Articolo 6 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29
Articolo 5Articolo 7
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23 febbraio 2006
Art. 6. (Oneri relativi a prestazioni e controlli) 1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 .
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonche' di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 .
Note all' art. 6 :
L' art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , cosi' recita:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1 (Omissis).
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 , reca: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».
Entrata in vigore il 23 febbraio 2006
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