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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 614/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alberto Amadio (pec e dall'Avv. Giovanna Email_1
Ollà (pec ) entrambi del Foro di Rimini ed elettivamente Email_2
domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Corso Giovanni XXIII n. 80 in Rimini (RN)
APPELLANTE
Contro
(C.F. nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] in Rimini (RN), (C.F. ) nato CP_2 C.F._3
a Ravenna (RA), il 29.4.1969 e residente in [...] in Rimini (RN), CP_3
(C.F. nato a [...], il [...] e residente in [...]
Alessandrini n. 2 in Santarcangelo di NA (RN) e (C.F. P_
) nato a [...], il [...] e residente in [...] in C.F._5
Rimini (RN), rappresentati e difesi dall'Avv. Simonetta Stargiotti del Foro di Rimini (pec
) con studio in Via Cavour n. 31 in Santarcangelo di Email_3
NA (RN)
APPELLATI
C.F. ) P_ C.F._6
pagina 1 di 17 APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 177/2022, Rep. 318/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3894/2012, emessa in data 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 1.10.2024 - 4.10.2024 all'esito di trattazione cartolare
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note scritte depositate il 30 settembre 2024
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 177/2022 emessa dal Tribunale Civile di Rimini emessa in data 27.01.2022 e depositata in data 23.02.2022, e riformare integralmente, per le ragioni su esposte, la sentenza impugnata e per l'effetto: in via preliminare: dichiarare inammissibili le domande di merito proposte dalle parti attrici e intervenienti, per carenza di interesse ad agire per i motivi dedotti in atti;
nel merito ed in via principale: rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo per cui è causa perché infondata in fatto
e diritto, con ogni conseguente provvedimento e conseguenza del caso;
in via subordinata:
a) rigettare la domanda di accertamento di indegnità ex art. 463 c.c. in capo al Sig. per i Parte_1 motivi di cui in narrativa e per l'effetto
b) rigettare la domanda di accertamento della qualità di eredi legittimi del Sig. in capo Parte_2
agli attori per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi, oltre a spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
In via istruttoria, si insiste per le istanze già formulate in I grado e pertanto:
A) la difesa di parte convenuta chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nell'autunno del 2011 il Sig. ha chiamato telefonicamente il Notaio Parte_2 Per_1
chiedendo di fissare un appuntamento in quanto era sua volontà modificare il contenuto del
[...] testamento reso nel 2004”;
pagina 2 di 17 2) “Vero che verso la fine di novembre il Sig. comunicò al Notaio che il Sig. Parte_1 Per_1
aveva richiesto la sua presenza in Ospedale al fine di manifestare le proprie nuove Parte_2 volontà testamentarie”;
3)“Vero che in data 30 novembre 2011, alle ore 11.15 circa, il Notaio si presentò Persona_1 presso l'Ospedale di Santarcangelo di NA ove incontrò il Sig. ”; Parte_2
4) “Vero che nell'occasione il Sig. manifestò al Notaio la propria volontà di Parte_2 Per_1 modificare il proprio precedente testamento per nominare come unico erede il Sig. ; Parte_1
5) “Vero che il Sig. dichiarò che intendeva escludere dalla successione la Sig.ra Parte_2 [...]
in quanto la medesima da tempo si era allontanata da lui, senza prestargli più alcun Persona_2
tipo di assistenza”;
6) “Vero che il Notaio fu impossibilitata a raccogliere formalmente le nuove formalità Per_1
testamentarie del Sig. in quanto in loco non erano disponibili n. 2 testimoni validi”; Parte_2
7) “Vero che il Notaio , a tal fine, richiese alla Caposala del reparto in cui era ricoverato il Per_1
Sig. se potesse contare per tale incombente su n. 2 infermieri/e, vedendosi però opporre Parte_2 rifiuto”;
8) “Vero che al momento in cui il Notaio comunicò al Sig. che in Per_1 Parte_2 quell'occasione, e per i motivi sopra esposti, era impossibilitata a raccogliere le sue volontà in un nuovo testamento, il Sig. scoppiò a piangere ribadendo le sue intenzioni di modificare Parte_2 il precedente testamento in favore del solo;
Parte_1
Si indicano come testimoni: sui capitoli da n. 1) a n. 8):
- Notaio , con Studio in Santarcangelo di R., Via Portici Persona_1
di Torlonia;
sui capitoli da n. 3) a n. 8):
- , residente in [...]sul R.; CP_6
- , residente in [...]sul R.”. Tes_1
Per , , e P_ Controparte_1 Controparte_3 [...]
CP_2
come da note scritte depositate il 23 settembre 2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, premessi ogni più opportuno accertamento e declaratoria, contrariis reiectis:
pagina 3 di 17
1. IN VIA PRELIMINARE, dato atto che con Ordinanza del 19.07.2022 emessa nel procedimento n.
614-1/2022 è stata rigettata l'istanza di inibitoria, non sussistendone i presupposti, confermare integralmente il provvedimento reso;
rigettare integralmente l'istanza di sospensione del presente giudizio in quanto inammissibile e del tutto infondata in fatto e in diritto;
respingere l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli appellati nel giudizio di merito in quanto del tutto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
2. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché privo di fondamento giuridico e fattuale, e/o per le ragioni di giustizia e/o di legge, l'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 177/2022 del Tribunale di Rimini, di cui si chiede la piena Parte_1
conferma nonché rigettare e respingere tutte le domande ex adverso proposte e da chiunque formulate;
3. NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA, rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte;
4. CONDANNARE l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria e per responsabilità aggravata, ex art 96 c.p.c., di una somma significativa da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 50.000 (cinquantamilaeuro) o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
5. In ogni caso, CONDANNARE parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre a quelle relative al giudizio di sospensione oltre rimborso forfettario
15%, iva e c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 6 -10.7.2012 , P_ CP_3
e hanno convenuto in giudizio , proponendo
[...] Controparte_1 Parte_1
azione di petizione ereditaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 533 c.c., così domandando il riconoscimento della propria qualità di eredi legittimi del de cuius deceduto il Parte_2
23.12.2011, in qualità rispettivamente di fratello e nipoti dello stesso, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni ereditari in esclusivo possesso del convenuto, compresi i frutti civili e naturali maturati e maturandi prodotti dall'apertura della successione sino al rilascio.
A tal fine parte attrice ha asserito che il testamento olografo datato 7 dicembre 2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 8.1.2012 al n. 629 e pubblicato in data 17.1.2012, Rep. 47035,
Racc. 9632, con il quale era stato istituito erede universale, era nullo per difetto di Parte_1
autografia e, comunque, invalido per incapacità assoluta del testatore.
1.1 - Si è costituito il convenuto in data 18.1.2013 eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire di parte attrice, stante l'esistenza di un testamento pubblico datato 5.2.2004, Repertorio degli pagina 4 di 17 atti di ultima volontà n. 62, Rep. 48181, Racc. 10264, pubblicato il 17.12.2012, con il quale erano stati comunque istituiti eredi universali lo stesso e ex coniuge del Parte_1 P_
convenuto, che tale testamento era perfettamente valido e che pertanto unico soggetto che eventualmente avrebbe potuto aver interesse all'accertamento dell'invalidità del testamento olografo sarebbe stata proprio la in quanto l'esito favorevole di tale accertamento avrebbe CP_7
comportato il diritto di quest'ultima a partecipare per la propria quota del 50% all'eredità del defunto
. Nel merito, ha domandato il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e, dunque, Parte_2
la declaratoria di validità del testamento olografo.
1.2 - Il Giudice istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P_
, la quale si è costituita proponendo, a sua volta, domanda di accertamento della nullità del
[...]
testamento olografo per carenza di autografia o, in subordine, per incapacità.
Inoltre, ha domandato l'accertamento dell'indegnità a succedere di per avere falsificato o Pt_3
comunque utilizzato un testamento falso, al fine di sentirne dichiarare l'esclusione dal testamento datato 5.2.2004 e l'accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva apposta dal testatore e ha in subordine chiesto che entrambi ( e fossero dichiarati eredi in parti uguali di Pt_1 P_
in forza del predetto testamento pubblico. Parte_2
1.3 – Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituito CP_2
figlio di fratello premorto del de cuius, il quale ha aderito alle domande attoree e Parte_4
domandato il riconoscimento della propria qualità di erede, con condanna di alla Pt_3
restituzione dei beni ereditari.
*
1.4 – Con separato atto di citazione notificato in data 21 marzo 2013 , P_
, e hanno promosso Controparte_3 Controparte_1 CP_2
contro e altro giudizio (iscritto con n R.G. 1979/2013), volto Parte_1 P_ all'accertamento ex art. 463 c.c., n 6 dell'indegnità a succedere di per aver falsificato co CP_8
comunque utilizzato un testamento falso, e alla conseguente declaratoria di esclusione dello stesso dalla successione del defunto anche in relazione al testamento del 2004, nonché Parte_2 all'accertamento nei confronti di del mancato avveramento della condizione P_
sospensiva apposta dal de cuius in seno al testamento pubblico del 2004 (dovere di assistenza da parte dei beneficiari sino alla morte), con conseguente accertamento della propria qualità di eredi legittimi del compianto . Parte_2
1.5 - All'esito della costituzione dei convenuti e , avvenuta P_ Pt_3
rispettivamente in data 5.7.2013 ed in data 27.9.2013, con comparse in seno alle quali la prima ha pagina 5 di 17 rassegnato le medesimi conclusioni di cui allo scritto costitutivo del parallelo giudizio R.G. 3894/12 ed il secondo ha domandato il rigetto delle domande spiegate sia da parte attrice che dalla convenuta all'udienza del 19.11.2013 la causa è stata riunita per connessione soggettiva e oggettiva alla P_
precedente iscritta al n. R.G. 3894/2012.
*
1.6 – Successivamente all'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi (in ordine all'allontanamento di dal marito e dal defunto), gli attori , P_ P_
, e hanno proposto querela Controparte_3 Controparte_1 CP_2
di falso incidentale avente ad oggetto il testamento olografo del 7.12.2011 e interpellato Parte_1 ai sensi dell'art. 222 c.p.c., ha dichiarato di volersi avvalere di tale testamento, sicché il Tribunale ha autorizzato la querela di falso sospendendo il procedimento in corso.
Nel giudizio incidentale a ciò dedicato, il Tribunale ha espletato l'interrogatorio formale di Pt_1
e la consulenza tecnica d'ufficio collegiale, e all'esito ha pronunciato la sentenza la sentenza
[...]
n. 105/2020 Rep. 227/2020, deliberata il 9 gennaio 2020 e pubblicata in data 4.2.2020, così decidendo:
“dichiara la falsità del testamento olografo, datato 07.12.2011, sottoscritto “ , Parte_2
pubblicato dal Notaio con verbale del 17.01.2012, repertorio n. 47.035, Raccolta n. Persona_1
9.632; dispone la cancellazione del suddetto testamento, nelle forme di cui all'art. 675, comma 2,
c.p.p.; condanna a rifondere a , , e Parte_1 P_ Controparte_3 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 8.318,00 a titolo di compenso professionale ed CP_2
euro 3.326,16 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di Parte_1
, , e della somma di euro P_ Controparte_3 Controparte_1 CP_2
5.822,08, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite di che si liquidano in euro Parte_1 P_
4.758,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002; pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio (liquidate con separato decreto) definitivamente a carico di . Parte_1
*
1.8 - Il giudizio recante il n R.G. 3894/2012 è stato riassunto da , P_ CP_3
, e e all'udienza fissata del 29 settembre
[...] Controparte_1 CP_2
2020 la difesa di e ha chiesto la sospensione, in attesa della definizione dell'incardinato Parte_1
appello spiegato avverso la sentenza n. 105/2020 che ha definito il giudizio di querela di falso, in pagina 6 di 17 subordine insistendo per l'ammissione della prova testimoniale del Notaio già chiesta in Per_1
seno alla memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 2 e ritenuta superflua dal precedente giudice istruttore. La difesa di i è associata alla richiesta di parte attrice, opponendosi alla sospensione P_ ed all'ammissione di prova testimoniale.
Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2021,1 il giudice ha respinto le istanze di in Parte_1
particolare rigettando l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 337, 2° co c.p.c., stante l'appello proposto o avverso la sentenza di falso e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.5.2021, alla quale ha trattenuto la causa in decisione.
Il Collegio, con sentenza n. 177/2022 Rep. 318/2022 emessa il 27.1.2022 e pubblicata in data
23.2.2022, si è così pronunciato: “dichiarata con sentenza n. 105/2020 - emessa dal Tribunale di
Rimini in data 09.01.2020 e pubblicata in data 04.02.2020 - la falsità del testamento olografo, datato
07.12.2011, sottoscritto “ ”, pubblicato dal Notaio con verbale del Parte_2 Persona_1
17.01.2012, repertorio n. 47.035, Raccolta n. 9.632, dichiara escluso dalla successione di Parte_1
come indegno ai sensi dell'art. 463, comma 1, n. 6, c.c.; accerta il mancato avveramento Parte_2
1 Rilevato che, a seguito dell'istanza di cui all'art. 297 c.p.c., il giudice provvede alla fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e, quindi, la causa riprende nel medesimo stato in cui si trovava al momento in cui ne è stata disposta la sospensione;
ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie in cui tutte le parti sono già costituite e non risulta essere stato autorizzato il deposito di alcun atto con il decreto di fissazione dell'udienza del 29.09.2020, la comparsa di costituzione depositata da in data 28.09.2020 debba essere espunta dal fascicolo telematico;
rilevato che il Parte_1 precedente Giudice Istruttore, con ordinanza del 16.10.2014, si è già pronunciato sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, ivi incluse quelle formulate da ritenuto che, allo stato, non vi siano elementi che impongano la modifica Parte_1 delle valutazioni operate con la predetta ordinanza;
rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso “ex lege”, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato” (cfr. Cass. n. 12035/2017); rilevato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne é stata fatta, con la conseguenza che la sospensione discrezionale è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (cfr. Cass. n. 24046/2014; Cass. n. 14738/2019); ritenuto che, nel caso di specie, le censure svolte da avverso la sentenza pronunciatasi sulla querela di falso non appaiono Parte_1 condivisibili, in quanto il Collegio ha puntualmente motivato l'adesione alle conclusioni rassegnate dai c.t.u. ed ha confutato i rilievi critici sollevati dai consulenti tecnici di parte;
ritenuto, pertanto, che non essendovi ragioni ostative al riconoscimento dell'autorità della predetta sentenza, l'istanza di sospensione del presente giudizio formulata da Parte_1 debba essere rigettata”.
pagina 7 di 17 della condizione sospensiva apposta da all'istituzione di già Parte_2 P_ [...]
, quale sua erede universale con il testamento pubblico datato 05.02.2004, pubblicato dal Notaio Per_2
con verbale del 17.12.2012, repertorio n. 48.181, Raccolta n. 10.264, e, per Persona_1
l'effetto, dichiara che già non ha acquistato la qualità di erede P_ Persona_2 universale di;
dichiara, per l'effetto, aperta la successione legittima di;
Parte_2 Parte_2
dichiara , , e eredi legittimi di P_ Controparte_3 Controparte_1 CP_2
; condanna a restituire a , , Parte_2 Parte_1 P_ Controparte_3 [...]
e i beni ereditari costituiti dalle unità immobiliari site nel Comune di CP_1 CP_2
Rimini, alla via Carpinello, distinte al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 67, particelle nn. 516 sub 1, 516 sub 2, 515 sub 3, 515 sub 1, e al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio
67, particelle nn. 142 e 519; condanna e in solido al pagamento in favore Parte_1 P_
di , , e delle spese di lite che si P_ Controparte_3 Controparte_1 CP_2
liquidano in euro 17.410,00 a titolo di compenso professionale ed euro 1.514,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio, reiterata da in seno alla comparsa conclusionale, per non avere questi addotto ulteriori elementi al Parte_1
riguardo e neppure prodotto l'appello avverso la sentenza di falso asseritamente impugnata.
Quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire in capo agli attori in ragione dell'esistenza del testamento pubblico del 5.2.2004 di cui gli stessi sarebbero stati già a conoscenza e della mancata proposizione della domanda di indegnità a succedere del , il Collegio ha evidenziato che Parte_1
la pubblicazione del testamento è avvenuta solo in data 17.12.2012 e, dunque, successivamente alla proposizione del presente giudizio e osservando, peraltro, che senza la declaratoria di nullità del testamento olografo del 2011 gli attori non avrebbero potuto aggredire il testamento pubblico anteriore.
Quanto, infine, alla declaratoria di indegnità a succedere di il Tribunale ha preso atto che Parte_1 la sentenza emessa all'esito del procedimento di querela di falso ha accertato che sia il testo sia la sottoscrizione sono riconducibili alla mano del convenuto, il quale, di contro, non ha comprovato (non essendo idonee al riguardo le prove articolate), né tempestivamente allegato che il defunto avesse manifestato la propria volontà di cambiare il precedente testamento pubblico al fine di nominarlo quale erede universale ed avesse acconsentito alla compilazione da parte dello stesso della scheda testamentaria non potendo provvedersi di persona. Ha quindi ritenuto escluso dalla Parte_1
successione per indegnità.
Con riguardo al primo testamento il Tribunale ha evidenziato che l'istituzione ad eredi di P_
e di era sottoposta a condizione sospensiva e ha osservato che “la volontà espressa
[...] Parte_1
pagina 8 di 17 dal nell'istituire e suoi eredi universali in quanto mi sono sempre Pt_2 Parte_1 P_
stati vicini, mi assistono con amore, ed a condizione che continuino ad assistermi e a starmi vicino fino al giorno della mia morte” deve essere interpretata nel senso che il de cuius abbia inteso subordinare la propria disposizione alla circostanza che e con lui conviventi al momento Parte_1 P_ della redazione del testamento, avessero continuato a prestargli quella stessa assistenza di cui all'epoca godeva con continuità ed assiduità per il fatto di vivere con e nella Parte_1 P_
medesima abitazione.”
Ha quindi ritenuto non recepibile la prospettazione della secondo la quale per l'avveramento P_ della condizione sarebbe stato sufficiente l'aver mantenuto con il “rapporti affettivi continuativi Pt_2
… ora facendogli visita assieme ai figli, a cui il de cuius era legatissimo, ovvero tramite costanti contatti telefonici, ora manifestandogli comunque la propria presenza per aiutarlo e assisterlo ove di bisogno, anche durante la degenza ospedaliera” e ha ritenuto non avverata la condizione sospensiva apposta alla sua istituzione di erede.
Tanto premesso, il Collegio ha dichiarato eredi di , , Persona_3 Controparte_3
e , come specificato Controparte_1 CP_2
*
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in Parte_1
data 30.3.2022 affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 337 c.p.c. – omessa, insufficiente e/o contradditoria motivazione circa l'istanza di sospensione del giudizio. Parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza in punto di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 337, secondo comma,
c.p.c. evidenziando l'opportunità di attendere l'esito del giudizio di appello anche in considerazione della coincidenza del giudice relatore nel procedimento incidentale rispetto a quello principale in primo grado.
- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori – il testamento pubblico 5.2.2004. Parte appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di attribuire la dovuta rilevanza l Tribunale della pregressa conoscenza di controparte del testamento pubblico del 2004, provata dalla comunicazione stragiudiziale del 6.4.2012, testamento che comunque li escludeva dall'eredità del defunto e, pertanto, reiterando l'allegata insussistenza Parte_2 dell'interesse ad agire in capo agli attori, i quali si sarebbero limitati ad impugnare il testamento olografo del 2011, senza peraltro formulare domanda di indegnità;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 463 c.c. e 2697 c.c. – omessa, insufficiente e-o contraddittoria motivazione: - sulla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già articolate pagina 9 di 17 con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e non espletate e sulla dichiarazione di indegnità del Sig.
. L'appellante ha lamentato la mancata ammissione di richieste istruttorie formulate Parte_1
tempestivamente nelle more del giudizio di primo grado, segnatamente l'interrogatorio formale e per testimoni con l'escussione del Notaio , formulate allo scopo di provare che la Persona_1
volontà del defunto fosse quella rappresentata nel corpo del testamento olografo del 201, cioè di nominare quale unico erede . Inoltre, ha dedotto che la sentenza sarebbe priva di Parte_1
motivazione nella parte in cui ha supposto l'inidoneità delle istanze istruttorie formulate ed ha ribadito che, in disparte l'accertamento dell'autenticità o meno della grafia nonché della riferibilità al el Pt_1
testamento medesimo, l'ammissione dei mezzi istruttori predetti avrebbe consentito di accertare l'effettiva volontà del defunto, accertamento decisivo ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di indegnità. Dunque, ha insistito per l'espletamento istruttorio.
Ha poi formulato istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.1 - Si sono costituiti in giudizio , , P_ Controparte_1 CP_3
e , i quali hanno resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto.
[...] CP_2
Quanto al primo motivo di appello, parte appellata si è opposta alla domanda di sospensione ex art. 337
c.p.c., deducendo come l'articolo predetto non impone un obbligo di sospensione in capo all'Autorità giudicante, ma una facoltà e correttamente il Giudice di prime cure non l'ha esercitata alla luce delle emergenze processuali che avrebbero dimostrato l'inconsistenza delle tesi difensive e delle temerarie eccezioni di controparte.
Quanto al secondo motivo, ha ribadito il concreto interesse ad agire ai sensi del combinato disposto degli articoli 100 c.p.c., 570 c.c. e 572 c.c., al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo, in assenza della quale non avrebbero potuto aggredire l'anteriore testamento pubblico del
5.2.2004, pubblicato soltanto nel 17.12.2012.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellata si è opposta alle reiterate istanze istruttorie già respinte in primo grado, evidenziando gli esiti degli accertamenti compiuti, in punto di falsificazione del testamento olografo, dai CTU Dott. e Dott.ssa condivisi dal CTP e Persona_4 Persona_5
fatte proprie giudice, per cui, contrariamente alle prospettazioni avversarie, la volontà del de cuius sarebbe stata del tutto assente, trattandosi di testamento nullo in ragione della falsificazione.
Da ultimo, parte appellata si è opposta alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza rappresentando la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione ed ha spiegato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in misura non inferiore ad euro
50.000,00 o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in subordine, in via equitativa.
A tal fine ha rappresentato la gravissima mala fede e il pervicace intento doloso dell'appellante che ha pagina 10 di 17 falsificato il testamento, lo ha usato e ha sostenuto, in tutti gli atti processuali e nella stessa comunicazione del 6.4.2012, con conclamata malafede, la genuinità del medesimo. Inoltre, ha evidenziato la condotta alla stregua di abuso del processo perpetrata da controparte, a tal fine eccependo l'inammissibilità della modifica delle conclusioni rispetto al primo grado ove parte appellante aveva chiesto sub a) il rigetto della domanda di nullità e di annullamento del testamento olografo, salvo in appello domandare il solo annullamento. Da ultimo, ha rappresentato che la condotta di controparte ha comportato lungaggini processuali, anni durante i quali controparte è rimasto nel possesso esclusivo dei beni ereditari e ha fatto proprio tutti i frutti naturali e civili maturati.
2.2 – Con ordinanza del 21 luglio 2022 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. All'udienza di prima comparizione dell'11 ottobre 2022, vista la ritualità della notifica dell'atto di appello, ha dichiarato la contumacia di e fissato per la P_ precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.3.2024, poi differita e sottoposta a trattazione cartolare.
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza in data 1° ottobre
2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Va preliminarmente delineato il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, nella quale non è più in discussione la mancata qualità di erede di la quale (oltretutto P_
rimanendo contumace in questa fase) non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di cui trattasi
(n 177/2022), che pertanto è passata in giudicato nella parte in cuiaccerta il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta da all'istituzione di già Parte_2 P_ [...]
, quale sua erede universale con il testamento pubblico datato 05.02.2004, pubblicato dal Notaio Per_2
con verbale del 17.12.2012, repertorio n. 48.181, Raccolta n. 10.264, e, per Persona_1
l'effetto, dichiara che già non ha acquistato la qualità di erede P_ Persona_2
universale di . Parte_2
4 - Venendo ai motivi d'impugnazione, deve preliminarmente darsi atto che il giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 105 depositata il 04.02.2020, che ha dichiarato la falsità del testamento olografo del 7.12.2011, alla luce dei risultati dell'accertamento tecnico, si è concluso con il rigetto del gravame.
Gli appellati hanno prodotto la sentenza della Corte di appello 1826/2024 in data 30 settembre 2024 e l'appellante ha espressamente dedotto, nella comparsa conclusionale, che “il sig. è Parte_1
pertanto determinato a procedere solo in forza del secondo e del terzo motivo di impugnazione, con particolare riferimento alle censure aventi ad oggetto l'errata decisione del Tribunale di Rimini
pagina 11 di 17 nell'ambito della domanda di dichiarazione di indegnità in capo all'odierno appellante, ove ha negato al il diritto di poter dare prova che la volontà del testatore corrispondesse a quella portata Parte_1 dal testamento olografo dichiarato oggetto di falsità”.
Ancora, nella memoria di replica la difesa di Mani dichiara che “…l'appellante, vista la sfavorevole pronuncia di codesta On.le Corte Di Appello e valutando l'inopportunità sotto vari profili di procedere con ulteriore impugnazione, non può che attenersi alla decisione che ha dichiarato falso e attribuibile alla di lui grafia il testamento olografo de quo. Logica conseguenza di tale decisione è infatti quella di non alimentare in questa sede il I motivo di appello, in quanto sostanzialmente vertente su contestazioni alla ridetta sentenza riferita alla querela di falso che, sotto il profilo logico e giuridico;
contestazioni che si appalesano, ora, come incompatibili con la predetta decisione ormai passata in giudicato”.
In conformità a quanto dedotto dall'appellante in ordine alla sua determinazione di non procedere oltre, in punto di falso, con il ricorso per cassazione, gli appellati danno atto che la sentenza di questa Corte
n.1826/2024 è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nel termine.
Trattasi evidentemente di circostanza assorbente circa il venir meno dell'attualità della questione, fermo restando che, per condivisibile orientamento della Corte di legittimità “la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso”. (Cass. civile sez. VI, 13/01/2021, n. 414; Cass. civile Sez.
1, sent. 3 novembre 2016, n. 22269; Cass. Civile, Sez. 1, sent. 9 giugno 2011, n. 12638, Cass. civile,
Sez. 5, sent. 15 maggio 2006, n. 11154).
In definitiva, la falsità del testamento olografo di cui si discute non è più in discussione nel presente giudizio.
5 - Con il secondo articolato motivo di appello parte appellante ha eccepito l'omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione in punto di carenza di interesse ad agire in capo agli odierni appellati insistendo nel rappresentare che gli attori fossero già a conoscenza del testamento pubblico del 5.2.2004, che nominava erede con la ex coniuge e, dunque, li Parte_1 P_
privava di interesse ad agire. Ha, inoltre, insistito nel rappresentare che gli attori avrebbero limitato la declaratoria di nullità al testamento olografo del 2011 ed omesso di formulare domanda di accertamento della sua indegnità a succedere.
pagina 12 di 17 Neppure tale doglianza merita accoglimento.
Vanno infatti senz'altro condivise le argomentazioni rese dal Tribunale nella parte in cui ha dato rilievo alla data di pubblicazione del testamento pubblico del 5.2.2004, avvenuta in data 17.12.2012 e, dunque, successivamente all'incardinata iniziativa giudiziale, introdotta con atto di citazione notificato in data
6-10.7.2012, a mezzo della quale gli odierni appellati hanno domandato la declaratoria di nullità del testamento olografo del 2011 ed invocato l'accertamento della propria qualità di eredi.
È soltanto la pubblicazione a rendere il testamento legalmente noto, secondo le specifiche modalità previste dalla legge notarile, per cui dopo la morte del testatore il notaio deve far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili (art. 61, comma 4, L. n. 89/1913).
Nel caso di specie la pubblicazione è avvenuta ad opera del notaio di il 17 dicembre Per_1 Per_1
2012, con verbale di passaggio agli atti tra vivi registrato il 28.12.2012 e, a seguito di tale adempimento, può ritenersi che gli odierni appellati abbiano avuto contezza dell'integrale contenuto delle volontà testamentarie espresse e della condizione sospensiva ivi apposta.
Del resto, nella comunicazione del 6.4.2012 il legale di si è limitato ad allegare “Inoltre il Parte_1
de cuius aveva già disposto dei suoi averi per testamento pubblico in data 5.2.2004, nominando suoi eredi il sig. e la moglie . Non vi è alcuna indicazione del notaio rogante, del Parte_1 Persona_2
numero di raccolta e del numero di repertorio, né del contenuto del testamento. E così, a seguito della costituzione del in data 18.1.2013 nel giudizio R.G. 3894/2012, a mezzo della quale hanno Parte_1
versato in atti il testamento pubblico predetto, gli odierni appellati hanno introdotto il giudizio recante
R.G. 1979/2013, con atto di citazione notificato in data 21.3.2013, volto all'accertamento ex art. 463
c.c. dell'indegnità a succedere del signor per falsificazione e-o utilizzo di testamento falso, con Pt_1
conseguente esclusione dello stesso dalla successione del defunto anche in relazione al Parte_2 testamento del 2004, nonché all'accertamento nei confronti di del mancato P_
avveramento della condizione sospensiva apposta dal de cuius in seno al testamento pubblico del 2004.
Dev'essere, pertanto, anche sul punto confermata la decisione cui è pervenuto il Tribunale.
È, inoltre evidente che la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento del 2011 per difetto di autografia si pone come antecedente logico della succedanea domanda di accertamento della indegnità (conseguente alla falsificazione della scheda testamentaria olografa ad opera del Mani
Ndoc): è quindi corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui al momento dell'introduzione del primo giudizio gli attori avevano senz'altro un concreto interesse ad agire al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo, in assenza della quale essi non avrebbero potuto inficiare (per indegnità) la qualità di erede derivante al convenuto dal precedente testamento pubblico,
pagina 13 di 17 pur anteriore. Può aggiungersi peraltro che non parrebbe insussistente tale interesse fintanto che non fosse spirato il termine per impugnare – per qualsiasi motivo – il testamento più risalente o vi fosse stata prestata acquiescenza.
6 - Il terzo motivo sottopone a censura la sentenza per avere il Tribunale pronunciato l'indegnità a succedere del Mani Ndoc limitandosi ad una ricezione delle conclusioni di cui alla sentenza n.
105/2020. Si soggiunge, inoltre, che l'appellante non avrebbe avuto motivo di falsificare il testamento olografo, essendo consapevole dell'esistenza del testamento pubblico del 2004 che lo indicava come erede, di fatto, unico, in ragione del mancato avveramento della condizione apposta dal de cuius nei confronti della ex coniuge e, dunque, non avrebbe avuto alcun interesse a falsificare o scrivere di suo pugno un ulteriore testamento avente effetti identici all'anteriore.
Ferma tale premessa, parte appellante prosegue criticando la motivazione del Tribunale nella parte in cui lo avrebbe, da un lato, gravato della prova liberatoria e, dall'altro, avrebbe, a torto, rigettato la richiesta di interrogatorio formale e di escussione del notaio di richiesta probatoria – in Per_1 Per_1 tesi dell'appellante - atta a provare la convergenza tra il contenuto del testamento olografo falsificato e l'intenzione del de cuius. Da ultimo ha eccepito la carenza di motivazione in punto di inidoneità di tali istanze istruttorie a supporto della dedotta circostanza rilevante al fine di escludere l'indegnità a succedere.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.
Una volta accertato ormai incontestabilmente (in assenza di impugnazione della sentenza n 1826/2024) che il testamento olografo del 7 dicembre 2011 non è stato redatto dal de cuius ed è Parte_2
stato falsificato da ricorre l'ipotesi di cui all'art. 463, n 6) c.c., per cui è escluso dalla Parte_1
successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”
E' appena il caso di notare che l'accertamento della falsità, cui il Tribunale è pervenuto alla luce delle inequivocabili risultanze della CTU espletata nel giudizio di falso e comunque presente agli atti di primo grado, non è posto comunque orami più in discussione, né potrebbe esserlo anche aderendo all'orientamento secondo il quale: “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa
l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (SU
12307/2015)
Tanto premesso è vero che in specifici casi la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non si ha indegnità allorquando colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno dimostri di non aver inteso arrecare offesa alla volontà del de cuius (Cassazione civile, sez. II, 04.12.2015, n. 24752; Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 19045/2020), precisando peraltro che tale prova (di non aver inteso pagina 14 di 17 offendere la volontà del de cuius) deve consistere nel fatto che il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass. n. 24752 del 2015; Cass. n.
15375 del 2000).
Come già ritenuto dal Tribunale, le prove orali articolate dall'odierno appellante non sono idonee a supportare l'insussistenza della causa di indegnità.
Ritiene infatti questa Corte che i capitoli di prova formulati dal convenuto riproposti all'atto Pt_1
della precisazione delle conclusioni e reiterati in appello sono stati già correttamente dichiarati superflui con l'ordinanza del 16 ottobre 2014, e non sarebbero utili a dimostrare che il Parte_2
avesse autorizzato a compilare la scheda testamentaria. D'altra parte ciò confligge con quanto Pt_1
sempre sostenuto da il quale ha sempre negato nel corso del giudizio di primo grado di Parte_1
essere stato l'effettivo autore della scheda testamentaria
In ogni caso dalla lettura del capitolato riproposto emerge che i primi due capitoli sono assolutamente generici e irrilevanti (1) vero che nell'autunno del 2011 il Sig. ha chiamato Parte_2
telefonicamente il Notaio chiedendo di fissare un appuntamento, in quanto era sua Persona_1 volontà modificare il contenuto del testamento reso nel 2004”; 2) “Vero che verso la fine di novembre il Sig. comunicò al Notaio che il Sig. aveva richiesto la sua Parte_1 Per_1 Parte_2 presenza in Ospedale al fine di manifestare le proprie nuove volontà testamentarie”): il secondo si riferisce addirittura ad un'attività posta in essere dallo stesso Pt_1
Parimenti il capitolo 5) (“Vero che il Sig. dichiarò che intendeva escludere dalla Parte_2
successione la Sig.ra in quanto la medesima da tempo si era allontanata da lui, Persona_2 senza prestargli più alcun tipo di assistenza”) è del tutto superfluo e ormai irrilevante, in quanto riguarda la volontà di escludere che è stata ritenuta esclusa dalla successione dalla P_
sentenza di primo grado, non impugnata sul punto da alcuno)
I restanti capitoli ( 3)“Vero che in data 30 novembre 2011, alle ore 11.15 circa, il Notaio Persona_1 si presentò presso l'Ospedale di Santarcangelo di NA ove incontrò il Sig.
[...] Pt_2
;4) “Vero che nell'occasione il Sig. manifestò al Notaio la propria
[...] Parte_2 Per_1
volontà di modificare il proprio precedente testamento per nominare come unico erede il Sig. Pt_1
; 6) “Vero che il Notaio fu impossibilitata a raccogliere formalmente le nuove volontà
[...] Per_1 testamentarie del Sig. , in quanto in loco non erano disponibili n. 2 testimoni validi”; 7) Parte_2
“Vero che il Notaio a tal fine, richiese alla Caposala del reparto in cui era ricoverato il Per_1
Sig. se potesse contare per tale incombente su n. 2 infermieri/e, vedendosi però opporre Parte_2
pagina 15 di 17 rifiuto”; 8) “Vero che al momento in cui il Notaio comunicò al Sig. che in Per_1 Parte_2 quell'occasione, e per i motivi sopra esposti, era impossibilitata a raccogliere le sue volontà in un nuovo testamento, il Sig. scoppiò a piangere ribadendo le sue intenzioni di modificare il Parte_2 precedente testamento in favore del solo ) ancora una volta sono inidonei a dimostrare che Parte_1
il de cuius abbia inteso demandare a la compilazione della scheda testamentaria, perché Parte_1
anzi – nella prospettazione del capitolato – risulterebbe semmai che l'anziano era consapevole della necessità di rivolgersi a un notaio e non certo al beneficiario delle disposizioni di ultima volontà, mentre la stessa articolazione delle circostanze capitolate rende l'ipotetica conferma delle circostanze insufficiente e monca, in quanto non è detta la ragione per la quale al difetto di contingente disponibilità di testimoni il 30 novembre 2011 non si sia supplito organizzando un successivo appuntamento per redigere l'atto alla presenza di ulteriori testimoni.
L'inutilità dei mezzi di prova testè esaminati è in ogni caso determinata dal fatto che l'eventuale volontà manifestata da in tale occasione non comporta che egli l'abbia mantenuta fino Parte_2
alla data della redazione del testamento risultato falso ( che è stato datato 7 dicembre 2011) e nulla può dirsi in ordine al fatto che all'atto della redazione (la cui data peraltro, stante l'accertata non autografia della scheda testamentaria, non è certa) fosse determinato a istituire erede il solo Parte_2 Pt_1
e lo avesse espressamente delegato a tale redazione.
[...]
7 – L'appello di va quindi integralmente respinto e la regolamentazione delle spese di Parte_1
lite del grado segue la sua soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, sulla base dei parametri medi previsti dal DM n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità media) e tenuto conto dell'attività svolta per la fase dell'inibitoria.
8- Va infine accolta – sempre per questo grado di giudizio - la richiesta di condanna di Parte_1
proposta dagli appellati e ai P_ Controparte_3 Controparte_9 CP_2 sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, stante l'inequivocabile consapevolezza della falsità della scrittura, come risultante dall'intervenuta definizione del parallelo giudizio di querela di falso, che ha accertato l'attribuibilità allo stesso a redazione della scheda e Pt_1
inficia ab origine la prospettazione dell'appellante di una propria corretta condotta.
Si reputa equo liquidare tale somma in misura prossima ad 1/3 di quanto liquidato a titolo di spese di lite, e così in euro 4.500,00.
9. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 16 di 17 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 177/2022 del Parte_1
Tribunale di Rimini, Rep. 318/2022, emessa in data 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. 3894/2012;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati Parte_1 P_ Controparte_3
e le spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro Controparte_9 CP_2
14.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore degli Parte_1
appellati e della somma di P_ Controparte_3 Controparte_9 CP_2
euro 4.500,00
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 614/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alberto Amadio (pec e dall'Avv. Giovanna Email_1
Ollà (pec ) entrambi del Foro di Rimini ed elettivamente Email_2
domiciliato presso lo studio dei predetti difensori sito in Corso Giovanni XXIII n. 80 in Rimini (RN)
APPELLANTE
Contro
(C.F. nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] in Rimini (RN), (C.F. ) nato CP_2 C.F._3
a Ravenna (RA), il 29.4.1969 e residente in [...] in Rimini (RN), CP_3
(C.F. nato a [...], il [...] e residente in [...]
Alessandrini n. 2 in Santarcangelo di NA (RN) e (C.F. P_
) nato a [...], il [...] e residente in [...] in C.F._5
Rimini (RN), rappresentati e difesi dall'Avv. Simonetta Stargiotti del Foro di Rimini (pec
) con studio in Via Cavour n. 31 in Santarcangelo di Email_3
NA (RN)
APPELLATI
C.F. ) P_ C.F._6
pagina 1 di 17 APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 177/2022, Rep. 318/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3894/2012, emessa in data 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 1.10.2024 - 4.10.2024 all'esito di trattazione cartolare
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note scritte depositate il 30 settembre 2024
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 177/2022 emessa dal Tribunale Civile di Rimini emessa in data 27.01.2022 e depositata in data 23.02.2022, e riformare integralmente, per le ragioni su esposte, la sentenza impugnata e per l'effetto: in via preliminare: dichiarare inammissibili le domande di merito proposte dalle parti attrici e intervenienti, per carenza di interesse ad agire per i motivi dedotti in atti;
nel merito ed in via principale: rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo per cui è causa perché infondata in fatto
e diritto, con ogni conseguente provvedimento e conseguenza del caso;
in via subordinata:
a) rigettare la domanda di accertamento di indegnità ex art. 463 c.c. in capo al Sig. per i Parte_1 motivi di cui in narrativa e per l'effetto
b) rigettare la domanda di accertamento della qualità di eredi legittimi del Sig. in capo Parte_2
agli attori per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi, oltre a spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
In via istruttoria, si insiste per le istanze già formulate in I grado e pertanto:
A) la difesa di parte convenuta chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nell'autunno del 2011 il Sig. ha chiamato telefonicamente il Notaio Parte_2 Per_1
chiedendo di fissare un appuntamento in quanto era sua volontà modificare il contenuto del
[...] testamento reso nel 2004”;
pagina 2 di 17 2) “Vero che verso la fine di novembre il Sig. comunicò al Notaio che il Sig. Parte_1 Per_1
aveva richiesto la sua presenza in Ospedale al fine di manifestare le proprie nuove Parte_2 volontà testamentarie”;
3)“Vero che in data 30 novembre 2011, alle ore 11.15 circa, il Notaio si presentò Persona_1 presso l'Ospedale di Santarcangelo di NA ove incontrò il Sig. ”; Parte_2
4) “Vero che nell'occasione il Sig. manifestò al Notaio la propria volontà di Parte_2 Per_1 modificare il proprio precedente testamento per nominare come unico erede il Sig. ; Parte_1
5) “Vero che il Sig. dichiarò che intendeva escludere dalla successione la Sig.ra Parte_2 [...]
in quanto la medesima da tempo si era allontanata da lui, senza prestargli più alcun Persona_2
tipo di assistenza”;
6) “Vero che il Notaio fu impossibilitata a raccogliere formalmente le nuove formalità Per_1
testamentarie del Sig. in quanto in loco non erano disponibili n. 2 testimoni validi”; Parte_2
7) “Vero che il Notaio , a tal fine, richiese alla Caposala del reparto in cui era ricoverato il Per_1
Sig. se potesse contare per tale incombente su n. 2 infermieri/e, vedendosi però opporre Parte_2 rifiuto”;
8) “Vero che al momento in cui il Notaio comunicò al Sig. che in Per_1 Parte_2 quell'occasione, e per i motivi sopra esposti, era impossibilitata a raccogliere le sue volontà in un nuovo testamento, il Sig. scoppiò a piangere ribadendo le sue intenzioni di modificare Parte_2 il precedente testamento in favore del solo;
Parte_1
Si indicano come testimoni: sui capitoli da n. 1) a n. 8):
- Notaio , con Studio in Santarcangelo di R., Via Portici Persona_1
di Torlonia;
sui capitoli da n. 3) a n. 8):
- , residente in [...]sul R.; CP_6
- , residente in [...]sul R.”. Tes_1
Per , , e P_ Controparte_1 Controparte_3 [...]
CP_2
come da note scritte depositate il 23 settembre 2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, premessi ogni più opportuno accertamento e declaratoria, contrariis reiectis:
pagina 3 di 17
1. IN VIA PRELIMINARE, dato atto che con Ordinanza del 19.07.2022 emessa nel procedimento n.
614-1/2022 è stata rigettata l'istanza di inibitoria, non sussistendone i presupposti, confermare integralmente il provvedimento reso;
rigettare integralmente l'istanza di sospensione del presente giudizio in quanto inammissibile e del tutto infondata in fatto e in diritto;
respingere l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli appellati nel giudizio di merito in quanto del tutto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
2. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché privo di fondamento giuridico e fattuale, e/o per le ragioni di giustizia e/o di legge, l'appello proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 177/2022 del Tribunale di Rimini, di cui si chiede la piena Parte_1
conferma nonché rigettare e respingere tutte le domande ex adverso proposte e da chiunque formulate;
3. NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA, rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte;
4. CONDANNARE l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria e per responsabilità aggravata, ex art 96 c.p.c., di una somma significativa da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 50.000 (cinquantamilaeuro) o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
5. In ogni caso, CONDANNARE parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre a quelle relative al giudizio di sospensione oltre rimborso forfettario
15%, iva e c.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 6 -10.7.2012 , P_ CP_3
e hanno convenuto in giudizio , proponendo
[...] Controparte_1 Parte_1
azione di petizione ereditaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 533 c.c., così domandando il riconoscimento della propria qualità di eredi legittimi del de cuius deceduto il Parte_2
23.12.2011, in qualità rispettivamente di fratello e nipoti dello stesso, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni ereditari in esclusivo possesso del convenuto, compresi i frutti civili e naturali maturati e maturandi prodotti dall'apertura della successione sino al rilascio.
A tal fine parte attrice ha asserito che il testamento olografo datato 7 dicembre 2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 8.1.2012 al n. 629 e pubblicato in data 17.1.2012, Rep. 47035,
Racc. 9632, con il quale era stato istituito erede universale, era nullo per difetto di Parte_1
autografia e, comunque, invalido per incapacità assoluta del testatore.
1.1 - Si è costituito il convenuto in data 18.1.2013 eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire di parte attrice, stante l'esistenza di un testamento pubblico datato 5.2.2004, Repertorio degli pagina 4 di 17 atti di ultima volontà n. 62, Rep. 48181, Racc. 10264, pubblicato il 17.12.2012, con il quale erano stati comunque istituiti eredi universali lo stesso e ex coniuge del Parte_1 P_
convenuto, che tale testamento era perfettamente valido e che pertanto unico soggetto che eventualmente avrebbe potuto aver interesse all'accertamento dell'invalidità del testamento olografo sarebbe stata proprio la in quanto l'esito favorevole di tale accertamento avrebbe CP_7
comportato il diritto di quest'ultima a partecipare per la propria quota del 50% all'eredità del defunto
. Nel merito, ha domandato il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e, dunque, Parte_2
la declaratoria di validità del testamento olografo.
1.2 - Il Giudice istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P_
, la quale si è costituita proponendo, a sua volta, domanda di accertamento della nullità del
[...]
testamento olografo per carenza di autografia o, in subordine, per incapacità.
Inoltre, ha domandato l'accertamento dell'indegnità a succedere di per avere falsificato o Pt_3
comunque utilizzato un testamento falso, al fine di sentirne dichiarare l'esclusione dal testamento datato 5.2.2004 e l'accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva apposta dal testatore e ha in subordine chiesto che entrambi ( e fossero dichiarati eredi in parti uguali di Pt_1 P_
in forza del predetto testamento pubblico. Parte_2
1.3 – Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituito CP_2
figlio di fratello premorto del de cuius, il quale ha aderito alle domande attoree e Parte_4
domandato il riconoscimento della propria qualità di erede, con condanna di alla Pt_3
restituzione dei beni ereditari.
*
1.4 – Con separato atto di citazione notificato in data 21 marzo 2013 , P_
, e hanno promosso Controparte_3 Controparte_1 CP_2
contro e altro giudizio (iscritto con n R.G. 1979/2013), volto Parte_1 P_ all'accertamento ex art. 463 c.c., n 6 dell'indegnità a succedere di per aver falsificato co CP_8
comunque utilizzato un testamento falso, e alla conseguente declaratoria di esclusione dello stesso dalla successione del defunto anche in relazione al testamento del 2004, nonché Parte_2 all'accertamento nei confronti di del mancato avveramento della condizione P_
sospensiva apposta dal de cuius in seno al testamento pubblico del 2004 (dovere di assistenza da parte dei beneficiari sino alla morte), con conseguente accertamento della propria qualità di eredi legittimi del compianto . Parte_2
1.5 - All'esito della costituzione dei convenuti e , avvenuta P_ Pt_3
rispettivamente in data 5.7.2013 ed in data 27.9.2013, con comparse in seno alle quali la prima ha pagina 5 di 17 rassegnato le medesimi conclusioni di cui allo scritto costitutivo del parallelo giudizio R.G. 3894/12 ed il secondo ha domandato il rigetto delle domande spiegate sia da parte attrice che dalla convenuta all'udienza del 19.11.2013 la causa è stata riunita per connessione soggettiva e oggettiva alla P_
precedente iscritta al n. R.G. 3894/2012.
*
1.6 – Successivamente all'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi (in ordine all'allontanamento di dal marito e dal defunto), gli attori , P_ P_
, e hanno proposto querela Controparte_3 Controparte_1 CP_2
di falso incidentale avente ad oggetto il testamento olografo del 7.12.2011 e interpellato Parte_1 ai sensi dell'art. 222 c.p.c., ha dichiarato di volersi avvalere di tale testamento, sicché il Tribunale ha autorizzato la querela di falso sospendendo il procedimento in corso.
Nel giudizio incidentale a ciò dedicato, il Tribunale ha espletato l'interrogatorio formale di Pt_1
e la consulenza tecnica d'ufficio collegiale, e all'esito ha pronunciato la sentenza la sentenza
[...]
n. 105/2020 Rep. 227/2020, deliberata il 9 gennaio 2020 e pubblicata in data 4.2.2020, così decidendo:
“dichiara la falsità del testamento olografo, datato 07.12.2011, sottoscritto “ , Parte_2
pubblicato dal Notaio con verbale del 17.01.2012, repertorio n. 47.035, Raccolta n. Persona_1
9.632; dispone la cancellazione del suddetto testamento, nelle forme di cui all'art. 675, comma 2,
c.p.p.; condanna a rifondere a , , e Parte_1 P_ Controparte_3 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 8.318,00 a titolo di compenso professionale ed CP_2
euro 3.326,16 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di Parte_1
, , e della somma di euro P_ Controparte_3 Controparte_1 CP_2
5.822,08, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite di che si liquidano in euro Parte_1 P_
4.758,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002; pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio (liquidate con separato decreto) definitivamente a carico di . Parte_1
*
1.8 - Il giudizio recante il n R.G. 3894/2012 è stato riassunto da , P_ CP_3
, e e all'udienza fissata del 29 settembre
[...] Controparte_1 CP_2
2020 la difesa di e ha chiesto la sospensione, in attesa della definizione dell'incardinato Parte_1
appello spiegato avverso la sentenza n. 105/2020 che ha definito il giudizio di querela di falso, in pagina 6 di 17 subordine insistendo per l'ammissione della prova testimoniale del Notaio già chiesta in Per_1
seno alla memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 2 e ritenuta superflua dal precedente giudice istruttore. La difesa di i è associata alla richiesta di parte attrice, opponendosi alla sospensione P_ ed all'ammissione di prova testimoniale.
Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2021,1 il giudice ha respinto le istanze di in Parte_1
particolare rigettando l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 337, 2° co c.p.c., stante l'appello proposto o avverso la sentenza di falso e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.5.2021, alla quale ha trattenuto la causa in decisione.
Il Collegio, con sentenza n. 177/2022 Rep. 318/2022 emessa il 27.1.2022 e pubblicata in data
23.2.2022, si è così pronunciato: “dichiarata con sentenza n. 105/2020 - emessa dal Tribunale di
Rimini in data 09.01.2020 e pubblicata in data 04.02.2020 - la falsità del testamento olografo, datato
07.12.2011, sottoscritto “ ”, pubblicato dal Notaio con verbale del Parte_2 Persona_1
17.01.2012, repertorio n. 47.035, Raccolta n. 9.632, dichiara escluso dalla successione di Parte_1
come indegno ai sensi dell'art. 463, comma 1, n. 6, c.c.; accerta il mancato avveramento Parte_2
1 Rilevato che, a seguito dell'istanza di cui all'art. 297 c.p.c., il giudice provvede alla fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e, quindi, la causa riprende nel medesimo stato in cui si trovava al momento in cui ne è stata disposta la sospensione;
ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie in cui tutte le parti sono già costituite e non risulta essere stato autorizzato il deposito di alcun atto con il decreto di fissazione dell'udienza del 29.09.2020, la comparsa di costituzione depositata da in data 28.09.2020 debba essere espunta dal fascicolo telematico;
rilevato che il Parte_1 precedente Giudice Istruttore, con ordinanza del 16.10.2014, si è già pronunciato sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, ivi incluse quelle formulate da ritenuto che, allo stato, non vi siano elementi che impongano la modifica Parte_1 delle valutazioni operate con la predetta ordinanza;
rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso “ex lege”, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato” (cfr. Cass. n. 12035/2017); rilevato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne é stata fatta, con la conseguenza che la sospensione discrezionale è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (cfr. Cass. n. 24046/2014; Cass. n. 14738/2019); ritenuto che, nel caso di specie, le censure svolte da avverso la sentenza pronunciatasi sulla querela di falso non appaiono Parte_1 condivisibili, in quanto il Collegio ha puntualmente motivato l'adesione alle conclusioni rassegnate dai c.t.u. ed ha confutato i rilievi critici sollevati dai consulenti tecnici di parte;
ritenuto, pertanto, che non essendovi ragioni ostative al riconoscimento dell'autorità della predetta sentenza, l'istanza di sospensione del presente giudizio formulata da Parte_1 debba essere rigettata”.
pagina 7 di 17 della condizione sospensiva apposta da all'istituzione di già Parte_2 P_ [...]
, quale sua erede universale con il testamento pubblico datato 05.02.2004, pubblicato dal Notaio Per_2
con verbale del 17.12.2012, repertorio n. 48.181, Raccolta n. 10.264, e, per Persona_1
l'effetto, dichiara che già non ha acquistato la qualità di erede P_ Persona_2 universale di;
dichiara, per l'effetto, aperta la successione legittima di;
Parte_2 Parte_2
dichiara , , e eredi legittimi di P_ Controparte_3 Controparte_1 CP_2
; condanna a restituire a , , Parte_2 Parte_1 P_ Controparte_3 [...]
e i beni ereditari costituiti dalle unità immobiliari site nel Comune di CP_1 CP_2
Rimini, alla via Carpinello, distinte al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 67, particelle nn. 516 sub 1, 516 sub 2, 515 sub 3, 515 sub 1, e al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio
67, particelle nn. 142 e 519; condanna e in solido al pagamento in favore Parte_1 P_
di , , e delle spese di lite che si P_ Controparte_3 Controparte_1 CP_2
liquidano in euro 17.410,00 a titolo di compenso professionale ed euro 1.514,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio, reiterata da in seno alla comparsa conclusionale, per non avere questi addotto ulteriori elementi al Parte_1
riguardo e neppure prodotto l'appello avverso la sentenza di falso asseritamente impugnata.
Quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire in capo agli attori in ragione dell'esistenza del testamento pubblico del 5.2.2004 di cui gli stessi sarebbero stati già a conoscenza e della mancata proposizione della domanda di indegnità a succedere del , il Collegio ha evidenziato che Parte_1
la pubblicazione del testamento è avvenuta solo in data 17.12.2012 e, dunque, successivamente alla proposizione del presente giudizio e osservando, peraltro, che senza la declaratoria di nullità del testamento olografo del 2011 gli attori non avrebbero potuto aggredire il testamento pubblico anteriore.
Quanto, infine, alla declaratoria di indegnità a succedere di il Tribunale ha preso atto che Parte_1 la sentenza emessa all'esito del procedimento di querela di falso ha accertato che sia il testo sia la sottoscrizione sono riconducibili alla mano del convenuto, il quale, di contro, non ha comprovato (non essendo idonee al riguardo le prove articolate), né tempestivamente allegato che il defunto avesse manifestato la propria volontà di cambiare il precedente testamento pubblico al fine di nominarlo quale erede universale ed avesse acconsentito alla compilazione da parte dello stesso della scheda testamentaria non potendo provvedersi di persona. Ha quindi ritenuto escluso dalla Parte_1
successione per indegnità.
Con riguardo al primo testamento il Tribunale ha evidenziato che l'istituzione ad eredi di P_
e di era sottoposta a condizione sospensiva e ha osservato che “la volontà espressa
[...] Parte_1
pagina 8 di 17 dal nell'istituire e suoi eredi universali in quanto mi sono sempre Pt_2 Parte_1 P_
stati vicini, mi assistono con amore, ed a condizione che continuino ad assistermi e a starmi vicino fino al giorno della mia morte” deve essere interpretata nel senso che il de cuius abbia inteso subordinare la propria disposizione alla circostanza che e con lui conviventi al momento Parte_1 P_ della redazione del testamento, avessero continuato a prestargli quella stessa assistenza di cui all'epoca godeva con continuità ed assiduità per il fatto di vivere con e nella Parte_1 P_
medesima abitazione.”
Ha quindi ritenuto non recepibile la prospettazione della secondo la quale per l'avveramento P_ della condizione sarebbe stato sufficiente l'aver mantenuto con il “rapporti affettivi continuativi Pt_2
… ora facendogli visita assieme ai figli, a cui il de cuius era legatissimo, ovvero tramite costanti contatti telefonici, ora manifestandogli comunque la propria presenza per aiutarlo e assisterlo ove di bisogno, anche durante la degenza ospedaliera” e ha ritenuto non avverata la condizione sospensiva apposta alla sua istituzione di erede.
Tanto premesso, il Collegio ha dichiarato eredi di , , Persona_3 Controparte_3
e , come specificato Controparte_1 CP_2
*
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato in Parte_1
data 30.3.2022 affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 337 c.p.c. – omessa, insufficiente e/o contradditoria motivazione circa l'istanza di sospensione del giudizio. Parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza in punto di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 337, secondo comma,
c.p.c. evidenziando l'opportunità di attendere l'esito del giudizio di appello anche in considerazione della coincidenza del giudice relatore nel procedimento incidentale rispetto a quello principale in primo grado.
- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori – il testamento pubblico 5.2.2004. Parte appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di attribuire la dovuta rilevanza l Tribunale della pregressa conoscenza di controparte del testamento pubblico del 2004, provata dalla comunicazione stragiudiziale del 6.4.2012, testamento che comunque li escludeva dall'eredità del defunto e, pertanto, reiterando l'allegata insussistenza Parte_2 dell'interesse ad agire in capo agli attori, i quali si sarebbero limitati ad impugnare il testamento olografo del 2011, senza peraltro formulare domanda di indegnità;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 463 c.c. e 2697 c.c. – omessa, insufficiente e-o contraddittoria motivazione: - sulla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già articolate pagina 9 di 17 con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e non espletate e sulla dichiarazione di indegnità del Sig.
. L'appellante ha lamentato la mancata ammissione di richieste istruttorie formulate Parte_1
tempestivamente nelle more del giudizio di primo grado, segnatamente l'interrogatorio formale e per testimoni con l'escussione del Notaio , formulate allo scopo di provare che la Persona_1
volontà del defunto fosse quella rappresentata nel corpo del testamento olografo del 201, cioè di nominare quale unico erede . Inoltre, ha dedotto che la sentenza sarebbe priva di Parte_1
motivazione nella parte in cui ha supposto l'inidoneità delle istanze istruttorie formulate ed ha ribadito che, in disparte l'accertamento dell'autenticità o meno della grafia nonché della riferibilità al el Pt_1
testamento medesimo, l'ammissione dei mezzi istruttori predetti avrebbe consentito di accertare l'effettiva volontà del defunto, accertamento decisivo ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di indegnità. Dunque, ha insistito per l'espletamento istruttorio.
Ha poi formulato istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.1 - Si sono costituiti in giudizio , , P_ Controparte_1 CP_3
e , i quali hanno resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto.
[...] CP_2
Quanto al primo motivo di appello, parte appellata si è opposta alla domanda di sospensione ex art. 337
c.p.c., deducendo come l'articolo predetto non impone un obbligo di sospensione in capo all'Autorità giudicante, ma una facoltà e correttamente il Giudice di prime cure non l'ha esercitata alla luce delle emergenze processuali che avrebbero dimostrato l'inconsistenza delle tesi difensive e delle temerarie eccezioni di controparte.
Quanto al secondo motivo, ha ribadito il concreto interesse ad agire ai sensi del combinato disposto degli articoli 100 c.p.c., 570 c.c. e 572 c.c., al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo, in assenza della quale non avrebbero potuto aggredire l'anteriore testamento pubblico del
5.2.2004, pubblicato soltanto nel 17.12.2012.
Quanto al terzo motivo di appello, parte appellata si è opposta alle reiterate istanze istruttorie già respinte in primo grado, evidenziando gli esiti degli accertamenti compiuti, in punto di falsificazione del testamento olografo, dai CTU Dott. e Dott.ssa condivisi dal CTP e Persona_4 Persona_5
fatte proprie giudice, per cui, contrariamente alle prospettazioni avversarie, la volontà del de cuius sarebbe stata del tutto assente, trattandosi di testamento nullo in ragione della falsificazione.
Da ultimo, parte appellata si è opposta alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza rappresentando la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione ed ha spiegato domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in misura non inferiore ad euro
50.000,00 o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in subordine, in via equitativa.
A tal fine ha rappresentato la gravissima mala fede e il pervicace intento doloso dell'appellante che ha pagina 10 di 17 falsificato il testamento, lo ha usato e ha sostenuto, in tutti gli atti processuali e nella stessa comunicazione del 6.4.2012, con conclamata malafede, la genuinità del medesimo. Inoltre, ha evidenziato la condotta alla stregua di abuso del processo perpetrata da controparte, a tal fine eccependo l'inammissibilità della modifica delle conclusioni rispetto al primo grado ove parte appellante aveva chiesto sub a) il rigetto della domanda di nullità e di annullamento del testamento olografo, salvo in appello domandare il solo annullamento. Da ultimo, ha rappresentato che la condotta di controparte ha comportato lungaggini processuali, anni durante i quali controparte è rimasto nel possesso esclusivo dei beni ereditari e ha fatto proprio tutti i frutti naturali e civili maturati.
2.2 – Con ordinanza del 21 luglio 2022 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. All'udienza di prima comparizione dell'11 ottobre 2022, vista la ritualità della notifica dell'atto di appello, ha dichiarato la contumacia di e fissato per la P_ precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.3.2024, poi differita e sottoposta a trattazione cartolare.
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza in data 1° ottobre
2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Va preliminarmente delineato il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, nella quale non è più in discussione la mancata qualità di erede di la quale (oltretutto P_
rimanendo contumace in questa fase) non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di cui trattasi
(n 177/2022), che pertanto è passata in giudicato nella parte in cuiaccerta il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta da all'istituzione di già Parte_2 P_ [...]
, quale sua erede universale con il testamento pubblico datato 05.02.2004, pubblicato dal Notaio Per_2
con verbale del 17.12.2012, repertorio n. 48.181, Raccolta n. 10.264, e, per Persona_1
l'effetto, dichiara che già non ha acquistato la qualità di erede P_ Persona_2
universale di . Parte_2
4 - Venendo ai motivi d'impugnazione, deve preliminarmente darsi atto che il giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 105 depositata il 04.02.2020, che ha dichiarato la falsità del testamento olografo del 7.12.2011, alla luce dei risultati dell'accertamento tecnico, si è concluso con il rigetto del gravame.
Gli appellati hanno prodotto la sentenza della Corte di appello 1826/2024 in data 30 settembre 2024 e l'appellante ha espressamente dedotto, nella comparsa conclusionale, che “il sig. è Parte_1
pertanto determinato a procedere solo in forza del secondo e del terzo motivo di impugnazione, con particolare riferimento alle censure aventi ad oggetto l'errata decisione del Tribunale di Rimini
pagina 11 di 17 nell'ambito della domanda di dichiarazione di indegnità in capo all'odierno appellante, ove ha negato al il diritto di poter dare prova che la volontà del testatore corrispondesse a quella portata Parte_1 dal testamento olografo dichiarato oggetto di falsità”.
Ancora, nella memoria di replica la difesa di Mani dichiara che “…l'appellante, vista la sfavorevole pronuncia di codesta On.le Corte Di Appello e valutando l'inopportunità sotto vari profili di procedere con ulteriore impugnazione, non può che attenersi alla decisione che ha dichiarato falso e attribuibile alla di lui grafia il testamento olografo de quo. Logica conseguenza di tale decisione è infatti quella di non alimentare in questa sede il I motivo di appello, in quanto sostanzialmente vertente su contestazioni alla ridetta sentenza riferita alla querela di falso che, sotto il profilo logico e giuridico;
contestazioni che si appalesano, ora, come incompatibili con la predetta decisione ormai passata in giudicato”.
In conformità a quanto dedotto dall'appellante in ordine alla sua determinazione di non procedere oltre, in punto di falso, con il ricorso per cassazione, gli appellati danno atto che la sentenza di questa Corte
n.1826/2024 è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nel termine.
Trattasi evidentemente di circostanza assorbente circa il venir meno dell'attualità della questione, fermo restando che, per condivisibile orientamento della Corte di legittimità “la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso”. (Cass. civile sez. VI, 13/01/2021, n. 414; Cass. civile Sez.
1, sent. 3 novembre 2016, n. 22269; Cass. Civile, Sez. 1, sent. 9 giugno 2011, n. 12638, Cass. civile,
Sez. 5, sent. 15 maggio 2006, n. 11154).
In definitiva, la falsità del testamento olografo di cui si discute non è più in discussione nel presente giudizio.
5 - Con il secondo articolato motivo di appello parte appellante ha eccepito l'omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione in punto di carenza di interesse ad agire in capo agli odierni appellati insistendo nel rappresentare che gli attori fossero già a conoscenza del testamento pubblico del 5.2.2004, che nominava erede con la ex coniuge e, dunque, li Parte_1 P_
privava di interesse ad agire. Ha, inoltre, insistito nel rappresentare che gli attori avrebbero limitato la declaratoria di nullità al testamento olografo del 2011 ed omesso di formulare domanda di accertamento della sua indegnità a succedere.
pagina 12 di 17 Neppure tale doglianza merita accoglimento.
Vanno infatti senz'altro condivise le argomentazioni rese dal Tribunale nella parte in cui ha dato rilievo alla data di pubblicazione del testamento pubblico del 5.2.2004, avvenuta in data 17.12.2012 e, dunque, successivamente all'incardinata iniziativa giudiziale, introdotta con atto di citazione notificato in data
6-10.7.2012, a mezzo della quale gli odierni appellati hanno domandato la declaratoria di nullità del testamento olografo del 2011 ed invocato l'accertamento della propria qualità di eredi.
È soltanto la pubblicazione a rendere il testamento legalmente noto, secondo le specifiche modalità previste dalla legge notarile, per cui dopo la morte del testatore il notaio deve far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili (art. 61, comma 4, L. n. 89/1913).
Nel caso di specie la pubblicazione è avvenuta ad opera del notaio di il 17 dicembre Per_1 Per_1
2012, con verbale di passaggio agli atti tra vivi registrato il 28.12.2012 e, a seguito di tale adempimento, può ritenersi che gli odierni appellati abbiano avuto contezza dell'integrale contenuto delle volontà testamentarie espresse e della condizione sospensiva ivi apposta.
Del resto, nella comunicazione del 6.4.2012 il legale di si è limitato ad allegare “Inoltre il Parte_1
de cuius aveva già disposto dei suoi averi per testamento pubblico in data 5.2.2004, nominando suoi eredi il sig. e la moglie . Non vi è alcuna indicazione del notaio rogante, del Parte_1 Persona_2
numero di raccolta e del numero di repertorio, né del contenuto del testamento. E così, a seguito della costituzione del in data 18.1.2013 nel giudizio R.G. 3894/2012, a mezzo della quale hanno Parte_1
versato in atti il testamento pubblico predetto, gli odierni appellati hanno introdotto il giudizio recante
R.G. 1979/2013, con atto di citazione notificato in data 21.3.2013, volto all'accertamento ex art. 463
c.c. dell'indegnità a succedere del signor per falsificazione e-o utilizzo di testamento falso, con Pt_1
conseguente esclusione dello stesso dalla successione del defunto anche in relazione al Parte_2 testamento del 2004, nonché all'accertamento nei confronti di del mancato P_
avveramento della condizione sospensiva apposta dal de cuius in seno al testamento pubblico del 2004.
Dev'essere, pertanto, anche sul punto confermata la decisione cui è pervenuto il Tribunale.
È, inoltre evidente che la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento del 2011 per difetto di autografia si pone come antecedente logico della succedanea domanda di accertamento della indegnità (conseguente alla falsificazione della scheda testamentaria olografa ad opera del Mani
Ndoc): è quindi corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui al momento dell'introduzione del primo giudizio gli attori avevano senz'altro un concreto interesse ad agire al fine di ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo, in assenza della quale essi non avrebbero potuto inficiare (per indegnità) la qualità di erede derivante al convenuto dal precedente testamento pubblico,
pagina 13 di 17 pur anteriore. Può aggiungersi peraltro che non parrebbe insussistente tale interesse fintanto che non fosse spirato il termine per impugnare – per qualsiasi motivo – il testamento più risalente o vi fosse stata prestata acquiescenza.
6 - Il terzo motivo sottopone a censura la sentenza per avere il Tribunale pronunciato l'indegnità a succedere del Mani Ndoc limitandosi ad una ricezione delle conclusioni di cui alla sentenza n.
105/2020. Si soggiunge, inoltre, che l'appellante non avrebbe avuto motivo di falsificare il testamento olografo, essendo consapevole dell'esistenza del testamento pubblico del 2004 che lo indicava come erede, di fatto, unico, in ragione del mancato avveramento della condizione apposta dal de cuius nei confronti della ex coniuge e, dunque, non avrebbe avuto alcun interesse a falsificare o scrivere di suo pugno un ulteriore testamento avente effetti identici all'anteriore.
Ferma tale premessa, parte appellante prosegue criticando la motivazione del Tribunale nella parte in cui lo avrebbe, da un lato, gravato della prova liberatoria e, dall'altro, avrebbe, a torto, rigettato la richiesta di interrogatorio formale e di escussione del notaio di richiesta probatoria – in Per_1 Per_1 tesi dell'appellante - atta a provare la convergenza tra il contenuto del testamento olografo falsificato e l'intenzione del de cuius. Da ultimo ha eccepito la carenza di motivazione in punto di inidoneità di tali istanze istruttorie a supporto della dedotta circostanza rilevante al fine di escludere l'indegnità a succedere.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.
Una volta accertato ormai incontestabilmente (in assenza di impugnazione della sentenza n 1826/2024) che il testamento olografo del 7 dicembre 2011 non è stato redatto dal de cuius ed è Parte_2
stato falsificato da ricorre l'ipotesi di cui all'art. 463, n 6) c.c., per cui è escluso dalla Parte_1
successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”
E' appena il caso di notare che l'accertamento della falsità, cui il Tribunale è pervenuto alla luce delle inequivocabili risultanze della CTU espletata nel giudizio di falso e comunque presente agli atti di primo grado, non è posto comunque orami più in discussione, né potrebbe esserlo anche aderendo all'orientamento secondo il quale: “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa
l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (SU
12307/2015)
Tanto premesso è vero che in specifici casi la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non si ha indegnità allorquando colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno dimostri di non aver inteso arrecare offesa alla volontà del de cuius (Cassazione civile, sez. II, 04.12.2015, n. 24752; Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 19045/2020), precisando peraltro che tale prova (di non aver inteso pagina 14 di 17 offendere la volontà del de cuius) deve consistere nel fatto che il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass. n. 24752 del 2015; Cass. n.
15375 del 2000).
Come già ritenuto dal Tribunale, le prove orali articolate dall'odierno appellante non sono idonee a supportare l'insussistenza della causa di indegnità.
Ritiene infatti questa Corte che i capitoli di prova formulati dal convenuto riproposti all'atto Pt_1
della precisazione delle conclusioni e reiterati in appello sono stati già correttamente dichiarati superflui con l'ordinanza del 16 ottobre 2014, e non sarebbero utili a dimostrare che il Parte_2
avesse autorizzato a compilare la scheda testamentaria. D'altra parte ciò confligge con quanto Pt_1
sempre sostenuto da il quale ha sempre negato nel corso del giudizio di primo grado di Parte_1
essere stato l'effettivo autore della scheda testamentaria
In ogni caso dalla lettura del capitolato riproposto emerge che i primi due capitoli sono assolutamente generici e irrilevanti (1) vero che nell'autunno del 2011 il Sig. ha chiamato Parte_2
telefonicamente il Notaio chiedendo di fissare un appuntamento, in quanto era sua Persona_1 volontà modificare il contenuto del testamento reso nel 2004”; 2) “Vero che verso la fine di novembre il Sig. comunicò al Notaio che il Sig. aveva richiesto la sua Parte_1 Per_1 Parte_2 presenza in Ospedale al fine di manifestare le proprie nuove volontà testamentarie”): il secondo si riferisce addirittura ad un'attività posta in essere dallo stesso Pt_1
Parimenti il capitolo 5) (“Vero che il Sig. dichiarò che intendeva escludere dalla Parte_2
successione la Sig.ra in quanto la medesima da tempo si era allontanata da lui, Persona_2 senza prestargli più alcun tipo di assistenza”) è del tutto superfluo e ormai irrilevante, in quanto riguarda la volontà di escludere che è stata ritenuta esclusa dalla successione dalla P_
sentenza di primo grado, non impugnata sul punto da alcuno)
I restanti capitoli ( 3)“Vero che in data 30 novembre 2011, alle ore 11.15 circa, il Notaio Persona_1 si presentò presso l'Ospedale di Santarcangelo di NA ove incontrò il Sig.
[...] Pt_2
;4) “Vero che nell'occasione il Sig. manifestò al Notaio la propria
[...] Parte_2 Per_1
volontà di modificare il proprio precedente testamento per nominare come unico erede il Sig. Pt_1
; 6) “Vero che il Notaio fu impossibilitata a raccogliere formalmente le nuove volontà
[...] Per_1 testamentarie del Sig. , in quanto in loco non erano disponibili n. 2 testimoni validi”; 7) Parte_2
“Vero che il Notaio a tal fine, richiese alla Caposala del reparto in cui era ricoverato il Per_1
Sig. se potesse contare per tale incombente su n. 2 infermieri/e, vedendosi però opporre Parte_2
pagina 15 di 17 rifiuto”; 8) “Vero che al momento in cui il Notaio comunicò al Sig. che in Per_1 Parte_2 quell'occasione, e per i motivi sopra esposti, era impossibilitata a raccogliere le sue volontà in un nuovo testamento, il Sig. scoppiò a piangere ribadendo le sue intenzioni di modificare il Parte_2 precedente testamento in favore del solo ) ancora una volta sono inidonei a dimostrare che Parte_1
il de cuius abbia inteso demandare a la compilazione della scheda testamentaria, perché Parte_1
anzi – nella prospettazione del capitolato – risulterebbe semmai che l'anziano era consapevole della necessità di rivolgersi a un notaio e non certo al beneficiario delle disposizioni di ultima volontà, mentre la stessa articolazione delle circostanze capitolate rende l'ipotetica conferma delle circostanze insufficiente e monca, in quanto non è detta la ragione per la quale al difetto di contingente disponibilità di testimoni il 30 novembre 2011 non si sia supplito organizzando un successivo appuntamento per redigere l'atto alla presenza di ulteriori testimoni.
L'inutilità dei mezzi di prova testè esaminati è in ogni caso determinata dal fatto che l'eventuale volontà manifestata da in tale occasione non comporta che egli l'abbia mantenuta fino Parte_2
alla data della redazione del testamento risultato falso ( che è stato datato 7 dicembre 2011) e nulla può dirsi in ordine al fatto che all'atto della redazione (la cui data peraltro, stante l'accertata non autografia della scheda testamentaria, non è certa) fosse determinato a istituire erede il solo Parte_2 Pt_1
e lo avesse espressamente delegato a tale redazione.
[...]
7 – L'appello di va quindi integralmente respinto e la regolamentazione delle spese di Parte_1
lite del grado segue la sua soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, sulla base dei parametri medi previsti dal DM n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità media) e tenuto conto dell'attività svolta per la fase dell'inibitoria.
8- Va infine accolta – sempre per questo grado di giudizio - la richiesta di condanna di Parte_1
proposta dagli appellati e ai P_ Controparte_3 Controparte_9 CP_2 sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, stante l'inequivocabile consapevolezza della falsità della scrittura, come risultante dall'intervenuta definizione del parallelo giudizio di querela di falso, che ha accertato l'attribuibilità allo stesso a redazione della scheda e Pt_1
inficia ab origine la prospettazione dell'appellante di una propria corretta condotta.
Si reputa equo liquidare tale somma in misura prossima ad 1/3 di quanto liquidato a titolo di spese di lite, e così in euro 4.500,00.
9. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 16 di 17 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. 177/2022 del Parte_1
Tribunale di Rimini, Rep. 318/2022, emessa in data 27.1.2022 e pubblicata in data 23.2.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. 3894/2012;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati Parte_1 P_ Controparte_3
e le spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro Controparte_9 CP_2
14.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore degli Parte_1
appellati e della somma di P_ Controparte_3 Controparte_9 CP_2
euro 4.500,00
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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