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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2025, n. 28717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28717 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11355/2021) proposto da: MANDURIAMBIENTE S.p.A. (C.F.: 02379240738), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Virginia Patruno e AN PA Notarnicola, elettivamente domiciliata in Roma, via Merulana n. 247, presso lo studio dell’Avv. Andrea Recchia;
- ricorrente -
contro Comune di SAN GIORGIO JONICO (C.F.: 80009010739), in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso, in forza di determina del servizio contenzioso n. 478 del 6 maggio 2021, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Gianluca R.G.N. 11355/21 U.P. 16/10/2025 Appalto – Servizi – Prova della stipulazione – Fatti concludenti – Pagamento sovraprezzo Civile Sent. Sez. 2 Num. 28717 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 30/10/2025 2 di 19 Galluzzo, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII n. 150, presso lo studio dell’Avv. AR RU;
e Comune di ROCCAFORZATA (C.F.: 80005170735), in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 42 del 4 maggio 2021, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Misserini, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi;
- controricorrenti -
nonché MONTECO S.p.A. (C.F.: 02379240738), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 55/2021, pubblicata il 22 febbraio 2021, notificata a mezzo PEC il 24 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Consigliere relatore CE AP;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona della Sostituta Procuratrice generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
3 di 19 lette le memorie illustrative depositate nell’interesse della ricorrente e del controricorrente Comune di AF, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. AN PA Notarnicola per la ricorrente e l’Avv. AR RU – per delega dell’Avv. Gianluca Galluzzo – per il controricorrente Comune di AN GI NI. FATTI DI CAUSA 1.– Con decreto ingiuntivo n. 84/2013 del 7 giugno 2013, notificato il 26 giugno 2013, il Tribunale di Taranto (Sezione distaccata di Manduria) intimava il pagamento, a carico della NT S.r.l. e in favore della MA S.p.A., della somma di euro 144.270,23, oltre interessi, a titolo di supplemento del corrispettivo per l’apertura domenicale dei conferimenti effettuati da NT nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2009, quale gestore dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni di AN GI NI e AF, presso la piattaforma per il trattamento dei rifiuti solidi urbani di primo livello, gestita da MA a servizio dei Comuni del bacino TA/3, sita in Manduria, località La Chianca, decreto munito della clausola di provvisoria esecuzione inaudita altera parte. Con atto di citazione notificato il 22 agosto 2013, la NT S.r.l. proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio e, all’uopo, eccepiva: - il difetto di legittimazione passiva dell’opponente, per essere gli effettivi obbligati i Comuni di AN GI NI e AF;
- 4 di 19 l’inesistenza dei presupposti per l’emissione dell’ingiunzione, l’assenza delle condizioni di ammissibilità e la contestazione del quantum preteso. Per l’effetto, chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e, in via preliminare, instava per la chiamata in causa dei Comuni di AN GI NI e AF per essere da questi garantita e manlevata in caso di accoglimento della domanda di pagamento. La MA S.p.A. si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto dell’opposizione spiegata. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il Comune di AN GI NI, il quale eccepiva, anzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
deduceva, poi, che – in base al contratto di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento stipulato con NT – era quest’ultima che avrebbe dovuto sopportare il costo del servizio di smaltimento e conferimento dovuti a MA, la cui pretesa creditoria era stata comunque ritenuta infondata. Si costituiva altresì in giudizio il terzo chiamato Comune di AF, esponendo di aver affidato il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla NT, con l’obbligo per quest’ultima di pagare i corrispettivi di smaltimento alla MA;
eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, l’insussistenza della pretesa creditoria, l’onnicomprensività della tariffa convenuta con la NT, la carenza di un contratto scritto tra l’Ente comunale e MA, l’erroneità del quantum debeatur oggetto dell’ingiunzione. 5 di 19 A seguito della domanda di garanzia proposta dall’opponente, MA spiegava domanda anche nei confronti dei Comuni di AN GI NI e AF per il pagamento del sovraprezzo e, in via subordinata, di indebito arricchimento verso la NT e i predetti Comuni. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1917/2017, depositata il 30 giugno 2017, rigettava l’opposizione spiegata, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e rigettava anche la domanda di garanzia proposta dalla NT nei confronti dei Comuni di AN GI NI e AF. 2.– Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2017, la NT S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che le risultanze istruttorie erano state interpretate erroneamente, poiché da esse sarebbe emersa la carenza di legittimazione passiva della NT, in assenza di qualsiasi prova della pretesa creditoria avanzata dalla MA sulla scorta di un rapporto di fatto tra le parti in realtà inesistente e in ragione dell’indebito inquadramento del rapporto tra le predette società e i Comuni implicati nella vicenda;
2) che il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che l’opposta, in qualità di parte attrice in senso sostanziale, doveva fornire la prova della fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta avevano sconfessato in modo inequivoco la tesi di MA, evidenziando la carenza probatoria dei documenti offerti, qualificati come meri e anonimi prospetti di costi, in palese 6 di 19 contrasto con le risultanze delle scritture contabili della stessa società; 3) che la lettura delle risultanze istruttorie offerta dal giudice di prime cure, in ordine alla sussistenza di un rapporto di fatto tra le due società, non aveva alcun fondamento e non aveva tenuto conto delle chiare risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata;
4) che, in subordine, erroneamente era stata disattesa la domanda spiegata da NT nei confronti dei Comuni chiamati in causa;
5) che le spese di lite erano state regolate erroneamente. Si costituiva nel giudizio di impugnazione MA S.p.A., la quale instava per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’appello, con la conferma della decisione impugnata. In via condizionata, spiegava appello incidentale, chiedendo l’accoglimento della domanda di arricchimento senza causa. Si costituivano nel giudizio d’appello anche i Comuni di AN GI NI e AF, i quali concludevano per il rigetto dell’impugnazione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell’impugnazione spiegata e in totale riforma della pronuncia appellata, accoglieva l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo e ne disponeva la revoca. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il Tribunale aveva proceduto alla qualificazione del rapporto instaurato tra NT e MA in termini di appalto concluso per comportamenti concludenti e, sulla base di tale qualificazione, aveva ricondotto ad un “rapporto di fatto” l’attività relativa ai 7 di 19 conferimenti domenicali per i quali era stato chiesto il pagamento del sovraprezzo;
b) che la NT, in virtù dei rapporti instaurati con i Comuni di AN GI NI e AF, aveva iniziato, sin dall’anno 2003, a conferire regolarmente i rifiuti solidi urbani provenienti dai predetti Comuni nella piattaforma di trattamento di primo livello sita in Manduria, località La Chianca, nonché a corrispondere con regolarità alla società di gestione dell’impianto MA i compensi dovuti secondo la tariffa di conferimento;
c) che, all’esito dell’apertura della piattaforma anche nelle giornate di domenica, i 15 Comuni che conferivano direttamente presso la piattaforma avevano concluso con MA accordi bonari per il pagamento di un sovraprezzo in ordine ai conferimenti domenicali, mentre per i Comuni di AN GI NI e AF il sovraprezzo per l’apertura domenicale non era corrisposto, pur continuando la NT a conferire i rifiuti anche nelle giornate domenicali, versando il solo importo previsto per gli altri giorni della settimana;
d) che la NT – che aveva usufruito sin da subito, come tutti gli altri Comuni, del servizio di apertura domenicale dell’impianto – aveva ricevuto le fatture di MA, con la previsione di un supplemento tariffario afferente ai conferimenti effettuati nei giorni di domenica sino a tutto il 31 dicembre 2009, ed aveva iscritto regolarmente tali fatture nella propria contabilità fiscale;
e) che gli oneri relativi all’attività di smaltimento erano a carico del “detentore”, che consegnava i rifiuti presso la discarica, detentore che doveva essere identificato nel privato affidatario del servizio in ordine all’attività compiuta di raccolta e trasporto dei rifiuti, risultando l’ente locale coobbligato, in via solidale, in ordine 8 di 19 al pagamento di detti oneri;
f) che MA, allorché aveva acconsentito all’apertura domenicale e aveva chiesto il sovraprezzo, si era rivolta a tutti i Comuni del bacino, ivi compresi i Comuni di AN GI NI e AF, sicché nei rapporti tra NT e MA non era ravvisabile alcun contratto stipulato per fatti concludenti e men che meno con riferimento al pagamento del sovraprezzo, per il quale non era ravvisabile alcun accordo, sia pure implicito;
g) che, sebbene la NT avesse inserito nella propria contabilità le fatture emesse, comprensive del sovraprezzo, senza mai contestare la pretesa, nondimeno, da un lato, aveva emesso contestualmente fatture di ribaltamento dei costi pretesi da MA nei confronti dei citati Comuni e, dall’altro, aveva comunicato la circostanza a MA, rappresentando che non prestava alcun consenso al pagamento del sovraprezzo e che riteneva al più tenuti al pagamento direttamente i Comuni;
h) che neanche era ravvisabile alcun rapporto negoziale diretto dei Comuni di AN GI NI e AF con la MA;
i) che la domanda subordinata di indebito arricchimento era stata avanzata tardivamente solo con le memorie ex art. 183 c.p.c. e, comunque, era sfornita di prova in ordine al fatto oggettivo dell’altrui locupletatio, posto che NT aveva pagato i conferimenti domenicali come per qualsiasi altro giorno, e della deminutio patrimonii, come da risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, la MA S.p.A. 9 di 19 Hanno resistito, con separati controricorsi, i Comuni di AN GI NI e AF. È rimasta intimata NT S.p.A., già NT S.r.l. 4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. La ricorrente e il controricorrente Comune di AF hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 329, secondo comma, c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito omesso qualsiasi pronuncia in merito all’eccezione di inammissibilità dell’appello per acquiescenza parziale, come sollevata da MA nel giudizio di secondo grado, in ragione della mancata impugnazione, da parte di NT, di una delle due distinte autonome rationes decidendi su cui si basava la decisione di primo grado e, segnatamente, in ordine alla statuizione relativa all’accertamento dell’esistenza di un rapporto contrattuale di conferimento dei rifiuti in discarica tra NT e MA conclusosi a seguito dei comportamenti concludenti delle due parti. La ricorrente osserva che, di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe altresì omesso di rilevare il giudicato interno 10 di 19 formatosi sulla ratio decidendi non gravata e, comunque, idonea a sorreggere la decisione di primo grado. 2.– Con il secondo (subordinato) motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con motivazione omessa o perplessa, per avere la Corte territoriale superato l’eccezione di acquiescenza parziale in mancanza di alcuna motivazione esistente sotto l’aspetto materiale e grafico, non essendo ravvisabile nella pronuncia impugnata alcun procedimento logico-argomentativo idoneo a sorreggere la statuizione di rigetto, la quale, in ogni caso, sarebbe stata perplessa e obiettivamente incomprensibile. 2.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati. Infatti, come risulta anche dal testo della sentenza impugnata, l’appellante ha espressamente contestato la ratio decidendi in tesi rimasta inoppugnata. Precisamente l’appellante ha dedotto, nel corpo dell’atto introduttivo del gravame, che le risultanze istruttorie erano state interpretate erroneamente, poiché da esse sarebbe emersa la carenza di legittimazione passiva della NT, in assenza di qualsiasi prova della pretesa creditoria avanzata dalla MA sulla scorta di un rapporto di fatto tra le parti in realtà inesistente e in ragione dell’indebito inquadramento del rapporto tra le predette società e i Comuni implicati nella vicenda. E ha aggiunto, nello sviluppare altra censura, che la lettura delle risultanze istruttorie offerta dal giudice di prime cure, in 11 di 19 ordine alla sussistenza di un rapporto di fatto tra le due società, non aveva alcun fondamento e non aveva tenuto conto delle chiare risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata. Avendo affrontato nel merito tali doglianze, l’eccezione pregiudiziale di rito sollevata da parte appellata avrebbe dovuto reputarsi implicitamente disattesa, considerato altresì che la pronuncia d’appello ha reputato superata l’eccezione di inammissibilità del gravame. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1176, 1218, 1326, 1363, secondo comma, 1372, 1655, 1661, primo comma, 1677 e 2720 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso che i fatti materiali accertati nel giudizio, come illustrati nella sentenza impugnata, potessero sussumersi nell’ambito di una qualunque fattispecie negoziale, sebbene quei fatti avessero potuto oggettivamente essere inquadrati nelle due fattispecie già individuate dal Tribunale, rappresentate dal contratto di conferimento dei rifiuti in discarica concluso inter partes per facta concludentia e, subordinatamente, nel rapporto negoziale di fatto originato da contatto sociale. La ricorrente obietta che i richiamati fatti materiali avrebbero rappresentato comportamenti univoci idonei ad esprimere la volontà negoziale di NT in ordine al perfezionamento con MA di un contratto di appalto di servizi a prestazioni continuative o periodiche, avente ad oggetto il conferimento dei rifiuti, che – in ossequio al principio di libertà delle forme – avrebbe potuto essere concluso anche 12 di 19 attraverso una manifestazione di volontà risultante da comportamenti concludenti, ovvero quantomeno di un contratto atipico avente il medesimo oggetto, secondo le stesse circostanze di fatto illustrate dalla Corte d’appello. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con motivazione apparente, contraddittoria e perplessa, per avere la Corte del gravame negato che tra NT e MA fosse stato concluso un contratto per facta concludentia o che si fosse svolto un rapporto di fatto originato da contatto sociale sulla scorta di argomentazioni incomprensibili, giacché la mancanza di un accordo non avrebbe potuto ontologicamente escludere l’esistenza di un rapporto negoziale di fatto originato dal contatto sociale, atteso che in tale evenienza il rapporto sarebbe stato originato anche in mancanza di dichiarazioni contrattuali integranti l’esistenza di un accordo. La ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe stata altresì contraddittoria, avendo il giudice, dapprima, affermato che MA aveva rivolto numerosi inviti bonari diretti ad ottenere il pagamento del supplemento tariffario in oggetto nei confronti di NT e, poi, ritenuto che MA, nonostante i mancati pagamenti, non si fosse più lamentata, né avesse mai chiesto lumi in merito all’inadempimento per tutto il tempo in cui era durato il rapporto. Né avrebbe avuto alcuna dignità di motivazione l’affermazione secondo cui l’esistenza di un accordo sul sovraprezzo sarebbe stata esclusa in ragione del fatto che 13 di 19 MA era stata messa al corrente che NT emetteva altre fatture a carico dei Comuni per rivalersi del sovraprezzo in ordine al servizio aggiuntivo relativo al conferimento domenicale. 5.– Il quinto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di secondo grado mancato di esaminare il riconoscimento espresso da parte di NT, ben prima dell’inizio del giudizio di primo grado, del proprio debito nei confronti di MA, relativo alla somma poi richiesta in via monitoria da quest’ultima. 5.1.– I tre motivi che precedono – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi – sono fondati nei termini che seguono. La sentenza impugnata ha, infatti, negato che tra le parti si fosse instaurato un rapporto negoziale per facta concludentia, sebbene avesse riconosciuto che la NT, in virtù dei rapporti instaurati con i Comuni di AN GI NI e AF, aveva iniziato, sin dall’anno 2003, a conferire regolarmente i rifiuti solidi urbani provenienti dai predetti Comuni nella piattaforma di trattamento di primo livello sita in Manduria, località La Chianca, gestita da MA, nonché a corrispondere con regolarità alla società di gestione dell’impianto i compensi dovuti in base alla tariffa di conferimento. E ciò anche all’esito dell’apertura della piattaforma pure nelle giornate di domenica, benché i Comuni di AN GI NI e AF non avessero corrisposto il sovraprezzo per l’apertura domenicale, 14 di 19 continuando NT a versare il solo importo previsto per gli altri giorni della settimana. La Corte d’appello ha, altresì, precisato che la NT aveva ricevuto le fatture di MA, con la previsione di un supplemento tariffario afferente ai conferimenti effettuati nei giorni di domenica sino a tutto il 31 dicembre 2009, ed aveva iscritto regolarmente tali fatture nella propria contabilità fiscale. La negazione del rapporto negoziale appare tanto più contraddittoria allorché la pronuncia d’appello ha sostenuto che gli oneri relativi all’attività di smaltimento sarebbero stati, in base al plesso normativo evocato, a carico del “detentore”, che consegnava i rifiuti presso la discarica, detentore che doveva essere identificato nel privato affidatario del servizio in ordine all’attività compiuta di raccolta e trasporto dei rifiuti, risultando l’ente locale coobbligato, in via solidale, in ordine al pagamento di detti oneri. Il fatto che NT avesse emesso contestualmente fatture di ribaltamento dei costi pretesi da MA nei confronti dei citati Comuni non vale certo a negare la sua tenutezza verso MA, anzi la avvalora. Dopodiché, senza alcun valido supporto argomentativo, la Corte d’appello ha affermato, in termini del tutto apodittici, che neanche sarebbe stato ravvisabile alcun rapporto negoziale diretto dei Comuni di AN GI NI e AF con la MA. 5.2.– Ora, il tipo negoziale rappresentato dall’appalto privato (quale quello di specie, consistente nel compimento – con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 15 di 19 rischio – del servizio di gestione in discarica dei rifiuti conferiti) non ricade nella previsione di cui all’art. 1350 c.c., sicché è un contratto a forma libera o non solenne, salvo che non si tratti di appalto stipulato con enti pubblici. La sua stipulazione non richiede, pertanto, la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2386 del 26/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3916 del 19/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 26/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 9077 del 06/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 11381 del 19/12/1996; Sez. 2, Sentenza n. 4911 del 16/07/1983). Tanto implica, per un verso, che può essere concluso verbalmente, anziché mediante atto pubblico o scrittura privata, ovvero con manifestazione tacita di volontà; per altro verso, che la dimostrazione della sua stipulazione può avvenire senza limitazioni cogenti, ossia anche ricorrendo alla prova testimoniale, ai meccanismi inferenziali, con utilizzazione delle presunzioni semplici e, in genere, a tutti i mezzi di prova regolati dalla legge. Spetta, dunque, al prudente apprezzamento del giudice di merito valutare se l’appalto sia stato concluso verbalmente, accertamento non sindacabile in sede di legittimità, fatta salva l’ipotesi di motivazione inesistente, apodittica o apparente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15112 del 22/11/2000). 5.3.– Nella fattispecie, la motivazione risulta alquanto perplessa, in quanto, a fronte della raggiunta prova del conferimento dei rifiuti presso la piattaforma, con il pagamento delle relative tariffe e con la registrazione delle fatture inviate – riportanti il sovraprezzo per il conferimento domenicale – (cui ha 16 di 19 fatto seguito la trasmissione della pretesa del dovuto ai Comuni interessati), senza alcuna specifica contestazione, incomprensibilmente la Corte d’appello ha escluso che si fosse instaurato un rapporto negoziale per facta concludentia in ragione della mancata prestazione del consenso al versamento del sovraprezzo (sovraprezzo in ordine al quale NT avrebbe reputato tenuti direttamente i Comuni interessati, benché non conferitari immediati). Orbene, l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), come accaduto nel caso di specie. 6.– Con il sesto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 106, 183 e 269 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata da MA nei confronti di NT e dei Comuni di AN 17 di 19 GI NI e AF, chiamati in causa, in ragione della proposizione con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. vigente ratione temporis, benché tale domanda ben potesse essere spiegata, quale replica alle difese delle controparti, in sede di integrazione del thema decidendum, senza la necessità della notifica alle parti già costituite. 7.– Con il settimo motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con motivazione omessa, apparente e contraddittoria, per avere la Corte salentina ritenuto infondata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in base ad una motivazione contraddittoria, avendo, dapprima, affermato la mancanza di prova della locupletazione in capo alla NT e ai Comuni e, successivamente, sostenuto che essi avrebbero corrisposto il prezzo secondo la tariffa standard anche per i conferimenti domenicali, sebbene il servizio domenicale comportasse per quest’ultimi un innegabile vantaggio economico. Inoltre, sarebbe stata incomprensibile la motivazione con cui la Corte di merito aveva escluso che MA avesse dimostrato la deminutio patrimonii subita, senza individuare i documenti in concreto rilevanti e le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio utilizzate. 8.– L’ottavo motivo del ricorso riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essere incorsa la Corte d’appello nel vizio di extra-petizione in ordine al rigetto della 18 di 19 domanda riconvenzionale e dell’appello incidentale, in realtà mai proposto dalla parte appellata. 8.1.– I motivi che precedono sono assorbiti dall’accoglimento dei superiori, pregiudiziali motivi. 9.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo vanno respinti mentre i restanti motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i rimanenti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 16 ottobre 2025. 19 di 19 Il Consigliere estensore CE AP Il Presidente DO RA
- ricorrente -
contro Comune di SAN GIORGIO JONICO (C.F.: 80009010739), in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso, in forza di determina del servizio contenzioso n. 478 del 6 maggio 2021, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Gianluca R.G.N. 11355/21 U.P. 16/10/2025 Appalto – Servizi – Prova della stipulazione – Fatti concludenti – Pagamento sovraprezzo Civile Sent. Sez. 2 Num. 28717 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 30/10/2025 2 di 19 Galluzzo, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII n. 150, presso lo studio dell’Avv. AR RU;
e Comune di ROCCAFORZATA (C.F.: 80005170735), in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 42 del 4 maggio 2021, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Misserini, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi;
- controricorrenti -
nonché MONTECO S.p.A. (C.F.: 02379240738), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 55/2021, pubblicata il 22 febbraio 2021, notificata a mezzo PEC il 24 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Consigliere relatore CE AP;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona della Sostituta Procuratrice generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
3 di 19 lette le memorie illustrative depositate nell’interesse della ricorrente e del controricorrente Comune di AF, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. AN PA Notarnicola per la ricorrente e l’Avv. AR RU – per delega dell’Avv. Gianluca Galluzzo – per il controricorrente Comune di AN GI NI. FATTI DI CAUSA 1.– Con decreto ingiuntivo n. 84/2013 del 7 giugno 2013, notificato il 26 giugno 2013, il Tribunale di Taranto (Sezione distaccata di Manduria) intimava il pagamento, a carico della NT S.r.l. e in favore della MA S.p.A., della somma di euro 144.270,23, oltre interessi, a titolo di supplemento del corrispettivo per l’apertura domenicale dei conferimenti effettuati da NT nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2009, quale gestore dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni di AN GI NI e AF, presso la piattaforma per il trattamento dei rifiuti solidi urbani di primo livello, gestita da MA a servizio dei Comuni del bacino TA/3, sita in Manduria, località La Chianca, decreto munito della clausola di provvisoria esecuzione inaudita altera parte. Con atto di citazione notificato il 22 agosto 2013, la NT S.r.l. proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio e, all’uopo, eccepiva: - il difetto di legittimazione passiva dell’opponente, per essere gli effettivi obbligati i Comuni di AN GI NI e AF;
- 4 di 19 l’inesistenza dei presupposti per l’emissione dell’ingiunzione, l’assenza delle condizioni di ammissibilità e la contestazione del quantum preteso. Per l’effetto, chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato e, in via preliminare, instava per la chiamata in causa dei Comuni di AN GI NI e AF per essere da questi garantita e manlevata in caso di accoglimento della domanda di pagamento. La MA S.p.A. si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto dell’opposizione spiegata. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il Comune di AN GI NI, il quale eccepiva, anzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
deduceva, poi, che – in base al contratto di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento stipulato con NT – era quest’ultima che avrebbe dovuto sopportare il costo del servizio di smaltimento e conferimento dovuti a MA, la cui pretesa creditoria era stata comunque ritenuta infondata. Si costituiva altresì in giudizio il terzo chiamato Comune di AF, esponendo di aver affidato il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla NT, con l’obbligo per quest’ultima di pagare i corrispettivi di smaltimento alla MA;
eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, l’insussistenza della pretesa creditoria, l’onnicomprensività della tariffa convenuta con la NT, la carenza di un contratto scritto tra l’Ente comunale e MA, l’erroneità del quantum debeatur oggetto dell’ingiunzione. 5 di 19 A seguito della domanda di garanzia proposta dall’opponente, MA spiegava domanda anche nei confronti dei Comuni di AN GI NI e AF per il pagamento del sovraprezzo e, in via subordinata, di indebito arricchimento verso la NT e i predetti Comuni. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1917/2017, depositata il 30 giugno 2017, rigettava l’opposizione spiegata, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e rigettava anche la domanda di garanzia proposta dalla NT nei confronti dei Comuni di AN GI NI e AF. 2.– Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2017, la NT S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che le risultanze istruttorie erano state interpretate erroneamente, poiché da esse sarebbe emersa la carenza di legittimazione passiva della NT, in assenza di qualsiasi prova della pretesa creditoria avanzata dalla MA sulla scorta di un rapporto di fatto tra le parti in realtà inesistente e in ragione dell’indebito inquadramento del rapporto tra le predette società e i Comuni implicati nella vicenda;
2) che il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che l’opposta, in qualità di parte attrice in senso sostanziale, doveva fornire la prova della fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta avevano sconfessato in modo inequivoco la tesi di MA, evidenziando la carenza probatoria dei documenti offerti, qualificati come meri e anonimi prospetti di costi, in palese 6 di 19 contrasto con le risultanze delle scritture contabili della stessa società; 3) che la lettura delle risultanze istruttorie offerta dal giudice di prime cure, in ordine alla sussistenza di un rapporto di fatto tra le due società, non aveva alcun fondamento e non aveva tenuto conto delle chiare risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata;
4) che, in subordine, erroneamente era stata disattesa la domanda spiegata da NT nei confronti dei Comuni chiamati in causa;
5) che le spese di lite erano state regolate erroneamente. Si costituiva nel giudizio di impugnazione MA S.p.A., la quale instava per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’appello, con la conferma della decisione impugnata. In via condizionata, spiegava appello incidentale, chiedendo l’accoglimento della domanda di arricchimento senza causa. Si costituivano nel giudizio d’appello anche i Comuni di AN GI NI e AF, i quali concludevano per il rigetto dell’impugnazione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell’impugnazione spiegata e in totale riforma della pronuncia appellata, accoglieva l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo e ne disponeva la revoca. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il Tribunale aveva proceduto alla qualificazione del rapporto instaurato tra NT e MA in termini di appalto concluso per comportamenti concludenti e, sulla base di tale qualificazione, aveva ricondotto ad un “rapporto di fatto” l’attività relativa ai 7 di 19 conferimenti domenicali per i quali era stato chiesto il pagamento del sovraprezzo;
b) che la NT, in virtù dei rapporti instaurati con i Comuni di AN GI NI e AF, aveva iniziato, sin dall’anno 2003, a conferire regolarmente i rifiuti solidi urbani provenienti dai predetti Comuni nella piattaforma di trattamento di primo livello sita in Manduria, località La Chianca, nonché a corrispondere con regolarità alla società di gestione dell’impianto MA i compensi dovuti secondo la tariffa di conferimento;
c) che, all’esito dell’apertura della piattaforma anche nelle giornate di domenica, i 15 Comuni che conferivano direttamente presso la piattaforma avevano concluso con MA accordi bonari per il pagamento di un sovraprezzo in ordine ai conferimenti domenicali, mentre per i Comuni di AN GI NI e AF il sovraprezzo per l’apertura domenicale non era corrisposto, pur continuando la NT a conferire i rifiuti anche nelle giornate domenicali, versando il solo importo previsto per gli altri giorni della settimana;
d) che la NT – che aveva usufruito sin da subito, come tutti gli altri Comuni, del servizio di apertura domenicale dell’impianto – aveva ricevuto le fatture di MA, con la previsione di un supplemento tariffario afferente ai conferimenti effettuati nei giorni di domenica sino a tutto il 31 dicembre 2009, ed aveva iscritto regolarmente tali fatture nella propria contabilità fiscale;
e) che gli oneri relativi all’attività di smaltimento erano a carico del “detentore”, che consegnava i rifiuti presso la discarica, detentore che doveva essere identificato nel privato affidatario del servizio in ordine all’attività compiuta di raccolta e trasporto dei rifiuti, risultando l’ente locale coobbligato, in via solidale, in ordine 8 di 19 al pagamento di detti oneri;
f) che MA, allorché aveva acconsentito all’apertura domenicale e aveva chiesto il sovraprezzo, si era rivolta a tutti i Comuni del bacino, ivi compresi i Comuni di AN GI NI e AF, sicché nei rapporti tra NT e MA non era ravvisabile alcun contratto stipulato per fatti concludenti e men che meno con riferimento al pagamento del sovraprezzo, per il quale non era ravvisabile alcun accordo, sia pure implicito;
g) che, sebbene la NT avesse inserito nella propria contabilità le fatture emesse, comprensive del sovraprezzo, senza mai contestare la pretesa, nondimeno, da un lato, aveva emesso contestualmente fatture di ribaltamento dei costi pretesi da MA nei confronti dei citati Comuni e, dall’altro, aveva comunicato la circostanza a MA, rappresentando che non prestava alcun consenso al pagamento del sovraprezzo e che riteneva al più tenuti al pagamento direttamente i Comuni;
h) che neanche era ravvisabile alcun rapporto negoziale diretto dei Comuni di AN GI NI e AF con la MA;
i) che la domanda subordinata di indebito arricchimento era stata avanzata tardivamente solo con le memorie ex art. 183 c.p.c. e, comunque, era sfornita di prova in ordine al fatto oggettivo dell’altrui locupletatio, posto che NT aveva pagato i conferimenti domenicali come per qualsiasi altro giorno, e della deminutio patrimonii, come da risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, la MA S.p.A. 9 di 19 Hanno resistito, con separati controricorsi, i Comuni di AN GI NI e AF. È rimasta intimata NT S.p.A., già NT S.r.l. 4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. La ricorrente e il controricorrente Comune di AF hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 329, secondo comma, c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito omesso qualsiasi pronuncia in merito all’eccezione di inammissibilità dell’appello per acquiescenza parziale, come sollevata da MA nel giudizio di secondo grado, in ragione della mancata impugnazione, da parte di NT, di una delle due distinte autonome rationes decidendi su cui si basava la decisione di primo grado e, segnatamente, in ordine alla statuizione relativa all’accertamento dell’esistenza di un rapporto contrattuale di conferimento dei rifiuti in discarica tra NT e MA conclusosi a seguito dei comportamenti concludenti delle due parti. La ricorrente osserva che, di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe altresì omesso di rilevare il giudicato interno 10 di 19 formatosi sulla ratio decidendi non gravata e, comunque, idonea a sorreggere la decisione di primo grado. 2.– Con il secondo (subordinato) motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con motivazione omessa o perplessa, per avere la Corte territoriale superato l’eccezione di acquiescenza parziale in mancanza di alcuna motivazione esistente sotto l’aspetto materiale e grafico, non essendo ravvisabile nella pronuncia impugnata alcun procedimento logico-argomentativo idoneo a sorreggere la statuizione di rigetto, la quale, in ogni caso, sarebbe stata perplessa e obiettivamente incomprensibile. 2.1.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati. Infatti, come risulta anche dal testo della sentenza impugnata, l’appellante ha espressamente contestato la ratio decidendi in tesi rimasta inoppugnata. Precisamente l’appellante ha dedotto, nel corpo dell’atto introduttivo del gravame, che le risultanze istruttorie erano state interpretate erroneamente, poiché da esse sarebbe emersa la carenza di legittimazione passiva della NT, in assenza di qualsiasi prova della pretesa creditoria avanzata dalla MA sulla scorta di un rapporto di fatto tra le parti in realtà inesistente e in ragione dell’indebito inquadramento del rapporto tra le predette società e i Comuni implicati nella vicenda. E ha aggiunto, nello sviluppare altra censura, che la lettura delle risultanze istruttorie offerta dal giudice di prime cure, in 11 di 19 ordine alla sussistenza di un rapporto di fatto tra le due società, non aveva alcun fondamento e non aveva tenuto conto delle chiare risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata. Avendo affrontato nel merito tali doglianze, l’eccezione pregiudiziale di rito sollevata da parte appellata avrebbe dovuto reputarsi implicitamente disattesa, considerato altresì che la pronuncia d’appello ha reputato superata l’eccezione di inammissibilità del gravame. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1176, 1218, 1326, 1363, secondo comma, 1372, 1655, 1661, primo comma, 1677 e 2720 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso che i fatti materiali accertati nel giudizio, come illustrati nella sentenza impugnata, potessero sussumersi nell’ambito di una qualunque fattispecie negoziale, sebbene quei fatti avessero potuto oggettivamente essere inquadrati nelle due fattispecie già individuate dal Tribunale, rappresentate dal contratto di conferimento dei rifiuti in discarica concluso inter partes per facta concludentia e, subordinatamente, nel rapporto negoziale di fatto originato da contatto sociale. La ricorrente obietta che i richiamati fatti materiali avrebbero rappresentato comportamenti univoci idonei ad esprimere la volontà negoziale di NT in ordine al perfezionamento con MA di un contratto di appalto di servizi a prestazioni continuative o periodiche, avente ad oggetto il conferimento dei rifiuti, che – in ossequio al principio di libertà delle forme – avrebbe potuto essere concluso anche 12 di 19 attraverso una manifestazione di volontà risultante da comportamenti concludenti, ovvero quantomeno di un contratto atipico avente il medesimo oggetto, secondo le stesse circostanze di fatto illustrate dalla Corte d’appello. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con motivazione apparente, contraddittoria e perplessa, per avere la Corte del gravame negato che tra NT e MA fosse stato concluso un contratto per facta concludentia o che si fosse svolto un rapporto di fatto originato da contatto sociale sulla scorta di argomentazioni incomprensibili, giacché la mancanza di un accordo non avrebbe potuto ontologicamente escludere l’esistenza di un rapporto negoziale di fatto originato dal contatto sociale, atteso che in tale evenienza il rapporto sarebbe stato originato anche in mancanza di dichiarazioni contrattuali integranti l’esistenza di un accordo. La ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe stata altresì contraddittoria, avendo il giudice, dapprima, affermato che MA aveva rivolto numerosi inviti bonari diretti ad ottenere il pagamento del supplemento tariffario in oggetto nei confronti di NT e, poi, ritenuto che MA, nonostante i mancati pagamenti, non si fosse più lamentata, né avesse mai chiesto lumi in merito all’inadempimento per tutto il tempo in cui era durato il rapporto. Né avrebbe avuto alcuna dignità di motivazione l’affermazione secondo cui l’esistenza di un accordo sul sovraprezzo sarebbe stata esclusa in ragione del fatto che 13 di 19 MA era stata messa al corrente che NT emetteva altre fatture a carico dei Comuni per rivalersi del sovraprezzo in ordine al servizio aggiuntivo relativo al conferimento domenicale. 5.– Il quinto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di secondo grado mancato di esaminare il riconoscimento espresso da parte di NT, ben prima dell’inizio del giudizio di primo grado, del proprio debito nei confronti di MA, relativo alla somma poi richiesta in via monitoria da quest’ultima. 5.1.– I tre motivi che precedono – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi – sono fondati nei termini che seguono. La sentenza impugnata ha, infatti, negato che tra le parti si fosse instaurato un rapporto negoziale per facta concludentia, sebbene avesse riconosciuto che la NT, in virtù dei rapporti instaurati con i Comuni di AN GI NI e AF, aveva iniziato, sin dall’anno 2003, a conferire regolarmente i rifiuti solidi urbani provenienti dai predetti Comuni nella piattaforma di trattamento di primo livello sita in Manduria, località La Chianca, gestita da MA, nonché a corrispondere con regolarità alla società di gestione dell’impianto i compensi dovuti in base alla tariffa di conferimento. E ciò anche all’esito dell’apertura della piattaforma pure nelle giornate di domenica, benché i Comuni di AN GI NI e AF non avessero corrisposto il sovraprezzo per l’apertura domenicale, 14 di 19 continuando NT a versare il solo importo previsto per gli altri giorni della settimana. La Corte d’appello ha, altresì, precisato che la NT aveva ricevuto le fatture di MA, con la previsione di un supplemento tariffario afferente ai conferimenti effettuati nei giorni di domenica sino a tutto il 31 dicembre 2009, ed aveva iscritto regolarmente tali fatture nella propria contabilità fiscale. La negazione del rapporto negoziale appare tanto più contraddittoria allorché la pronuncia d’appello ha sostenuto che gli oneri relativi all’attività di smaltimento sarebbero stati, in base al plesso normativo evocato, a carico del “detentore”, che consegnava i rifiuti presso la discarica, detentore che doveva essere identificato nel privato affidatario del servizio in ordine all’attività compiuta di raccolta e trasporto dei rifiuti, risultando l’ente locale coobbligato, in via solidale, in ordine al pagamento di detti oneri. Il fatto che NT avesse emesso contestualmente fatture di ribaltamento dei costi pretesi da MA nei confronti dei citati Comuni non vale certo a negare la sua tenutezza verso MA, anzi la avvalora. Dopodiché, senza alcun valido supporto argomentativo, la Corte d’appello ha affermato, in termini del tutto apodittici, che neanche sarebbe stato ravvisabile alcun rapporto negoziale diretto dei Comuni di AN GI NI e AF con la MA. 5.2.– Ora, il tipo negoziale rappresentato dall’appalto privato (quale quello di specie, consistente nel compimento – con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 15 di 19 rischio – del servizio di gestione in discarica dei rifiuti conferiti) non ricade nella previsione di cui all’art. 1350 c.c., sicché è un contratto a forma libera o non solenne, salvo che non si tratti di appalto stipulato con enti pubblici. La sua stipulazione non richiede, pertanto, la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2386 del 26/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3916 del 19/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 26/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 9077 del 06/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 11381 del 19/12/1996; Sez. 2, Sentenza n. 4911 del 16/07/1983). Tanto implica, per un verso, che può essere concluso verbalmente, anziché mediante atto pubblico o scrittura privata, ovvero con manifestazione tacita di volontà; per altro verso, che la dimostrazione della sua stipulazione può avvenire senza limitazioni cogenti, ossia anche ricorrendo alla prova testimoniale, ai meccanismi inferenziali, con utilizzazione delle presunzioni semplici e, in genere, a tutti i mezzi di prova regolati dalla legge. Spetta, dunque, al prudente apprezzamento del giudice di merito valutare se l’appalto sia stato concluso verbalmente, accertamento non sindacabile in sede di legittimità, fatta salva l’ipotesi di motivazione inesistente, apodittica o apparente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15112 del 22/11/2000). 5.3.– Nella fattispecie, la motivazione risulta alquanto perplessa, in quanto, a fronte della raggiunta prova del conferimento dei rifiuti presso la piattaforma, con il pagamento delle relative tariffe e con la registrazione delle fatture inviate – riportanti il sovraprezzo per il conferimento domenicale – (cui ha 16 di 19 fatto seguito la trasmissione della pretesa del dovuto ai Comuni interessati), senza alcuna specifica contestazione, incomprensibilmente la Corte d’appello ha escluso che si fosse instaurato un rapporto negoziale per facta concludentia in ragione della mancata prestazione del consenso al versamento del sovraprezzo (sovraprezzo in ordine al quale NT avrebbe reputato tenuti direttamente i Comuni interessati, benché non conferitari immediati). Orbene, l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), come accaduto nel caso di specie. 6.– Con il sesto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 106, 183 e 269 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata da MA nei confronti di NT e dei Comuni di AN 17 di 19 GI NI e AF, chiamati in causa, in ragione della proposizione con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. vigente ratione temporis, benché tale domanda ben potesse essere spiegata, quale replica alle difese delle controparti, in sede di integrazione del thema decidendum, senza la necessità della notifica alle parti già costituite. 7.– Con il settimo motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., con motivazione omessa, apparente e contraddittoria, per avere la Corte salentina ritenuto infondata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in base ad una motivazione contraddittoria, avendo, dapprima, affermato la mancanza di prova della locupletazione in capo alla NT e ai Comuni e, successivamente, sostenuto che essi avrebbero corrisposto il prezzo secondo la tariffa standard anche per i conferimenti domenicali, sebbene il servizio domenicale comportasse per quest’ultimi un innegabile vantaggio economico. Inoltre, sarebbe stata incomprensibile la motivazione con cui la Corte di merito aveva escluso che MA avesse dimostrato la deminutio patrimonii subita, senza individuare i documenti in concreto rilevanti e le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio utilizzate. 8.– L’ottavo motivo del ricorso riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essere incorsa la Corte d’appello nel vizio di extra-petizione in ordine al rigetto della 18 di 19 domanda riconvenzionale e dell’appello incidentale, in realtà mai proposto dalla parte appellata. 8.1.– I motivi che precedono sono assorbiti dall’accoglimento dei superiori, pregiudiziali motivi. 9.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo vanno respinti mentre i restanti motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i rimanenti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 16 ottobre 2025. 19 di 19 Il Consigliere estensore CE AP Il Presidente DO RA