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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/07/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2017 promossa da: con sede in via Riccardo Ciancio Frazione Parte_1
23/bis, Castel AN OR (Sa) (c.f. ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., nonché la socia accomandataria sig.ra ( c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Coppola giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ATTORE contro
(p.i. ) già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa D'Amora giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025. FATTO E DIRITTO Gli attori, in epigrafe generalizzati, hanno proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 03.2.2017 n. 10020179001966903000 emessa a seguito al mancato pagamento delle cartelle esattoriali nr. 10020140020561102000 e nr. 10020140035712519000 relative a sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 210 co.9 TULPS e art. 27 co. 6 L.689/81 risalenti all'anno 2008. A sostegno dell'opposizione hanno eccepito la mancata notifica delle prodromiche cartelle, la decadenza dell'iscrizione a ruolo per decorrenza dei termini di legge, la mancata sottoscrizione del ruolo da parte dell'ente impositore e la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica dell'atto notificato a mezzo di posta certificata. Chiedevano quindi l'annullamento dell'intimazione di pagamento pagina 1 di 3 oggetto del presente giudizio nonché delle cartelle presupposte con vittoria delle spese di lite. Si è costituita in giudizio l'ente convenuto, senza il rispetto dei termini dei venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, rivendicando la regolare notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione come da estratto ruolo depositato in atti e chiedendo il l Controparte_3 Controparte_4
ha dedotto di aver provveduto alla regolare notifica della intimazione di
[...] pagamento nei confronti dell'attore a mezzo di posta certificata, evidenziando così la regolarità del procedimento esecutivo attivato nei suoi confronti, così come la regolarità formale dei relativi atti presupposti. Instaurato il contraddittorio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
*
Ciò posto in punto di fatto, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono. Preliminarmente va rilevata la tardiva costituzione in giudizio dell' e Controparte_5 va precisato comunque come la stessa non sia di ostacolo ex se all'acquisizione di ufficio di un documento indispensabile ai fini della decisione nel rispetto dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti. Fatta questa necessaria precisazione, occorre sottolineare che, la principale e fondamentale eccezione sollevata dall'attore, risiede nella mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio con conseguente prescrizione del credito vantato dagli stessi. In merito alla notifica delle cartelle di pagamento, va evidenziato che, l' Controparte_4
nel corso del giudizio non ha fornito prova della regolarità della stessa
[...] essendosi limitata a depositare solo l'estratto del ruolo. Tale documento, infatti, attesta l'esistenza del debito ma non la corretta notifica dell'atto che lo intimava. Per provare la notifica dello stesso è necessario produrre la relata di notifica o l'avviso di ricevimento della raccomandata se la notifica è effettuata tramite posta. Ed invero! Mentre l'estratto di ruolo è un documento che riporta l'esistenza di una cartella di pagamento o di un altro atto esecutivo ma non contiene nulla riguardo alla notifica, quest'ultima è l'atto formale con cui si porta a conoscenza del debitore l'esistenza di un atto esecutivo come, appunto, la cartella. La Suprema Corte ha statuito che il deposito dei soli ruoli non è sufficiente a provare la notifica delle relative cartelle (Ord. n. 36263 del 23.11.2021) riconoscendo che l'estratto di ruolo è solo un documento informatico del ruolo e che in quanto tale non è idoneo a provare la notifica delle cartelle. Nel caso che ci occupa l non ha validamente assolto l'onere Controparte_6 probatorio, non avendo depositato, con idonea documentazione, la prova delle notifiche delle cartelle poste alla base dell'atto di intimazione notificato. Di conseguenza, deve concludersi nel senso che, non avendo la convenuta provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nei confronti della società attrice né della pagina 2 di 3 socia accomandataria e quindi non avendo provato la conoscenza legale degli atti da cui è scaturita l'intimazione di cui è causa in capo ai destinatari, la domanda avanzata con la proposizione del presente giudizio va accolta con conseguente dichiarazione di nullità degli atti impugnati. Nessun dubbio, infine, ricorre sulla intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle poste alla base dell'intimazione, in quanto, le stesse, fanno riferimento a sanzioni irrogate dall' nell'anno 2008 le quali sono considerate alla Controparte_7 stregua delle sanzioni amministrative che si prescrivono in 5 anni. Essendo l'intimazione notificata in data 3 febbraio 2017 e non avendo l'ente della riscossione fornita alcuna prova in merito alla notifica delle cartelle, il credito dalle stesse riportate è senz'altro prescritto. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14. Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nonché dalla socia accomandataria sig.ra con conseguente dichiarazione dell'illegittimità della intimazione Parte_1
10020179001955966903000 e per l'effetto annulla le cartelle esattoriali nr. 10020140020561102000 e nr. 10020140035712519000;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, € 2906,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito per dichiarato anticipo. Nocera Inferiore, 28.06.2025.
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2017 promossa da: con sede in via Riccardo Ciancio Frazione Parte_1
23/bis, Castel AN OR (Sa) (c.f. ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., nonché la socia accomandataria sig.ra ( c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Coppola giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ATTORE contro
(p.i. ) già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa D'Amora giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025. FATTO E DIRITTO Gli attori, in epigrafe generalizzati, hanno proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 03.2.2017 n. 10020179001966903000 emessa a seguito al mancato pagamento delle cartelle esattoriali nr. 10020140020561102000 e nr. 10020140035712519000 relative a sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 210 co.9 TULPS e art. 27 co. 6 L.689/81 risalenti all'anno 2008. A sostegno dell'opposizione hanno eccepito la mancata notifica delle prodromiche cartelle, la decadenza dell'iscrizione a ruolo per decorrenza dei termini di legge, la mancata sottoscrizione del ruolo da parte dell'ente impositore e la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica dell'atto notificato a mezzo di posta certificata. Chiedevano quindi l'annullamento dell'intimazione di pagamento pagina 1 di 3 oggetto del presente giudizio nonché delle cartelle presupposte con vittoria delle spese di lite. Si è costituita in giudizio l'ente convenuto, senza il rispetto dei termini dei venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, rivendicando la regolare notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione come da estratto ruolo depositato in atti e chiedendo il l Controparte_3 Controparte_4
ha dedotto di aver provveduto alla regolare notifica della intimazione di
[...] pagamento nei confronti dell'attore a mezzo di posta certificata, evidenziando così la regolarità del procedimento esecutivo attivato nei suoi confronti, così come la regolarità formale dei relativi atti presupposti. Instaurato il contraddittorio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
*
Ciò posto in punto di fatto, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono. Preliminarmente va rilevata la tardiva costituzione in giudizio dell' e Controparte_5 va precisato comunque come la stessa non sia di ostacolo ex se all'acquisizione di ufficio di un documento indispensabile ai fini della decisione nel rispetto dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti. Fatta questa necessaria precisazione, occorre sottolineare che, la principale e fondamentale eccezione sollevata dall'attore, risiede nella mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio con conseguente prescrizione del credito vantato dagli stessi. In merito alla notifica delle cartelle di pagamento, va evidenziato che, l' Controparte_4
nel corso del giudizio non ha fornito prova della regolarità della stessa
[...] essendosi limitata a depositare solo l'estratto del ruolo. Tale documento, infatti, attesta l'esistenza del debito ma non la corretta notifica dell'atto che lo intimava. Per provare la notifica dello stesso è necessario produrre la relata di notifica o l'avviso di ricevimento della raccomandata se la notifica è effettuata tramite posta. Ed invero! Mentre l'estratto di ruolo è un documento che riporta l'esistenza di una cartella di pagamento o di un altro atto esecutivo ma non contiene nulla riguardo alla notifica, quest'ultima è l'atto formale con cui si porta a conoscenza del debitore l'esistenza di un atto esecutivo come, appunto, la cartella. La Suprema Corte ha statuito che il deposito dei soli ruoli non è sufficiente a provare la notifica delle relative cartelle (Ord. n. 36263 del 23.11.2021) riconoscendo che l'estratto di ruolo è solo un documento informatico del ruolo e che in quanto tale non è idoneo a provare la notifica delle cartelle. Nel caso che ci occupa l non ha validamente assolto l'onere Controparte_6 probatorio, non avendo depositato, con idonea documentazione, la prova delle notifiche delle cartelle poste alla base dell'atto di intimazione notificato. Di conseguenza, deve concludersi nel senso che, non avendo la convenuta provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nei confronti della società attrice né della pagina 2 di 3 socia accomandataria e quindi non avendo provato la conoscenza legale degli atti da cui è scaturita l'intimazione di cui è causa in capo ai destinatari, la domanda avanzata con la proposizione del presente giudizio va accolta con conseguente dichiarazione di nullità degli atti impugnati. Nessun dubbio, infine, ricorre sulla intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle poste alla base dell'intimazione, in quanto, le stesse, fanno riferimento a sanzioni irrogate dall' nell'anno 2008 le quali sono considerate alla Controparte_7 stregua delle sanzioni amministrative che si prescrivono in 5 anni. Essendo l'intimazione notificata in data 3 febbraio 2017 e non avendo l'ente della riscossione fornita alcuna prova in merito alla notifica delle cartelle, il credito dalle stesse riportate è senz'altro prescritto. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14. Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nonché dalla socia accomandataria sig.ra con conseguente dichiarazione dell'illegittimità della intimazione Parte_1
10020179001955966903000 e per l'effetto annulla le cartelle esattoriali nr. 10020140020561102000 e nr. 10020140035712519000;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, € 2906,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito per dichiarato anticipo. Nocera Inferiore, 28.06.2025.
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3