Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 6848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6848 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9269 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 9 agosto 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;
e per la condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
quanto ai motivi aggiunti presentati il 17 novembre 2025:
- del Provvedimento di rifiuto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio del 19 settembre 2025 - Prot. -OMISSIS-, Pratica n -OMISSIS- - emesso dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad (Pakistan) e notificato brevi manu si presume in pari data;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi debba considerarsi comunque posto in rapporto di correlazione, nonché i pareri, le proposte e le valutazioni che possano aver concorso all’emanazione degli stessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia ad Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. BE PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta parte ricorrente, con i suindicati motivi aggiunti, che nelle more della decisione sul ricorso introduttivo (proposto avverso il contegno omissivo osservato dall’Amministrazione quanto alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio di visto per motivi di studio) , “le Amministrazioni intimate [hanno] provveduto a completare l’iter amministrativo notificando all’odierno deducente, in data 19/09/2025, il provvedimento di rifiuto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio con la seguente motivazione: “Dalla documentazione presentata non emerge in maniera inequivocabile che Lei ha sufficienti mezzi finanziari per potersi mantenere in Italia durante il corso di studi prescelto. In particolare, emerge che Suo padre, si farebbe carico di tutte le spese. Ha presentato un estratto del conto corrente di Suo padre con un saldo di 3.152.296,93 rupie pakistane, equivalenti all’'incirca a 9.384,91 euro, a seguito di un versamento di 3.152.000 rupie pakistane effettuato pochi giorni prima della presentazione della domanda di rilascio di visto, strumentale al raggiungimento del requisito economico. Occorre inoltre considerare che tale somma deve anche sostenere il Suo nucleo familiare di origine, comprensivo di padre, madre e 7 fratelli dei quali solo uno coniugato”.
In ragione di quanto sopra, con sentenza n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025, questa Sezione:
- nel dare atto della improcedibilità del ricorso introduttivo, avente ad oggetto un contegno omissivo dell’Amministrazione (quanto alla convocazione presso la competente Sede diplomatica);
- ha, ulteriormente, ritenuto che la delibazione del thema decidendum come sopra proposto con motivi aggiunti non potesse non transitare attraverso la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., con riveniente fissazione della odierna pubblica udienza per la trattazione dell’anzidetto mezzo di tutela.
Il ricorso, trattenuto per la decisione sui motivi aggiunti all’odierna pubblica udienza, è infondato.
A fronte della suindicata motivazione in ordine ai ravvisati profili ostativi al rilascio del visto – fondati, come riportato, sulla ritenuta assenza dei requisiti di carattere reddituale – parte ricorrente non ha offerto, nel quadro dei proposti motivi aggiunti, dirimenti argomentazioni suscettibili di consentire l’accoglimento di tale mezzo di tutela.
Nel sostenere di fare “ parte di un nucleo familiare benestante, composto da:
a) Due sorelle, entrambe assegnatarie di borsa di studio …, il che consente loro di essere autonome economicamente dal padre;
b) un fratello, medico, che percepisce uno stipendio adeguato per sé e disponibile anche ad intervenire in sostegno del nucleo familiare quando dovesse ravvisarvisi la necessità;
c) un fratello Ingegnere, che guadagna abbondantemente e non pesa certo sul bilancio familiare ma potrebbe, come nel caso del fratello medico, aiutare la famiglia”;
sostiene la parte che “se il padre del ricorrente è stato in grado di mantenere agli studi ben cinque figli, e solo attraverso la lavorazione e la coltivazione del terreno agricolo, davvero non si comprende da dove sia stata tratta la convinzione secondo la quale il requisito economico richiesto non sarebbe sufficiente a mantenere un nucleo familiare come quello indicato nelle presenti osservazioni”.
Se tali argomentazioni non si sollevano da un rango meramente assertivo, rileva il Collegio che, con riferimento alle “disponibilità economiche del padre/garante, risultanti dal conto corrente bancario (9.384,91 euro)”, il ricorrente non è stato in grado di offrire convincenti elementi di giudizio a fronte del rilievo, formulato dalla competente sede diplomatica, riguardante la costituzione di tale disponibilità in prossimità della presentazione della domanda di visto, sì da consentire a quest’ultima di ipotizzarne il carattere di strumentalità.
Né è meritevole di accoglimento la censura concernente la denunciata violazione dell’art. 4, comma 2 del D.I. n. 850 del 2011.
Si rammenta, al riguardo, che:
- se il comma 1 stabilisce che “secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell’esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto”,
- il successivo secondo comma prevede che “ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l’esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente”, soggiungendo che “fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto”.
Tale enunciata rilevanza non integra, peraltro, la presenza di uno snodo procedimentale indefettibile ai fini dell’espressione del conclusivo provvedimento in ordine alla sussistenza dei richiesti requisiti per il rilascio del visto; per l’effetto, dovendo escludersi che, sotto il profilo ora in esame, l’avversata determinazione sia inficiata.
La rilevata infondatezza dei motivi di doglianza articolati con i motivi aggiunti, ne impone la reiezione.
Sussistono, in ragione della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge i motivi aggiunti depositati in data 17 novembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE PO, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.