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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11156 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI^ CIVILE in persona del Giudice Dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c. nella causa civile in I° grado, iscritta al n. 49017/2023 del R.G.A.C.,
TRA
- , con sede Parte_1
in Pomezia (RM), via dei Castelli Romani n. 41 (C.F. e P.IVA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pellegrino Matteucci n. 106, presso e nello studio degli avvocati Alessandra Cavallaro (C.F.
) e NN SS (C.F. , C.F._1 C.F._2
che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (PEC: Email_1
e ; -opponente Email_2
E
- con sede legale in Roma alla Via Controparte_1
dei Savorelli n.103 (c.f. ) in persona del Presidente del P.IVA_2
Comitato Direttivo nonché legale rappresentante pro tempore Dr.
, elettivamente domiciliato in Roma alla Via NN Controparte_2
Nicotera n.7 presso lo studio dell'Avv. Antonio Tedesco (c.f. ), PEC: , C.F._3 Email_3
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato, materialmente unita in calce alla comparsa di costituzione, trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale e depositata nel fascicolo telematico del presente procedimento;
- opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 14182/2023 emesso dal
Tribunale di Roma il 13.9.2023 (n.r.g. 35599/2023);
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14.7.2025 i difensori delle parti discutevano la causa ed il giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. c. c.p.c.:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente esponeva che:
- la fattura azionata in monitorio riportava spese anticipate per visure e bolli non documentati, così come presunte indennità e onorari per prestazioni professionali non specificatamente indicati e del tutto generica risultava la dicitura “prestazioni professionali 22% euro
12.337,16, saldo prestazioni contabili e consulenza del lavoro a tutto il
2019;
- che era decorso il termine per la prescrizione triennale del credito richiesto ex art. 2956 c.c., non avendo la parte opponente mai ricevuto richieste o solleciti di pagamento in via bonaria per le attività descritte nella fattura se non nell'aprile 2023, nonostante l'incarico di elaborazione contabile e del lavoro conferito, del tutto informalmente,
a suo tempo, alla opposta associazione professionale fosse cessato già nell'anno 2019; - era stata richiesta, inoltre, dall'opponente una parziale compensazione in relazione alle attività di pulizia espletate presso gli uffici della
[...]
presso la nota sede sita in Roma in via dei Savorelli n. 103, CP_3
per un importo pari ad euro 2.431,50, come risulta da fattura pro forma del 28 febbraio 2019, cui parte opposta non aveva dato corso;
- in costanza del citato rapporto contrattuale la Globus Servizi Srls aveva più volte contestato l'operato professionale della opposta associazione professionale, segnalandone i molteplici inadempimenti di cui era venuta, suo malgrado, a conoscenza nonché evidenziando, alla stessa, l'imputazione continua di costi a suo carico per presunte attività svolte e mai precisate, come appunto nella fattispecie;
- in particolare, lo non aveva mai richiesto le Controparte_4
ritenute di acconto nei termini di legge, esponendo la opponente a sanzioni certamente evitabili a fronte di un comportamento professionale più diligente ed ad una consulenza professionale più accurata e seria;
- i conteggi effettuati risultavano a volte errati o venivano inviati in ritardo e addirittura la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 inspiegabilmente ed arbitrariamente non era mai stata presentata;
- ancora, per tutta la durata dell'incarico, non era mai stata portata in compensazione, in favore della l'Iva maturata, con Parte_1
conseguenti gravi ripercussioni economiche per quest'ultima;
- ancora, per l'anno 2019, l'opposto aveva richiesto alla odierna opponente la somma di euro 3.000,00 per asserita attività di
”elaborazione dati“, voce non presente nelle precedenti fatturazioni, oltre ad aver addebitato, arbitrariamente e senza alcun consenso,
1.700,00 euro per l'elaborazione di n. 12 certificazioni uniche (circa euro 140,00 ciascuna), prezzo immotivatamente maggiore rispetto a quello praticato negli anni precedenti (circa 50 euro);
- durante un incontro bonario tra le parti, avvenuto alla cessazione del rapporto professionale, la aveva concordato di Controparte_1
rivedere detti importi e dilazionare, nel caso, quanto effettivamente dovuto, salvo poi non contattare più la e ciò sino all'anno Parte_1
2023, allorquando era già intervenuta la prescrizione totale delle pretese creditorie avanzate in monitorio;
così concludeva la parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare
- Previa declaratoria, per le motivazioni in atto, dell'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il ricorso per decreto ingiuntivo e il conseguente decreto ingiuntivo n. 14182/2023 (RG n.
35599/2023) e, per l'effetto, disporne la revoca per avvenuta prescrizione del credito- Nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra esposto si insiste nell'accertamento della compensazione legali dei crediti, per come documentati.
Nel merito
- Rigettare la pretesa creditoria avanzata dall'
[...]
in quanto infondata Parte_2
sia in fatto che in diritto per le motivazioni tutte sopra evidenziate
e in ogni caso non provata, e comunque in quanto il presunto credito vantato non è certo, né liquido né esigibile poiché prescritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa
e spese generali come per legge in favore della scrivente difesa la quale si dichiara antistataria”;
- si costituiva l'opposto che impugnava e Controparte_1
contestava fermamente la natura dei fatti così come rappresentati dalla società opponente, nonché quanto dalla medesima allegato, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, eccependo la strumentalità della contestazione in merito al fondamento della richiesta avanzata in monitorio, giustificata da una minimizzazione del duraturo rapporto professionale intercorso tra le parti, suggellato dal conferimento di incarico di elaborazione contabile e del lavoro del 1 gennaio 2016, della cui esistenza lo Studio creditore aveva già dato prova in fase monitoria, elencandosi nel documento in maniera inequivocabile le prestazioni richieste dalla allo Controparte_5 Controparte_1
(elaborazione contabile e consulenza del lavoro), richiamate
[...]
nell'oggetto della fattura azionata, evidenziando che, nel corpo della fattura, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non si evinceva alcun riferimento a bolli e/o visure, mentre la
[...]
, d'altro canto, non aveva mai contestato l'esistenza Controparte_5
del richiamato rapporto contrattuale, nemmeno in occasione della formale contestazione delle richieste di pagamento avanzate dall'opposta in data 5 aprile 2023, evidenziando come, in merito alla data di cessazione dell'incarico professionale e della decorrenza del termine prescrizionale triennale del credito richiesto, il termine sia univocamente quello previsto dall'art. 2946 c.c. (prescrizione decennale)
e non certo quello evocato dall'opponente e come l'incarico non sia cessato nel 2019 bensì definitivamente e formalmente il giorno 11 maggio 2021, allorquando la ritirava Controparte_5 dallo tutta la propria documentazione Controparte_1
contabile che, come da incarico, doveva essere custodita presso lo studio professionale della parte opposta, essendo state svolte, anche negli anni successivi al 2019, ulteriori attività da parte dello
[...]
anche richieste dalla Controparte_1 Controparte_5
, essendosi il rapporto formalmente concluso l'11 maggio 2021 e
[...]
la richiesta di pagamento comunicata in data 5 aprile 2023, contestando anche la fondatezza della richiesta di compensazione, non provata e totalmente priva di fondamento, evidenziando l'insussistenza di prova dei dedotti inadempimenti, non essendovi minima traccia di contestazioni sollevate all'operato professionale dello Studio, che invece è stato svolto con la massima serietà e soprattutto con la massima comprensione nei confronti di chi, assunte le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale di elaborazione contabile e consulenza del lavoro, si stava invece avvalendo di prestazioni senza versare alcun corrispettivo, motivo per cui, dopo aver accusato un grave ritardo nei pagamenti da parte della Controparte_6
inadimplendi non est adimplendum poneva,
[...]
alla fine del 2019, un freno alle proprie prestazioni contrattuali, limitandosi a concludere alcune documentate attività dell'anno in corso, che quindi costituiscono prova dell'espletamento delle attività professionali il cui corrispettivo rientra nella fattura azionata – ed a gestire gli strascichi del rapporto sino all'effettiva, formale chiusura intervenuta l'11 maggio 2021 con la consegna all'odierna opponente di tutta la documentazione in custodia presso lo Controparte_1
come da incarico conferito, inoltre l'oggetto delle prestazioni non poteva che essere quello che risulta dall'incarico conferito e mai, nemmeno nel primo intervento del 20 aprile 2023, erano state sollevate e documentate specifiche contestazioni delle prestazioni eseguite dallo
“sino a tutto il 2019”, rilevando come non erano Controparte_1
documentati nè quantificati i danni subiti da presunti omessi versamenti di ritenute, nè addirittura erano documentate specifiche contestazioni sollevate dalla in merito, Controparte_5
nell'immediatezza dei fatti, allo Controparte_1
caratterizzandosi inevitabilmente le contestazioni come del tutto fumose e prive di giuridico fondamento, così come le contestazioni circa presunti conteggi errati ed inviati in ritardo e così come le contestazioni relative alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi 2019, da presentarsi nell'anno 2020, essendo l'opponente consapevole che, stante il mancato parziale pagamento delle prestazioni svolte in proprio favore fino al 2019 dallo dalla fine dell'anno Controparte_1
solare 2019 nessuna nuova attività professionale sarebbe stata espletata in proprio favore, fino all'effettiva chiusura dei rapporti intervenuta formalmente nel mese di maggio 2021, fatto pacifico tant'è che alcuna contestazione in merito risultava sollevata antecedentemente alla spiegata opposizione né prodotta nel presente giudizio, così come con riferimento alla contestazione relativa alla presunta omissione della compensazione IVA, per le quali l'opponente non produceva contestazioni sollevate nell'immediatezza delle presunte omissioni, né prove tangibili del danno che avrebbe subito, senza tener conto, tra l'altro, che, seppure la compensazione non fosse stata operata, nessun danno potrebbe esser mai derivato all'opponente che invece sarebbe rimasto pur sempre creditore nei confronti dell'amministrazione fiscale, evidenziando infine, in ordine alla presunta richiesta di prestazioni professionali non presenti in precedenti fatturazioni (attività di “elaborazione dati”) come, con riferimento all'incarico professionale del 1 gennaio 2016, tra le prestazioni assicurate figuravano tre tipologie di elaborazione meccanografica e stampa a cui evidentemente faceva riferimento la richiesta da parte dello nell'anno 2019, contestando di aver mai Controparte_1
riconosciuto presunti errori operati nel corso del rapporto professionale con la , evidenziando che nell'anno 2021, Controparte_5
era già nota all'opponente la propria esposizione debitoria poi formalizzata con l'atto di costituzione in mora del 5 aprile 2023, così infine concludendo:
“NEL MERITO
accertare e dichiarare l'esistenza dei requisiti richiesti per
l'emissione del decreto ingiuntivo Tribunale Civile di Roma
n.14182/2023 (n.r.g.35599/2023) richiesto ed ottenuto dallo in data 13 settembre 2023 e notificato Controparte_1
alla in pari data;
Controparte_5
accertare e dichiarare la legittima sussistenza del credito azionato in via monitoria dallo in quanto fondato Controparte_1
sulle prove scritte costituite oltre che dalla fattura commerciale, dal conferimento di incarico professionale non contestato e quindi per l'effetto respingere l'opposizione proposta dalla
[...]
in persona del proprio amministratore pro tempore Controparte_5
perché evidentemente infondata in fatto e diritto e
confermare il decreto ingiuntivo numero 14182/2023 emesso in data 13 settembre 2023 nel procedimento sommario iscritto al ruolo generale dell'intestato Tribunale con il numero35599/2023, a mezzo del quale è stato ingiunto all'opponente Controparte_5
, in persona del proprio amministratore pro tempore, il
[...] pagamento la somma di €.12.337,16, oltre spese ed accessori della procedura monitoria;
stante l'infondatezza dell'opposizione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio di opposizione e della procedura monitoria”;
- la causa era rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.7.2025 e in detta udienza, all'esito della discussione, il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
- l'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento;
- la documentazione allegata dallo studio professionale opposto a sostegno della propria pretesa, sia nella fase del monitorio che in questa fase di opposizione, giustifica pienamente la richiesta avanzata dallo atteso che la somma ingiunta, riportata nella Controparte_1
fattura depositata in atti, risulta pienamente compatibile con l'incarico professionale affidato per iscritto dalla cooperativa opponente all'odierno opposto, con atto dell'1.1.2016, che ha dato corso ad un rapporto professionale durato fino al 2021, come si ricava agevolmente dai documenti in atti;
- l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito dedotto in monitorio è smentita dalle risultanze documentali in atti;
- anzitutto, la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c., trova applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione e non opera se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta, come chiarito pacificamente dal giudice di legittimità (cfr. ad es. Cass.
763/201 e Cass. 9930/2014) e, nel caso di specie, il rapporto fra le parti
è stato disciplinato da un accordo scritto;
- ancora, il rapporto professionale è venuto a cessare nel 2021 e la richiesta di pagamento è intervenuta nel 2023;
- inoltre, tale tipo di prescrizione, presuppone la praesunptio iuris tantum che il debito sia stato pagato e pertanto, eccepire questo tipo di prescrizione, presuppone un riconoscimento del credito anche nella sua quantificazione, mentre l'opponente ha contestato proprio la debenza, in tutto o in parte, delle somme, invocando anche la compensazione a suo favore, oltre ad errori ed omissioni da parte dello studio professionale opposto, che avrebbero giustificato il mancato pagamento delle somme richieste in monitorio;
- ciò posto, in merito alle contestazioni dell'opponente circa la fondatezza della pretesa vantata in monitorio, se, da un lato, la stessa risulta documentalmente suffragata da documentazione idonea a fondare la pretesa stessa, segnatamente il contratto e le condizioni ivi richiamate, dall'altro la cooperativa opponente non ha specificatamente contestato il credito, limitandosi a dedurre, senza alcun supporto probatorio, la sussistenza di errori, ritardi, omissioni;
- come chiarito dalla Suprema Corte (per tutte Cass. 20597/2022), nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, sostanziale convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'opposto, attore sostanziale, chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167
c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.;
- ne consegue che, in difetto di puntuale allegazione degli elementi tali da giustificare l'infondatezza della pretesa avanzata in monitorio, suffragata, come già detto, da adeguato supporto probatorio, la contestazione non può trovare accoglimento, nemmeno risultando provato il credito dedotto in compensazione;
- la domanda va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va, a sua volta, integralmente confermato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_7
nei confronti dello e per
[...] Controparte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14182/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 13.9.2023 (n.r.g. 35599/2023);
-) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per le spese ed € 2.900,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Tedesco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 24 luglio 2025. Il Giudice