CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1281 del ruolo generale dell'anno
2022 tra
(C.F. , con l'avv. Giuseppe Forgione Parte_1 C.F._1
- appellante
e
C.F. e P.IVA ), con l'avv. Greta Morelli Controparte_1 P.IVA_1
- appellata avverso sentenza Tribunale di Frosinone n. 773 dell'anno 2021 oggetto contratto somministrazione conclusioni come in atti
conveniva in giudizio deducendo Parte_1 Controparte_1
l'illegittimità del provvedimento con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 9.490,06 in ragione di corrispettivi dovuti, ma non pagati, per la fornitura di acqua.
L'opponente contestava la validità del provvedimento sotto vari profili e ne chiedeva sia di accertarne l'illegittimità sia di accertare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere con l'intimata esecuzione.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse eccezioni sostenendo che fossero del tutto generiche e infondate essendo il credito adeguatamente provato sulla base della documentazione prodotta.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza proponeva appello chiedendone Parte_1
la totale riforma ed eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Resisteva Controparte_1
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che all'epoca in cui furono emesse le fatture poste a base dell'ingiunzione (anni 2017 e 2018), esso - nato Parte_1
l'1/2/2000 - era minorenne e non avrebbe potuto stipulare alcun contratto di fornitura con l'appellata.
Deduce inoltre che neppure era erede di , originario Persona_1
intestatario del contratto.
La società appellata ha contestato detta eccezione per violazione dell'art. 345 c.p.c. avendo l'appellante proposto detta eccezione solo in appello. Sul punto, in conformità al principio consolidato della giurisprudenza, rileva il collegio che, trattandosi di mera difesa e comunque essendo un'eccezione rilevabile anche d'ufficio, può essere proposta anche per la prima volta in appello.
Così infatti Cass. n. 30545/2017 secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per
l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Nella specie, relativa a giudizio di responsabilità aquiliana per lesioni conseguenti a caduta su marciapiede, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva la contestazione, sollevata per la prima volta in detta fase dal CP_2
convenuto, sulla titolarità del diritto di proprietà del marciapiede teatro del sinistro).
Nel merito si osserva quanto segue.
Va in primo luogo osservato che nessuna rilevanza può avere la mancanza di un contratto stipulato con la in quanto “il contratto CP_1
di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per
"facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. n. 20267 del 14/07/2023).
Deve quindi essere esaminata la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'appellante con riferimento all'ingiunzione in oggetto, non essendo contestata la fornitura di acqua presso l'utenza indicata nell'ingiunzione di pagamento.
Dalla documentazione in atti risulta che le fatture riguardano l'utenza intestata, all'epoca dei consumi, a , ubicata in Cassino, via Persona_1
Ausonia, 19; il pagamento è stato richiesto all'odierno appellante, alla morte del nonno, senza indicare se dovesse rispondere del pagamento “in qualità di erede” ma nella relata di notifica è semplicemente indicato FU Pt_1 Persona_2
”.
[...]
Ora, se pure è vero che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta, è però altrettanto vero che chi si assume creditore di un soggetto diverso da quello con cui venne stipulato il contratto (il nonno , cui Persona_1
era intestata l'utenza, anche perché l'odierno appellante all'epoca era minorenne) deve dimostrare il titolo per cui tale soggetto ne deve rispondere.
Nel caso di specie, per le forniture dell'anno 2017 e fino al 31 gennaio 2018,
l'odierno appellante non ne deve rispondere perchè era ancora minorenne e, comunque, il contratto era a nome del nonno, tanto che l'utenza era intestata al suddetto nonno.
Per il residuo periodo dell'anno 2018 occorre che il somministrante provi il titolo delle sue ragioni creditorie nei confronti del nipote dimostrando o che questi è successo al nonno nel contratto (appena divenuto maggiorenne) ovvero – come sembra nel caso di specie dato che la pretesa è indirizzata ad “ FU Pt_1
– che il nipote sia erede del precedente intestatario Persona_2
dell'utenza.
Nel caso in esame – al di là di un apodittico FU Pt_1 Persona_2
- non esiste alcun elemento da cui trarre che sia erede del nonno
[...] Pt_1
. Persona_1
Il creditore del nonno (il fornitore) avrebbe dovuto provare la qualità di erede dell'odierno appellante:
- o con un testamento, se esiste;
- o con documenti anagrafici che dimostrino che non vi sono altri parenti di grado poziore rispetto al nipote, ovvero che vi siano ma abbiano rinunciato all'eredità, ecc., e che il nipote abbia accettato, anche tacitamente (utilizzando, ad es., i beni del de cuius), l'eredità stessa. La società appellata, invece, non ha neppure allegato quale sia il titolo per cui considera erede il nipote (non basta certo la residenza attuale del nipote, residenza che può valere per i debiti di fornitura attuali e non per quelli contratti dal nonno).
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione deve essere accolta.
Assorbito il motivo relativo alla legittimità della procedura riscossiva.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014, come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 773/2021, Controparte_1
così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, annulla l'atto di ingiunzione di pagamento opposto e per l'effetto dichiara la mancanza del diritto del creditore istante di procedere con l'intimata esecuzione;
- condanna alla rifusione, in favore dell'appellante , delle Controparte_1
spese di lite, che liquida, per il primo grado in euro 4.500,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge e per il presente grado in euro
3.300,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario Giuseppe Forgione.
Roma, li 23 maggio 2025
Il Presidente estensore