Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3498 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 13/06/2025 e vertente
TRA
(P.I. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv.to Lorenzo
Mereu in virtù di procura rilasciata in calce alla copia passiva dell'atto citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Civitavecchia, via A. Cialdi
n. 2;
APPELLANTE
E
1
liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Simone Feoli in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Pasquale Lo Cane in
Roma, via G.B. Tiepolo n.4;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
29/2020 pubblicata in data 9/01/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Civitavecchia pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
così statuiva: <
[...]
e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 19.325,30, oltre interessi moratori ai sensi della d.lgs.
231/2002; condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.971,00, di cui € 2.738,00 per compensi ed € 233,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello la ditta individuale DO
e si è costituita per resistere al Pt_1 Controparte_1
gravame.
All'udienza di prima comparizione dell'11 dicembre 2020, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 6 giugno 2025.
Con decreto presidenziale del 7 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del
2 termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellata.
In data 3 giugno 2025 il difensore di parte appellante sulla premessa che la propria assistita, OC , era stata cancellata dal Parte_1
registro delle imprese sin dal 2022, chiedeva l'interruzione del giudizio.
All'udienza del 6 giugno 2025 le parti non comparivano e, trattandosi di ditta individuale, priva di soggettività giuridica distinta da quella della persona fisica titolare, la Corte non dava luogo alla pronuncia di interruzione e rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 13 giugno 2025.
Neppure a tale udienza le parti comparivano e la Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Civitavecchia n. 29/2020 pubblicata in data 09.01.2020, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
3 2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 13/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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