al suo difensore a titolo di compensi legali per il primo e per il secondo grado di giudizio. Il tutto in ogni caso con l'applicazione dello scoperto di polizza del 10% con il minimo di € 500,00 e con il massimo di € 10.000,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione Polizza n. 71 20886BE. In ogni CP_7 caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina 4 di 11 Mutato il rito, il procedimento era istruito mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti e mediante prove orali e, all'udienza del 15 marzo 2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - il procedimento era trattenuto in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, da intendersi in questa sede ritrascritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
È noto che l'obbligazione assunta dal legale nei confronti del proprio cliente rientri nell'alveo delle obbligazioni di mezzi e non di risultato posto che il professionista si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza esigibile, tesa al conseguimento del risultato sperato, ma non assume l'obbligazione di assicurare, con certezza, quel risultato. È ciò è chiaro in considerazione delle numerose variabili che possono intervenire nell'alveo di un procedimento giudiziario. Da ciò discende che al fine di accertare il lamentato inadempimento del professionista occorre valutare l'esistenza di una violazione al dovere di diligenza gravante sul prestatore d'opera intellettuale, adeguando il predetto giudizio alla natura dell'attività esercitata. Corollario di quanto sopra è dunque che l'affermazione della responsabilità dell'avvocato – per rimanere entro l'ambito professionale che ci occupa – implica un'indagine positiva effettuata sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire circa la certezza che gli effetti di un comportamento diligente assunto dal professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass. Civ., 16846/05).
È pacifico, in giurisprudenza, che il grado di diligenza richiesto all'avvocato è quello medio inerente la natura dell'attività prestata “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (Corte di Cassazione con Sentenza 2954/2016)
Ciò posto, vi è altresì da dire che, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (v. Cass. n. 297/2015; Cass.
n. 7064/21; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva).
Si è detto, infatti, che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato
pagina 5 di 11 effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (v. Cass. n. 2638/2013; Cass. Civ., Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020).
Chiariti, in via generale, tali aspetti e passando all'esame del profilo relativo alla ripartizione dell'onere probatorio, è chiaro che l'affermazione di responsabilità in capo al professionista presuppone, a carico del cliente, la prova del danno sofferto, che questo sia stato causato da insufficiente o inadeguata o negligente attività - ossia da difettosa prestazione professionale – oltre alla prova del nesso eziologico tra i predetti elementi.
Diversamente, graverà sul professionista l'onere di provare la condotta concretamente mantenuta.
Effettuate tali premesse, concentrando l'attenzione sul lamentato inadempimento relativo al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sull'appello della relativa sentenza di inammissibilità, è pacifico, oltre che documentalmente provato, il conferimento dell'incarico per cui è contesa da parte dell'attore al legale convenuto, incarico volto, specificamente, ad intraprendere il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. doc. 17 fascicolo convenuta) e, poi, l'appello avverso la sentenza di primo grado (cfr. doc. 15 fascicolo convenuta).
Ciò posto, come anticipato, l'attore ascrive al professionista l'errore consistito nel non aver considerato l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e nell'avere insistito nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante l'asserita evidenza dei fatti.
L'assunto non è condivisibile posto che, diversamente da quanto prospettato dal sia i documenti Pt_1
dallo stesso forniti all'avvocato che le dichiarazioni rese dallo stesso in quel CP_1
procedimento erano astrattamente idonee a supportare la tesi sostenuta dall'avvocato in giudizio.
Va innanzitutto precisato come la “colpa professionale” addossata alla professionista relativa al giudizio di primo grado instaurato avanti al Tribunale di Ascoli Piceno RG n. 461/2016 e al giudizio di appello RG n. 1240/2019 – diversamente da quanto ritenuto dall'attore – si concretizzi in un errore sul
“fatto” (ossia l'intervenuta riconciliazione) che, da quanto emerso dagli atti di causa, è stato indotto dallo stesso Ed infatti, da alcuno dei documenti di causa, né dalle prove orali espletate è emerso Pt_1 che il avesse correttamente spiegato all'avvocato la reale situazione esistente tra i Pt_1 CP_1
coniugi. In altri termini, il non ha in alcun modo dimostrato – come pure era suo onere – che Pt_1
nonostante la corretta prospettazione dei fatti rappresentata al procuratore, quest'ultimo si era
“ostinato” ad insistere nel richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È evidente, infatti, che se il cliente, rivoltosi ad un avvocato, rappresenta a quest'ultimo di essere già separato, come da provvedimento di omologa pure prodotto, il professionista non potrebbe che pagina 6 di 11 sostenere in giudizio le circostanze fattuali – così come pure documentate – portate alla sua attenzione dal cliente.
E ciò è tanto vero che lo stesso all'udienza fissata dal Presidente del Tribunale per la Pt_1
comparizione delle parti nell'alveo del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarava “in realtà abbiamo vissuto dopo la separazione da separati in casa sotto lo stesso tetto per il bene di nostra figlia ma ognuno aveva la sua vita. Non è vero che lei è andata via perché ha scoperto una mia relazione extraconiugale, ma se ne è andata quando è deceduta sua madre e si è liberata la casa di quest'ultima. Abbiamo conservato buoni rapporti ma non è ripresa la nostra convivenza matrimoniale […] Per quel che so dopo che si è trasferita a casa della madre, (dopo la morte della stessa) il suo compagno è andato a vivere con lei” (doc. 2 fascicolo convenuta). Sempre il poi, Pt_1 all'udienza del 12.10.2017, in sede di interrogatorio formale, negava fermamente la riconciliazione e negava ogni intesa sessuale con la pur abitando sotto lo stesso tetto “per problemi di CP_3 abitazione”; sempre in quella sede affermava non essere “vero che ci abbandonavamo a gesti affettuosi”, sottolineando che “eravamo separati in casa, ognuno faceva la sua vita, c'è stato un periodo in cui ho cercato di riallacciare i rapporti ma siccome mia moglie aveva già una relazione con tale con cui già da tempo si vedeva quando abitavamo sotto lo stesso tetto, assistevo e sentivo Per_1
le telefonate tra di loro”. Ed ancora, il in quel giudizio, indicava – quale teste – Pt_1 Tes_1
che, all'udienza del 14.12.2017, affermava “E vero” [che e
[...] Controparte_3 Parte_1 dopo l'omologa della separazione dall'anno 2001, pur coabitando, per un periodo nell'interesse della figlia, al tempo ancora minorenne, in via delle Begonie n39/A in Ascoli Piceno, conducevano la propria vita autonoma l'uno dall'altro, mantenendo rapporti extra coniugali senza riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno della vita], “posso dirlo perché all'epoca frequentavo e Parte_1
uscivamo insieme anche la sera, non so nulla della signora, frequentava altre donne e Parte_1
posso dirlo perché lo vedevo e me ne parlava anche, e quindi sicuramente non avevano un rapporto da potersi considerare tra moglie e marito.”, affermando altresì di essere a conoscenza dell'esistenza, all'epoca, di una relazione sentimentale tra il e una donna di NO (cfr. doc. 8). Pt_1
Emerge con evidenza dai predetti elementi come la tesi dell'assenza di riconciliazione tra i coniugi, lungi dall'essere stata “costruita” dall'avvocato contro ogni evidenza, fosse stata CP_1 sostenuta con fermezza dal nell'alveo del giudizio instaurato per la cessazione degli effetti civili Pt_1
del matrimonio con la conseguenza che non si vede, in questa sede, come potrebbe addossarsi al procuratore dello stesso un qualunque profilo di colpa, essendosi quest'ultimo limitato a prospettare in giudizio quanto sostenuto dallo stesso cliente. È chiaro, infatti, che la condanna per lite temeraria in quel giudizio sia stata disposta dal Tribunale in considerazione del comportamento della parte – e non pagina 7 di 11 del procuratore - che, nel corso del procedimento di divorzio, si è ostinato a negare una circostanza che non poteva non conoscere (l'avvenuta riconciliazione).
In alcun modo – giova ribadirlo - è emerso che sia stato l'avv. a “convincere” il ad CP_1 Pt_1
effettuare le citate affermazioni in sede di giudizio – circostanza allegata ma in alcun modo dimostrata dall'attore - con la conseguenza che, non potendo imputarsi all'avvocato alcuna colpa per la mancata conoscenza dei “fatti” attinenti la vita sentimentale del proprio cliente, non si vede sotto quale profilo possa essere mosso un rimprovero, a titolo di colpa, alla professionista per avere sostenuto in giudizio le ragioni del proprio cliente in base alla prospettazione dallo stesso fornita.
Allo stesso modo non potrebbe riscontrarsi alcun inadempimento al mandato professionale conferito dal all'avvocato in relazione all'instaurazione del giudizio di appello avverso la Pt_1 CP_1
sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
E ciò sia in considerazione della circostanza per cui, come visto, era lo stesso a sostenere Pt_1
l'assenza di riconciliazione (ossia l'unico soggetto che poteva conoscere il reale svolgimento dei fatti) sia in considerazione delle evidenti imprecisioni contenute nella sentenza di primo grado (ove, a fondamento della decisione, si parla erroneamente di una “confessione” in realtà inesistente e ove si citano testi in realtà mai escussi), aspetti questi nei confronti dei quali, certamente, l'appello non poteva dirsi astrattamente infondato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda avanzata in questa sede dall'attore nei confronti della convenuta di accertamento della responsabilità professionale della stessa relativamente al giudizio di primo grado di cessazione degli effetti civili del matrimonio e relativamente al giudizio di appello andrà rigettata.
A diverse conclusioni dovrà invece giungersi per ciò che concerne la domanda di accertamento della responsabilità professionale della convenuta in relazione al procedimento ex art. 337 septies c.c. n.
921/19 instaurato sempre avanti al Tribunale di Ascoli Piceno e conclusosi con l'ordinanza di inammissibilità del 6 dicembre 2019.
In rito, andrà innanzitutto rigettata la richiesta di declaratoria di improcedibilità della predetta domanda avanzata dalla convenuta per assenza del tentativo di mediazione. Ed infatti, non trattandosi di materia per cui la mediazione è obbligatoria, è evidente come non potrebbe in alcun modo parlarsi di improcedibilità di assenza di un'espressa previsione normativa che limiti l'accesso alla giustizia.
Ciò chiarito, in relazione a tale iniziativa giudiziaria, è evidente come le competenze tecniche in possesso dalla professionista avrebbero dovuto indurre la stessa dal desistere dal presentare la richiesta di modifica delle condizioni di separazione successivamente alla sentenza di primo grado che aveva chiaramente accertato l'intervenuta riconciliazione dei coniugi. È lo stesso art. 157 c.c., infatti, a pagina 8 di 11 prevedere che l'intervenuta riconciliazione comporta il ripristino dei doveri coniugali, sia di natura personale che di natura patrimoniale, facendo venire meno gli effetti dei provvedimenti adottati in sede di separazione. E ciò indipendentemente dal passaggio in giudicato o meno della sentenza di primo grado posto che, come noto, a norma dell'art. 282 c.p.c. “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”.
In altri termini, relativamente a tale procedimento, i doveri di informazione e, correlativamente, di dissuasione incombenti sull'avvocato avrebbero imposto all'odierna convenuta di non intraprendere l'azione giudiziaria che ci occupa dall'esito (certamente) sfavorevole per il cliente (Cass. 14597/2004;
Cass. 10289/2015) con la conseguenza che, può dirsi, qualora l'avv. avesse tenuto un CP_1
comportamento diligente, consigliando al proprio assistito di non instaurare un inammissibile procedimento per la modifica delle condizioni di una separazione giudizialmente accertata come non più esistente, il cliente non avrebbe dovuto sopportare la perdita economica consistita nel pagamento delle spese di lite alle controparti quantificate nello stesso provvedimento del 6.12.2019 in complessivi euro 2000,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa (per un totale di euro 2394,00) per ciascuna delle due resistenti (la ex moglie e la figlia del . Pt_1
L'inadempimento di non scarsa importanza della professionista comporta la perdita del diritto al compenso dell'avv. in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., fermo il CP_1
diritto al risarcimento del danno spettante al ricorrente (V. Cass. Sent. n. 5928/02; id. n. 16658/07).
Danno che, per quanto detto, nel caso di specie non solo sussiste ma può certamente dirsi causalmente riconducibile all'inadempimento al mandato professionale conferito alla professionista con conseguente obbligo di quest'ultima di risarcire al la complessiva somma di euro 4.788,00 (2*€ Pt_1
2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap) pari all'esborso sostenuto da quest'ultimo (cfr. doc. 19) in conseguenza dell'errore professionale addebitabile all'avv. CP_1
Sotto altro aspetto, come documentalmente emerso nel corso del giudizio, la professionista, all'epoca del sinistro che ci occupa, era assicurata a copertura dei sinistri consumati nell'alveo della propria attività professionale con la compagnia che, conseguentemente, sarà tenuta a Controparte_2
manlevare e garantire l'assicurata dalle richieste risarcitorie avanzate dal entro i limiti delle Pt_1
condizioni di polizza. In particolare, benchè ai sensi dell'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione) comma 1.a. delle condizioni generali della assicurazione polizza n. 7120886BE (doc. 2 terza chiamata) CP_7
il sinistro che ci occupa rientri certamente nell'oggetto della polizza, dovrà tenersi conto del fatto che il citato contratto assicurativo prevedeva – oltre ad un massimale di euro 1.000.000,00 – uno scoperto del pagina 9 di 11 10% con il minimo di € 500,00 e massimo di € 10.000,00 (doc.
2 - art.
6 - pag. 9 di 10 delle condizioni generali di assicurazione).
Ne discende che la terza chiamata potrà essere chiamata a manlevare l'avv. per la somma CP_1
eccedente lo scoperto di cui sopra.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta infine, si CP_1
ritiene di dover separare la stessa al fine di rimetterla sul ruolo e mutare il rito da ordinario a sommario collegiale ex art. 14 dlgs 150/11 e 702 bis c.p.c., così come disposto dall'art. 4 dlgs 150/11 – vecchia formulazione.
Ed infatti, come noto, a norma dell'art. 14 d.lgs 150/11 ratione temporis applicabile “le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti
o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.
Non solo, pertanto, occorre mutare il rito da ordinario a sommario di cognizione ma – pena la nullità della decisione – il provvedimento conclusivo del relativo procedimento “riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali” dovrà essere collegiale.
Per ciò che concerne le spese relative alle domande decise con la presente sentenza, tenuto conto del parziale rigetto della domanda avanzata dall'attore e del contestuale parziale accoglimento della pretesa risarcitoria, si ritiene che possa parlarsi di soccombenza reciproca da cui discende la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1941 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata dalla parte attrice nei confronti della convenuta relativa al mandato professionale conferito ai fini del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(RG n. 461/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno) e ai fini del relativo appello (RG n. 1240/2019 della Corte di Appello di Ancona);
- Accoglie la domanda avanzata dalla parte attrice nei confronti della convenuta relativamente al mandato conferito per l'instaurazione del procedimento ex art. 337 septies c.c. (RGV 921/19) avanti al Tribunale di Ascoli Piceno e conclusosi con l'ordinanza di inammissibilità del pagina 10 di 11 6.12.2019 e, per l'effetto, limitatamente al citato mandato:
- dichiara non dovuto il relativo compenso;
- condanna la convenuta a risarcire alla parte attrice la complessiva somma di euro 4.788,00 oltre interessi dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
- dichiara la terza chiamata tenuta garantire e manlevare l'avv. Controparte_2 CP_1 da quanto da quest'ultima dovuto al entro i limiti di polizza e, dunque, con l'applicazione Pt_1 dello scoperto di polizza del 10% con il minimo di € 500,00 e con il massimo di € 10.000,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione Polizza n. CP_7
7120886BE.
- Dispone la separazione della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta CP_1
dalle domande oggi decise e rinvia a successiva ordinanza per la prosecuzione di quel giudizio;
- Compensa le spese di lite.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 5 luglio 2024
Il Giudice
Enza Foti
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