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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10647 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 23712/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23712/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli/Centro Direzionale alla Via G. Parte_1
Porzio Is. G/7, presso gli avv.ti Vincenzo Corrado e Alessandra Montagna, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, residente in [...] CP_1
residente in [...] Controparte_2
residente in [...]al Vico LO a NT dei ER 3 CP_3
pagina 1 di 6 CONVENUTI
Oggetto: Usucapione d'immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta. ha convenuto nel presente giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_2
chiedendo di dichiarare che l'attrice aveva acquistato per usucapione la CP_3
piena ed esclusiva proprietà della quota di 750/1000 dell'immobile sito in Napoli al
Vico LO a Fontana dei ER 3, piano 3°, in catasto sez PEN foglio 1 part. 607 sub
4, - quota della quale risultava proprietaria per titoli deceduta il Persona_1
2/7/2011 ed alla quale erano subentrati quali eredi i convenuti, mentre per 250/1000 già risultava proprietaria per titoli la stessa attrice, ordinando al Conservatore dei RR.II. di
Napoli di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria delle spese di lite;
i convenuti sono rimasti contumaci;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato espletato l'interrogatorio formale della convenuta mentre CP_3 CP_1
e non avevano reso l'interrogatorio loro deferito senza
[...] Controparte_2
giustificato motivo, sono stati escussi i testi e ed è Testimone_1 Testimone_2
stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ; ora la causa va Testimone_3
decisa.
Come affermato da Cass. 33453/2023: “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo pagina 2 di 6 compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del
12/04/2018; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005; principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
9359 del 08/04/2021, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2018 e Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1370 del 18/02/1999). Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori, dunque, non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, poichè ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori;
è dunque necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca l'avvenuta usucapione del bene.”; si ritiene che, in questo giudizio, l'attrice abbia fornito la prova richiesta.
Prima di tutto, la convenuta ha così risposto all'interrogatorio formale: CP_3
“Vero è che la sig.ra sin dal 18/05/2000 ha posseduto l'unità immobiliare Parte_1
sita in Napoli (Na) al Vico LO a Fontana dei ER n. 3 occupandola esclusivamente e provvedendo alle riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie sino ad oggi”? risponde “si è vero. Non ricordo la data precisa in cui mia è entrata in casa, ricordo che è entrata circa 23 anni fa” Sul capo B) “Vero è che la sig.ra Parte_1
era nella piena disponibilità dell'immobile per cui si controverte, tanto che nel 1998 effettuava lavori di ristrutturazione visto che, di lì a poco, si sarebbe trasferita per occuparlo stabilmente ed esclusivamente?” risponde “si è vero. ricordo dei lavori che ha cominciato.”; il verbale ammissivo dell'interrogatorio formale è stato notificato agli altri due convenuti, i quali non hanno risposto senza giustificato motivo. I testi escussi hanno riferito quanto segue: a) : “ Sul capo A) delle memorie depositata da Testimone_1
parte attrice “Vero è che la sig.ra sin dal 18/05/2000 ha posseduto l'unità Parte_1
pagina 3 di 6 immobiliare sita in Napoli (Na) al Vico LO a Fontana dei ER n. 3 occupandola esclusivamente e provvedendo alle riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie sino ad oggi”? risponde “Si è vero. Sono un amico storico della sig.ra e ricordo che Pt_1
già nel 2000 abitava lì e so che nel tempo ha effettuato varie ristrutturazioni dell'immobile. Sul capo B) “Vero è che la sig.ra era nella piena Parte_1
disponibilità dell'immobile per cui si controverte, tanto che nel 1998 effettuava lavori di ristrutturazione visto che, di lì a poco, si sarebbe trasferita per occuparlo stabilmente ed esclusivamente?” risponde “Si è vero. ricordo che nel 1998 ha ristrutturato Pt_1
completamente l'appartamento perché la famiglia lo aveva in uno stato indecoroso e non abitabile, era usato come deposito di cose in disuso”. “Sono amica Testimone_2
da diversi anni di entrambi le parti in causa. Interrogata sui capi ammessi di cui alle memorie 183 VI comma n.2 risponde: Sul capo A) “Vero è che la sig.ra Parte_1
sin dal 18/05/2000 ha posseduto l'unità immobiliare sita in Napoli (Na) al Vico
LO a Fontana dei ER n. 3 occupandola esclusivamente e provvedendo alle riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie sino ad oggi”; Si è vero di tanto ne sono a conoscenza in quanto quotidianamente frequento la casa della . Parte_1
Durante il suddetto periodo la non si è mai lamentata di nulla in merito Parte_2
all'occupazione del suddetto immobile e di tanto ne sono sicura in quanto sono amica anche di;
sul capo B) “Vero è che la sig.ra era nella piena CP_3 Parte_1
disponibilità dell'immobile per cui si controverte, tanto che nel 1998 effettuava lavori di ristrutturazione visto che, di lì a poco, si sarebbe trasferita per occuparlo stabilmente ed esclusivamente”; Si è vero di tanto ne sono a conoscenza in quanto ricordo i lavori di ristrutturazione dell'immobile.”.
Poi c'è la documentazione: precetto a presentarsi alla visita di leva, rivolto al figlio dell'attrice , e foglio di congedo illimitato provvisorio destinato allo Parte_3
stesso, rispettivamente emessi 18/11/2002 e il 18/12/2002, dai quali l'indirizzo della famiglia di risulta in Napoli alla Via LO NT dei ER 3; Parte_1
“Certificati di Stato di Famiglia , di Residenza Storica di famiglia , Integrale dello stato pagina 4 di 6 di famiglia , Morte dei sig.ri e e Residenza storica dei Parte_4 Persona_1
tre germani , e , si evince come : A) la famiglia di CP_3 CP_1 CP_2
è composta da e e che Parte_3 Parte_1 Parte_3 Parte_3
risiede dalla nascita (cfr. 11/12/1984) in vico LO NT dei ER , 3 – 3° piano
– IE PE;
B) risiede dal 18/05/2000 a vico LO NT Parte_1
dei ER , 3 – 3° piano – IE PE;
C) risiede dal 09/12/1981 a CP_1
via Beccadelli , 31 – scala 3 – 4° piano – interno 105 – IE NO;
D)
[...]
risiede dal 14/04/2014 a vico LO NT dei ER , 3 – 4° piano – CP_3
IE PE;
E) risiede dal 06/06/1956 a via Miroballo a Controparte_2
PE , 35 – scala B – IE PE” (così nella relazione del CTU); in particolare, poi, dal certificato integrale di stato di famiglia in atti, risulta che i tre convenuti sono, assieme all'attrice, i figli ed unici eredi di contratto Persona_1
relativo ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento in Napoli alla Via LO
Fontana dei ER 3° piano, datato 24/8/1998, stipulato dall'attrice colla ditta Ponticelli
Paolo, con allegati diversi assegni bancari per somme rilevanti;
bollette di vari fornitori di servizi essenziali, come Arin, Eni Gas e Luce, Eni, Enel Distribuzione, quelle del gas relative al periodo dal 1/9/2012 al 1/8/2020, tutte relative all'immobile per cui è causa e pagate dall'attrice, con allegato contratto di somministrazione del gas del 8/2/2012 ed intestato all'attrice, quelle dell'elettricità relative al periodo dal 22/7/2004 al 14/4/2020, tutte relative all'immobile per cui è causa e pagate dall'attrice, con allegato contratto di somministrazione dell'energia elettrica del 13/5/2010 ed intestato all'attrice.
Tutti questi elementi depongono per un dominio pieno ed esclusivo dell'attrice Pt_1
sull'intero immobile per cui è causa, inclusa la quota di cui sono titolari i
[...]
convenuti, incompatibile con la mera tolleranza degli aventi diritto, e protrattosi per almeno 20 anni (dai risultati dell'interrogatorio reso e da quelli non resi, e dalle deposizioni testimoniali, emerge un possesso esclusivo dall'anno 2000, mentre la documentazione prova che tale possesso esclusivo si è protratto nei successivi 20 anni, appunto); per cui, così come dedotto in citazione, deve ritenersi che l'attrice abbia pagina 5 di 6 usucapito le quote dei convenuti e dunque la piena proprietà dell'immobile: la domanda va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23712/2021 rgac vertente tra: attrice;
e Parte_1 CP_4 Controparte_2 CP_3
convenuti; così provvede:
1) Dichiara che (C.F. ) ha acquistato a titolo Parte_1 C.F._1
originario, per usucapione, la quota di 750/1000 della unità immobiliare sita in Napoli al
Vico LO a Fontana dei ER 3, piano 3°, in catasto sez PEN foglio 1 part. 607 sub
4 – quota attualmente intestata a , della quale sono eredi , Persona_1 CP_1
e – ed è pertanto proprietaria dell'immobile al 100%; Controparte_2 CP_3
2) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Napoli 1 di trascrivere la presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice ogni somma che questa documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che liquida in € 701 per esborsi ed € 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 15/11/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23712/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli/Centro Direzionale alla Via G. Parte_1
Porzio Is. G/7, presso gli avv.ti Vincenzo Corrado e Alessandra Montagna, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, residente in [...] CP_1
residente in [...] Controparte_2
residente in [...]al Vico LO a NT dei ER 3 CP_3
pagina 1 di 6 CONVENUTI
Oggetto: Usucapione d'immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta. ha convenuto nel presente giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_2
chiedendo di dichiarare che l'attrice aveva acquistato per usucapione la CP_3
piena ed esclusiva proprietà della quota di 750/1000 dell'immobile sito in Napoli al
Vico LO a Fontana dei ER 3, piano 3°, in catasto sez PEN foglio 1 part. 607 sub
4, - quota della quale risultava proprietaria per titoli deceduta il Persona_1
2/7/2011 ed alla quale erano subentrati quali eredi i convenuti, mentre per 250/1000 già risultava proprietaria per titoli la stessa attrice, ordinando al Conservatore dei RR.II. di
Napoli di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria delle spese di lite;
i convenuti sono rimasti contumaci;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato espletato l'interrogatorio formale della convenuta mentre CP_3 CP_1
e non avevano reso l'interrogatorio loro deferito senza
[...] Controparte_2
giustificato motivo, sono stati escussi i testi e ed è Testimone_1 Testimone_2
stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ; ora la causa va Testimone_3
decisa.
Come affermato da Cass. 33453/2023: “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo pagina 2 di 6 compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del
12/04/2018; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005; principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
9359 del 08/04/2021, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2018 e Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1370 del 18/02/1999). Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori, dunque, non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, poichè ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori;
è dunque necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca l'avvenuta usucapione del bene.”; si ritiene che, in questo giudizio, l'attrice abbia fornito la prova richiesta.
Prima di tutto, la convenuta ha così risposto all'interrogatorio formale: CP_3
“Vero è che la sig.ra sin dal 18/05/2000 ha posseduto l'unità immobiliare Parte_1
sita in Napoli (Na) al Vico LO a Fontana dei ER n. 3 occupandola esclusivamente e provvedendo alle riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie sino ad oggi”? risponde “si è vero. Non ricordo la data precisa in cui mia è entrata in casa, ricordo che è entrata circa 23 anni fa” Sul capo B) “Vero è che la sig.ra Parte_1
era nella piena disponibilità dell'immobile per cui si controverte, tanto che nel 1998 effettuava lavori di ristrutturazione visto che, di lì a poco, si sarebbe trasferita per occuparlo stabilmente ed esclusivamente?” risponde “si è vero. ricordo dei lavori che ha cominciato.”; il verbale ammissivo dell'interrogatorio formale è stato notificato agli altri due convenuti, i quali non hanno risposto senza giustificato motivo. I testi escussi hanno riferito quanto segue: a) : “ Sul capo A) delle memorie depositata da Testimone_1
parte attrice “Vero è che la sig.ra sin dal 18/05/2000 ha posseduto l'unità Parte_1
pagina 3 di 6 immobiliare sita in Napoli (Na) al Vico LO a Fontana dei ER n. 3 occupandola esclusivamente e provvedendo alle riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie sino ad oggi”? risponde “Si è vero. Sono un amico storico della sig.ra e ricordo che Pt_1
già nel 2000 abitava lì e so che nel tempo ha effettuato varie ristrutturazioni dell'immobile. Sul capo B) “Vero è che la sig.ra era nella piena Parte_1
disponibilità dell'immobile per cui si controverte, tanto che nel 1998 effettuava lavori di ristrutturazione visto che, di lì a poco, si sarebbe trasferita per occuparlo stabilmente ed esclusivamente?” risponde “Si è vero. ricordo che nel 1998 ha ristrutturato Pt_1
completamente l'appartamento perché la famiglia lo aveva in uno stato indecoroso e non abitabile, era usato come deposito di cose in disuso”. “Sono amica Testimone_2
da diversi anni di entrambi le parti in causa. Interrogata sui capi ammessi di cui alle memorie 183 VI comma n.2 risponde: Sul capo A) “Vero è che la sig.ra Parte_1
sin dal 18/05/2000 ha posseduto l'unità immobiliare sita in Napoli (Na) al Vico
LO a Fontana dei ER n. 3 occupandola esclusivamente e provvedendo alle riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie sino ad oggi”; Si è vero di tanto ne sono a conoscenza in quanto quotidianamente frequento la casa della . Parte_1
Durante il suddetto periodo la non si è mai lamentata di nulla in merito Parte_2
all'occupazione del suddetto immobile e di tanto ne sono sicura in quanto sono amica anche di;
sul capo B) “Vero è che la sig.ra era nella piena CP_3 Parte_1
disponibilità dell'immobile per cui si controverte, tanto che nel 1998 effettuava lavori di ristrutturazione visto che, di lì a poco, si sarebbe trasferita per occuparlo stabilmente ed esclusivamente”; Si è vero di tanto ne sono a conoscenza in quanto ricordo i lavori di ristrutturazione dell'immobile.”.
Poi c'è la documentazione: precetto a presentarsi alla visita di leva, rivolto al figlio dell'attrice , e foglio di congedo illimitato provvisorio destinato allo Parte_3
stesso, rispettivamente emessi 18/11/2002 e il 18/12/2002, dai quali l'indirizzo della famiglia di risulta in Napoli alla Via LO NT dei ER 3; Parte_1
“Certificati di Stato di Famiglia , di Residenza Storica di famiglia , Integrale dello stato pagina 4 di 6 di famiglia , Morte dei sig.ri e e Residenza storica dei Parte_4 Persona_1
tre germani , e , si evince come : A) la famiglia di CP_3 CP_1 CP_2
è composta da e e che Parte_3 Parte_1 Parte_3 Parte_3
risiede dalla nascita (cfr. 11/12/1984) in vico LO NT dei ER , 3 – 3° piano
– IE PE;
B) risiede dal 18/05/2000 a vico LO NT Parte_1
dei ER , 3 – 3° piano – IE PE;
C) risiede dal 09/12/1981 a CP_1
via Beccadelli , 31 – scala 3 – 4° piano – interno 105 – IE NO;
D)
[...]
risiede dal 14/04/2014 a vico LO NT dei ER , 3 – 4° piano – CP_3
IE PE;
E) risiede dal 06/06/1956 a via Miroballo a Controparte_2
PE , 35 – scala B – IE PE” (così nella relazione del CTU); in particolare, poi, dal certificato integrale di stato di famiglia in atti, risulta che i tre convenuti sono, assieme all'attrice, i figli ed unici eredi di contratto Persona_1
relativo ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento in Napoli alla Via LO
Fontana dei ER 3° piano, datato 24/8/1998, stipulato dall'attrice colla ditta Ponticelli
Paolo, con allegati diversi assegni bancari per somme rilevanti;
bollette di vari fornitori di servizi essenziali, come Arin, Eni Gas e Luce, Eni, Enel Distribuzione, quelle del gas relative al periodo dal 1/9/2012 al 1/8/2020, tutte relative all'immobile per cui è causa e pagate dall'attrice, con allegato contratto di somministrazione del gas del 8/2/2012 ed intestato all'attrice, quelle dell'elettricità relative al periodo dal 22/7/2004 al 14/4/2020, tutte relative all'immobile per cui è causa e pagate dall'attrice, con allegato contratto di somministrazione dell'energia elettrica del 13/5/2010 ed intestato all'attrice.
Tutti questi elementi depongono per un dominio pieno ed esclusivo dell'attrice Pt_1
sull'intero immobile per cui è causa, inclusa la quota di cui sono titolari i
[...]
convenuti, incompatibile con la mera tolleranza degli aventi diritto, e protrattosi per almeno 20 anni (dai risultati dell'interrogatorio reso e da quelli non resi, e dalle deposizioni testimoniali, emerge un possesso esclusivo dall'anno 2000, mentre la documentazione prova che tale possesso esclusivo si è protratto nei successivi 20 anni, appunto); per cui, così come dedotto in citazione, deve ritenersi che l'attrice abbia pagina 5 di 6 usucapito le quote dei convenuti e dunque la piena proprietà dell'immobile: la domanda va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23712/2021 rgac vertente tra: attrice;
e Parte_1 CP_4 Controparte_2 CP_3
convenuti; così provvede:
1) Dichiara che (C.F. ) ha acquistato a titolo Parte_1 C.F._1
originario, per usucapione, la quota di 750/1000 della unità immobiliare sita in Napoli al
Vico LO a Fontana dei ER 3, piano 3°, in catasto sez PEN foglio 1 part. 607 sub
4 – quota attualmente intestata a , della quale sono eredi , Persona_1 CP_1
e – ed è pertanto proprietaria dell'immobile al 100%; Controparte_2 CP_3
2) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Napoli 1 di trascrivere la presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice ogni somma che questa documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che liquida in € 701 per esborsi ed € 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 15/11/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6