Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 3
- 1. Finanziamentihttps://www.dirittobancario.it/
La Cassazione, con sentenza n. 7134/2026 ha dichiarato la nullità di un finanziamento concesso ad un'impresa in grave stato di decozione, nonché l'irripetibilità delle somme versate, per contrarietà pertanto al buon costume economico. L'ABF di Milano, con decisione n. 9824/2025 si è pronunciato sula possibile nullità delle clausole di doppia conversione valutaria di un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, per mancanza di chiarezza e trasparenza. Le conclusioni dell'Avvocata Generale della Corte di Giustizia UE, nella causa C-60/25, sulla questione pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Cagliari sulla validità della clausola di un mutuo ipotecario con …
Leggi di più… - 2. Banca e Finanzahttps://www.dirittobancario.it/
Il Collegio ABF di Milano, con decisione n. 2298/2025 si è pronunciato sul diritto alla cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi e SIC, con efficacia retroattiva, a fronte di vizi formali nella comunicazione dell'intermediario. Con sentenza del 07/02/2025 la Corte d'Appello di Torino si è espressa sulla validità delle clausole che, all'interno dei contratti di fideiussione specifica, derogano all'art 1957 c.c. ritenendole nulle in quanto vessatorie. Il Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2297 del 28 febbraio 2025, si è pronunciato in tema di segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF). La Cassazione, con ordinanza n. 14269/2025, sul …
Leggi di più… - 3. TAEG e costi aggiuntivi: vanno incluse anche le polizze vitaValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 7 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 663/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in La Spezia, rappresentati e difesi dall'avv. Monica Filippi, domiciliati presso lo studio del difensore nella Spezia, Via Rattazzi 44,
-attori-
Contro
, P IVA , con sede legale in Torino, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giovanni Battista Balbi, domiciliata presso lo studio del difensore, in Genova,
Salita di San Matteo 23/ 7,
-convenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per gli attori e , come in foglio di precisazione delle Parte_1 Parte_2
conclusioni:
1
l'indeterminatezza delle clausole contrattuali di cui è causa per quanto all'esito dell'esperita
istruttoria, dichiarare la nullità delle stesse ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1284,1339,1346,1419 secondo comma c.c. e art. 117 commi 4 e 6 del TUB;
e, per l'effetto,
rideterminato il rapporto dare/avere tra parte attrice e , condannare Controparte_1
quest'ultima alla restituzione delle somme percepite indebitamente rispetto a quanto dovuto
per legge e per contratto nella misura risultante dal processo istruttorio e, in particolare, in via
principale nella misura di euro 50.857,65 ovvero, in via subordinata, nella misura di euro
40.332,33 oltre interessi nella decorrenza di legge;
condannare parte convenuta alla
refusione delle spese di lite comprensive di esborsi, competenze ed accessori di legge"
*Per la convenuta , come in memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc: Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni
più opportuna declaratoria meglio vista 1) respingere le domande proposte dai Sigg.ri
[...]
e , in quanto infondate e non provate per le ragioni esposte in atti. Parte_1 Parte_2
2) Con vittoria di compensi e spese legali”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio per sentire accogliere le conclusioni sopra Controparte_1
riportate.
Premettevano gli attori di aver stipulato in data 25 luglio 2005 con la convenuta CP_3
, oggi , il contratto di mutuo nr. 9030271, regolato dalle disposizioni di
[...] Controparte_4
credito fondiario garantito da ipoteca per l'acquisto di immobile sito in La Spezia, secondo i tassi di rilevazione del D.M. 15 giugno 2005.
2 Allegavano che, sin dall'inizio dei pagamenti rateali del mutuo, sarebbero sorti problemi in ordine all'incremento eccessivo delle rate mensili, ancorché la scelta fosse stata ab origine
per il tasso variabile e che pertanto successivamente veniva rimodulato il piano di rimborso a tasso fisso.
Nel 2017 il contratto di mutuo de quo veniva rinegoziato con un ampliamento del periodo estintivo di oltre tre anni.
Gli attori lamentavano che, nonostante le reiterate richieste, parte convenuta non avrebbe mai fornito copia del piano di ammortamento al fine di consentire il legittimo controllo di quello che gli attori si sarebbero trovati a pagare.
Pertanto, in ragione dell'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative agli interessi,
nonché dell'impossibilità di essere resi edotti della reale entità del costo del contratto di mutuo stipulato, avviavano il tentativo di mediazione nei confronti di parte convenuta, senza esito alcuno.
Premesso in fatto quanto sopra, in diritto richiamavano le considerazioni sulle anomalie del mutuo oggetto di causa riscontrate nella perizia del Dr il quale concludeva Persona_1
per l'indeterminatezza delle clausole contrattuali riguardanti la composizione delle rate ed il piano di ammortamento. In conseguenza di ciò, in virtù dell'art. 1419, 2 co. cc, applicando la sostituzione prevista dall'art 117 TUB, veniva identificata al 31.12.2020 una somma a favore degli attori di euro 62.363,90.
L'elaborato peritale del consulente di parte evidenziava come il contratto di mutuo oggetto di causa, risultava essere privo di qualsivoglia esplicitazione della tipologia del piano di ammortamento utilizzato, di quantificazione della rata e del regime finanziario utilizzato per il calcolo delle rate.
Nel caso di specie i mutuatari avrebbero formato la loro volontà negoziale sul TAN
contrattualmente stabilito al 3,70% ma non avrebbero mai convenuto alcunché circa il piano
3 di ammortamento o il metodo di calcolo degli interessi, con conseguente impossibilità di definire l'esatto importo della rata. Gli attori, dunque, richiamavano la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la quale sul punto ha chiarito che le clausole che non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto sono nulle per violazione degli artt. 1346 e 1419 cc.
*Si costituiva parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata il
02.07.2021 contestando integralmente la domanda attorea e sostenendo la determinatezza del tasso di interesse poiché il mutuo oggetto di domanda era stato contrattato nella modalità
a tasso variabile. Parte convenuta sostiene l'idoneità, avvalorata dalla giurisprudenza, del tasso Euribor ad assolvere al requisito di determinazione dell'oggetto del contratto di cui all'art 1346 cc sub specie di determinatezza del tasso di interesse, in ragione della sua riconducibilità a criteri obiettivi, pubblici e conoscibili dalla generalità dei risparmiatori.
Quanto alla mancata allegazione del piano di ammortamento, parte convenuta sostiene che la circostanza potrebbe concretizzare un inadempimento ma non incidere sulla determinatezza e/o determinabilità dei tassi.
*Alla prima udienza del 08.07.2021 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc e veniva fissata l'udienza del 19.05.2022 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Successivamente il Giudice, viste le memorie depositate dalle parti, con ordinanza del
20.09.2022, resa a scioglimento della riserva istruttoria assunta all'udienza del 19.05.2022,
nominava consulente tecnico d'ufficio il dott. formulando il seguente quesito: Persona_2
1) Descriva il contratto di mutuo n. 9030271 stipulato in data 25.07.2005 tra , Parte_1
(mutuatari) ed (mutuante). Parte_2 Controparte_1
2) Indichi le modalità di determinazione del tasso di interesse previste dal testo contrattuale,
applicando in ipotesi di omessa od incomprensibile previsione contrattuale il tasso sostitutivo
di cui all'art. 117 co. 7 D.Lgs. 385/1993.
4 3) Verifichi, per tutta la durata dei rapporti di cui al punto 1), se i costi applicati dall'istituto
bancario sono superiori a quelli pattuiti in contratto. In caso affermativo sostituisca ai costi
concretamente applicati dall'istituto bancario quelli previsti in contratto, indichi la differenza tra
l'importo derivante alla banca in forza dei costi effettivamente applicati in corso di rapporto e
l'importo che sarebbe derivato alla banca dall'applicazione dei costi pattuiti in contratto, e
consideri non dovuta tale differenza dal correntista.
4) Determini, in base alle risultanze delle verifiche di cui ai punti 1), 2), 3), alla data del
30.03.2021 (data della notifica dell'atto di citazione) il saldo del mutuo n. 9030271 stipulato il
25.07.2005”.
Il giudice fissava poi la successiva udienza del 15.12.2022 per la comparizione delle parti ed il giuramento del consulente tecnico.
In data 14 luglio 2023 veniva depositata la consulenza tecnica e alla successiva udienza del
22.09.2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.06.2024, poi tenutasi il 27.06.2024 all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione coi termini ex art. 190 cpc per il deposito di note conclusive e relative repliche.
Osservato
1. Sul merito della causa.
Alla luce dell'espletata istruttoria svoltasi mediante consulenza tecnica d'ufficio la domanda attorea risulta fondata e come tale dovrà essere nei seguenti termini.
*Gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio
Il consulente tecnico d'ufficio, preliminarmente, rispondendo al quesito n. 1 espone e descrive i dati principali del contratto di mutuo inter partes e opera alcune premesse normative,
richiamando gli artt. 1346 cc e il 1284 cc. , nonché la giurisprudenza di merito (ad esempio sentenza del 30.10.2013 del Tribunale di Milano) in caso di clausola sugli interessi giudicata
5 illegittima a causa di ambiguità nelle condizioni di calcolo: in tal caso si è evidenziato come tale ambiguità poteva dar luogo a più piano di ammortamento alternativi, con tassi diversi. Per
questo motivo è stata applicata la clausola sostitutiva dell'art 1284, ossia il tasso legale. Infine
sottolinea che per rispettare appieno queste norme è necessario che il contratto specifichi chiaramente il tasso di interesse o le modalità di calcolo per garantirne la determinabilità.
Dopo aver fatto queste premesse osserva come il calcolo del tasso di interesse deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
Il C.T.U. entra nel merito dell'operazione contrattuale analizzando il contratto del 25.07.2005,
in cui l'Indicatore sintetico di costo era fissato al 3,83 % calcolato basandosi sull'EURIBOR
rilevato il primo giorno del mese della stipula.
Tuttavia, il calcolo non considerava alcuni costi aggiuntivi, come la polizza vita stipulata per coprire eventi che potrebbero compromettere la capacità del rimborso del mutuatario.
Includendo questi costi il TAEG effettivo risulta pari al 4,284%.
Secondo la normativa e la giurisprudenza, il TAEG deve essere chiaramente indicato per permettere al mutuatario di comprendere il costo complessivo del finanziamento, verificare l'onerosità del prestito.
Ai fini della determinazione del TAEG così come previsto da giurisprudenza costante e dalle stesse istruzioni della Banca d'Italia devono essere ricompresi gli interessi e tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
Ciò significa che attraverso l'indicazione del TAEG il mutuatario è in grado di comprendere l'ammontare complessivo dell'onere impostogli, di verificare l'effettiva onerosità del prestito e confrontare la convenienza rispetto ad altre offerte sul mercato. L'assenza o la mancata
6 precisione del TAEG rende indeterminato il contenuto essenziale del contratto, portando alla nullità della clausola e all'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Dall'analisi del contratto emergono criticità, come l'assenza di una chiara determinazione del tasso di interesse e ambiguità nelle modalità e ambiguità nelle modalità di calcolo del piano di ammortamento che influiscono sull'obbligo di trasparenza.
Il contratto stipulato in data 25/07/2005 prevedeva in tema di obblighi del mutuatario, "il
pagamento, a partire dal mese successivo a quello in cui si è provveduto al rilascio della
somma depositata o OMISSIS di trecento mensilità posticipate comprensive sia di quote
interesse, al tasso determinato così come indicato al precedente punto, che di quote capitale
nella quantità indicata nel piano di ammortamento che firmato dalle parti e da me notaio si
allega al presente atto sotto la lettera B ". Al contratto analizzato veniva allegato oltre al capitolato (insieme dei patti e condizioni che formano patte integrante e sostanziale del contratto di mutuo), anche un piano di ammortamento che prevedeva il rimborso della quota capitale in misura crescente in ragione del tempo e, con riferimento alla quota interessi, si limitava a riportare l'espressione "Gli interessi saranno calcolati per ciascun periodo
applicando i criteri stabiliti in contratto".Evidenziavache la ricostruzione delle singole rate divise tra capitale ed interessi sulla base delle condizioni pattuite e adottando un piano di ammortamento alla francese (maggiormente utilizzato dagli istituti di credito nella fattispecie che ci riguarda) portava, con riferimento al capitale residuo, ad un valore che differiva da quello indicato dalla banca in sede di rinegoziazione riscontrandosi, per l'effetto, evidenti criticità riconducibili alla metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione degli interessi.
In tale contesto, il consulente provvedeva a predisporre il piano di ammortamento adottando,
in luogo del tasso di interesse pattizio, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 D. Lgs.
385/1996.
7 Sulla base delle argomentazioni illustrate il consulente evidenziava i seguenti dati derivanti dal ricalcolo effettuato:
- RISULTATI RICALCOLO: SOMME DA RECUPERARE euro 40.332,23
Alla luce delle risultanze della CTU, che questo Giudice ritiene condivisibili per la loro chiarezza, rigorosità scientifica, coerenza e imparzialità, conformità agli atti di causa e rispetto del contraddittorio, la domanda attorea risulta fondata e parte convenuta dovrà corrispondere tale importo.
2. Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa vengono liquidati in Euro 7.616,00 secondo i parametri medi di legge
(DM 55/2014 e successive modifiche), tenuto conto dell'autorità giudiziaria adita (Tribunale),
del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), del valore della causa (€ 40.332,23 pari alle somme da recuperare risultanti dalla CTU) delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio, in base al medesimo principio della soccombenza,
sono posti a carico solidale delle parti nei rapporti tra il consulente tecnico d'ufficio e le parti,
ed a carico di nei rapporti tra le parti. Controparte_1
***
P.Q.M.
A) ACCOGLIE la domanda formulata da e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo di Controparte_2
euro 40.332,23, oltre interessi dalla domanda al saldo.
B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Controparte_1
e , in via solidale tra loro, liquidandole in euro Parte_1 Parte_2
7.616,00 oltre accessori di legge.
8 C) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in euro 6.721,11 oltre accessori con ordinanza del 22.03.2024, a carico solidale delle parti nel rapporto col consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti tra Controparte_2
le parti.
La Spezia, 03.02.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
9