Art. 2.
Le disponibilita' dell'articolo 1 si applicano sui tributi esigibili dal 1 gennaio 1961, ancorche' riferentesi a periodi d'imposta anteriori alla data medesima. Le stesse disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle imposte di registro, di successione ed ipotecaria e sull'imposta sul valore globale netto dell'asse creditario. ((1)) Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126 , 127 , 128 , 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 , l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 13 dicembre 1963, n. 155 (in G.U. 21/12/1963 n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione , l'illegittimita' costituzionale:
a) dell' art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346 (relativa all'aumento della c. d. addizionale E. C. A.), in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1960 o al 1959-60;
b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346 , in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61;"
Le disponibilita' dell'articolo 1 si applicano sui tributi esigibili dal 1 gennaio 1961, ancorche' riferentesi a periodi d'imposta anteriori alla data medesima. Le stesse disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle imposte di registro, di successione ed ipotecaria e sull'imposta sul valore globale netto dell'asse creditario. ((1)) Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126 , 127 , 128 , 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 , l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 13 dicembre 1963, n. 155 (in G.U. 21/12/1963 n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione , l'illegittimita' costituzionale:
a) dell' art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346 (relativa all'aumento della c. d. addizionale E. C. A.), in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1960 o al 1959-60;
b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346 , in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61;"