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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru' nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15638/2024: tra con l'avv. LAZZARI MARCELLA POLLINA NINO Parte_1
Parte_2
Parte opponente contro con l'avv. MULE' GIUSEPPE Controparte_1
Parte opposta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc.
-1-
Con ricorso depositato il 19.04.2024 la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1694/2024 del 16.3.2024, notificato il 27.3.2024 con il quale il Tribunale di
Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 168.281,77 oltre interessi e spese di procedura di cui € 89.425,79 Contributi fondo Previdenza (aggiornati al 15.01.2024); € 16.238,90 Fondo Indennità Risoluzione rapporto;
€ 59.114,69 sanzioni ex art. 34 del Reg. Att. Ist.; € 1.502,39 interessi di mora RR (aggiornati al 15.01.2024); € 2.000,00 in relazione alla posizione contributiva dei sigg.ri , , Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
e qualificati da quali agenti di commercio così
[...] Parte_10 CP_1 come risultante dal Verbale conclusivo di accertamento ispettivo del
12.10.2022.
Ha a tal fine contestato le generiche valutazione degli ispettori fondate su elementi desunti dalla documentazione visionata inidonee a giustificare la sussistenza degli asseriti rapporti di agenzia, specificando l'ispettore ha giustificato l'accertamento in base a:
a) “la durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni indagate”;
b) “la controprestazione pattuita a fronte dell'opera promozionale prestata dai collaboratori, per conto della preponente”, “costituita da una retribuzione in forma provvigionale, liquidata, tranne che per il Sig. a cadenza Parte_6 periodica perlopiù mensile”;
c) “i compensi corrisposti” “perlopiù superiori ai 5.000 euro annui, almeno in un'annualità”;
d) “la numerazione progressiva e senza interruzione delle ricevute per gli anni di collaborazione”;
e) l'assoggettamento dei “compensi provvigionali corrisposti ai collaboratori”
“alla ritenuta d'acconto del 23% sul 50% dell'imponibile (eccetto che per
, e, parzialmente per ”; Parte_8 Parte_6
f) le previsioni contenute negli accordi stipulati tra e i sigg. Pt_1 Parte_4
, , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, che evidenzierebbero “la comune volontà delle stesse di sentirsi
[...] reciprocamente vincolate in modo stabile e continuativo” e nelle quali sarebbero ravvisabili “alcuni elementi fondanti richiamati dell'art. 1742 del c.c., quali: a. la provvigione (quale sistema remunerativo convenuto e pianificato tra le parti), riconosciuto sugli affari promossi dal collaboratore ed andati a buon fine, costante ed in percentuale sugli importi procacciati;
b. l'incarico della raccolta pubblicitaria per le edizioni dei giornali (art. 2);
c. l'individuazione di un collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie
(art. 9)”;
g) la previsione nell'accordo di di “un rimborso spese mensile Parte_4 massimo di Euro 500 dietro presentazione di note a piedi di lista”;
h) l'emissione da parte dei sigg. e anche di Parte_6 Parte_9
“ricevute a titolo di acconto/saldo provvigionali”.
Ha quindi contestato la valutazione fatta dall' in merito al contenuto CP_1 dell'attività svolta dai soggetti indicati nel verbale, precisando che dai documenti acquisiti durante l'ispezione non è in alcun modo possibile ricondurre l'attività nello schema dell'art. 1742 c.c.
In particolare, ha dedotto che il sig. negli anni oggetto di Parte_5 accertamento (2017/2022) è sempre stato socio di ed ha collaborato Pt_1 continuativamente quale responsabile del coordinamento editoriale di varie riviste di cui è editrice, “Area Blu”, “Golf Class”, “Bre Magazine” e Pt_1
“Meccanica & Fonderia” e mai in qualità di procacciatore di affari, né tanto meno di agente.
Analogamente il sig. non ha mai svolto attività di raccolta Parte_6 ordini e/o promozione della conclusione contratti, essendosi invece sempre occupato, in via esclusiva, della preparazione e redazione di una pubblicazione annuale in dialetto bresciano, denominata “Lönare Bressà” (Almanacco
Bresciano), edito da , di cui Pt_1 egli è altresì l'autore, proprietario e direttore responsabile. Per tale attività
, corrispondeva a somme corrispondenti ad un Pt_1 Parte_6 compenso forfettario del 30% dell'incasso delle inserzioni, oltre ad un limitato rimborso spese, mentre il prezzo di vendita (€ 10,00) veniva trattenuto dalla stessa a copertura delle spese vive. Pt_1
Neppure il sig. ha mai svolto attività di raccolta ordini o Parte_8 promozione di affari. Egli è titolare di altra attività, dapprima della ditta Web
Garda Project che svolgeva attività di produzione di software e consulenza imprenditoriale, amministrativo gestionale e pianificazione aziendale ed attualmente della ditta Freeman Comunications, che esercita la medesima attività. In qualità di titolare di tali ditte, il sig. ha sempre svolto per Pt_8 conto di esclusivamente un'attività di consulenza specificamente Pt_1 finalizzata alla composizione delle pagine delle varie riviste edite dalla predetta, per ciò ricevendo un compenso mensile.
Il sig. ha iniziato la propria collaborazione con , Parte_7 Pt_1 nel lontano 2011, quale procacciatore d'affari – ma non agente, consistendo la propria attività in una saltuaria prestazione di telemarketing presso la sede aziendale – ma nel periodo oggetto di accertamento (2017/2022) l'attività principale è sempre stata quella di responsabile contenuti della rivista
“Meccanica e Fonderia”. Il sig. effettuava ricerche tra gli operatori Parte_7 del settore (soggetti operanti nel settore metallurgico) ed individuava i contenuti da inserire nella rivista;
riceveva articoli da pubblicare da parte di giornalisti e professionisti e li adattava alle pagine della rivista;
teneva i rapporti con i punti di distribuzione (aziende, ferramenta, locali pubblici, fiere) organizzava e gestiva la presenza della rivista presso fiere ed eventi;
consegnava materialmente la rivista presso i vari punti di distribuzione.
, oltre ad una limitata e saltuaria attività di telemarketing, Parte_4 ha sempre svolto principalmente, nel periodo interessato (dal 2017 al 2022), attività di ricerca contenuti, fotografie ed interviste per la rivista “Bre”. La stessa, da tempo in pensione ricercava in particolare personaggi
“interessanti” da intervistare, bresciani o comunque noti ed operativi nel territorio (in diversi settori, spettacolo, sport, politica, professioni) e realizzava poi in prima persona le interviste e le fotografie che poi consegnava a Pt_1 per la relativa pubblicazione sulla predetta rivista “Bre”.
Analogamente l'attività svolta dalla sig.ra è stata soltanto in Parte_3 minima parte quella di promozione contratti e raccolta ordini poichè la sua prestazione principale è sempre consistita nel fare da tramite tra le esigenze delle aziende inserzioniste - una volta che queste avevano già “acquistato” la pubblicità da - ed il personale addetto alla realizzazione grafica Pt_1
(sigg.ri ed . CP_2 Testimone_1 CP_3
In particolare, la sig.ra intratteneva conversazioni telefoniche con i Pt_3 referenti delle aziende inserzioniste e poi trasferiva le relative richieste (circa posizionamento, dimensioni e rappresentazione grafica dell'inserzione) al personale grafico.
Ha quindi precisato che con riferimento ai soggetti che hanno effettivamente svolto una (limitata) attività di procacciamento affari conseguentemente percependo provvigioni ( e, nella parte iniziale Pt_3 Parte_4 Pt_10 Pt_9 del rapporto, ), che ciò è avvenuto in assenza di qualsivoglia stabilità Parte_7
e senza alcun obbligo.
Gli stessi, infatti, svolgevano principalmente attività di telemarketing, recandosi nella sede di , di cui utilizzavano il telefono, quando Pt_1 volevano e ivi trattenendosi per il tempo da loro deciso (salvo che Parte_4 operava invece sul territorio).
Qualora l'azienda si fosse dimostrata interessata all'acquisto dell'inserzione, questa veniva messa in contatto con il legale rappresentante sig. S_
, con il quale le aziende concordavano le condizioni contrattuale.
[...]
Ha infine contestato la debenza di somme a titolo di FIRR e corrispondenti sanzioni e interessi.
Fissata l'udienza di discussione si è costituito l'ente convenuto che ha contestato la fondatezza delle pretese avverse chiedendone il rigetto integrale.
La causa, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti con la presente sentenza emessa con la procedura di cui all'art. 127 ter c.p.c. previa acquisizione di note difensive e di trattazione scritta.
-2-
In via generale deve essere evidenziato che l' ha fondato il proprio CP_1 ricorso per ingiunzione sul verbale di accertamento redatto da un proprio funzionario, prodotto in giudizio, che costituisce elemento probatorio idoneo ad indicare sia la sussistenza che la consistenza del debito, contenendo tutti gli elementi necessari per garantire alla controparte la possibilità di un'adeguata difesa, oltre che, idonea prova scritta ai sensi dell'art.635 cpv. c.p.c.
E' pacifico, inoltre, che gli accertamenti effettuati dai funzionari degli Enti di previdenza, in quanto provenienti da Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, costituiscono da soli prova sufficiente di tutte le circostanze di fatto desunte dalla documentazione visionata e riferite dal verbalizzante;
gravava, quindi, sull'opponente l'onere di fornire la prova contraria di quanto contenuto nel verbale di accertamento “restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori" (così, Cass. n.
14123/2015).
Il principio trova applicazione in presenza dei c.d. "elementi di riscontro obiettivo".
Esattamente come nel caso di specie alla luce delle produzioni documentali dell' : schede contabili, fatture provvigionali dal 2015 al 2019, lettere CP_1
d'incarico, dai quali emerge che l'accertamento è fondato su dati di fatto mai contestati né in sede amministrativa né nel presente giudizio.
La questione oggetto di causa riguarda la riconducibilità, ai fini della contestata pretesa contributiva, del rapporto intrattenuto dalla società opponente con i sig.ri , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e nello Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 schema del rapporto di agenzia.
La società opponente ha posto a fondamento delle proprie doglianze il contenuto dell'attività in concreto svolta da tali soggetti dalla quale risulterebbe l'assenza delle caratteristiche tipiche del contratto di agenzia che si caratterizza per la continuità e stabilità dell'attività dell'agente, che si impegna a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà le istruzioni ricevute dal preponente.
Occorre quindi verificare la riconducibilità di tali rapporti al contratto di agenzia disciplinato dall' art. 1742 c.c.
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La giurisprudenza di merito e di legittimità è consolidata nell'attribuire all'attività dell'agente un contenuto vario e non predeterminato, che include, in una vasta gamma di prestazioni, il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente, senza presupporre, quale elemento imprescindibile, l'attività di ricerca del cliente.
Il contratto d'agenzia, pur nel multiforme atteggiarsi delle prestazioni, postula, per un verso, la promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente e, per altro verso, il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare, cui si riferisce la richiesta di provvigione (Cass., sez. lav., 1° aprile 2004, n. 6482).
La Corte di Cassazione ha poi puntualizzato che l'attività di promozione e/o conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma si deve configurare come attività di convincimento del potenziale cliente a ordinare i prodotti del preponente (Cass., sez. lav., 8 luglio 2008, n. 18686).
In consonanza con tali enunciazioni, la Corte di Cassazione ha ribadito a più riprese la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente e la conclusione dell'affare che è all'origine della richiesta di provvigione. Il nesso di causalità postula un'attività destinata a incidere sui singoli affari conclusi dall'agente con i clienti (Cass., sez. lav., 2 agosto 2018,
n. 20453).
Il diritto alla provvigione rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anche commisurato nel suo contenuto concreto (Cass., sez. lav., 16 aprile 2021, n. 10158).
Oltre all'oggetto dell'attività la Giurisprudenza individua una serie di altri indici in concreto idonei, tra gli altri, a dimostrare l'esistenza del rapporto di agenzia;
indici di cui il giudice è obbligato a tener conto ai fini di un corretto inquadramento del rapporto di lavoro.
Fra tali gli elementi vi sono senz'altro: a) il conferimento di un incarico duraturo;
b) l'erogazione di provvigioni a scadenze trimestrali o comunque di periodicità sostanzialmente regolare;
c) l'entità considerevole delle somme riconosciute al collaboratore, idonea a confermare l'esistenza di un rapporto complesso, riguardante una pluralità di affari;
d) la causale delle fatture riferita al periodo mensile di collaborazione e non ad uno o più affari determinati;
e) la fatturazione con numero progressivo;
f) il conferimento di un incarico riferito a tutti i possibili affari e non già ad un singolo e determinato affare.
-4-
La è società operante nel settore editoriale ed in particolare nella Parte_1 raccolta pubblicitaria per riviste e giornali. Dalle risultanze del verbale ispettivo risulta che la stessa si è avvalsa nel periodo oggetto di accertamento di collaboratori commerciali considerati procacciatori d'affari. L'Ispettore ha riferito che il legale rappresentante – ha fornito le lettere Testimone_2
d'incarico di procacciamento d'affari di Parte_4 [...]
, precisando, Persona_1 Persona_2 altresì, che non è riuscito a reperire le lettere d'incarico di e CP_4
ma che il rapporto tra ed i due collaboratori è Parte_10 Parte_1 regolato in maniera analoga agli altri procacciatori. In particolare e Pt_3 hanno percepito una provvigione, prima del 25% e poi del 20%, sugli Pt_10 affari procacciati.
Secondo la prospettazione dell'Ispettore le posizioni di Parte_3
Parte_4 Parte_11
sono state caratterizzate da un rapporto
[...] lavorativo stabile e continuativo riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e ss. Del Codice Civile per la durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni: ha collaborato dal 2011 al 2022; Parte_3 Parte_4
dal 2016 al 2021; dal 2011 al 2022; dal
[...] Parte_5 Parte_7
2011 al 2022; dal 2015 al 2022; dal 2018 Parte_6 Parte_8 al 2022; dal 2008 al 2022; dal 2011 al 2020. La Parte_12 Parte_10 controprestazione pattuita a fronte dell'opera promozionale prestata dai collaboratori, per conto della preponente, è costituita da una retribuzione in forma provvigionale, liquidata, tranne che per il sig. a cadenza Parte_6 periodica perlopiù mensile. I compensi corrisposti, inoltre, sono stati superiori ai 5.000 euro annui per ogni annualità con una numerazione progressiva e senza interruzione delle ricevute per gli anni di collaborazione considerati. Per quanto riguarda i sigg. Parte_13
le lettere di incarico evidenziano la
[...] provvigione (quale sistema remunerativo convenuto e pianificato tra le parti), riconosciuto sugli affari promossi dal collaboratore ed andati a buon fine, costante ed in percentuale sugli importi procacciati (art. 6); l'incarico della raccolta pubblicitaria per le edizioni dei giornali (art. 2);
L'accordo di prevede, altresì, un rimborso spese mensile massimo di Parte_4
Euro 500 dietro presentazione di note e piedi di lista.
E' pertanto del tutto evidente che i documenti visionati in sede ispettiva ed in particolar modo le fatture risultano emesse per attività professionale svolta in ambito territoriale limitato;
le stesse dimostrano anche che i soggetti indicati beneficiavano di una retribuzione in forma provigionale regolarmente fatturata, con archi temporali ben determinati (mesi) in misura fissa e, comunque, non in relazione a singoli affari sporadici e, dunque, riconducibile ad una attività promozionale non occasionale, ma svolta con stabilità e continuità temporale, ai sensi degli artt. 1742 e ss. C.c.
Tali elementi comprovano che le prestazioni erano rese in adempimento di un'obbligazione stabilmente assunta di concludere un numero indeterminato di affari.
Dall'esame del verbale ispettivo dell' si evince pertanto che la CP_1 qualificazione dei rapporti di lavoro in termini di rapporto di agenzia è stata effettuata sul presupposto, documentato dall'emissione di fatture, di un rapporto intercorso continuativamente tra le parti sempre nell'ambito di una zona di specifica competenza e contraddistinto dalla presenza di ingenti saldi compatibili con il requisito della stabilità proprio del contratto di agenzia – a dimostrazione dello stabile e continuativo inserimento nella organizzazione produttiva della società.
Le risultanze documentali ed in particolare il volume di affari procacciato durante un congruo periodo di tempo (tre anni) e documentato dalle fatture per provvigioni emesse e prodotte in giudizio dall' confermano CP_1 senz'altro le risultanze ispettive. Si tratta a ben vedere di una serie congruente di elementi indiziari idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto di agenzia rispetto ai quali la parte opponente ha dedotto la insussistenza di rapporti di natura agenziale in considerazione dell'oggetto dell'attività svolta qualificabile in termini di mera propaganda e come tale non connessa causalmente con l'attività svolta dalla società preponente.
-5-
Per tale motivo è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, all'esito della quale è emerso che la è una casa editrice che pubblica Pt_1 giornali con una redazione interna con giornalisti e grafici. Il direttore responsabile di tutte le riviste edite dalla è il suo rappresentante Pt_1 legale sig. S_
La teste grafico pubblicitario, dipendente della società dal Testimone_3
2012 con compiti di segreteria e piccola amministrazione ha riferito puntualmente in merito alle attività svolte per la dai soggetti indicati Pt_1 nel verbale ispettivo.
In particolare, è emerso che il socio sig. è un coordinatore editoriale che Pt_5 segue la creazione dei servizi, ha rapporti con i fornitori, cura un sito internet, lavora a stretto contatto con la sorella - sig. di tutte Controparte_5 le riviste che sono circa 10\12. Insieme fanno in modo che le riviste abbiano un contenuto sia grafico che di immagine. Si avvolgono di soggetti esterni tipo il fotografo. Il sig. i occupa dei contenuti. Pt_5
Conformemente a quanto ritenuto dalla società opponente nell'attività svolta dal sig. non si ravvisano i presupposti del rapporto di agenzia mancando Pt_5 totalmente la prova che tra i compiti svolto dal sig. vi fosse anche quello Pt_5 di procacciare affari per la società.
Anche la documentazione prodotta dalla dimostra che l'attività Pt_1 prevalente svolta dal sig. di mero coordinamento editoriale. Pt_5
Quanto alla posizione del sig. dal verbale ispettivo risulta che lo Parte_6 stesso avesse un incarico formale di procacciamento di affari.
La teste ha precisato che il sig. è il direttore di un giornale Tes_3 Parte_6 locale, un annuario edito dalla . Si occupa solo del suo giornale. Pt_1 Svolge i suoi compiti da solo, viene in ufficio due volte l'anno e assembla da solo il materiale. Viene a consegnare la prima bozza da pubblicare.
È di tutta evidenza che anche l'attività svolta dal sig. non ha il Parte_6 contenuto tipico del contratto di agenzia, in quanto volta in via esclusiva a fornire all'editore il contenuto della rivista da pubblicare.
Anche con riferimento alla posizione della sig.ra non risultano Parte_4 provati i presupposti di cui all'art. 1742 c.c. Dalla prova testimoniale è emerso che la stessa svolgeva per conto della una mera attività di Pt_1 propaganda propedeutica alla eventuale stipula dei successivi contratti. Non vi
è prova che la stessa abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto.
La sig.ra frequentava i salotti della città e poi proponeva personaggi Pt_14 da intervistare. Insieme alla sig.ra era poi presente durante le interviste a Pt_5 tali personaggi. La sig. compariva sulla rivista con lo pseudonimo di Parte_4
Non era una giornalista. Persona_3
Diversamente, per come emerso in sede istruttoria (teste e verbale Tes_3 ispettivo), la posizione lavorativa del sig. -titolare di un rapporto di Parte_7 procacciamento d'affari) riveste i caratteri tipici del rapporto di agenzia. Egli segue una rivista nel senso che si preoccupa di cercare contenuti per quella rivista. Non è un giornalista, non è il direttore della rivista. Raccoglie i materiali dall'esterno per comporre la rivista, i materiali sono inviati alla o Pt_1 portati direttamente.
Analogamente può dirsi per le posizioni dei sigg.ri , Parte_3 Pt_9
, e tutti titolari di un contratto di
[...] Parte_10 Parte_8 procacciamento d'affari, come riferito dal legale rappresentante sig. S_ agli ispettori e non contestato in questa sede.
Riferisce la teste che La sig.ra si è occupata di Tes_3 Parte_3 telemarketing e raccolta materiali ma in modo sporadico, veniva in ufficio non più di due volte a settimana per massimo due o tre ore. Le sig.re e Pt_10 svolgevano la stessa attività di e con la medesima frequenza. Il Pt_9 Pt_3 sig. riceveva e raccoglieva le inserzioni pubblicitarie da Parte_8 pubblicare sulle varie riviste. Sapeva quando doveva uscire la rivista e a quel punto si attivava per raccogliere il materiale per quella rivista e per farlo pubblicare. Era un supporto del grafico. Raccoglieva il materiale pubblicitario dai clienti che lo inviavano.
È evidente come l'attività svolta da , , Parte_7 Parte_3
, e era volta all'acquisizione a Parte_9 Parte_10 Parte_8 vario titolo di materiale da inserire nelle riviste edite dalla , di cui, Pt_1 peraltro, il sig. legale rappresentante della era direttore S_ Pt_1 responsabile. In sostanza la società editrice si avvaleva dell'attività di tali soggetti volta a reperire il materiale necessario per la pubblicazione delle riviste. Si tratta non solo di materiale pubblicitario ma altresì di materiale vario. La raccolta di materiale, come definita in sede istruttoria, non può essere considerata mera attività di propaganda in quanto risulta connessa causalmente e necessariamente con la pubblicazione della rivista.
Di conseguenza anche il compenso provvigionale indicato nei contratti di procacciamento d'affari e corrisposto a cadenze regolari e con importi rilevanti, risulta connesso con l'attività di promozione svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.
In tutti questi ultimi casi il rapporto di causalità esistente tra la promozione e la conclusione dell'affare risulta adeguato al tipo di organizzazione dell'attività del preponente e della qualità dei beni o servizi offerti, nonché alla peculiare natura del contraente- cliente.
L'attività svolta è la tipica attività di ricezione e della trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione che è l'obiettivo al cui perseguimento la disposizione codicistica finalizza l'attività dell'agente.
Risulta in sostanza che , , , Parte_7 Parte_3 Parte_9 Pt_10
e abbiano svolto attività promozionale, ma anche
[...] Parte_8 anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto con il reperimento del materiale utile alla rivista che veniva successivamente, attraverso l'attività del sig. – coordinatore editoriale- trasmissione delle proposte al Pt_5 preponente per l'accettazione.
L'efficacia causale dell'azione dei soggetti sopra indicati, rapportata al volume complessivo dei contratti conclusi nella zona, così come analiticamente indicati nel verbale ispettivo attraverso il compenso provvigionale erogato in misura proporzionale agli affari conclusi, dimostra inequivocabimente come nella fattispecie in esame ricorrano i requisiti propri del contratto di agenzia con riferimento ai rapporti intercorsi con , , Parte_7 Parte_3 Pt_9
, e
[...] Parte_10 Parte_8
Da ultimo si evidenzia che dall'esame della documentazione contabile emerge con ragionevole certezza la prova che si sia trattato di rapporti stabili e non di carattere occasionale o comunque non continuativi.
Ne consegue che il rapporto intercorso tra la società opponente e
[...]
, , , e deve Parte_7 Parte_3 Parte_9 Parte_10 Parte_8 essere ricondotto nello schema del contratto di agenzia integrando tutti i caratteri essenziali di cui all'art. 1742 c.c. essendo propri della figura di cui all'art. 3 co. 2 legge n. 173/2005.
L'insieme delle circostanze già evidenziate, complessivamente valutate, è già sufficiente a imporre la qualificazione dei rapporti nei più corretti termini dell'agenzia.
Quanto infine agli altri requisiti, va ricordato che si tratta di semplici elementi non necessari, come la precisa delimitazione della zona di competenza e la clausola di esclusiva, e cioè di tipici "elementi naturali" del contratto di agenzia per cui la zona può notoriamente ricavarsi implicitamente dal tenore del contratto e dal sicuro riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano (Cass. n. 4217/2016; Cass. n. 12776/2012; Cass.
n. 9063/94; Cass. n. 2720/81 ecc.).
Ne consegue l'obbligo di versamento di contributi all' in capo alla CP_1 società opponente per i sigg.ri , , Parte_7 Parte_3 Pt_9
, e
[...] Parte_10 Parte_8
-5-
Anche il regime sanzionatorio applicato dall' ai sensi del Regolamento CP_1 delle Attività Istituzionali della genericamente definito Controparte_1
“penalità” risulta corretto essendo in presenza di una ipotesi di evasione contributiva e non di semplice omissione. L'omissione si verifica infatti, in caso di corretta determinazione dell'obbligo contributivo accompagnata dal mancato versamento delle somme.
Nel caso di specie al contrario non è stata mai registrata la corretta posizione del suddetto collaboratore presso l' . CP_1
-6-
In conclusione, per quanto detto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente deve essere condannata al pagamento nei confronti di
, per i medesimi titoli di cui al decreto ingiuntivo e al verbale ispettivo CP_1 del 12.10.2022, al minore importo risultante con riferimento alle posizioni di
, , , e Parte_7 Parte_3 Parte_9 Parte_10 Pt_8
[...]
Spese di lite, compensate per metà, secondo soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1694/2024 del 16.3.2024.
- Condanna la società opponente al pagamento nei confronti di , per i CP_1 medesimi titoli di cui al decreto ingiuntivo e al verbale ispettivo del
12.10.2022, al minore importo risultante con riferimento alle posizioni di
, , , e Parte_7 Parte_3 Parte_9 Parte_10 Pt_8
[...]
Compensa per metà le spese di lite e condanna la società opponente al pagamento della restante metà di spese liquidate in € 3.120,00 oltre 15% per spese forfettarie in favore della . Controparte_1
Roma, 16/01/2025
Il Giudice
Tiziana Orru'