Accoglimento
Sentenza 7 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
Inammissibile
Sentenza 11 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 5 marzo 2026
1. Benetton Group s.r.l. ha appellato la sentenza n. 19688/2025, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota con la quale l'A.G.C.M. aveva parzialmente accolto l'istanza di accesso agli atti di Oceania s.r.l. Tale istanza era finalizzata all'ostensione degli atti del procedimento A523, relativo all'accertamento di possibili abusi di dipendenza economica di Benetton ai danni di Miragreen s.r.l.; procedimento che l'Autorità aveva definito accettando la proposta di impegni formulata da Benetton e, quindi, non accertando la possibile violazione della disposizione di cui all'art. 9 della l. n. 192/1998. 2. Oceania aveva motivato l'istanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026REG.PROV.COLL.
N. 06390/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6390 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato dei Presidenti NS e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza:
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 03958/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NS s.p.a.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Consigliere OR Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato Filippo Lubrano e l’avvocato Paolo Clarizia in sostituzione dell'avvocato Alfredo Biagini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3958/2025 con cui questo Consiglio ha parzialmente accolto il ricorso in appello proposto dallo stesso avverso la sentenza n. 2267/2025 del T.A.R. per il Lazio e, per l’effetto, ha ordinato a NS di ostendere parte della documentazione relativa al procedimento di verifica dell’eventuale violazione del codice etico da parte dell’odierno ricorrente.
2. Il sig. -OMISSIS- ha esposto di aver ricevuto i verbali del Comitato dei Presidenti di NS dell’8 e dell’11 aprile 2024. In data 10.7.2025 il sig. -OMISSIS- ha inviato a NS una nota con la quale ha fatto presente che, dal verbale dell’8.4.2024, risultava che la segnalante - “ al fine di evitare imprecisioni ” - aveva redatto un promemoria per il Comitato dei Presidenti (corredato di n. 5 allegati), che era stato, quindi, consegnato al Comitato, conservato agli atti e richiamato integralmente. Il sig. -OMISSIS- ha, quindi, evidenziato a NS che tale promemoria doveva ritenersi, propriamente, parte del contenuto dell’audizione e doveva, quindi, essere osteso secondo le statuizioni e con le modalità stabilite dalla sentenza ottemperanda. NS ha dato riscontro alla nota evidenziando che la sentenza della Sezione aveva ritenuto il promemoria sottratto all’accesso.
3. Il sig. -OMISSIS- ha, quindi, adito questo Consiglio al fine di ordinare a NS di consentire l’accesso al “ promemoria ” e ai relativi allegati, in quanto parte integrante dei verbali di audizione.
4. Si è costituita in giudizio NS evidenziando che: i ) la sentenza aveva escluso l’accesso al promemoria evidenziando che lo stesso, “ come esposto nella relazione ”, era destinato a “ chiarire e ad integrare ” i contenuti dell’originaria segnalazione, ed era, quindi, una documentazione illustrativa e integrativa della stessa che, come tale, risultava sottoposta al medesimo regime giuridico della segnalazione; ii ) NS si era attenuta fedelmente all’indicazione contenuta nella sentenza, che aveva, quindi, ottemperato; iii ) la parte avrebbe dovuto, in ipotesi, attivare il rimedio revocatorio deducendo l’errore di fatto in cui era incorso la sentenza nel qualificare il promemoria come nota illustrativa della segnalazione; iv ) in ogni caso, il “ promemoria ” doveva qualificarsi come una mera integrazione e illustrazione della segnalazione e, pertanto, doveva ritenersi sottratto all’accesso.
5. Dopo il deposito delle memorie conclusionali e di replica la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18 dicembre 2025.
6. Il ricorso per ottemperanza è fondato nei termini di seguito esposti.
6.1. Muovendo dalla sentenza ottemperanza, occorre osservare come la stessa abbia deciso una controversia relativa al diritto del sig. -OMISSIS- ad accedere agli atti relativi al procedimento di verifica dell’eventuale violazione del codice etico. La Sezione ha riconosciuto la pretesa parzialmente fondata, evidenziando che: i ) la segnalazione non poteva essere ostesa, stante il disposto di cui all’art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023; ii ) i verbali relativi all’audizione della segnalante e delle persone sentite quale informate sui fatti dovevano, invece, essere ostesi, pur con le specifiche modalità indicate dalla sentenza; iii ) rispetto alle segnalazioni anonime doveva, invece, escludersi, l’interesse all’accesso da parte dell’odierno ricorrente. In sostanza, la sentenza ottemperanda ha, chiaramente, distinto tra la segnalazione (sottratta all’accesso) e i verbali di audizioni (suscettibili di essere ostesi, pur con le modalità indicate).
6.2. La questione oggetto dell’odierno giudizio riguarda il “ promemoria ” redatto dalla segnalante. Nella relazione del Comitato dei Presidenti, questo “ promemoria ” era stato indicato come un documento “ destinato a chiarire ed integrare i contenuti dell’originaria segnalazione ”. Dalla lettura del verbale dell’8.4.2025 (depositato solo in questo giudizio) è emerso che il promemoria era stato, in realtà, prodotto direttamente al Comitato dei Presidenti in sede di audizione e acquisito al verbale della stessa. L’indicazione fornita dal Comitato dei Presidenti di NS è stata, quindi, alla base del punto della sentenza che ha ingenerato l’odierna controversia tra le parti. Sulla base di questa indicazione la Sezione ha, infatti, affermato che valutazioni omologhe a quelle svolte con riferimento alla segnalazione dovevano valere per il promemoria, considerato che, “ come esposto nella relazione ”, questo era destinato a “ chiarire e ad integrare ” i contenuti dell’originaria segnalazione (punto 7.2 della sentenza ottemperanda).
6.3. In questa situazione deve escludersi, in primo luogo, che la parte avrebbe dovuto proporre un ricorso per revocazione. L’errore di fatto revocatorio consiste, infatti, in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2025, n. 9918). Nel caso di specie, infatti, non vi è stato alcun errore nella percezione degli atti del giudizio, essendosi, al contrario, la Sezione, puntualmente, basata sull’indicazione contenuta nella relazione del Comitato dei Presidenti. Non vi è stata, quindi, alcuna svista o errore di lettura ma, al contrario, la statuizione si è mantenuta “ fedele ” a quanto rappresentato negli atti. Errata era la relazione dei Presidenti – su cui la Sezione ha fondato il proprio accertamento - che ha ascritto alla segnalazione un documento che era stato, invece, consegnato in sede di audizione ed è stato acquisito come parte integrante della stessa.
6.4. Escluso che la sentenza fosse affetta da un errore revocatorio – e dovesse, quindi, attivarsi l’apposito rimedio previsto dall’ordinamento – il bisogno di tutela giurisdizionale del sig. -OMISSIS- deve essere soddisfatto mediante lo strumento – correttamente attivato – del ricorso per ottemperanza. Si tratta, infatti, di dare esecuzione al comando giurisdizionale, tenendo conto della portata sostanziale dello stesso e, in particolare, del vincolo precettivo discendente dall’accertamento oggettivo effettuato dalla Sezione. Nel caso di specie, la Sezione ha individuato, chiaramente, il distinguo tra atti sottratti all’accesso e atti per i quali l’accesso doveva, invece, ritenersi consentito. Distinzione che non deriva dalla sentenza ma direttamente dalla legge a cui il Collegio ha dato applicazione. Infatti, la segnalazione è sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023. Regola che non opera, tuttavia, per atti diversi dalla segnalazione che sono, invece, sottoposti alle disposizioni racchiuse nella L. n. 241/1990, da coordinare con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023. Accertato che il promemoria è stato acquisito nel corso dell’audizione e ha costituito parte integrante della stessa, questo deve intendersi, quindi, regolato dal plesso di disposizioni individuate dal Collegio per gli atti diversi dalla segnalazione. A questa operazione non è di ostacolo il dato testuale della sentenza che, come spiegato, si fonda un dato fattuale erroneamente indicato da NS. La pronuncia in materia di accesso non ha, infatti, valenza costitutiva ma di mero accertamento dei presupposti individuati dalla legge ( cfr ., ex multis ,
Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2022, n. 9843). Il vincolo precettivo propriamente affermato dalla sentenza va, quindi, ancorato al regime oggettivo e sostanziale individuato dal Giudice sulla base delle previsioni di legge applicate nel caso di specie. Di conseguenza, il promemoria non può ricondursi alle disposizioni previste per la sola segnalazione ma a quelle relative agli altri atti del procedimento. Questa soluzione non oblitera le legittime esigenze di riservatezza e tutela, previste anch’esse dall’ordinamento. Va, infatti, considerato che la sentenza della Sezione ha ordinato a
NS di provvedere ad ostendere i verbali relativi all’audizione della segnalante e delle persone sentite come informate sui fatti, provvedendo, tuttavia, ad omissare l’identità della segnalante e dei testimoni, le circostanze che ne consentano l’identificazione, nonché “ le eventuali parti di tali verbali che riproducano in tutto o in parte il testo della segnalazione ”. Questa operazione dovrà essere effettuata anche con riferimento al promemoria, che dovrà, quindi, essere oscurato nelle parti indicate, assicurando, in tal modo, quella tutela che il legislatore ha, espressamente, previsto nelle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023.
7. In definitiva il ricorso per ottemperanza deve essere accolto nei termini sin qui indicati.
8. Ritiene il Collegio che non occorra nominare, allo stato, un commissario ad acta, considerato che la sentenza della Sezione ha già avuto parziale esecuzione da parte di NS e che, quindi, non si intravvedono rischi della possibile mancata esecuzione della presente sentenza, ferma restando, ovviamente, la facoltà per il sig. -OMISSIS- di formulare istanza di nomina di un commissario ad acta, qualora la sentenza non venga ottemperata entro il termine indicato in dispositivo.
9. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere, eccezionalmente, compensate in considerazione della peculiarità della vicenda di ottemperanza esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
i ) accoglie il ricorso per ottemperanza e, per l’effetto, ordina a NS di ostendere il promemoria e i relativi allegati acquisito al verbale di audizione della segnalante con le modalità indicate in motivazione ed entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza;
ii ) compensa le spese di lite del presente giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AD ON, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
OR I', Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR I' | AD ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.