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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 1 di 17
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI PRIMA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2944/2018 Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Verbale di Udienza del giorno 21 ottobre 2025 È presente:
1. l'avv. Francesca Rosito per delega dell'avv. SOMMARIO DOMENICO per parte ricorrente;
Parte_1
A questo punto, il Giudice invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. L'avv. Rosito si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria. Pertanto, questo Giudice, alle ore 16:30, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 21 ottobre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2944/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981” e vertente TRA
, C.F. rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. DOMENICO SOMMARIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE - E
, in persona del Prefetto pro tempore. Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE I fatti di causa e le posizioni delle parti. 1.1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Castrovillari in data 12.01.2018, ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1 CP_1
e contro il per l'annullamento dell'ordinanza n.
[...] Controparte_2
00040202 emessa dal Prefetto di Cosenza in data 9.11.2017 e notificata in data 20.12.2017 a seguito del verbale di contestazione n. 26004T2017, elevato in data 28.03.2017 dalla Polizia Municipale del Comune di Cassano Allo Ionio, per la violazione dell'art. 142, 8 co. C.d.S., con cui è stata comminata la sanzione di € 338,00 e con l'ingiunzione di pagare la somma di € 362,30. A sostegno della propria domanda ha eccepito che: Parte_1
- La ricorrente, avverso il verbale di contravvenzione n. 26004T2017 del 28.03.2017, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di , ha proposto ricorso al Prefetto di Controparte_2
Cosenza, con il quale impugnava la contravvenzione notificata;
- Ai sensi del primo comma dell'art. 204 C.d.S., il Prefetto avrebbe dovuto emettere entro 120 giorni il provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso e in quest'ultimo caso l'ingiunzione di pagamento, cosa che non ha fatto e, quindi, il ricorso proposto dall'istante deve considerarsi accolto;
- L'art. 204, 2 co. C.d.S. precisa “Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”;
- Essendo stato il provvedimento impugnato notificato il 20.12.2017 lo stesso è da considerarsi nullo e privo di qualsiasi efficacia e, quindi, il ricorso presentato da intendersi accolto ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis C.d.S., pertanto l'ordinanza va annullata o revocata con tutte le conseguenze di legge. Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 3 di 17
- Il ricorso è fondato e quindi andava accolto. Il Prefetto nell'emettere l'ordinanza di ingiunzione impugnata non ha fornito alcuna motivazione, si è limitato a vedere gli atti e ad emettere l'ordinanza;
- La ricorrente non ha commesso alcuna infrazione, avendo sempre rispettato i limiti di velocità e il Codice della strada. Nel tratto di strada ove è stata rilevata la contravvenzione non sono stati apposti i cartelli indicanti la misurazione dei limiti di velocità. Il
[...]
non ha fatto nulla per porre in condizione l'utente di conoscere ed essere Controparte_2 consapevole che quel tratto di strada è sottoposto a controlli con strumenti tecnici, essendo gli stessi apposti non a dovuta distanza dal rilevatore, per cui il guidatore non ha la possibilità di rallentare alla velocità richiesta;
- Inoltre, lo strumento non era perfettamente funzionante e correttamente installato, la misurazione effettuata non è corretta e, quindi, non si può dare alcun valore all'accertamento effettuato dalla Polizia Locale, la quale ha utilizzato un apparecchio non perfettamente funzionante;
- È chiaro che non è stata commessa nessuna infrazione e si è trattato solo di un errore tecnico che ha stabilito una velocità superiore rispetto a quella effettivamente tenuta dalla per cui non si può attribuire alcuna responsabilità in capo alla ricorrente;
Pt_1
- Inoltre, l'installazione dell'apparecchio rilevatore del limite di velocità è stata effettuata sulla Strada Statale di competenza esclusiva dell'ANAS, per cui il non può CP_2 accertare alcuna infrazione avvenuta su strada non rientrante nella sua competenza, né tantomeno può applicare sanzioni e chiedere il pagamento delle stesse;
i Vigili Urbani non sono la Polizia di Stato, che è in servizio permanente su tutto il territorio Nazionale e, dunque, non risultano legittimati a svolgere il servizio di Polizia Stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. Ciò anche se il tratto di strada ricade entro il territorio del cui afferisce la polizia. Ai sensi dell'art. 142, CP_2 comma 6 bis C.d.S. non risulta, inoltre, apposta una idonea segnalazione;
infatti, il cartello elettronico di velocità non apposto preventivamente, almeno 400 metri prima del rilevatore, non è illuminato e si trova dopo un cartello segnaletico con evidente difficoltà di visuale, per cui la sanzione non può essere applicata;
- Il verbale di contestazione è nullo per non essere stato redatto nei modi e nelle forme di legge, in quanto doveva essere redatto dalla Polizia di Stato e non dalla Polizia Locale, non avendo questa legittimità ad agire, trattandosi di super strada statale;
- Pertanto, la ricorrente non ha commesso alcuna infrazione, il verbale è nullo e, quindi, la sanzione applicata deve essere annullata o revocata;
- Infine, il citato non ha effettuato la verifica periodica di funzionalità di detto CP_2 autovelox, per cui l'accertamento della sanzione per eccesso di velocità è nullo;
- Dai motivi esposti è evidente che il provvedimento impugnato non poteva essere emesso e comunque è stato emesso e notificato oltre i termini di legge, per cui la sanzione ha perso efficacia;
- È, quindi, opportuno sospendere l'esecuzione del provvedimento per evitare ulteriori danni materiali, morali ed esistenziali e pertanto si chiede di sospendere provvisoriamente l'esecuzione del provvedimento impugnato. Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “…preliminarmente SOSPENDERE l'esecuzione del provvedimento impugnato. Nel MERITO accogliere il presente ricorso e di conseguenza annullare o revocare Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 4 di 17
l'ORDINANZA-INGIUNZIONE emessa dal Prefetto di Cosenza in data 9/11/2017, con tutte le conseguenze di legge. con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Castrovillari in data 26.03.2018 si è costituita in giudizio la Controparte_1 deducendo che:
− In data 28/03/2017, tramite apparecchiatura di rilevamento in modalità fissa della velocità T- EXSPEED v. 2.0, omologata, tarata e della cui presenza è stata data informazione all'utente tramite apposita e idonea segnaletica, si accertava che sul tratto di strada della S.S. 534 (Strada extraurbana secondaria), ricadente nel territorio comunale, il veicolo Tg. DS348HY transitava ad una velocità superiore al limite di 70 km/h prescritto dall'Ente proprietario della strada con apposito provvedimento. Non essendo stato possibile la CP_3 contestazione immediata della violazione e procedere alla identificazione del conducente del veicolo, in un momento successivo e sulla base degli elementi assunti dal fotogramma dell'infrazione, il Comando di Polizia Municipale di , per il tramite del Controparte_2 servizio ANCITEL ACI-PRA, acquisiva le generalità del proprietario/obbligato in solido del veicolo, identificato nella persona della ricorrente;
− Veniva dunque elevato il verbale di contestazione n. 26004T/2017 del 28.03.2017 (
[...]
– S.S. 534 km 18 + 300 Dir. A3), che veniva notificato in data 27.05.2017; CP_2
− Nonostante il diligente adempimento, veniva proposto ricorso ex art. 203 e ss. C.d.S. in data 13.07.2017 al Prefetto di Cosenza, che, accertata la correttezza della procedura, emetteva apposita ordinanza ingiuntiva, successivamente notificata alla parte;
− La domanda è inammissibile e comunque infondata;
− Quanto alla violazione del termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, si rileva che dal momento della ricezione del ricorso, il Prefetto lo trasmette all'organo accertatore entro 30 giorni, al fine di permettere a tale organo di presentare le proprie deduzioni;
dal momento della ricezione degli atti da parte del prefetto, l'organo accertatore ha 60 giorni per restituire gli atti al prefetto con le proprie deduzioni;
dal momento della restituzione degli atti da parte dell'organo accertatore, il Prefetto ha 210 giorni (30+60+120) per emettere l'ordinanza, senza dimenticare eventuali ulteriori slittamenti dovuti ai festivi;
− Quanto all'obbligo di motivazione, l'art. 3 L. n. 241/90 nel disciplinare il contenuto minimo della motivazione, precisa che essa debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, tenendo conto anche delle argomentazioni esposte dall'interessato nella memoria difensiva. L'ordinanza di ingiunzione è un provvedimento sanzionatorio che applica una sanzione amministrativa. Le regole generali sull'invalidità riflessa, i vizi degli atti endoprocessuali si riflettono in termini di validità sull'atto finale. La legge ammette che le ragioni della decisione possono anche risultare da altro atto richiamato dalla decisione stessa, anche per relationem. Nel caso di specie, la motivazione è stata resa in maniera consona alle disposizioni di legge in materia, dettagliando le ragioni giuridiche e le motivazioni di fatto che hanno indotto l'Autorità prefettizia a decidere per il rigetto della domanda;
− Ai sensi della L. n. 689/1981, per effetto della presunzione di colpevolezza, l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo si presume fino a che l'interessato – nel corso del procedimento sanzionatorio o nel corso del successivo giudizio di opposizione – non Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 5 di 17
fornisca la prova di aver agito senza colpa, con ribaltamento dell'onere probatorio che non ha rispondenza con il procedimento penale. Inoltre, la fase processuale è meramente eventuale;
− Quanto all'onere di adeguata segnalazione dell'autovelox in modalità fissa, non è la pubblica amministrazione a dover dimostrare l'adeguatezza della segnaletica, ma il trasgressore che si oppone all'infrazione. Nel caso in cui l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale ma la sua inadeguatezza, è il trasgressore a dover dimostrare l'inidoneità e l'insufficienza e non la P.A.;
− In merito alla doglianza dell'opponente, la Polizia Municipale di Cassano Allo Ionio, durante il servizio di polizia stradale, ovvero di rilevamento dei limiti di velocità a mezzo di autovelox fissi denominati “T-EXSPEED V. 2.0” nel rispetto dell'art. 142, comma 6 bis C.d.S. e in ottemperanza al D.L. 117/2007, convertito in L. n. 160/2007 e al Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il del 15.08.2007, effettua i Controparte_4 rilevamenti sul tratto di strada ove vige la segnaletica verticale fissa con scritta “controllo elettronico della velocità” con logo della Polizia Municipale, realizzata ai sensi degli artt. 77, 78, 79, 80, 3 co. 81, 13 co Reg. Esec. C.d.S., ovvero di colore di fondo blu per strade extraurbane secondarie. Quanto poi alle distanze, le norme si limitano a fissare la sola distanza massima in 4 km e più genericamente stabiliscono che tale distanza deve essere adeguata in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Nel caso di specie, i segnali di preavviso sono posizionati su entrambe le direzioni di marcia ad una distanza tale da assicurare una perfetta visibilità dei segnali di preavviso (1800m e 550 m direzione A3 – 1400m e 850m direzione S.S. 106 radd.) dai rispettivi rilevatori di velocità, anch'essi segnalati e realizzati seguendo le disposizioni su richiamate con aggiunta di un apposito pannello luminoso Led recante la scritta “ATTIVO” in modo permanente. È dunque soddisfatto il requisito previsto dalla L. 120/2010, art. 25 che fissa in almeno 1 km la distanza minima tra autovelox e il cartello che impone il limite di velocità che quella di 400 metri richiamata dalla prima circolare del
[...]
de 3.08.2007, valevole peraltro per le sole postazioni mobili e non riproposta CP_4 nel successivo D.M. 15/08/2007. Per ciò che riguarda la visibilità notturna, nessuna norma impone l'uso di dispositivi segnaletici luminosi;
− Inoltre, l'installazione e l'attestazione dei prodotti è stata svolta dalla società Controparte_5
, che ne ha certificato la conformità alle norme nazionali ed internazionali con proprio
[...] atto. La società è autorizzata da un organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA a rilasciare apposite certificazioni di conformità attestanti il soddisfacimento di tutti i criteri stabiliti da norme nazionali e comunitarie nel settore di propria competenza;
− In relazione ai cartelli stradali, non spetta al conducente disquisire sulla legittimità dell'atto che impone la prescrizione. Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta l'obbligo al comportamento legittimamente imposto. Non è ammissibile che un automobilista possa infrangere la prescrizione segnalata solo in ragione di una reale o supposta illegittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale;
− Per quanto riguarda la ripetizione dei segnali di preavviso dopo un'intersezione, sul tratto interessato dal servizio di rilevamento della velocità non ci sono intersezioni tali da imporre una eventuale ripetizione del segnale di preavviso di controllo di velocità; Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 6 di 17
− Quanto all'onere probatorio circa la funzionalità ed efficacia probatoria dell'autovelox, l'efficacia probatoria dello strumento perdura finché non sia accertato nel caso concreto e sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, che lo strumento è affetto da difetto di costruzione, installazione o funzionamento. Il verbale con cui l'agente trascrive la velocità del veicolo dopo averla ricavata dallo strumento usato per la misurazione della velocità fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.;
− Quanto all'omologazione e taratura, la prima non è richiesta per il singolo apparecchio ma per il modello utilizzato. Inoltre, in sede di approvazione al valore rilevato è applicata una riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h. il dispositivo denominato T-EXSPEED V. 2.0 è stato omologato con decreto dirigenziale n. 5298 il 27.10.2011, che ha valenza 20 anni, sicché le doglianze espresse dal ricorrente sono di mero stile. In merito alla taratura, nel caso di specie i rilevatori utilizzati sono provvisti dei certificati di taratura emessi in data 2.12.2016 da Laboratori Accreditati di Taratura e, quindi, sono in corso di validità, stante il carattere annuale della revisione/taratura;
− Nessuna norma impone poi il rilascio del nulla osta della sezione locale di Polizia Stradale;
la l. n. 168/2002 attribuisce alla locale sezione di Polizia Stradale diverse competenze che si sostanziano in attività preliminari all'emanazione del decreto prefettizio e miranti alla verifica delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico della strada interessata al solo fine di valutarne la possibilità della contestazione immediata delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S. e a tal fine propone una valutazione non vincolante alla . A ciò CP_1 si aggiunga che la Sezione di Polstrada di Cosenza, in data 16.11.2011, è intervenuta in Conferenza dei Servizi tenutasi per il rilascio del decreto prefettizio, confermando la mancanza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di sistemi di rilevamento per il controllo della velocità in modalità fissa su tutto il tratto di strada in questione;
− Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Comune di è stato Controparte_2 autorizzato dall' alla realizzazione e installazione di due postazioni fisse di CP_3 rilevamento della velocità lungo la S.S. 534 al km 17+450 dir. 106 radd. E al km 18+300 dir. A3 (Parere tecnico ANAS n. CZ15-094 e documento ANAS del 4.08.2017 prot. n. CDG-0408097-P). Per mero scrupolo difensivo, tutte le prescrizioni ivi enucleate sono state rispettate dal per come attestato dal tecnico Controparte_2 abilitato. Il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto è stato successivamente trasmesso all' che, in assenza di ulteriori rilievi, ha approvato il tutto mediante CP_3 silenzio assenso;
− Il , contrariamente a quanto dedotto, è autorizzato a Controparte_2 svolgere il servizio di rilevamento elettronico della velocità in modalità fissa, ai sensi del Decreto del Prefetto di Cosenza n. 1303/2012/Area III del 12.01.2012 emanato ai sensi del D.L. n. 121 del 20.06.2002 convertito in L. n. 168/2002. Inoltre, il Prefetto ha discrezionalità nell'individuazione delle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati. È dunque superfluo discettare se la conformazione dei luoghi sia tale da permettere l'accertamento delle violazioni con le modalità ordinarie;
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− La Polizia Municipale è territorialmente competente su tutto il territorio del Comune, a nulla rilevando né la classificazione geometrica e funzionale delle strade interne al territorio, né la loro classificazione amministrativa in base alla proprietà o al collegamento garantito. Secondo la L. n. 65/1986, all'art. 5 è previsto che il personale che svolge funzioni di polizia municipale ha funzioni di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e all'art. 3 che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni nel territorio di competenza, ossia il territorio comunale. Ciò trova riscontro nell'art. 12 C.d.S. e art. 22, 3 co. Reg. Esec. C.d.S. Gli agenti di Polizia Municipale, quindi, ben possono compiere legittimamente le loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa il territorio e quindi possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione è una strada statale al di fuori del centro abitato. Tanto premesso, la , ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… in via preliminare, non sospendere l'esecutività dell'atto impugnato;
in via principale, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
1.3. Alla prima udienza del 27.03.2018 è comparsa la sola parte ricorrente, precisando le proprie eccezioni e deduzioni;
all'esito la causa è stata assunta in decisione con lettura del dispositivo in udienza. Con sentenza n. 509/2018, resa in pari data e depositata in Cancelleria in data 22.05.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 72/2018 R.G., il Giudice di Pace di Castrovillari ha stabilito: “Il Giudice di Pace rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta. Nulla sulle spese del giudizio”.
2.1. Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 24.10.2018, Parte_1 ha proposto appello avverso la prefata sentenza, articolando i seguenti motivi di gravame:
− Premessi i fatti di causa e riportati i motivi addotti nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il ricorso doveva essere accolto e il giudice di prime cure avrebbe dovuto dare atto dei termini di prescrizione vigenti nell'ordinamento e valutare i punti indicati in ricorso;
− Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione o errata applicazione dell'art. 132, 2 co. n. 4 c.p.c., in quanto il giudice di prime cure non ha provveduto ad introdurre nella sentenza le ragioni di fatto e diritto che hanno condotto alla decisione;
il giudice, in particolare, ha riportato quanto dedotto dalle parti senza chiarire il motivo per il quale ha rigettato il ricorso. Pertanto, la sentenza è nulla per carenza di un requisito essenziale;
− Con il secondo motivo d'appello si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo considerato i punti del ricorso e soprattutto le seguenti prescrizioni che si ripropongono:
o Il giudice avrebbe dovuto far valere il primo motivo di ricorso con cui si è precisato che, ai sensi dell'art. 204, 1 co. C.d.S., il prefetto avrebbe dovuto emettere entro 120 giorni il provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso e in quest'ultimo caso l'ingiunzione di pagamento, cosa che non ha fatto e, quindi, il ricorso proposto andava accolto. Il ricorso è stato notificato al Prefetto in data 13.07.2017 e il Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 8 di 17
provvedimento impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 20.12.2017, quindi l'ordinanza doveva essere considerata nulla e priva di efficacia. Il ricorso presentato dall'istante doveva essere ritenuto accolto ai sensi dell'art 204, comma 1 bis C.d.S.. Il giudice ha violato l'art. 113 c.p.c. e non ha pronunciato secondo diritto;
infatti, detto termine, pari a 120 giorni, è dettato dalla legge e, pertanto, l'ordinanza impugnata andava annullata o revocata con tutte le conseguenze di legge;
o Nel tratto di strada interessato non sono stati apposti cartelli indicanti la misurazione dei limiti di velocità. I cartelli apposti non indicano la giusta misurazione, non sono stati apposti a dovuta distanza, non sono illuminati e non segnalano il tutor. La segnaletica ivi esistente è idonea solo ad indicare la presenza di un autovelox;
in più lo strumento non era perfettamente funzionante;
o Competente all'installazione dell'apparecchio è l' e non il per cui CP_3 CP_2 questi non poteva accertare alcuna infrazione, né poteva applicare sanzioni e chiedere il pagamento delle stesse. I vigili urbani non sono la Polizia di Stato, che è in servizio permanente, su tutto il territorio Nazionale e, dunque, non sono legittimati a svolgere il servizio di Polizia Stradale sulle strade extraurbane principali, equiparate alle autostrade. Ciò anche ove il tratto di strada ricada in ambito territoriale del Nel caso di specie, non è stata apposta idonea segnalazione, CP_2 infatti, il cartello di controllo elettronico di velocità non apposto preventivamente, almeno 400 metri prima del rilevatore, non è illuminato e si trova dopo un cartello segnaletico con evidente difficoltà di visuale, per cui la sanzione non poteva essere applicata. Il giudice non ha considerato detta doglianza, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
o Il verbale non è stato redatto nei modi e nelle forme di legge previste, infatti, lo stesso doveva essere redatto dalla Polizia di Stato e non dalla Polizia Locale, non avendo quest'ultima la legittimità ad agire, trattandosi di super strada statale. Pertanto, la ricorrente non ha commesso alcuna infrazione;
il verbale di accertamento è nullo e la sanzione deve essere annullata o revocata con tutte le conseguenze di legge;
o Il Comune non ha effettuato le verifiche periodiche della funzionalità dell'apparecchio rilevatore del limite;
o La multa è stata emessa in seguito a segnalazione da un tutor indicato dai cartelli stradali come autovelox. Nel tratto di strada percorso dalla conducente nel Comune di Cassano Allo Ionio il tutor viene segnalato come autovelox e non come tutor e questo comporta la nullità della multa emessa a danno di , Parte_1 in quanto il tutor deve essere segnalato espressamente e non come se fosse un autovelox;
ciò comporta un uso illegittimo della segnaletica e mancanza di trasparenza nei confronti degli automobilisti. La multa è illegittima in quanto non viene specificata la dicitura tutor ma viene impiegato un cartello idoneo ad indicare la presenza di autovelox, così come emerge dalla foto che si deposita. Dalla foto emerge poi che il limite è attualmente di 90 km/h; all'appellante è stata elevata la multa per una velocità di 94 km/h e doveva essere riconosciuto il limite di tolleranza previsto dalla legge, ossia di 5 km/h; la multa deve quindi essere dichiarata nulla a tutti gli effetti di legge. Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 9 di 17
− Dette doglianze sono state presentate per casi analoghi dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari e sono state tutte accolte con sentenze favorevoli ai ricorrenti.
− Il Giudice di prime cure non ha concesso il termine per note di replica richiesto dall'istante al fine di contestare quanto dedotto dalla prefettura costituita, violando in detti termini il diritto di difesa. Ciò posto l'appellante ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in riforma delle sentenza di primo grado, annullare o revocare l'ORDINANZA-INGIUNZIONE emessa dal prefetto di Cosenza in data 9/11/2017, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. 2.2. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 5.04.2022 è stata dichiarata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti della e ne è stata disposta la rinnovazione. Controparte_1
Successivamente, ritualmente espletato l'incombente a cura di parte appellante, nonostante la ritualità dell'avvenuta notificazione, non si è costituita in giudizio la Controparte_1
e, pertanto, all'udienza del 22.11.2022 ne è stata dichiarata la contumacia. All'esito dei disposti rinvii, all'ultima udienza del 21.10.2025, la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione.
3. In rito. 3.1. Va anzitutto rilevata l'integrità del contraddittorio regolarmente instaurato nei confronti della e non già nei confronti del Comune di Cassano Allo Ionio, ente che Controparte_1 ha emesso il verbale sotteso all'ordinanza di ingiunzione oggetto del presente giudizio – nonostante sia stato indicato quale resistente-appellato dalla parte appellante (Cfr. ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e ricorso in appello), in quanto tale ultimo soggetto non è parte necessaria nel procedimento de quo. Nel giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, regolato dagli artt. 22 e ss. l. n. 689/81 e successivamente dall'art. 6 D. lgs. N. 150/2011, unica legittimata passiva è l'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione opposta, ossia il Prefetto per i provvedimenti di sua competenza, a nulla rilevando la possibilità per la di avvalersi, ai CP_1 sensi dell'art. 6, 9 co. D.lgs. n. 150/2011, anche di funzionari delegati appartenenti all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore per la partecipazione al giudizio di primo grado, involgendo tale disposizione su questioni squisitamente di carattere processuale afferenti alla legittimazione del soggetto delegato alla partecipazione al giudizio per conto della (Cfr. CP_1
Cass. n. 18493 del 2020, nonché Cass. n. 8344 del 2013). Il giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, del resto, verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria, con la conseguenza che deve essere escluso che l'ente – in questo caso il – che ha emesso il verbale sotteso possa essere utilmente CP_2 evocato in giudizio o intervenire volontariamente ex art. 105 c.p.c., anche nei casi in cui vengano contestati vizi che attengono il merito del verbale elevato o qualora a detta amministrazione siano destinate le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni, esulando dall'oggetto del giudizio il credito spettante all'ente che ha emesso il verbale, con la conseguenza che l'eventuale partecipazione dell'ente al giudizio importerebbe l'inammissibilità della sua posizione (Cfr. la già citata Cfr. Cass. n. 18493 del 2020). Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 10 di 17
3.2. Nel caso di specie, ritualmente instauratosi il contraddittorio nei confronti della CP_1
- unico titolare della potestà sanzionatoria e legittimato passivo, in quanto autorità
[...] che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione opposta - non assume alcun rilievo, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti necessarie, che sia stato indicato dall'appellante quale ente opposto anche il , ente che ha emesso il verbale sotteso Controparte_2
(Cfr. atto introduttivo del primo grado di giudizio e del grado d'appello), con la conseguente irrilevanza, ai fini del giudizio, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, della regolarità della costituzione del contraddittorio nei suoi confronti sia in primo grado che nel presente grado di giudizio. Ciò in quanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, il non avrebbe, ad ogni modo, CP_2 potuto partecipare al giudizio di primo grado, né può essere considerato quale parte necessaria nel presente giudizio d'appello.
4. In via preliminare. 4.1 Va rilevata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342-434 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Con l'impugnazione, infatti, la parte deve indicare a pena di inammissibilità le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Nel caso di specie, infatti, sono rispettate le prescrizioni di legge in relazione al contenuto minimo richiesto - per come sopra riportato - ai fini del vaglio di ammissibilità del gravame. 4.2. Ancora in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni proposte per la prima volta in sede di gravame. Il presente gravame è disciplinato dalle disposizioni di cui al d. lgs. 150/2011, che stabilisce l'applicazione del rito del lavoro, fatto salvo che per le norme espressamente escluse contemplate dall'art. 2 d. lgs. 150/2011; ne consegue che le nuove eccezioni svolte per la prima volta in appello violano la disposizione di cui all'art. 437, 2 co. c.p.c. - applicabile al presente giudizio in ragione della mancata indicazione della norma nell'art. 2– secondo cui nel giudizio d'appello “non sono ammesse nuove domande ed eccezioni”. La norma trova applicazione in tutti i casi in cui vengono sollevate per la prima volta nel grado d'appello nuove eccezioni in senso stretto, il cui rilievo deve necessariamente avvenire ad opera delle parti nei termini e nel rispetto delle preclusioni processuali, non estendendosi tale divieto alle eccezioni rilevabili d'ufficio. 4.3. Nel caso di specie è inammissibile il motivo di gravame concernente la contestazione circa il mancato riconoscimento del limite di tolleranza di 5 km/h, per essere stata rilevata una velocità di 94 km/h in violazione del limite di velocità imposto sul tratto di strada interessato dall'autovelox, costituendo questa eccezione nuova ai sensi dell'art. 437, 2 co. c.p.c., proposta per la prima volta proposta in sede di appello, non rilevabile d'ufficio e mai dibattuta in primo grado. Parimenti inammissibile, per le medesime ragioni, è il rilievo dell'appellante inerente la segnalazione del dispositivo T-EXSPEED v.
2.0. quale autovelox e non come tutor e la relativa produzione fotografica sul punto, allegata soltanto in fase d'appello. Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 11 di 17
A meri fini di completezza se ne segnala, in ogni caso, l'irrilevanza ai fini della decisione, essendo pacifico che il dispositivo utilizzato per il rilevamento dell'infrazione è un autovelox e non un tutor, per come risultante espressamente dalle stesse difese della parte appellata CP_1
in primo grado (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado).
[...]
Né rileva che in un momento successivo al rilevamento dell'infrazione il limite di velocità indicato sia non più quello precedentemente imposto di 70 km/h ma quello superiore di 90 km/h, atteso che nel giudizio di primo grado risulta incontestato tra le parti - per non esservi stata alcuna contestazione dell'appellante sul punto - che al momento del rilevamento e dell'accertamento dell'infrazione il limite di velocità imposto fosse di 70 km/h. Del resto, è la stessa parte appellante che nel ricorso introduttivo del presente giudizio d'appello riconosce che “il limite, attualmente, è di 90km/h” (cfr. ricorso in appello, p. 8).
5. Nel merito. 5.1. L'appello è infondato e, pertanto, la sentenza gravata deve essere integralmente confermata. Va premesso che il giudice dell'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere la corte territoriale rilevato d'ufficio la questione relativa all'eventuale soddisfazione del credito attraverso l'escussione del condebitore solidale, mai dibattuta nel corso del giudizio di merito;
Cassazione civile n. 4889 del 2016). 5.2. Destituito di fondamento è il primo motivo di gravame concernente la nullità della sentenza per insufficienza della motivazione e per violazione dell'art. 132 c.p.c., in quanto dal testo della sentenza è chiaramente evincibile sia il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure, sia le ragioni in fatto e le motivazioni in diritto addotte. Infatti, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta in primo grado rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione addotti dalla parte appellante. 5.3. Del tutto infondato è poi quanto lamentato dall'appellante in ordine alla mancata concessione del termine per replicare alle eccezioni e deduzioni della , in merito Controparte_1 alla quale si osserva, in via assorbente, che, all'unica udienza tenutasi in primo grado il giorno 27.03.2018, la parte si è limitata a dedurre la tardività del deposito della documentazione da parte dell'opposta e a chiedere la decisione della causa, senza chiedere alcun termine a difesa per il deposito di note di replica (Cfr. verbale di udienza del 27.03.2018). 5.4. Sono infondati anche gli ulteriori motivi di gravame proposti con cui la parte ha dedotto la nullità della sentenza per non avere il giudice di pace tenuto conto dei motivi di ricorso prospettati in primo grado, riproposti in questa sede, assumendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. Come rilevato dall'odierna appellante, nel giudizio di 'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n° 15333). Per la Pubblica Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 12 di 17
amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa. A tali principi si è conformato il giudice di prime cure, il quale ha puntualmente argomentato la propria decisione rispondendo a tutti i motivi di ricorso prospettati dalla parte e ritenendoli infondati. Ad ogni modo, a fronte della riproposizione dei medesimi motivi nel presente grado di giudizio, ne va rilevata l'infondatezza anche nel merito, con conseguente rigetto del gravame e conferma della sentenza impugnata. 5.5. In particolare, privo di pregio è quanto dedotto dall'appellante in relazione al mancato rispetto del termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Sulla base di quanto disposto dagli artt. 203 e 204 C.d.S., qualora sia stato proposto ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione dell'illecito direttamente dinanzi al Prefetto, questi, ai sensi dell'art. ex art. 203 c. 1 bis C.d.S., ha 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso per trasmettere il ricorso all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore, con i documenti allegati;
a questo punto l'organo accertatore, ai sensi dell'art. 203, 2 co. C.d.S., avrà 60 giorni di tempo per trasmettere gli atti al prefetto;
dalla data di ricezione di detti atti, ai sensi dell'art. 204, 1 co. C.d.S. il Prefetto ha 120 giorni di tempo per emettere l'ordinanza di ingiunzione o per emettere ordinanza motivata di archiviazione in caso di infondatezza. Si tratta di termini decadenziali, il cui mancato rispetto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e sono perentori ed imposti dalla legge ai fini della validità dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 204, co. 1 bis C.d.S., con la conseguenza che, in caso di ricorso al prefetto, in mancanza della tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio, questo deve intendersi accolto (Cfr. Cass. Sez. Unite n. 9591 del 2006). Ai fini del computo del periodo di tempo complessivamente assegnato all'autorità amministrativa ai fini dell'emanazione dell'ordinanza, i termini indicati dalle richiamate disposizioni sono cumulabili tra loro e consentono al Prefetto di usufruire per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative (Cfr. Cass. n. 13303 del 2009). Ne consegue che l'ordinanza di ingiunzione deve essere resa nel termine complessivo di 210 giorni. Nel caso di specie, come correttamente rilevato in primo grado, l'ordinanza di ingiunzione opposta è stata emessa nel rispetto del termine previsto, atteso che il ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto è stato proposto dalla ricorrente in data 13.07.2017, per come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, e la successiva ordinanza di ingiunzione è stata emessa in data 9.11.2017. Peraltro, l'ordinanza di ingiunzione è stata notificata in data 20.12.2017 e, dunque, nel rispetto dell'ulteriore termine di 150 giorni previsto a tale scopo dall'art. 204, 2 co. C.d.S.. 5.6. Parimenti infondato è il motivo di gravame concernente l'asserita inidoneità dei cartelli segnaletici apposti ai fini della segnalazione dell'autovelox per scarsa visibilità, nonché per essere gli stessi stati apposti ad una distanza inferiore a quella dovuta. Va rilevato che il motivo di opposizione, anche riproposto in sede di gravame, è connotato da evidente contraddittorietà nella misura in cui dapprima l'appellante rileva la mancata apposizione dei cartelli indicanti la misurazione della velocità con strumenti elettronici, salvo poi riconoscerne l'esistenza lamentando che la segnalazione del rilevatore si trovasse ad una distanza ritenuta non consona a consentire il rallentamento del veicolo per tempo (Cfr. p. 2 ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
p.6 ricorso introduttivo del presente procedimento). Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 13 di 17
Ne consegue che il motivo di impugnazione deve essere interpretato e circoscritto non già alla mancata apposizione della cartellonistica stradale ma alla sua inidoneità a segnalare lo strumento di rilevazione installato. In proposito si osserva che "in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa" (cfr. Cass. Civ. n. 6242 del 1999; Cass. civ. n. 23566 del 2017). Grava, infatti, sull'opponente al verbale l'onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di fornire il dovuto preavviso della presenza del rilevatore elettronico (da ultimo Cass. civ. n. 11792 del 2020). Tuttavia, non risulta agli atti l'allegazione, né la prova, di alcuna circostanza che consenta di ritenere dimostrato che la segnaletica stradale fosse apposta ad una distanza eccessivamente ridotta dal rilevatore, per come correttamente rilevato in primo grado. 5.7. Né, peraltro, risultano violate le norme concernenti le distanze tra i cartelli preposti alla segnalazione del rilevatore e lo strumento stesso, in quanto asseritamente posti ad una distanza asseritamente inferiore a 400 metri. Viene in rilievo sul punto il D.M. 15 agosto 2007, art.
2 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti
– che non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento;
ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo neppure la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (v. Cass. Civ. Ord. n. 25769 del 2013 e anche v. Cass. civ. n. 9770 del 2016). Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha stabilito sul punto che “Dalle fotografie in atti si evince che i cartelli si trovano alla distanza di 1800 metri dall'apparecchio di rilievo, alla distanza di 550 metri ed in corrispondenza del medesimo apparecchio” (Cfr. sentenza appellata, p. 3), con la conseguenza che tra il rilevatore e il segnale che impone il limite di velocità intercorre uno spazio ampiamente superiore a quello che l'attore ritiene non consono, di 400 metri. In relazione a tale circostanza occorre precisare che, pur non risultando in atti la documentazione allegata dalla in primo grado, incluse le fotografie richiamate dal Controparte_1 giudice di primo grado, queste possono ritenersi quali fatti storici provati alla luce del principio di non dispersione della prova o di acquisizione della prova. Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, detto principio opera anche per i documenti prodotti, sia in formato cartaceo che telematico e comporta che “il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione”, con la conseguenza, peraltro, che, ove lo stesso sia stato ritualmente acquisito nel corso del giudizio di primo grado e non più allegato in fase d'appello “Il giudice di appello può Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 14 di 17
inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado” (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 4835 del 2023). Nel caso di specie, l'espressa indicazione del contenuto delle fotografie allegate, mai neppure contestate dalla parte appellante in relazione a quanto da queste risultante, consente a questo giudice di apprezzarne il contenuto, ritenendolo provato, quale fatto storico agli atti, non ravvisandosi l'opportunità – non obbligatoriamente prevista – di disporre l'acquisizione della relativa documentazione ex art. 76 disp. Att. c.p.c.. Le evidenze richiamate dal giudice di pace consentono il rigetto del motivo di gravame proposto, stante l'evidente apposizione della segnaletica ad una distanza ragguardevole, in mancanza di elementi che consentano di ritenerla insufficiente nel caso concreto prospettato. Proprio in merito alla presunta scarsa visibilità, del resto, l'appellante si limita ad allegare, senza fornirne prova, che il cartello stradale è stato apposto “dopo un cartello segnaletico con evidente difficoltà di visuale”, senza addurre alcuna prova a riguardo (Cfr. ricorso in appello, p. 6). Del resto, “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante
“autovelox” non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza” (v. Cass. civ., n. 680 del 2011). 5.8. Sotto altro profilo, il motivo d'appello proposto risulta parimenti infondato nella parte in cui viene dedotta la non visibilità dei segnali per mancanza di illuminazione del segnale. L'art. 1 del decreto del ministero dei Trasporti del 15 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, per quel che qui interessa, prescrive che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo”. Il dettato normativo è inequivoco nel richiedere l'utilizzo alternativo degli strumenti di segnalazione individuati alle lettere “a”, “b”, e “c”. Ne consegue che non sussiste obbligo per l'amministrazione di apporre la segnaletica luminosa, ove
- come nel caso di specie - sia presente quella cartellonistica. 5.9. Privo di pregio giuridico è quanto dedotto dall'appellante in relazione alla presunta incompetenza della Polizia Municipale ad accertare l'infrazione ed elevare il relativo verbale sulle strade extraurbane principali. Per le sanzioni amministrative, ivi incluse quelle relative alla violazione delle disposizioni del codice della strada, ai sensi dell'art. 13, 4 co. L. n. 689/1981 è previsto che “All'accertamento delle Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 15 di 17
violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria” e tra gli agenti di polizia giudiziaria sono indicati dall'art. 57 c.p.p. anche “le guardie dei comuni”, ossia la Polizia Municipale. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale, infatti, esercitano le proprie funzioni istituzionali nel territorio comunale di propria competenza, sulla base di quanto espressamente stabilito dall'art. 3 L. 65/1986. Tra le funzioni specificatamente attribuite alla Polizia Municipale c'è proprio quella inerente al servizio di polizia stradale, espressamente previsto ai sensi dell'art. 5, 1 co. L. 65/1986 a mente del quale “
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge”. Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento ne consegue che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è legittimo l'accertamento dell'infrazione e l'elevazione del relativo verbale da parte della Polizia Municipale allorché l'attività sia avvenuta nell'ambito del territorio comunale di appartenenza – circostanza questa neppure contestata dall'appellante -, con irrilevanza dell'ubicazione e qualificazione della strada quale extraurbana o meno (Cfr. Cass. n. 21523 del 2011, nonché più recentemente Cass. n. 1506 del 2023). 5.10. Privo di pregio giuridico è poi quanto rilevato dall'appellante in relazione al presunto malfunzionamento dell'apparecchio di rilevazione e alla mancata verifica periodica di funzionalità dello stesso che, in ragione della stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Ai sensi dell'art. 45, 6 co. C.d.S. l'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S. si presume funzionante ove sia sottoposto a periodiche verifiche di funzionalità e taratura, che consentono il corretto rilevamento dell'effettiva velocità di guida del conducente del veicolo. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi […] I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura” (Cfr. Corte Cost. n. 113 del 2015). Proprio mediante la periodica - e annuale - taratura dell'apparecchio è, dunque, possibile rispettare le esigenze ravvisate dalla Corte Costituzionale ai fini della correttezza della misurazione della velocità di guida (Cfr. Cass. n. 2857 del 2025). Peraltro, in caso di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche ai sensi dell'art. 142 C.d.S. - qualora vi sia attestazione acché la Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 16 di 17
funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso - l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cfr. Cass. n. 21523 del 2011). Orbene, nel caso di specie, in coerenza con quanto già chiarito in merito al principio di acquisizione della prova, in mancanza di contestazioni da parte dell'appellante circa il contenuto del documento richiamato in sentenza dal giudice di prime cure, può ritenersi provato quanto accertato dal Giudice di primo grado circa la sussistenza del certificato di taratura del 2.12.2016, ossia in data antecedente di meno di un anno rispetto alla rilevazione della misurazione della velocità di guida, avvenuta in data 28.03.2017. Né la generica allegazione di un presunto malfunzionamento, privo di qualsivoglia ulteriore specificazione, può consentire nel caso di specie di giungere a differenti conclusioni. Ne consegue, dunque, l'infondatezza del relativo motivo di gravame proposto. 5.11. Alla luce di quanto sopra, il proposto gravame deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza appellata.
1. 6. Sulle spese di lite In relazione alle spese di lite del primo grado di giudizio, va precisato che quando il Giudice dell'appello conferma la sentenza di primo grado, come nel caso di specie, non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese (Cfr. Cass. n. 18837/2010). Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio, alla luce della contumacia della parte appellata;
infatti, la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 2015), in quanto presupposto alla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, essendo questa stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto e conferma la sentenza appellata n.° 509/18, resa nel procedimento iscritto al n. 72/2018 R.G. dal Giudice di Pace di Castrovillari, pronunziata in data 27.03.2018 e pubblicata in data 22.05.2018;
sulle spese di lite;
CP_6
C. DÀ ATTO che è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in Castrovillari, il giorno 21 ottobre 2025.
È verbale.
Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 17 di 17
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI PRIMA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2944/2018 Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Verbale di Udienza del giorno 21 ottobre 2025 È presente:
1. l'avv. Francesca Rosito per delega dell'avv. SOMMARIO DOMENICO per parte ricorrente;
Parte_1
A questo punto, il Giudice invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. L'avv. Rosito si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria. Pertanto, questo Giudice, alle ore 16:30, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 2 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 21 ottobre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2944/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981” e vertente TRA
, C.F. rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. DOMENICO SOMMARIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE - E
, in persona del Prefetto pro tempore. Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE I fatti di causa e le posizioni delle parti. 1.1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Castrovillari in data 12.01.2018, ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1 CP_1
e contro il per l'annullamento dell'ordinanza n.
[...] Controparte_2
00040202 emessa dal Prefetto di Cosenza in data 9.11.2017 e notificata in data 20.12.2017 a seguito del verbale di contestazione n. 26004T2017, elevato in data 28.03.2017 dalla Polizia Municipale del Comune di Cassano Allo Ionio, per la violazione dell'art. 142, 8 co. C.d.S., con cui è stata comminata la sanzione di € 338,00 e con l'ingiunzione di pagare la somma di € 362,30. A sostegno della propria domanda ha eccepito che: Parte_1
- La ricorrente, avverso il verbale di contravvenzione n. 26004T2017 del 28.03.2017, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di , ha proposto ricorso al Prefetto di Controparte_2
Cosenza, con il quale impugnava la contravvenzione notificata;
- Ai sensi del primo comma dell'art. 204 C.d.S., il Prefetto avrebbe dovuto emettere entro 120 giorni il provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso e in quest'ultimo caso l'ingiunzione di pagamento, cosa che non ha fatto e, quindi, il ricorso proposto dall'istante deve considerarsi accolto;
- L'art. 204, 2 co. C.d.S. precisa “Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”;
- Essendo stato il provvedimento impugnato notificato il 20.12.2017 lo stesso è da considerarsi nullo e privo di qualsiasi efficacia e, quindi, il ricorso presentato da intendersi accolto ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis C.d.S., pertanto l'ordinanza va annullata o revocata con tutte le conseguenze di legge. Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 3 di 17
- Il ricorso è fondato e quindi andava accolto. Il Prefetto nell'emettere l'ordinanza di ingiunzione impugnata non ha fornito alcuna motivazione, si è limitato a vedere gli atti e ad emettere l'ordinanza;
- La ricorrente non ha commesso alcuna infrazione, avendo sempre rispettato i limiti di velocità e il Codice della strada. Nel tratto di strada ove è stata rilevata la contravvenzione non sono stati apposti i cartelli indicanti la misurazione dei limiti di velocità. Il
[...]
non ha fatto nulla per porre in condizione l'utente di conoscere ed essere Controparte_2 consapevole che quel tratto di strada è sottoposto a controlli con strumenti tecnici, essendo gli stessi apposti non a dovuta distanza dal rilevatore, per cui il guidatore non ha la possibilità di rallentare alla velocità richiesta;
- Inoltre, lo strumento non era perfettamente funzionante e correttamente installato, la misurazione effettuata non è corretta e, quindi, non si può dare alcun valore all'accertamento effettuato dalla Polizia Locale, la quale ha utilizzato un apparecchio non perfettamente funzionante;
- È chiaro che non è stata commessa nessuna infrazione e si è trattato solo di un errore tecnico che ha stabilito una velocità superiore rispetto a quella effettivamente tenuta dalla per cui non si può attribuire alcuna responsabilità in capo alla ricorrente;
Pt_1
- Inoltre, l'installazione dell'apparecchio rilevatore del limite di velocità è stata effettuata sulla Strada Statale di competenza esclusiva dell'ANAS, per cui il non può CP_2 accertare alcuna infrazione avvenuta su strada non rientrante nella sua competenza, né tantomeno può applicare sanzioni e chiedere il pagamento delle stesse;
i Vigili Urbani non sono la Polizia di Stato, che è in servizio permanente su tutto il territorio Nazionale e, dunque, non risultano legittimati a svolgere il servizio di Polizia Stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. Ciò anche se il tratto di strada ricade entro il territorio del cui afferisce la polizia. Ai sensi dell'art. 142, CP_2 comma 6 bis C.d.S. non risulta, inoltre, apposta una idonea segnalazione;
infatti, il cartello elettronico di velocità non apposto preventivamente, almeno 400 metri prima del rilevatore, non è illuminato e si trova dopo un cartello segnaletico con evidente difficoltà di visuale, per cui la sanzione non può essere applicata;
- Il verbale di contestazione è nullo per non essere stato redatto nei modi e nelle forme di legge, in quanto doveva essere redatto dalla Polizia di Stato e non dalla Polizia Locale, non avendo questa legittimità ad agire, trattandosi di super strada statale;
- Pertanto, la ricorrente non ha commesso alcuna infrazione, il verbale è nullo e, quindi, la sanzione applicata deve essere annullata o revocata;
- Infine, il citato non ha effettuato la verifica periodica di funzionalità di detto CP_2 autovelox, per cui l'accertamento della sanzione per eccesso di velocità è nullo;
- Dai motivi esposti è evidente che il provvedimento impugnato non poteva essere emesso e comunque è stato emesso e notificato oltre i termini di legge, per cui la sanzione ha perso efficacia;
- È, quindi, opportuno sospendere l'esecuzione del provvedimento per evitare ulteriori danni materiali, morali ed esistenziali e pertanto si chiede di sospendere provvisoriamente l'esecuzione del provvedimento impugnato. Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “…preliminarmente SOSPENDERE l'esecuzione del provvedimento impugnato. Nel MERITO accogliere il presente ricorso e di conseguenza annullare o revocare Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 4 di 17
l'ORDINANZA-INGIUNZIONE emessa dal Prefetto di Cosenza in data 9/11/2017, con tutte le conseguenze di legge. con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Castrovillari in data 26.03.2018 si è costituita in giudizio la Controparte_1 deducendo che:
− In data 28/03/2017, tramite apparecchiatura di rilevamento in modalità fissa della velocità T- EXSPEED v. 2.0, omologata, tarata e della cui presenza è stata data informazione all'utente tramite apposita e idonea segnaletica, si accertava che sul tratto di strada della S.S. 534 (Strada extraurbana secondaria), ricadente nel territorio comunale, il veicolo Tg. DS348HY transitava ad una velocità superiore al limite di 70 km/h prescritto dall'Ente proprietario della strada con apposito provvedimento. Non essendo stato possibile la CP_3 contestazione immediata della violazione e procedere alla identificazione del conducente del veicolo, in un momento successivo e sulla base degli elementi assunti dal fotogramma dell'infrazione, il Comando di Polizia Municipale di , per il tramite del Controparte_2 servizio ANCITEL ACI-PRA, acquisiva le generalità del proprietario/obbligato in solido del veicolo, identificato nella persona della ricorrente;
− Veniva dunque elevato il verbale di contestazione n. 26004T/2017 del 28.03.2017 (
[...]
– S.S. 534 km 18 + 300 Dir. A3), che veniva notificato in data 27.05.2017; CP_2
− Nonostante il diligente adempimento, veniva proposto ricorso ex art. 203 e ss. C.d.S. in data 13.07.2017 al Prefetto di Cosenza, che, accertata la correttezza della procedura, emetteva apposita ordinanza ingiuntiva, successivamente notificata alla parte;
− La domanda è inammissibile e comunque infondata;
− Quanto alla violazione del termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, si rileva che dal momento della ricezione del ricorso, il Prefetto lo trasmette all'organo accertatore entro 30 giorni, al fine di permettere a tale organo di presentare le proprie deduzioni;
dal momento della ricezione degli atti da parte del prefetto, l'organo accertatore ha 60 giorni per restituire gli atti al prefetto con le proprie deduzioni;
dal momento della restituzione degli atti da parte dell'organo accertatore, il Prefetto ha 210 giorni (30+60+120) per emettere l'ordinanza, senza dimenticare eventuali ulteriori slittamenti dovuti ai festivi;
− Quanto all'obbligo di motivazione, l'art. 3 L. n. 241/90 nel disciplinare il contenuto minimo della motivazione, precisa che essa debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, tenendo conto anche delle argomentazioni esposte dall'interessato nella memoria difensiva. L'ordinanza di ingiunzione è un provvedimento sanzionatorio che applica una sanzione amministrativa. Le regole generali sull'invalidità riflessa, i vizi degli atti endoprocessuali si riflettono in termini di validità sull'atto finale. La legge ammette che le ragioni della decisione possono anche risultare da altro atto richiamato dalla decisione stessa, anche per relationem. Nel caso di specie, la motivazione è stata resa in maniera consona alle disposizioni di legge in materia, dettagliando le ragioni giuridiche e le motivazioni di fatto che hanno indotto l'Autorità prefettizia a decidere per il rigetto della domanda;
− Ai sensi della L. n. 689/1981, per effetto della presunzione di colpevolezza, l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo si presume fino a che l'interessato – nel corso del procedimento sanzionatorio o nel corso del successivo giudizio di opposizione – non Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 5 di 17
fornisca la prova di aver agito senza colpa, con ribaltamento dell'onere probatorio che non ha rispondenza con il procedimento penale. Inoltre, la fase processuale è meramente eventuale;
− Quanto all'onere di adeguata segnalazione dell'autovelox in modalità fissa, non è la pubblica amministrazione a dover dimostrare l'adeguatezza della segnaletica, ma il trasgressore che si oppone all'infrazione. Nel caso in cui l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale ma la sua inadeguatezza, è il trasgressore a dover dimostrare l'inidoneità e l'insufficienza e non la P.A.;
− In merito alla doglianza dell'opponente, la Polizia Municipale di Cassano Allo Ionio, durante il servizio di polizia stradale, ovvero di rilevamento dei limiti di velocità a mezzo di autovelox fissi denominati “T-EXSPEED V. 2.0” nel rispetto dell'art. 142, comma 6 bis C.d.S. e in ottemperanza al D.L. 117/2007, convertito in L. n. 160/2007 e al Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il del 15.08.2007, effettua i Controparte_4 rilevamenti sul tratto di strada ove vige la segnaletica verticale fissa con scritta “controllo elettronico della velocità” con logo della Polizia Municipale, realizzata ai sensi degli artt. 77, 78, 79, 80, 3 co. 81, 13 co Reg. Esec. C.d.S., ovvero di colore di fondo blu per strade extraurbane secondarie. Quanto poi alle distanze, le norme si limitano a fissare la sola distanza massima in 4 km e più genericamente stabiliscono che tale distanza deve essere adeguata in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Nel caso di specie, i segnali di preavviso sono posizionati su entrambe le direzioni di marcia ad una distanza tale da assicurare una perfetta visibilità dei segnali di preavviso (1800m e 550 m direzione A3 – 1400m e 850m direzione S.S. 106 radd.) dai rispettivi rilevatori di velocità, anch'essi segnalati e realizzati seguendo le disposizioni su richiamate con aggiunta di un apposito pannello luminoso Led recante la scritta “ATTIVO” in modo permanente. È dunque soddisfatto il requisito previsto dalla L. 120/2010, art. 25 che fissa in almeno 1 km la distanza minima tra autovelox e il cartello che impone il limite di velocità che quella di 400 metri richiamata dalla prima circolare del
[...]
de 3.08.2007, valevole peraltro per le sole postazioni mobili e non riproposta CP_4 nel successivo D.M. 15/08/2007. Per ciò che riguarda la visibilità notturna, nessuna norma impone l'uso di dispositivi segnaletici luminosi;
− Inoltre, l'installazione e l'attestazione dei prodotti è stata svolta dalla società Controparte_5
, che ne ha certificato la conformità alle norme nazionali ed internazionali con proprio
[...] atto. La società è autorizzata da un organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA a rilasciare apposite certificazioni di conformità attestanti il soddisfacimento di tutti i criteri stabiliti da norme nazionali e comunitarie nel settore di propria competenza;
− In relazione ai cartelli stradali, non spetta al conducente disquisire sulla legittimità dell'atto che impone la prescrizione. Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta l'obbligo al comportamento legittimamente imposto. Non è ammissibile che un automobilista possa infrangere la prescrizione segnalata solo in ragione di una reale o supposta illegittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale;
− Per quanto riguarda la ripetizione dei segnali di preavviso dopo un'intersezione, sul tratto interessato dal servizio di rilevamento della velocità non ci sono intersezioni tali da imporre una eventuale ripetizione del segnale di preavviso di controllo di velocità; Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 6 di 17
− Quanto all'onere probatorio circa la funzionalità ed efficacia probatoria dell'autovelox, l'efficacia probatoria dello strumento perdura finché non sia accertato nel caso concreto e sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, che lo strumento è affetto da difetto di costruzione, installazione o funzionamento. Il verbale con cui l'agente trascrive la velocità del veicolo dopo averla ricavata dallo strumento usato per la misurazione della velocità fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.;
− Quanto all'omologazione e taratura, la prima non è richiesta per il singolo apparecchio ma per il modello utilizzato. Inoltre, in sede di approvazione al valore rilevato è applicata una riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h. il dispositivo denominato T-EXSPEED V. 2.0 è stato omologato con decreto dirigenziale n. 5298 il 27.10.2011, che ha valenza 20 anni, sicché le doglianze espresse dal ricorrente sono di mero stile. In merito alla taratura, nel caso di specie i rilevatori utilizzati sono provvisti dei certificati di taratura emessi in data 2.12.2016 da Laboratori Accreditati di Taratura e, quindi, sono in corso di validità, stante il carattere annuale della revisione/taratura;
− Nessuna norma impone poi il rilascio del nulla osta della sezione locale di Polizia Stradale;
la l. n. 168/2002 attribuisce alla locale sezione di Polizia Stradale diverse competenze che si sostanziano in attività preliminari all'emanazione del decreto prefettizio e miranti alla verifica delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico della strada interessata al solo fine di valutarne la possibilità della contestazione immediata delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S. e a tal fine propone una valutazione non vincolante alla . A ciò CP_1 si aggiunga che la Sezione di Polstrada di Cosenza, in data 16.11.2011, è intervenuta in Conferenza dei Servizi tenutasi per il rilascio del decreto prefettizio, confermando la mancanza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di sistemi di rilevamento per il controllo della velocità in modalità fissa su tutto il tratto di strada in questione;
− Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Comune di è stato Controparte_2 autorizzato dall' alla realizzazione e installazione di due postazioni fisse di CP_3 rilevamento della velocità lungo la S.S. 534 al km 17+450 dir. 106 radd. E al km 18+300 dir. A3 (Parere tecnico ANAS n. CZ15-094 e documento ANAS del 4.08.2017 prot. n. CDG-0408097-P). Per mero scrupolo difensivo, tutte le prescrizioni ivi enucleate sono state rispettate dal per come attestato dal tecnico Controparte_2 abilitato. Il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto è stato successivamente trasmesso all' che, in assenza di ulteriori rilievi, ha approvato il tutto mediante CP_3 silenzio assenso;
− Il , contrariamente a quanto dedotto, è autorizzato a Controparte_2 svolgere il servizio di rilevamento elettronico della velocità in modalità fissa, ai sensi del Decreto del Prefetto di Cosenza n. 1303/2012/Area III del 12.01.2012 emanato ai sensi del D.L. n. 121 del 20.06.2002 convertito in L. n. 168/2002. Inoltre, il Prefetto ha discrezionalità nell'individuazione delle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati. È dunque superfluo discettare se la conformazione dei luoghi sia tale da permettere l'accertamento delle violazioni con le modalità ordinarie;
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− La Polizia Municipale è territorialmente competente su tutto il territorio del Comune, a nulla rilevando né la classificazione geometrica e funzionale delle strade interne al territorio, né la loro classificazione amministrativa in base alla proprietà o al collegamento garantito. Secondo la L. n. 65/1986, all'art. 5 è previsto che il personale che svolge funzioni di polizia municipale ha funzioni di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e all'art. 3 che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni nel territorio di competenza, ossia il territorio comunale. Ciò trova riscontro nell'art. 12 C.d.S. e art. 22, 3 co. Reg. Esec. C.d.S. Gli agenti di Polizia Municipale, quindi, ben possono compiere legittimamente le loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa il territorio e quindi possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione è una strada statale al di fuori del centro abitato. Tanto premesso, la , ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… in via preliminare, non sospendere l'esecutività dell'atto impugnato;
in via principale, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
1.3. Alla prima udienza del 27.03.2018 è comparsa la sola parte ricorrente, precisando le proprie eccezioni e deduzioni;
all'esito la causa è stata assunta in decisione con lettura del dispositivo in udienza. Con sentenza n. 509/2018, resa in pari data e depositata in Cancelleria in data 22.05.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 72/2018 R.G., il Giudice di Pace di Castrovillari ha stabilito: “Il Giudice di Pace rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta. Nulla sulle spese del giudizio”.
2.1. Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 24.10.2018, Parte_1 ha proposto appello avverso la prefata sentenza, articolando i seguenti motivi di gravame:
− Premessi i fatti di causa e riportati i motivi addotti nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il ricorso doveva essere accolto e il giudice di prime cure avrebbe dovuto dare atto dei termini di prescrizione vigenti nell'ordinamento e valutare i punti indicati in ricorso;
− Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione o errata applicazione dell'art. 132, 2 co. n. 4 c.p.c., in quanto il giudice di prime cure non ha provveduto ad introdurre nella sentenza le ragioni di fatto e diritto che hanno condotto alla decisione;
il giudice, in particolare, ha riportato quanto dedotto dalle parti senza chiarire il motivo per il quale ha rigettato il ricorso. Pertanto, la sentenza è nulla per carenza di un requisito essenziale;
− Con il secondo motivo d'appello si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo considerato i punti del ricorso e soprattutto le seguenti prescrizioni che si ripropongono:
o Il giudice avrebbe dovuto far valere il primo motivo di ricorso con cui si è precisato che, ai sensi dell'art. 204, 1 co. C.d.S., il prefetto avrebbe dovuto emettere entro 120 giorni il provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso e in quest'ultimo caso l'ingiunzione di pagamento, cosa che non ha fatto e, quindi, il ricorso proposto andava accolto. Il ricorso è stato notificato al Prefetto in data 13.07.2017 e il Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 8 di 17
provvedimento impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 20.12.2017, quindi l'ordinanza doveva essere considerata nulla e priva di efficacia. Il ricorso presentato dall'istante doveva essere ritenuto accolto ai sensi dell'art 204, comma 1 bis C.d.S.. Il giudice ha violato l'art. 113 c.p.c. e non ha pronunciato secondo diritto;
infatti, detto termine, pari a 120 giorni, è dettato dalla legge e, pertanto, l'ordinanza impugnata andava annullata o revocata con tutte le conseguenze di legge;
o Nel tratto di strada interessato non sono stati apposti cartelli indicanti la misurazione dei limiti di velocità. I cartelli apposti non indicano la giusta misurazione, non sono stati apposti a dovuta distanza, non sono illuminati e non segnalano il tutor. La segnaletica ivi esistente è idonea solo ad indicare la presenza di un autovelox;
in più lo strumento non era perfettamente funzionante;
o Competente all'installazione dell'apparecchio è l' e non il per cui CP_3 CP_2 questi non poteva accertare alcuna infrazione, né poteva applicare sanzioni e chiedere il pagamento delle stesse. I vigili urbani non sono la Polizia di Stato, che è in servizio permanente, su tutto il territorio Nazionale e, dunque, non sono legittimati a svolgere il servizio di Polizia Stradale sulle strade extraurbane principali, equiparate alle autostrade. Ciò anche ove il tratto di strada ricada in ambito territoriale del Nel caso di specie, non è stata apposta idonea segnalazione, CP_2 infatti, il cartello di controllo elettronico di velocità non apposto preventivamente, almeno 400 metri prima del rilevatore, non è illuminato e si trova dopo un cartello segnaletico con evidente difficoltà di visuale, per cui la sanzione non poteva essere applicata. Il giudice non ha considerato detta doglianza, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
o Il verbale non è stato redatto nei modi e nelle forme di legge previste, infatti, lo stesso doveva essere redatto dalla Polizia di Stato e non dalla Polizia Locale, non avendo quest'ultima la legittimità ad agire, trattandosi di super strada statale. Pertanto, la ricorrente non ha commesso alcuna infrazione;
il verbale di accertamento è nullo e la sanzione deve essere annullata o revocata con tutte le conseguenze di legge;
o Il Comune non ha effettuato le verifiche periodiche della funzionalità dell'apparecchio rilevatore del limite;
o La multa è stata emessa in seguito a segnalazione da un tutor indicato dai cartelli stradali come autovelox. Nel tratto di strada percorso dalla conducente nel Comune di Cassano Allo Ionio il tutor viene segnalato come autovelox e non come tutor e questo comporta la nullità della multa emessa a danno di , Parte_1 in quanto il tutor deve essere segnalato espressamente e non come se fosse un autovelox;
ciò comporta un uso illegittimo della segnaletica e mancanza di trasparenza nei confronti degli automobilisti. La multa è illegittima in quanto non viene specificata la dicitura tutor ma viene impiegato un cartello idoneo ad indicare la presenza di autovelox, così come emerge dalla foto che si deposita. Dalla foto emerge poi che il limite è attualmente di 90 km/h; all'appellante è stata elevata la multa per una velocità di 94 km/h e doveva essere riconosciuto il limite di tolleranza previsto dalla legge, ossia di 5 km/h; la multa deve quindi essere dichiarata nulla a tutti gli effetti di legge. Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 9 di 17
− Dette doglianze sono state presentate per casi analoghi dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari e sono state tutte accolte con sentenze favorevoli ai ricorrenti.
− Il Giudice di prime cure non ha concesso il termine per note di replica richiesto dall'istante al fine di contestare quanto dedotto dalla prefettura costituita, violando in detti termini il diritto di difesa. Ciò posto l'appellante ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in riforma delle sentenza di primo grado, annullare o revocare l'ORDINANZA-INGIUNZIONE emessa dal prefetto di Cosenza in data 9/11/2017, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. 2.2. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 5.04.2022 è stata dichiarata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti della e ne è stata disposta la rinnovazione. Controparte_1
Successivamente, ritualmente espletato l'incombente a cura di parte appellante, nonostante la ritualità dell'avvenuta notificazione, non si è costituita in giudizio la Controparte_1
e, pertanto, all'udienza del 22.11.2022 ne è stata dichiarata la contumacia. All'esito dei disposti rinvii, all'ultima udienza del 21.10.2025, la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione.
3. In rito. 3.1. Va anzitutto rilevata l'integrità del contraddittorio regolarmente instaurato nei confronti della e non già nei confronti del Comune di Cassano Allo Ionio, ente che Controparte_1 ha emesso il verbale sotteso all'ordinanza di ingiunzione oggetto del presente giudizio – nonostante sia stato indicato quale resistente-appellato dalla parte appellante (Cfr. ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e ricorso in appello), in quanto tale ultimo soggetto non è parte necessaria nel procedimento de quo. Nel giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, regolato dagli artt. 22 e ss. l. n. 689/81 e successivamente dall'art. 6 D. lgs. N. 150/2011, unica legittimata passiva è l'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione opposta, ossia il Prefetto per i provvedimenti di sua competenza, a nulla rilevando la possibilità per la di avvalersi, ai CP_1 sensi dell'art. 6, 9 co. D.lgs. n. 150/2011, anche di funzionari delegati appartenenti all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore per la partecipazione al giudizio di primo grado, involgendo tale disposizione su questioni squisitamente di carattere processuale afferenti alla legittimazione del soggetto delegato alla partecipazione al giudizio per conto della (Cfr. CP_1
Cass. n. 18493 del 2020, nonché Cass. n. 8344 del 2013). Il giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, del resto, verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria, con la conseguenza che deve essere escluso che l'ente – in questo caso il – che ha emesso il verbale sotteso possa essere utilmente CP_2 evocato in giudizio o intervenire volontariamente ex art. 105 c.p.c., anche nei casi in cui vengano contestati vizi che attengono il merito del verbale elevato o qualora a detta amministrazione siano destinate le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni, esulando dall'oggetto del giudizio il credito spettante all'ente che ha emesso il verbale, con la conseguenza che l'eventuale partecipazione dell'ente al giudizio importerebbe l'inammissibilità della sua posizione (Cfr. la già citata Cfr. Cass. n. 18493 del 2020). Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 10 di 17
3.2. Nel caso di specie, ritualmente instauratosi il contraddittorio nei confronti della CP_1
- unico titolare della potestà sanzionatoria e legittimato passivo, in quanto autorità
[...] che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione opposta - non assume alcun rilievo, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti necessarie, che sia stato indicato dall'appellante quale ente opposto anche il , ente che ha emesso il verbale sotteso Controparte_2
(Cfr. atto introduttivo del primo grado di giudizio e del grado d'appello), con la conseguente irrilevanza, ai fini del giudizio, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, della regolarità della costituzione del contraddittorio nei suoi confronti sia in primo grado che nel presente grado di giudizio. Ciò in quanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, il non avrebbe, ad ogni modo, CP_2 potuto partecipare al giudizio di primo grado, né può essere considerato quale parte necessaria nel presente giudizio d'appello.
4. In via preliminare. 4.1 Va rilevata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342-434 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Con l'impugnazione, infatti, la parte deve indicare a pena di inammissibilità le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Nel caso di specie, infatti, sono rispettate le prescrizioni di legge in relazione al contenuto minimo richiesto - per come sopra riportato - ai fini del vaglio di ammissibilità del gravame. 4.2. Ancora in via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni proposte per la prima volta in sede di gravame. Il presente gravame è disciplinato dalle disposizioni di cui al d. lgs. 150/2011, che stabilisce l'applicazione del rito del lavoro, fatto salvo che per le norme espressamente escluse contemplate dall'art. 2 d. lgs. 150/2011; ne consegue che le nuove eccezioni svolte per la prima volta in appello violano la disposizione di cui all'art. 437, 2 co. c.p.c. - applicabile al presente giudizio in ragione della mancata indicazione della norma nell'art. 2– secondo cui nel giudizio d'appello “non sono ammesse nuove domande ed eccezioni”. La norma trova applicazione in tutti i casi in cui vengono sollevate per la prima volta nel grado d'appello nuove eccezioni in senso stretto, il cui rilievo deve necessariamente avvenire ad opera delle parti nei termini e nel rispetto delle preclusioni processuali, non estendendosi tale divieto alle eccezioni rilevabili d'ufficio. 4.3. Nel caso di specie è inammissibile il motivo di gravame concernente la contestazione circa il mancato riconoscimento del limite di tolleranza di 5 km/h, per essere stata rilevata una velocità di 94 km/h in violazione del limite di velocità imposto sul tratto di strada interessato dall'autovelox, costituendo questa eccezione nuova ai sensi dell'art. 437, 2 co. c.p.c., proposta per la prima volta proposta in sede di appello, non rilevabile d'ufficio e mai dibattuta in primo grado. Parimenti inammissibile, per le medesime ragioni, è il rilievo dell'appellante inerente la segnalazione del dispositivo T-EXSPEED v.
2.0. quale autovelox e non come tutor e la relativa produzione fotografica sul punto, allegata soltanto in fase d'appello. Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 11 di 17
A meri fini di completezza se ne segnala, in ogni caso, l'irrilevanza ai fini della decisione, essendo pacifico che il dispositivo utilizzato per il rilevamento dell'infrazione è un autovelox e non un tutor, per come risultante espressamente dalle stesse difese della parte appellata CP_1
in primo grado (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado).
[...]
Né rileva che in un momento successivo al rilevamento dell'infrazione il limite di velocità indicato sia non più quello precedentemente imposto di 70 km/h ma quello superiore di 90 km/h, atteso che nel giudizio di primo grado risulta incontestato tra le parti - per non esservi stata alcuna contestazione dell'appellante sul punto - che al momento del rilevamento e dell'accertamento dell'infrazione il limite di velocità imposto fosse di 70 km/h. Del resto, è la stessa parte appellante che nel ricorso introduttivo del presente giudizio d'appello riconosce che “il limite, attualmente, è di 90km/h” (cfr. ricorso in appello, p. 8).
5. Nel merito. 5.1. L'appello è infondato e, pertanto, la sentenza gravata deve essere integralmente confermata. Va premesso che il giudice dell'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere la corte territoriale rilevato d'ufficio la questione relativa all'eventuale soddisfazione del credito attraverso l'escussione del condebitore solidale, mai dibattuta nel corso del giudizio di merito;
Cassazione civile n. 4889 del 2016). 5.2. Destituito di fondamento è il primo motivo di gravame concernente la nullità della sentenza per insufficienza della motivazione e per violazione dell'art. 132 c.p.c., in quanto dal testo della sentenza è chiaramente evincibile sia il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure, sia le ragioni in fatto e le motivazioni in diritto addotte. Infatti, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta in primo grado rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione addotti dalla parte appellante. 5.3. Del tutto infondato è poi quanto lamentato dall'appellante in ordine alla mancata concessione del termine per replicare alle eccezioni e deduzioni della , in merito Controparte_1 alla quale si osserva, in via assorbente, che, all'unica udienza tenutasi in primo grado il giorno 27.03.2018, la parte si è limitata a dedurre la tardività del deposito della documentazione da parte dell'opposta e a chiedere la decisione della causa, senza chiedere alcun termine a difesa per il deposito di note di replica (Cfr. verbale di udienza del 27.03.2018). 5.4. Sono infondati anche gli ulteriori motivi di gravame proposti con cui la parte ha dedotto la nullità della sentenza per non avere il giudice di pace tenuto conto dei motivi di ricorso prospettati in primo grado, riproposti in questa sede, assumendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. Come rilevato dall'odierna appellante, nel giudizio di 'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n° 15333). Per la Pubblica Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 12 di 17
amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa. A tali principi si è conformato il giudice di prime cure, il quale ha puntualmente argomentato la propria decisione rispondendo a tutti i motivi di ricorso prospettati dalla parte e ritenendoli infondati. Ad ogni modo, a fronte della riproposizione dei medesimi motivi nel presente grado di giudizio, ne va rilevata l'infondatezza anche nel merito, con conseguente rigetto del gravame e conferma della sentenza impugnata. 5.5. In particolare, privo di pregio è quanto dedotto dall'appellante in relazione al mancato rispetto del termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Sulla base di quanto disposto dagli artt. 203 e 204 C.d.S., qualora sia stato proposto ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione dell'illecito direttamente dinanzi al Prefetto, questi, ai sensi dell'art. ex art. 203 c. 1 bis C.d.S., ha 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso per trasmettere il ricorso all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore, con i documenti allegati;
a questo punto l'organo accertatore, ai sensi dell'art. 203, 2 co. C.d.S., avrà 60 giorni di tempo per trasmettere gli atti al prefetto;
dalla data di ricezione di detti atti, ai sensi dell'art. 204, 1 co. C.d.S. il Prefetto ha 120 giorni di tempo per emettere l'ordinanza di ingiunzione o per emettere ordinanza motivata di archiviazione in caso di infondatezza. Si tratta di termini decadenziali, il cui mancato rispetto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e sono perentori ed imposti dalla legge ai fini della validità dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 204, co. 1 bis C.d.S., con la conseguenza che, in caso di ricorso al prefetto, in mancanza della tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio, questo deve intendersi accolto (Cfr. Cass. Sez. Unite n. 9591 del 2006). Ai fini del computo del periodo di tempo complessivamente assegnato all'autorità amministrativa ai fini dell'emanazione dell'ordinanza, i termini indicati dalle richiamate disposizioni sono cumulabili tra loro e consentono al Prefetto di usufruire per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative (Cfr. Cass. n. 13303 del 2009). Ne consegue che l'ordinanza di ingiunzione deve essere resa nel termine complessivo di 210 giorni. Nel caso di specie, come correttamente rilevato in primo grado, l'ordinanza di ingiunzione opposta è stata emessa nel rispetto del termine previsto, atteso che il ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto è stato proposto dalla ricorrente in data 13.07.2017, per come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, e la successiva ordinanza di ingiunzione è stata emessa in data 9.11.2017. Peraltro, l'ordinanza di ingiunzione è stata notificata in data 20.12.2017 e, dunque, nel rispetto dell'ulteriore termine di 150 giorni previsto a tale scopo dall'art. 204, 2 co. C.d.S.. 5.6. Parimenti infondato è il motivo di gravame concernente l'asserita inidoneità dei cartelli segnaletici apposti ai fini della segnalazione dell'autovelox per scarsa visibilità, nonché per essere gli stessi stati apposti ad una distanza inferiore a quella dovuta. Va rilevato che il motivo di opposizione, anche riproposto in sede di gravame, è connotato da evidente contraddittorietà nella misura in cui dapprima l'appellante rileva la mancata apposizione dei cartelli indicanti la misurazione della velocità con strumenti elettronici, salvo poi riconoscerne l'esistenza lamentando che la segnalazione del rilevatore si trovasse ad una distanza ritenuta non consona a consentire il rallentamento del veicolo per tempo (Cfr. p. 2 ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
p.6 ricorso introduttivo del presente procedimento). Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 13 di 17
Ne consegue che il motivo di impugnazione deve essere interpretato e circoscritto non già alla mancata apposizione della cartellonistica stradale ma alla sua inidoneità a segnalare lo strumento di rilevazione installato. In proposito si osserva che "in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa" (cfr. Cass. Civ. n. 6242 del 1999; Cass. civ. n. 23566 del 2017). Grava, infatti, sull'opponente al verbale l'onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di fornire il dovuto preavviso della presenza del rilevatore elettronico (da ultimo Cass. civ. n. 11792 del 2020). Tuttavia, non risulta agli atti l'allegazione, né la prova, di alcuna circostanza che consenta di ritenere dimostrato che la segnaletica stradale fosse apposta ad una distanza eccessivamente ridotta dal rilevatore, per come correttamente rilevato in primo grado. 5.7. Né, peraltro, risultano violate le norme concernenti le distanze tra i cartelli preposti alla segnalazione del rilevatore e lo strumento stesso, in quanto asseritamente posti ad una distanza asseritamente inferiore a 400 metri. Viene in rilievo sul punto il D.M. 15 agosto 2007, art.
2 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti
– che non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento;
ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo neppure la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (v. Cass. Civ. Ord. n. 25769 del 2013 e anche v. Cass. civ. n. 9770 del 2016). Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha stabilito sul punto che “Dalle fotografie in atti si evince che i cartelli si trovano alla distanza di 1800 metri dall'apparecchio di rilievo, alla distanza di 550 metri ed in corrispondenza del medesimo apparecchio” (Cfr. sentenza appellata, p. 3), con la conseguenza che tra il rilevatore e il segnale che impone il limite di velocità intercorre uno spazio ampiamente superiore a quello che l'attore ritiene non consono, di 400 metri. In relazione a tale circostanza occorre precisare che, pur non risultando in atti la documentazione allegata dalla in primo grado, incluse le fotografie richiamate dal Controparte_1 giudice di primo grado, queste possono ritenersi quali fatti storici provati alla luce del principio di non dispersione della prova o di acquisizione della prova. Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, detto principio opera anche per i documenti prodotti, sia in formato cartaceo che telematico e comporta che “il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione”, con la conseguenza, peraltro, che, ove lo stesso sia stato ritualmente acquisito nel corso del giudizio di primo grado e non più allegato in fase d'appello “Il giudice di appello può Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 14 di 17
inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado” (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 4835 del 2023). Nel caso di specie, l'espressa indicazione del contenuto delle fotografie allegate, mai neppure contestate dalla parte appellante in relazione a quanto da queste risultante, consente a questo giudice di apprezzarne il contenuto, ritenendolo provato, quale fatto storico agli atti, non ravvisandosi l'opportunità – non obbligatoriamente prevista – di disporre l'acquisizione della relativa documentazione ex art. 76 disp. Att. c.p.c.. Le evidenze richiamate dal giudice di pace consentono il rigetto del motivo di gravame proposto, stante l'evidente apposizione della segnaletica ad una distanza ragguardevole, in mancanza di elementi che consentano di ritenerla insufficiente nel caso concreto prospettato. Proprio in merito alla presunta scarsa visibilità, del resto, l'appellante si limita ad allegare, senza fornirne prova, che il cartello stradale è stato apposto “dopo un cartello segnaletico con evidente difficoltà di visuale”, senza addurre alcuna prova a riguardo (Cfr. ricorso in appello, p. 6). Del resto, “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante
“autovelox” non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza” (v. Cass. civ., n. 680 del 2011). 5.8. Sotto altro profilo, il motivo d'appello proposto risulta parimenti infondato nella parte in cui viene dedotta la non visibilità dei segnali per mancanza di illuminazione del segnale. L'art. 1 del decreto del ministero dei Trasporti del 15 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, per quel che qui interessa, prescrive che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo”. Il dettato normativo è inequivoco nel richiedere l'utilizzo alternativo degli strumenti di segnalazione individuati alle lettere “a”, “b”, e “c”. Ne consegue che non sussiste obbligo per l'amministrazione di apporre la segnaletica luminosa, ove
- come nel caso di specie - sia presente quella cartellonistica. 5.9. Privo di pregio giuridico è quanto dedotto dall'appellante in relazione alla presunta incompetenza della Polizia Municipale ad accertare l'infrazione ed elevare il relativo verbale sulle strade extraurbane principali. Per le sanzioni amministrative, ivi incluse quelle relative alla violazione delle disposizioni del codice della strada, ai sensi dell'art. 13, 4 co. L. n. 689/1981 è previsto che “All'accertamento delle Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 15 di 17
violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria” e tra gli agenti di polizia giudiziaria sono indicati dall'art. 57 c.p.p. anche “le guardie dei comuni”, ossia la Polizia Municipale. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale, infatti, esercitano le proprie funzioni istituzionali nel territorio comunale di propria competenza, sulla base di quanto espressamente stabilito dall'art. 3 L. 65/1986. Tra le funzioni specificatamente attribuite alla Polizia Municipale c'è proprio quella inerente al servizio di polizia stradale, espressamente previsto ai sensi dell'art. 5, 1 co. L. 65/1986 a mente del quale “
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge”. Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento ne consegue che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è legittimo l'accertamento dell'infrazione e l'elevazione del relativo verbale da parte della Polizia Municipale allorché l'attività sia avvenuta nell'ambito del territorio comunale di appartenenza – circostanza questa neppure contestata dall'appellante -, con irrilevanza dell'ubicazione e qualificazione della strada quale extraurbana o meno (Cfr. Cass. n. 21523 del 2011, nonché più recentemente Cass. n. 1506 del 2023). 5.10. Privo di pregio giuridico è poi quanto rilevato dall'appellante in relazione al presunto malfunzionamento dell'apparecchio di rilevazione e alla mancata verifica periodica di funzionalità dello stesso che, in ragione della stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Ai sensi dell'art. 45, 6 co. C.d.S. l'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S. si presume funzionante ove sia sottoposto a periodiche verifiche di funzionalità e taratura, che consentono il corretto rilevamento dell'effettiva velocità di guida del conducente del veicolo. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi […] I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura” (Cfr. Corte Cost. n. 113 del 2015). Proprio mediante la periodica - e annuale - taratura dell'apparecchio è, dunque, possibile rispettare le esigenze ravvisate dalla Corte Costituzionale ai fini della correttezza della misurazione della velocità di guida (Cfr. Cass. n. 2857 del 2025). Peraltro, in caso di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche ai sensi dell'art. 142 C.d.S. - qualora vi sia attestazione acché la Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 16 di 17
funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso - l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cfr. Cass. n. 21523 del 2011). Orbene, nel caso di specie, in coerenza con quanto già chiarito in merito al principio di acquisizione della prova, in mancanza di contestazioni da parte dell'appellante circa il contenuto del documento richiamato in sentenza dal giudice di prime cure, può ritenersi provato quanto accertato dal Giudice di primo grado circa la sussistenza del certificato di taratura del 2.12.2016, ossia in data antecedente di meno di un anno rispetto alla rilevazione della misurazione della velocità di guida, avvenuta in data 28.03.2017. Né la generica allegazione di un presunto malfunzionamento, privo di qualsivoglia ulteriore specificazione, può consentire nel caso di specie di giungere a differenti conclusioni. Ne consegue, dunque, l'infondatezza del relativo motivo di gravame proposto. 5.11. Alla luce di quanto sopra, il proposto gravame deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza appellata.
1. 6. Sulle spese di lite In relazione alle spese di lite del primo grado di giudizio, va precisato che quando il Giudice dell'appello conferma la sentenza di primo grado, come nel caso di specie, non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese (Cfr. Cass. n. 18837/2010). Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio, alla luce della contumacia della parte appellata;
infatti, la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 2015), in quanto presupposto alla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, essendo questa stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto e conferma la sentenza appellata n.° 509/18, resa nel procedimento iscritto al n. 72/2018 R.G. dal Giudice di Pace di Castrovillari, pronunziata in data 27.03.2018 e pubblicata in data 22.05.2018;
sulle spese di lite;
CP_6
C. DÀ ATTO che è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in Castrovillari, il giorno 21 ottobre 2025.
È verbale.
Udienza del giorno 21 ottobre 2025 - Pag. 17 di 17
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni