Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2846 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...] -CS-), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BRINDISI GIUSEPPE c/o il cui studio in Mottafollone, alla Piazza Indipendenza, 5, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'accompagnamento ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la provvidenza a causa delle pluripatologie da cui risultava affetta con decorrenza dalla data della domanda spinta in via amministrativa;
richiedeva, conseguentemente, la nomina
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
A seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; alla udienza odierna le Parti presenti come da verbale si riportavano aio rispettivi scritti chiedendo la decisione della causa.
1. L'opposizione deve accogliersi nei termini seguenti.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 27.06.2023 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 25.07.2023 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 01.08.2023.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stato il verbale di visita trasmesso con nota raccomandata ricevuta in data 29.07.2021 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo è stato iscritto in data 27.01.2022.
3. La sig.ra OV con il ricorso aveva chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP in precedenza espletata (457/22 RG), accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
Il CTU nominato a seguito della visita medica e della valutazione della documentazione sanitaria in atti ha accertato in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari afferenti ai benefici richiesti con decorrenza dal 05.05.2023 coincidente con la data di ricovero della ricorrente c/o l'Ospedale Civile di
Cosenza per “ictus ischemico in paziente con vasculopatia cerebrale multifunzionale con ipoastenia agli arti inferiori” (v. Consulenza depositata e documentazione agli atti).
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il Giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento del beneficio e con la decorrenza indicata dal nominato ctu.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono compensarsi in ragione del 50% stante il riconoscimento del beneficio con decorrenza successiva sia rispetto alla data della domanda amministrativa, sia rispetto alla introduzione della pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo ma anteriore rispetto alla presente fase processuale;
la restante parte
(50%) resta a carico di parte resistente.
Seguono integralmente la soccombenza le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (proc. 457/22 RG) e sulla domanda da questa proposta nei confronti
CP_ dell' , in p.l.r.p.t. così provvede: - Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti di natura sanitaria Parte_1
afferente alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal 05.05.2023;
- Compensa le spese di lite in ragione del 50% e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte (50%) liquidate, nella già ridotta misura in €. 1.325,00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Brindisi;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase liquidate, con separato decreto, in favore del Dott. . Persona_1
Castrovillari, 10 Marzo 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo