TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14175/2024 RG, introdotta da
(ROMA(RM), 29/08/1969), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RESTI MARIA ANTONIETTA;
(CERCOLA (NA), 29/06/1966), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. RESTI MARIA ANTONIETTA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Roma alla Via Oletta n. 29, di proprietà
della stessa a seguito di intervenuta successione, resta assegnata alla moglie.
Il marito si è già trasferito in altra abitazione, asportando beni ed effetti personali;
3) i figli sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali esercitano la potestà condivisa nel supremo interesse dei figli;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute ed a quanto altro necessaria alla loro crescita, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni degli stessi;
4) i figli vivranno con i genitori con collocamento paritario alternato al 50%, a settimane alterne, al fine di consentire agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno degli stessi;
5) i coniugi si occuperanno in maniera diretta del mantenimento dei figli durante il periodo di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro;
6) il “Piano genitoriale” di riferimento, relativo al solo figlio minore
, è corrispondente a quello allegato al presente ricorso (doc. 14); Per_1
7) per le festività natalizie e quelle pasquali il figlio minore Per_1
starà, ad anni alterni, prima con l'uno poi con l'altro genitore,
indicativamente dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua il figlio minore, ad anni alterni, trascorrerà
con il padre/la madre le relative festività; nel periodo delle vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente ogni anno entro la data del 30 maggio;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
8) le spese scolastiche, mediche e sportive, dai genitori decise congiuntamente e comunque secondo le indicazioni di cui al Protocollo del
Tribunale di Roma raggiunto con l'Ordine Avvocati del Foro di Roma del
17.12.2014 e/o successive modifiche, che si da qui per conosciuto ed accettato da entrambi i ricorrenti, saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori;
9) i coniugi provvederanno ciascuno per sé al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
10) i coniugi dichiarano, altresì, che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto,
dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
11) i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio/ rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio proprio e per il minore;
12) spese legali compensate
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25/10/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14175/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roccalbegna (GR) in data 25/10/2003 tra (Roma, Parte_1
29/08/1969) e (Cercola (NA), 29/06/1966) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roccalbegna
al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14175/2024 RG, introdotta da
(ROMA(RM), 29/08/1969), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RESTI MARIA ANTONIETTA;
(CERCOLA (NA), 29/06/1966), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. RESTI MARIA ANTONIETTA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Roma alla Via Oletta n. 29, di proprietà
della stessa a seguito di intervenuta successione, resta assegnata alla moglie.
Il marito si è già trasferito in altra abitazione, asportando beni ed effetti personali;
3) i figli sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali esercitano la potestà condivisa nel supremo interesse dei figli;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute ed a quanto altro necessaria alla loro crescita, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni degli stessi;
4) i figli vivranno con i genitori con collocamento paritario alternato al 50%, a settimane alterne, al fine di consentire agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno degli stessi;
5) i coniugi si occuperanno in maniera diretta del mantenimento dei figli durante il periodo di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro;
6) il “Piano genitoriale” di riferimento, relativo al solo figlio minore
, è corrispondente a quello allegato al presente ricorso (doc. 14); Per_1
7) per le festività natalizie e quelle pasquali il figlio minore Per_1
starà, ad anni alterni, prima con l'uno poi con l'altro genitore,
indicativamente dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua il figlio minore, ad anni alterni, trascorrerà
con il padre/la madre le relative festività; nel periodo delle vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente ogni anno entro la data del 30 maggio;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
8) le spese scolastiche, mediche e sportive, dai genitori decise congiuntamente e comunque secondo le indicazioni di cui al Protocollo del
Tribunale di Roma raggiunto con l'Ordine Avvocati del Foro di Roma del
17.12.2014 e/o successive modifiche, che si da qui per conosciuto ed accettato da entrambi i ricorrenti, saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori;
9) i coniugi provvederanno ciascuno per sé al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
10) i coniugi dichiarano, altresì, che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto,
dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
11) i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio/ rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio proprio e per il minore;
12) spese legali compensate
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25/10/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14175/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roccalbegna (GR) in data 25/10/2003 tra (Roma, Parte_1
29/08/1969) e (Cercola (NA), 29/06/1966) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roccalbegna
al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi