Articolo 2 della Legge 1 luglio 1966, n. 529
Articolo 1
Versione
3 agosto 1966
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 agosto 1966