Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Roma
sezione seconda civile specializzata in materia di impresa composta da:
dottoressa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
dottoressa Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary ConIGliere
dottor Camillo Romandini ConIGliere
riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero RG 4590/
2019, riservata in decisione all'udienza collegiale del 25 marzo
2025, sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti come da decreto di questa Corte del 4.2.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, pendente tra
CF Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Faustini per procura allegata all'appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via G.Sanarelli n. 20
1
Appellante
E
Controparte_1
p.i.v.a. in persona del suo legale rapp.te elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Roma, via Mordini n. 14, presso lo studio dell'Avvocato Gianluca Sole e rappresentata e difesa dall'Avvocato
Gianluca Sole per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata ed Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza numero 411 del 2019 pubblicata il 3 maggio 2019 dal Tribunale di Frosinone.
Conclusioni:
l'appellante come da note depositate il 17.3.2025:“Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, stante la già avvenuta riforma della sentenza impugnata n. 411/2019, Rep. n. 367/2019,
Cron. n. 4757/2019, resa in primo grado nella causa iscritta al n.
2151/2014 R.A.C. dal Tribunale di Frosinone, nella persona del giudice dott.ssa Antonella Iacoboni, giusta sentenza non definitiva n. 5970/2019 della Corte di Appello di Roma C.R. dott.ssa G.M.
Zannella: - condannare l Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 2051
[...]
2 3
c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dalla IG.ra Parte_1
a causa ed in conseguenza del sinistro occorso in data
[...]
14.05.2013 all'interno dell'Ospedale “Fabrizio Spaziani” di nella misura e mediante il pagamento della complessiva CP_1
somma di Euro 19.694,00 come precisato nelle note di trattazione scritta depositate il 12.09.2024, ovvero in quella diversa individuata sulla scorta delle conclusioni del CTU, dott.ssa
[...]
facendo applicazione, nella liquidazione del danno, delle Per_1
tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024; - rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto, perché totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- condannare l'
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla rifusione integrale in favore della IG.ra delle spese di lite tanto del giudizio di primo Parte_1
grado che del presente giudizio di appello, oltre IVA 22%, CPA 4%
e rimborso forfettario delle spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
l'appellata ha concluso come da note depositate l'11.3.2025:
“ferma la riserva di impugnazione della sentenza – non definitiva-
n. 5970/2024 resa nel presente procedimento da codesta Corte
d'Appello, si insiste, in ogni caso, per il pieno accoglimento di tutte le conclusioni - di merito ed istruttorie- già rassegnate in atti da
3 4
questa difesa e, segnatamente, nella propria comparsa di costituzione e risposta, da aversi qui come interamente riportate e trascritte, con il conseguente totale rigetto dell'appello principale avversario e contestuale accoglimento del proprio appello incidentale. In via di stretto subordine, si chiede di limitare l'eventuale condanna risarcitoria a carico dell appellata CP_1
a quanto effettivamente accertato in termini di inabilità temporanea dalla CTU effettuata sulla IG.ra , Parte_1
escludendo - per l'effetto- ogni ingiustificata componente di personalizzazione del danno. In ogni caso, con vittoria di spese di lite. Roma, 11 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Nel presente giudizio, tra le parti in epigrafe indicate, questa
Corte ha già pronunciato sentenza non definitiva, pubblicata il
24.9.2024, che per comodità di riporta:
1.Con l'appello notificato all' Controparte_1
il 3.7.2019, la IGnora ha impugnato
[...] Parte_1
la sentenza di cui in epigrafe, concludendo per la riforma della sentenza appellata e per la conseguente condanna dell'appellata al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro occorsole il 14 maggio 2013, verso le ore 8.00, all'interno dell'ospedale “Fabrizio Spaziani” di quantificato nella CP_1
4 5
misura di euro 17.716 oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario. Con la sentenza predetta il
Tribunale di Frosinone ha respinto la domanda proposta dalla IGnora nei confronti della azienda sanitaria locale di Parte_1
con la quale l'attrice aveva chiesto il risarcimento del CP_1
danno occorsole nella data suindicata all'interno del predetto nosocomio e dovuto, secondo la prospettazione attrice, alla caduta della IG.ra dopo essere scivolata sulle scale, a causa Parte_1
della presenza di acqua saponata sulle scale, non segnalata. Ad avviso del Tribunale non era risultata provata la circostanza che le scale fossero viscide, perché esse erano state pulite prima del sinistro per cui è causa e cioè alle sei del mattino, mentre la caduta era avvenuta alle 08:00 circa. Inoltre, ad avviso del primo Giudice
l'attore era comunque onerato della prova di qualche anomalia della cosa che avesse avuto efficacia causale rispetto al danno dedotto;
trovavano infatti applicazione anche le norme di cui agli articoli 40 e 41 c.p. sul rapporto di causalità. La dichiarazione del teste di parte attrice circa la presenza di acqua sul pavimento dello scale non appariva probante perché egli aveva riferito che le scale erano bagnate ma non vi era presenza di acqua e neppure personale addetto alla pulizia nelle vicinanze. Il Tribunale ha compensato le spese processuali tra le parti. L'appellante ha
5 6
impugnato la sentenza in esame, lamentando la violazione da parte del Tribunale delle norme di cui agli articoli 2051 e 2697 codice civile, nonché 115 e 91 primo comma codice di procedura civile, in quanto dalla deposizione del testimone oculare – IGnor Tes_1
- era risultato dimostrato che l'attrice era caduta sulla
[...]
seconda rampa di scale, le quali erano bagnate, in assenza di alcun cartello indicatore. Esse non avevano neppure “ l'antiscivolo”.
Peraltro, ad avviso dell'appellante, era rimasta indimostrata la circostanza addotta dalla convenuta, secondo cui in base al Pt_2
contratto stipulato con la società incaricata delle pulizie, queste si eseguivano nei giorni di venerdì sabato e domenica e non di martedì, giorno del sinistro: l'istituto assicuratore dell'ospedale, nella propria nota del 24 gennaio 2014, aveva comunicato che la pulizia era stata eseguita nel giorno del sinistro, ma alle sei del mattino. Erroneamente, ha proseguito l'appellante, il Tribunale aveva sostanzialmente disapplicato l'articolo 2051 codice civile.
L'appellante ha insistito nella domanda di risarcimento del danno lamentato, avendo ella subito la prognosi di oltre due mesi, accertata dai dottori e In via istruttoria ha CP_2 Per_2
insistito nell'ammissione di c.t.u. medicolegale. L'appellata si è costituita contestando diffusamente l'appello in rito e nel merito, nonché spiegando appello incidentale con il quale ha chiesto il favore delle spese del primo grado, erroneamente compensate dal
6 7
Tribunale. In seguito è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la quale, con il decreto di questa
Corte del 2 luglio 2024, è stata sostituita con lo scambio anticipato di memorie tra le parti ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., al fine di rendere la motivazione la sentenza con motivazione contestuale La causa è stata pertanto riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza.
2.L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono. L'accaduto in data 14 maggio 2013 risulta dallo stesso certificato di pronto soccorso dell'Ospedale Spaziani, dove l'attrice è stata subito soccorsa a seguito della caduta. Da questo emerge che ella è stata trovata affetta da trauma cranico e ferita lacero-contusa al sopracciglio destro, a seguito di caduta riferita accidentale. Il testimone IGnor , sentito in Tes_1
primo grado, premesso di aver accompagnato l'attrice in ospedale, la quale doveva eseguire una visita ai reni e premesso che entrambi avevano disceso la prima rampa di scale senza problemi per recarsi all'ambulatorio, ha riferito che, invece, affrontando la seconda rampa di scale, la IGnora era scivolata e ruzzolata. Il testimone ha proseguito: “… acqua non c'era ma era bagnato. Non ho visto nessun addetto alle pulizie che stava facendo le pulizie delle scale.
Quel giorno fuori non pioveva. Dopo che è caduta la IGnora ho verificato che le scale erano bagnate come se fossero state lavate ma l'acqua non si vedeva, preciso che tutti i gradini della seconda
7 8
rampa erano bagnati. Preciso che ho verificato che la scala della
2^ rampa era bagnata perché si vedeva. No non c'era nessun cartello. Le scale non erano munite di antiscivolo ed erano lisce”.
Il testimone addotto dalla dr. ha riferito che le scale Parte Tes_2
interne dell'ospedale sul pavimento avevano il dispositivo antiscivolo;
che nel 2013 la ditta eseguiva le pulizie, le Parte_3
quali venivano fatte di pomeriggio e che non veniva usata acqua saponata ma detergenti su panni imbevuti che non producevano schiuma, aggiungendo che se si fosse trattato di pulizie straordinarie, la ditta sarebbe intervenuta su incarico della direzione sanitaria, previa segnalazione. La difesa dell'odierna appellata, producendo il contratto con la ditta incaricata delle pulizie, ha sostenuto che fosse prevista la pulizia delle scale nei giorni di venerdì sabato e domenica. In ordine a tutte le suindicate prove, la Corte osserva quanto segue. La circostanza per cui le pulizie avvenivano solo nei giorni di venerdi, sabato e domenica – il giorno 14.5.2013 era invece un martedi - è smentita dalla stessa nota delle del 24.1.2014 ( cfr. doc. 12 Controparte_3
dell'attrice in primo grado), nella quale può leggersi che la pulizia era stata eseguita lo stesso 14 maggio ma alle sei del mattino.
Quindi le pulizie erano eseguite anche nei giorni di martedi. Dalla deposizione del teste emerge con chiarezza che le scale Tes_1
erano bagnate anche se non vi era una gran quantità di acqua al di
8 9
sopra, il che è compatibile anche con i detergenti utilizzati, quali riferiti dal teste dr. Le scale, certamente bagnate, erano Tes_2
perciò stesso più scivolose rispetto al pavimento asciutto, né vi era segnalazione del pavimento bagnato. La giurisprudenza della
Suprema Corte ha ormai stabilmente ritenuto che la responsabilità del proprietario per la custodia del bene ai sensi dell'articolo 2051 codice civile è oggettiva ( Cass. S.U. del 2022 n. 20943 e successive conformi, tra cui Cass. del 2023 n. 11152) ed egli può liberarsi solo se dimostra il caso fortuito, cioè che l'accaduto è stato causato esclusivamente da un fatto naturale o dalla condotta colposa imprudente o negligente del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità o inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza o meno della diligenza del custode. Infine, la condizione della rampa di scale, che si presentavano lavate nella loro interezza induce a concludere che erano state proprio eseguite le pulizie e che non si era trattato di una caduta accidentale di acqua o altro liquido, che altrimenti sarebbe rimasto circoscritto al più ad una parte di uno o due scalini. Conviene precisare, inoltre, che la responsabilità del custode sussiste non solo quando il danno scaturisca “ quale effetto dell'estrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima”: Cass. del 2022 n. 21977, come 9 10
nella specie è avvenuto per la presenza di acqua o altro liquido che, avendo reso la scala bagnata, l'aveva resa scivolosa. Nel caso di specie, pertanto, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del proprietario dell'ospedale, che ha disposto lo svolgimento del servizio di pulizia delle scale senza avvertimenti o segnalazioni per gli utenti dell'ospedale, così determinando la circostanza per cui le scale erano scivolose;
nella specie, non è assolutamente ravvisabile alcun caso fortuito, né concorso di colpa, perché l'attrice si stava limitando a discendere le scale, potendo immaginare che esse fossero sicure proprio perché si trattava di scale di un nosocomio.
Esse devono normalmente essere conservate in buono stato di manutenzione e privo di pericoli, proprio perché sono quotidianamente utilizzate da un gran numero di persone, spesso in condizioni di salute precarie, nella loro qualità di utenti del servizio sanitario. In ordine al risarcimento del danno, si osserva quanto segue. In primo grado non è stata disposta c.t.u. medico-legale. In base alle allegazioni dell'attrice, la quale ha lamentato esiti permanenti nella misura del 6-7%, come evidenziato dalla propria perizia di parte, con risentimento del ginocchio, ritiene la Corte necessario disporre c.t.u. Pertanto, si provvede sull'accertamento della responsabilità, con sentenza non definitiva, di accoglimento dell'appello nei termini sin qui esposti;
mentre si provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio ed
10 11
all'accertamento del danno lamentato dalla IG.ra . Le Parte_1
spese processuali saranno disciplinate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto dalla IG.ra nei confronti dell' Parte_1 [...]
: accoglie l'appello per quanto di Controparte_1
ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità esclusiva dell'appellata in ordine al sinistro occorso all'appellante e descritto in motivazione;
provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
rimette la statuizione sulle spese processuali alla sentenza definitiva. Roma, 24.9.2024. Il Presidente Relatore.
Con l'ordinanza in pari data, la Corte ha disposto c.t.u. medico- legale sulla persona dell'appellante.
Svolta la c.t.u., la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza odierna, già sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Entrambe le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Alla luce della propria sentenza non definitiva, questa Corte deve unicamente accertare e, in caso affermativo, liquidare il danno
11 12
lamentato dall'attrice, esaminare l'appello incidentale, nonché regolare le spese processuali.
La c.t.u. medico-legale eseguita nel presente grado di giudizio ha consentito di accertare che, in seguito al sinistro di causa, la IG.ra ha riportato gonalgia bilaterale, prevalente a destra, in Parte_1
un quadro generale di artropatia degenerativa senile.
Tale esito è derivato dalle lesioni descritte nel referto di P.S., cioè dal trauma cranico non commotivo e ferita lacero-contusa del sopracciglio sinistro, nonché dal valido trauma contusivo del ginocchio sinistro.
Tali lesioni, ad avviso della c.t.u., “non hanno comportato lesioni permanenti bensì una condizione di “malattia” a carattere temporaneo”.
L'evento lesivo descritto ha comportato un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 30 (trenta) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 30 (trenta).
L'ammontare delle spese mediche documentate è stato pari ad euro
210,00 ( cfr. ancora la c.t.u.).
La Corte condivide le conclusioni cui è giunta la c.t.u., poiché sono state precedute dall'attento esame della danneggiata, della
12 13
documentazione prodotta, nonché da una coerente discussione medico-legale.
L'appellante ha contestato le conclusioni della c.t.u., insistendo nel riconoscimento della percentuale di danno permanente nella misura del 6-7%, che invece la c.t.u. ha escluso, in quanto il quadro clinico e soprattutto, le conseguenze lesive al ginocchio erano compatibili con un quadro di “ artropatia degenerativa senile”.
Secondo l'appellante tale ultima condizione non sarebbe in alcun modo documentata.
Ritiene la Corte che essendo l'evento dannoso avvenuto quando la IG.ra aveva 77 anni, senza riportare fratture, né Parte_1
interessamento importante agli arti inferiori, la maggiore lesività lamentata risulta connaturata con l'età avanzata e non con il sinistro.
Applicando le tabelle 2024 del Tribunale di Milano ( sulla cui pacifica applicabilità, cfr. tra tante Cass. del 2024 n. 13701 e Cass. del 2023 n. 5119), ritiene la Corte di liquidare la somma di euro
3.450 per l'inabilità temporanea totale e la somma di euro 1.725 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% ( euro 115 al giorno).
Tale somma, pari ad euro 5.175, è liquidata a titolo di danno alla persona ed in via equitativa, comprensivo del danno biologico o
13 14
danno dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale.
Non si ritiene di operare alcun aumento personalizzato, in difetto di peculiari situazioni che possano aver aggravato il danno temporaneo subito.
L'appellata deve condannarsi al pagamento delle predette somme in favore della danneggiata, le quali sono liquidate già rivalutate.
Gli interessi compensativi, equitativamente liquidati al tasso annuo legale, spettano dal giorno del sinistro sulla semisomma tra detti importi e quelli che sarebbero spettati all'indomani del sinistro – euro 4.180 - ( ottenuti svalutando l'importo qui liquidato con il coefficiente Istat 1.213 ), spettano cioè sulla somma di euro
4.677,50.
Essi non possono invero computarsi sulla somma integralmente rivalutata ( cfr. Cass. del 1995 n.1712 e successive conformi).
A titolo di danno emergente per le spese mediche sostenute, voce di danno patrimoniale e debito di valore, deve infine liquidarsi la somma di euro 210 che, rivalutata, è pari ad euro 255 arrotondate ( coeff.te 1,213), oltre agli interessi compensativi dal giorno del sinistro, liquidati al tasso annuo legale, sulla semisomma tra euro
210 ed euro 255 e così su euro 232,50.
14 15
Anche tali somme devono porsi a carico dell'appellata.
3.Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base alla domanda accolta, seguono la soccombenza della appellata e vanno distratte in favore Pt_2
dell'Avv. Fabrizio Faustini, il quale se ne è dichiarato anticipatario.
In virtù del principio di soccombenza, restano a carico definitivo dell'appellata le spese della c.t.u. disposta in appello.
4.Deve pertanto respingersi l'appello incidentale.
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell' appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto ( Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza di cui in epigrafe, tra le parti anch'esse indicate in epigrafe: condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore della IG.ra
[...] [...]
delle seguenti somme: Parte_1
15 16
euro 5.175 oltre interessi compensativi sulla somma, con la decorrenza ed il tasso indicati in motivazione;
euro 255, oltre interessi compensativi sulla somma, con la decorrenza ed il tasso indicati in motivazione;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 1.700 per onorari, oltre spese generali e liquidate per l'appello in euro 4.000 per onorari, oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Faustini, anticipatario;
dispone che restino a carico definitivo dell'appellata le spese della c.t.u. disposta in appello;
respinge l'appello incidentale;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell' appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25.3.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella 16