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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1027/2020 R.G., promossa da Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. V. Alecci) contro Controparte_1
(contumace); avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
NN IN espone: di lavorare alle dipendenze dell'impresa
[...] dal 4.4.2011 con qualifica di operaio;
di avere ricevuto, Controparte_1 in data 23.10.2019, la contestazione dell'addebito da parte della società datrice di lavoro per un presunto comportamento scorretto tenuto il 27.9.2019; che ad esso ricorrente è stato contestato che, in data 27.9.2019, mentre era “in servizio con il mezzo aziendale, Ape 50 elettrica, invece di spazzare le strade, era fermo da circa un ora con il telefono tra le mani”; di avere presentato idonee difese scritte;
che ciononostante la società datrice di lavoro, con comunicazione consegnata a mani venerdì giorno 8.11.2019, ha irrogato ad esso ricorrente la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dall'11.11.2019 al 13.11.2019; di essersi rivolto, il sabato 9.11.2019, UGL, a mezzo del quale ha impugnato la sanzione, formalizzando la richiesta di costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato e la nomina di un proprio arbitro ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori;
di avere inviato tale richiesta all'Ispettorato provinciale del lavoro tramite comunicazione trasmessa a mezzo pec del 9.11.2019 e di avere altresì informato della richiesta di costituzione del citato Collegio anche la società datrice di lavoro tramite comunicazione consegnata a mani in data 11.11.2019, manifestando in tale occasione anche la volontà di essere reintegrato a lavoro;
che la datrice di lavoro ha negato tale richiesta di reintegrazione in violazione del disposto dell'art 7, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori (per cui “la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio”); Cont che in data 11.11.2019 l' di Ragusa, con comunicazione trasmessa a mezzo pec alla società datrice di lavoro, ha chiesto la nomina di un rappresentante, così da procedere alla costituzione del Collegio, facendo presente che il lavoratore aveva provveduto alla nomina del proprio arbitro;
che il datore di lavoro ha omesso di nominare il proprio arbitro entro dieci giorni dal ricevimento della convocazione;
che l'istituto territoriale del lavoro ha comunicato pertanto l'impossibilità a procedere all'arbitrato, rilevando, con comunicazione del 9.12.2019 che “in riferimento alla richiesta di arbitrato pervenuta con pec del 9.11.2019 e successiva richiesta di rappresentante della ditta, inviata con pec dell'11.11.2019, prot. 11250, si comunica che vista la mancata individuazione dell'arbitro di cui sopra, entro i 10 giorni previsti dalla legge 300/70 art 7, si rappresenta l'impossibilità di procedere alla costituzione del Collegio richiesto”; che la sanzione in tema è rimasta dunque inefficace, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 7° St. lav. (“Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto”); cha l'odierna resistente ha nondimeno trattenuto dalla retribuzione del mese di novembre 2019 la somma di € 219,29, per effetto della sanzione disciplinare;
che tale trattenuta è illegittima;
di avere sofferto, a causa del denunziato comportamento datoriale, un evidente danno morale derivante dall'avere ricevuto un'accusa ingiusta senza la possibilità di approntare alcuna difesa;
e dall'avere vanamente chiesto di potere svolgere la propria attività lavorativa. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla retribuzione non percepita per € 219,29, e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle dette somme, oltre interessi legali, per le causali di cui in narrativa. Con ogni provvedimento consequenziale. Con le spese e salvo ogni altro diritto.”. Parte resistente, benchè ritualmente e tempestivamente citata, ha omesso di costituirsi in giudizio. I fatti narrati in ricorso rinvengono adeguato supporto probatorio nella documentazione versata in atti. L'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori – relativamente alla parte che qui interessa - dispone: “… Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare puo' promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato,la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. …”. Dal comportamento omissivo di parte datoriale, come descritto in seno al ricorso e documentato dalle prove in atti, discende l'inefficacia della sanzione disciplinare di cui trattasi. Deve conseguentemente ritenersi illegittima la trattenuta, operata sulla retribuzione del ricorrente proprio per effetto della sanzione inefficace, per un importo di € 219,29. La società resistente va pertanto condannata alla restituzione, in favore del dell'importo di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Pt_1 fino al pagamento effettivo. Le spese, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna parte resistente al pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo di € 219,29 oltre accessori di legge fino al dì del saldo;
condanna parte resistente a rifondere alla procuratrice antistataria del ricorrente le spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre € 21,50 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 30 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ss a Claudia M. A. Catalano)