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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 399/2023 del R.G. Trib. in data 17/2/2023, promossa d a
- (P.IVA: – C.F.: ), corrente in Milano, Piazza Tre Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torri n. 3, in persona del suo procuratore rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Parte_2
Pasetto
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- C.F. in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Fulvia Bressan e dall'avv. Francesca Mussio
r e s i s t e n t e
avente per oggetto: arricchimento senza causa trattenuta in decisione nell'udienza del 15/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
parte ricorrente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente in data 15/11/2024 e quindi:
“1. Condannare il a corrispondere ad l'importo di € Controparte_1 Parte_1
66.101,43 o quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal 30
1 aprile 2022 al deposito del presente ricorso, e moratori ex art. 1284, co. 4 c.c., dal deposito del ricorso al saldo.
2. Spese di lite oltre rimborso forfetario e accessori rifusi, con l'aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis
DM 55/2014, per essere il presente atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
In via istruttoria: pur ritenendo i fatti documentai, per scrupolo si reiterano le istanze formulate nella nostra memoria istruttoria e, quindi
→ la prova per testi e per interrogatorio formale del Sindaco in carica sulle seguenti circostanze.
1. Con lettera prot. 15948 il Comune di comunicava che la Giunta aveva CP_1 approvato l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva per la riqualificazione funzionale di Via Montereale invitando gli ingegneri e a provvedere con Per_1 Per_2
urgenza a dar corso a quanto previsto nel disciplinare di incarico?
2. Il 1° aprile 1992 il Comune inviava agli ingegneri e un telegramma ordinando Per_1 Per_2
l'immediata consegna degli elaborati di massima riqualificazione funzionale di Via
Montereale?
3. Il 6 aprile 1992 il Comune inviava agli ingegneri e un telegramma intimando Per_1 Per_2
l'immediata consegna degli elaborati di cui al capitolo che precede?
4. Il 7 aprile 1992 gli ingegneri e trasmettevano al Comune due copie del Per_1 Per_2
progetto generale di massima della riqualificazione funzionale di tutta la Via Montereale da
Largo San Giorgio a Via Ungaresca?
5. Il 10 aprile 1992 il inviava agli ingegneri e un telegramma CP_1 Per_1 Per_2
comunicando che la Giunta aveva disposto la redazione del progetto esecutivo lavori di riqualificazione di Via Montereale in relazione alla parte centrale della via antistante
l'ospedale entro i limiti di spesa?
6. Il 17 aprile 1992 con lettera prot. 20661 il ribadiva quanto anticipato nel CP_1
telegramma di cui al punto 5 informando gli ingeneri e che il progetto Per_1 Per_2
esecutivo doveva essere consegnato entro e non oltre il 1° giugno 1992?
7. Con lettera 18 maggio 1992 gli ingegneri e prendevano atto dell'approvazione Per_1 Per_2
del progetto di massima precisando che i termini contrattuali di consegna erano di 60 gg dal ricevimento dell'avvenuta approvazione definitiva del progetto di massima e quindi che la scadenza doveva intendersi al 17 giugno 1992?
2
8. Il 25 maggio 1992 il Comune inviava agli ingegneri e un telegramma Per_1 Per_2
ribadendo che il termine da osservare era il 1° giugno 1992?
9. Il 04 giugno 1992 il Comune inviava agli ingegneri e un telegramma Per_1 Per_2 ordinando l'immediata consegna degli elaborati?
10. Con lettera 08 giugno 1992 gli ingegneri e ribadivano che il termine di Per_1 Per_2
consegna era il 17 giugno 1992?
11. Il 16 giugno 1992 gli ingegneri e trasmettevano al Comune due copie del Per_1 Per_2
progetto esecutivo?
12. Il 29 giugno 1992, a seguito di richiesta del Comune, gli ingegneri e Per_1 Per_2
depositavano presso gli Uffici Tecnici altre tre copie del progetto unitamente ai lucidi originali per permetterne la riproduzione radex?
13. A partire dal deposito gli Uffici Tecnici iniziarono l'istruttoria del progetto con la collaborazione degli ingegneri e per ottemperare a specifiche richieste dei Per_1 Per_2
diversi settori e per predisporre la documentazione necessaria alla realizzazione di una variante urbanistica?
14. In corso di istruttoria e precisamente il 29 gennaio 1993 il ricordava agli ingegneri CP_1
e che la scadenza per il deposito del progetto era stata prorogata al 30 giugno Per_1 Per_2
1993?
15. Le revisioni richieste dalla Commissione Edilizia verbalizzate nella seduta del 29 marzo
1993, riguardavano la parte prospiciente l'ingresso dell'ospedale civile?
16. La progettazione esecutiva di tale parte era stata elaborata dagli ingegneri e Per_1 Per_2
Contr sul progetto predisposto dallo Studio Architetto nel novembre del 1983 ed approvato, previo conforme parere del Comune e del Comitato Tecnico Regionale, il 07 dicembre
1983?
17. Il progetto esecutivo eseguito dagli ingegneri e riprendeva puntualmente le Per_1 Per_2
scelte realizzative approvate dal e dal Comitato Tecnico Regionale? CP_1
18. Con lettera 16 aprile 1993 gli ingegneri e riepilogavano i parametri utilizzati Per_1 Per_2 per redigere il progetto esecutivo della parte antistante l'ospedale, ricordando le limitazioni tecniche ed economiche entro cui doveva essere riconfigurata la viabilità di Via
Montereale?
3 19. Con lettera 27 ottobre 1993 gli ingegneri e riepilogavano le interlocuzioni Per_1 Per_2 intercorse con l'ente ribadendo che la scelta progettuale chiesta di revisione dalla
Commissione Tecnica era quella voluta dal CP_1
20. La ridetta progettazione era conforme al progetto relativo al nuovo ingresso elaborato dall' fin dal novembre 1983 e approvato dal Comitato Tecnico Regionale il 07 Pt_3
dicembre 1983?
21. La planimetria generale della viabilità ripresa nel progetto esecutivo era stata approvata dalla Commissione Edilizia del Comune di il 25 novembre 1985? CP_1
22. Conferma che il progetto di riqualificazione di Via Montereale predisposto dagli ingegneri
e corrispondeva agli input del che lo commissionò era adeguato sotto Per_1 Per_2 CP_1
il profilo tecnico, normativo e finanziario?
23. Conferma che il progetto di riqualificazione di Via Montereale predisposto dagli ingegneri
e fu accantonato per scelta politica e non perché discostato dagli input del Per_1 Per_2
e redatto in violazione di norme tecnico-urbanistiche? CP_1
Si indicano a testi: ing. di il dott. di Testimone_1 CP_1 Testimone_2
l'ing. di arch. di l'arch. CP_1 Testimone_3 CP_1 Persona_3 CP_1
di la geom. di l'arch. di Persona_4 CP_1 CP_3 CP_1 Persona_5
l'arch. di il dott. di il dott. CP_1 Persona_6 CP_1 Persona_7 CP_1 Tes_4 di l'ingegnere e l'ing. di
[...] CP_1 Tes_5 Testimone_6 CP_1
Le valutazioni rimesse ai testi sono ammissibili essendo deferite a soggetti qualificati e cioè tecnici
e amministratori comunali dotati delle necessarie competenze giuridiche e tecniche per rendere testimonianza.
→ Istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede che sia ordinato al di esibire la CP_1
documentazione progettuale esecutiva, compresa di ogni allegato, relativa al piano di riqualificazione della Via Montereale predisposta dagli ingegneri e Si chiede sia Per_1 Per_2
acquisito il fascicolo del procedimento n. 604/96 R.G. svolto avanti il Tribunale di Pordenone, il fascicolo del procedimento n. 756/06 R.G. svolto avanti la Corte di Appello di Trieste e il fascicolo del procedimento n. 773/2014 R.G. svolto avanti la Corte d'Appello di Trieste.
→ Istanza di CTU Per quanto scritto ed emergente dal dossier processuale, si ritiene già raggiunta la prova in ordine all'idoneità del progetto esecutivo redatto dai professionisti ing. Persona_8
sotto il profilo normativo e tecnico. Solo in via residuale, quindi, si chiede che venga nominato
4 CTU cui demandare l'incarico di attestare che il progetto era, sotto entrambi i profili, correttamente elaborato”. parte resistente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente in data 13/11/2024 e quindi:
“Nel merito
Rigettata ogni contraria domanda e istanza, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in atti:
- rigettare il ricorso per insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. esercitata ex adverso;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere sussistenti i presupposti dell'azione dell'art. 2041 c.c., determinare l'importo dell'indennizzo nella somma di € 10.329,14, o comunque nella diversa somma ritenuta di giustizia. A tal fine disporsi idonea CTU per la corretta quantificazione dell'indennizzo.
In ogni, con vittoria di spese e competenze di causa, con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1-bis
DM n. 55/2014;
In via istruttoria
- senza voler invertire l'onere della prova, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, già indicati nella memoria del 6/06/2023 e che si riportano di seguito:
1) “se sia vero che gli interventi relativi a via Montereale, per il tratto compreso tra via del Fante e via Cavalleggeri di Saluzzo, dal 1992 ad oggi è stato oggetto degli interventi descritti nella relazione tecnica versata in atti sub doc. 28”;
2) “se sia vero che gli interventi descritti nella relazione versata in atti sub doc. 28 esauriscono il novero degli interventi effettuati dal Comune di relativi a via Montereale, per il tratto CP_1 compreso tra via del Fante e via Cavalleggeri di Saluzzo, dal 1992 ad oggi”.
Si indicano quali testi l'arch. e la geom. , entrambi in servizio presso il Persona_9 Controparte_4
Comune di CP_1
- ammettersi, inoltre, prova testimoniale sui seguenti ulteriori capitoli:
3) “se sia vero che il progetto esecutivo redatto dagli ingegneri e Tes_5 Testimone_6
relativo alla riqualificazione funzionale di via Montereale, riguardante il tratto compreso tra via del Fante e via Cavalleggeri di Saluzzo, presentato dagli stessi, e che ha ottenuto il parere
5 contrario della Commissione edilizia comunale nella seduta del 12/07/1993 è stato attuato, come indicato nella relazione tecnica sub doc. 28 con allegati, che si rammostrano al teste”;
4) “se sia vero che il progetto esecutivo redatto dagli ingegneri e Tes_5 Testimone_6
relativo alla riqualificazione funzionale di via Montereale, riguardante il tratto compreso tra via del Fante e via Cavalleggeri di Saluzzo, presentato dagli stessi, e che ha ottenuto il parere contrario della Commissione edilizia comunale nella seduta del 12/07/1993 fosse attuabile all'epoca di fatti, come indicato nella relazione tecnica sub doc. 29 con allegati, che si rammostrano al teste”;
5) se sia vero che il progetto esecutivo redatto dagli ingegneri e relativo Tes_5 Testimone_6
alla riqualificazione funzionale di via Montereale, riguardante il tratto compreso tra via del Fante
e via Cavalleggeri di Saluzzo, presentato dagli stessi, e che ha ottenuto il parere contrario della
Commissione edilizia comunale nella seduta del 12/07/1993 possa essere utilizzabile oggi, come indicato nella relazione tecnica sub doc. 29 con allegati, che si rammostrano al teste”.
Si indicano quali testi l'arch. l'ing. l'ing. , la geom. Persona_9 Testimone_7 Testimone_8
, tutti in servizio presso il Comune di Controparte_4 CP_1
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondata l'azione ex 2041 c.c. svolta ex adverso e procedere alla quantificazione dell'indennizzo, salva la quantificazione nella misura di
Lire 20.000.000 (pari ad € 10.329,14), disporsi idonea CTU per la corretta quantificazione dell'indennizzo.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione dell'udienza, ha agito nei confronti del Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 66.101,43, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi (interessi legali dal 30/4/22 al deposito del ricorso, interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo) e alla rifusione delle spese di lite. A fondamento della pretesa, la ricorrente ha allegato di aver versato al proprio assicurato ing.
, già funzionario del l'importo oggetto della richiesta di condanna, quale Tes_1 CP_1
indennizzo perché questi, all'esito di un complesso iter processuale, era stato condannato a pagare a due professionisti, ai sensi dell'art. 23 L. 144/1989, il corrispettivo (oltre agli accessori) per l'esecuzione, in assenza di formale deliberazione autorizzativa, di un incarico di progettazione
6 funzionale alla riqualificazione di una via comunale. Assumendo che il funzionario, avendo agito
“su input dell'Ente”, era legittimato a proporre domanda nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2041 c.c., ha agito deducendo di essere titolare, per effetto della Parte_1 corresponsione dell'indennizzo all'assicurato, di una “pari prerogativa”.
2. Il si è costituito e ha integralmente contestato la pretesa di controparte, chiedendone il CP_1
rigetto, con vittoria delle spese processuali. Premettendo che il progetto redatto dai due professionisti non solo non era stato preceduto da un formale contratto scritto, ma nemmeno aveva ottenuto il parere positivo della Commissione Edilizia, né la conseguente approvazione della Giunta comunale, la parte resistente ha escluso la titolarità del diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. in capo alla Compagnia assicuratrice, la cui diminuzione patrimoniale aveva avuto causa giustificatrice nel contratto di assicurazione. Semmai il diritto di agire con azione generale di arricchimento sarebbe spettato, a precise condizioni, solo al funzionario responsabile ai sensi dell'art. 23 citato, non sussistendo i presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'Assicurazione. In ogni caso, replicando ancora in punto di fatto, parte resistente ha contestato l'allegazione della ricorrente, secondo la quale il funzionario aveva agito su “input” dell'Ente, ribadendo il difetto di formalizzazione dell'incarico, tale da escludere un qualsiasi rapporto obbligatorio tra il e i due professionisti. Ancora, parte resistente ha escluso che la CP_1
semplice detenzione del progetto, del quale non è proprietaria, che mai ha utilizzato e che nemmeno potrebbe essere utilizzato, possa costituire un arricchimento. Da ultimo, è stato subordinatamente contestato il quantum della pretesa azionata, da ridurre all'ammontare della parcella emessa dai due professionisti, peraltro anche contestata nella sua quantificazione, con esclusione degli accessori, o ancor meglio da ridurre all'importo previsto, nella deliberazione giuntale, come massimo rimborso ai professionisti in caso di mancato finanziamento dell'opera.
3. Nella prima udienza il giudice primo assegnatario del procedimento ha disposto il mutamento del rito e ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1) c.p.c. parte ricorrente, nel replicare alle allegazioni e alle argomentazioni di controparte, ha precisato di agire in surroga ex art. 1916 c.c..
Nella successiva memoria il ha eccepito la novità e quindi la tardività della domanda di CP_1
surroga, di cui ha comunque contestato i presupposti.
7 Ritenendo la causa matura per la decisione e giudicando le istanze istruttorie irrilevanti e/o inammissibili, il giudice nuovo assegnatario ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, concessi i termini di legge per gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La domanda di condanna non può esser accolta, per i motivi che seguono.
4.1. Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha allegato, quali fatti costitutivi della propria pretesa, la condanna subita dal proprio assicurato al pagamento dei compensi in favore dei professionisti, la legittimazione dello stesso assicurato all'esercizio dell'azione generale di arricchimento nei confronti del il pagamento dell'indennizzo a favore all'assicurato e la CP_1 conseguente insorgenza in capo a sé stessa, per effetto di tale pagamento, di una “pari prerogativa” nei confronti dell'Ente.
Nella prima memoria, la domanda è stata qualificata come azione di surroga ex art. 1916 c.c.. Non essendo mutato l'oggetto, né i fatti costitutivi, va escluso vi sia stata proposizione di una nuova domanda, essendo stati semplicemente precisati i termini dell'azione proposta.
4.2. Negli scritti successivi è stato citato dalla parte ricorrente anche l'art. 1203 c.c.. Mentre nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nella comparsa conclusionale la norma è stata genicamente citata come fonte delle invocate “prerogative” azionate, solo nell'ultima memoria di replica la parte ricorrente ha inteso precisare che il proprio diritto si fonderebbe sull'art. 1203 n.3)
c.c. perché, essendo tenuta al pagamento del debito in forza della polizza stipulata con l'assicurato ed avendo interesse, proprio per il vincolo contrattuale, ad eseguire tale pagamento, avrebbe maturato il diritto alla surrogazione legale prevista dalla norma. Nella stessa memoria la parte ha retrocesso l'art. 1916 c.c. a norma eventualmente applicabile in alternativa al citato art. 1203 c.c., lasciando “... al Tribunale inquadrare la fattispecie surrogatoria ...”.
In realtà, a ben vedere, nella memoria finale è stata tardivamente e inammissibilmente proposta una nuova domanda, perché è stato invocato un fatto costitutivo nuovo, cioè il pagamento del debito altrui per il soddisfacimento di un interesse proprio. Fino a tale momento la parte ricorrente aveva allegato di aver indennizzato il proprio assicurato e ne aveva dedotto di essere subentrata nel diritto di quest'ultimo nei confronti del terzo. La surrogazione legale ex art. 1203 c.c. opererebbe su presupposti di fatto e con modalità differenti. Non si pone, quindi, un semplice problema di
8 qualificazione della pretesa, ma di corretta individuazione della causa petendi, tra fatti costitutivi diversi e alternativi
Peraltro, oltre che tardiva e quindi inammissibile, la domanda di surrogazione ex art. 1203 n.3) c.c. sarebbe infondata, perché non ne sussiste il fatto costitutivo, dovendosi escludere che l' abbia pagato direttamente i creditori, anche a tacere del fatto che, per effetto Parte_4
della surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n.3) c.c., in via generale si determina una successione nel diritto di credito nei confronti del debitore, tale non potendosi qualificare, nel caso concreto, il convenuto nel presente giudizio. CP_1
4.3. Per le ragioni esposte nel paragrafo che precede, quindi, oggetto di giudizio è propriamente l'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c.. non ha esercitato iure proprio l'azione Parte_1
di arricchimento senza causa, ma ha preteso di farlo in surroga, subentrando nel diritto dell'assicurato.
Così qualificata, la domanda non può essere accolta, per difetto dei presupposti di legge.
L'art. 1916 c.c. prevede la surroga dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, nei limiti del relativo ammontare, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, i quali devono essere intesi come soggetti che, estranei al rapporto di assicurazione, con la propria condotta abbiano provocato o concorso a provocare l'evento indennizzato. Il nella fattispecie in esame, non è CP_1
legittimato passivo dell'azione di surroga, perché non è qualificabile come terzo responsabile, essendo l'evento indennizzato (pagamento dei compensi ai professionisti) esclusivamente riconducibile, per quanto stabilito in sede giudiziaria, alla condotta dello stesso assicurato, la quale ha originato l'applicazione dell'art. 23 D.L. 66/1989 convertito con modificazione con L. 144/1989.
In effetti, non è stata esercitata nei confronti della parte resistente un'azione risarcitoria, che avrebbe presupposto una qualche forma di responsabilità, quanto un'azione di indebito arricchimento, che prescinde da essa. Ne consegue che difettano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1916 c.c..
Non a caso parte ricorrente, a fronte della specifica contestazione sul punto esplicitata nelle difese della controparte, come sopra anticipato ha da ultimo mutato il titolo della propria pretesa, correggendo l'iniziale impostazione e limitandosi prudentemente a sostenere che “... non va nemmeno escluso possa ritenersi applicabile l'art. 1916 c.c. ...”. Solo che, per giustificare l'eventuale applicazione della norma citata, è stato utilizzato un argomento non condivisibile, e cioè che la qualificazione del convenuto quale soggetto responsabile ex art. 1916 c.c. si fondi sulla
9 “condotta antigiuridica” evocata dalla nozione di danno menzionata dall'art. 2041 c.c., tesi in contrasto con i principi per cui l'azione generale di arricchimento prescinde dalla responsabilità dell'arricchito e presuppone esclusivamente l'assenza di una giusta causa del trasferimento.
L'impossibilità per la parte ricorrente di agire in surroga per arricchimento senza causa è indirettamente confermata dalla stessa quietanza prodotta in allegato al ricorso (doc.7), essendosi con tale atto impegnato l'assicurato a trasferire alla Compagnia quanto eventualmente ricavato “per ingiustificato arricchimento”, con ciò confermandosi che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe semmai spettata, sempre che ve ne fossero stati i presupposti, al funzionario pubblico, il quale, in caso di esito positivo, avrebbe dovuto trasferire alla all'ASSICURAZIONE quanto eventualmente ottenuto.
In definitiva, essendo l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. limitata ai diritti dell'assicurato nei confronti dei soggetti terzi responsabili, tra i quali in questo caso non rientra il non ne è CP_1
possibile l'esercizio nei confronti di quest'ultimo.
La conclusione è conforme alla ratio dell'istituto. La surrogazione legale prevista dall'art. 1916 c.c.
è un istituto che mira a realizzare l'equilibrio patrimoniale tra le parti, facendo in modo che il costo del danno sia sostenuto dal responsabile. Se la domanda dell'ASSICURAZIONE proposta in questo giudizio fosse accolta, il costo sarebbe sopportato dal che però, per quanto accertato con CP_1
pronunce passate in giudicato, non aveva avuto alcuna responsabilità, invece imputabile al funzionario. Quest'ultimo non ha tratto alcun profitto dall'evento dannoso, per il quale è stato
(parzialmente) indennizzato dalla Compagnia, la quale, a sua volta, ha corrisposto l'indennizzo in forza del titolo contrattuale. Qualora l'assicurato avesse ipoteticamente agito ex art. 2041 c.c. con esito fruttuoso, l'effetto sarebbe stato quello di ridurre l'entità dell'evento dannoso che l'Assicurazione avrebbe dovuto indennizzare. La decisione di esercitare o meno tale azione, però, ha riguardato i rapporti tra assicurato e assicuratore, non rilevanti nel presente giudizio, del quale il primo dei due soggetti contraenti nemmeno è parte.
5. Il rigetto delle domande comporta l'integrale soccombenza della parte ricorrente e la conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite, quantificate come da dispositivo, applicando, per lo scaglione corrispondente, i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e secondo valori minimi per la fase di trattazione o istruttoria, non essendo state assunte prove orali.
10
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 399/2023 del R.G., così decide:
- rigetta integralmente le domande proposte da parte ricorrente Parte_1
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso di Controparte_1
avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri riflessi se e in quanto dovuti per legge.
Pordenone, 2/4/2025
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 399/2023 del R.G. Trib. in data 17/2/2023, promossa d a
- (P.IVA: – C.F.: ), corrente in Milano, Piazza Tre Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Torri n. 3, in persona del suo procuratore rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Parte_2
Pasetto
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- C.F. in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Fulvia Bressan e dall'avv. Francesca Mussio
r e s i s t e n t e
avente per oggetto: arricchimento senza causa trattenuta in decisione nell'udienza del 15/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
parte ricorrente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente in data 15/11/2024 e quindi:
“1. Condannare il a corrispondere ad l'importo di € Controparte_1 Parte_1
66.101,43 o quella diversa somma che venisse ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal 30
1 aprile 2022 al deposito del presente ricorso, e moratori ex art. 1284, co. 4 c.c., dal deposito del ricorso al saldo.
2. Spese di lite oltre rimborso forfetario e accessori rifusi, con l'aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis
DM 55/2014, per essere il presente atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
In via istruttoria: pur ritenendo i fatti documentai, per scrupolo si reiterano le istanze formulate nella nostra memoria istruttoria e, quindi
→ la prova per testi e per interrogatorio formale del Sindaco in carica sulle seguenti circostanze.
1. Con lettera prot. 15948 il Comune di comunicava che la Giunta aveva CP_1 approvato l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva per la riqualificazione funzionale di Via Montereale invitando gli ingegneri e a provvedere con Per_1 Per_2
urgenza a dar corso a quanto previsto nel disciplinare di incarico?
2. Il 1° aprile 1992 il Comune inviava agli ingegneri e un telegramma ordinando Per_1 Per_2
l'immediata consegna degli elaborati di massima riqualificazione funzionale di Via
Montereale?
3. Il 6 aprile 1992 il Comune inviava agli ingegneri e un telegramma intimando Per_1 Per_2
l'immediata consegna degli elaborati di cui al capitolo che precede?
4. Il 7 aprile 1992 gli ingegneri e trasmettevano al Comune due copie del Per_1 Per_2
progetto generale di massima della riqualificazione funzionale di tutta la Via Montereale da
Largo San Giorgio a Via Ungaresca?
5. Il 10 aprile 1992 il inviava agli ingegneri e un telegramma CP_1 Per_1 Per_2
comunicando che la Giunta aveva disposto la redazione del progetto esecutivo lavori di riqualificazione di Via Montereale in relazione alla parte centrale della via antistante
l'ospedale entro i limiti di spesa?
6. Il 17 aprile 1992 con lettera prot. 20661 il ribadiva quanto anticipato nel CP_1
telegramma di cui al punto 5 informando gli ingeneri e che il progetto Per_1 Per_2
esecutivo doveva essere consegnato entro e non oltre il 1° giugno 1992?
7. Con lettera 18 maggio 1992 gli ingegneri e prendevano atto dell'approvazione Per_1 Per_2
del progetto di massima precisando che i termini contrattuali di consegna erano di 60 gg dal ricevimento dell'avvenuta approvazione definitiva del progetto di massima e quindi che la scadenza doveva intendersi al 17 giugno 1992?
2
8. Il 25 maggio 1992 il Comune inviava agli ingegneri e un telegramma Per_1 Per_2
ribadendo che il termine da osservare era il 1° giugno 1992?
9. Il 04 giugno 1992 il Comune inviava agli ingegneri e un telegramma Per_1 Per_2 ordinando l'immediata consegna degli elaborati?
10. Con lettera 08 giugno 1992 gli ingegneri e ribadivano che il termine di Per_1 Per_2
consegna era il 17 giugno 1992?
11. Il 16 giugno 1992 gli ingegneri e trasmettevano al Comune due copie del Per_1 Per_2
progetto esecutivo?
12. Il 29 giugno 1992, a seguito di richiesta del Comune, gli ingegneri e Per_1 Per_2
depositavano presso gli Uffici Tecnici altre tre copie del progetto unitamente ai lucidi originali per permetterne la riproduzione radex?
13. A partire dal deposito gli Uffici Tecnici iniziarono l'istruttoria del progetto con la collaborazione degli ingegneri e per ottemperare a specifiche richieste dei Per_1 Per_2
diversi settori e per predisporre la documentazione necessaria alla realizzazione di una variante urbanistica?
14. In corso di istruttoria e precisamente il 29 gennaio 1993 il ricordava agli ingegneri CP_1
e che la scadenza per il deposito del progetto era stata prorogata al 30 giugno Per_1 Per_2
1993?
15. Le revisioni richieste dalla Commissione Edilizia verbalizzate nella seduta del 29 marzo
1993, riguardavano la parte prospiciente l'ingresso dell'ospedale civile?
16. La progettazione esecutiva di tale parte era stata elaborata dagli ingegneri e Per_1 Per_2
Contr sul progetto predisposto dallo Studio Architetto nel novembre del 1983 ed approvato, previo conforme parere del Comune e del Comitato Tecnico Regionale, il 07 dicembre
1983?
17. Il progetto esecutivo eseguito dagli ingegneri e riprendeva puntualmente le Per_1 Per_2
scelte realizzative approvate dal e dal Comitato Tecnico Regionale? CP_1
18. Con lettera 16 aprile 1993 gli ingegneri e riepilogavano i parametri utilizzati Per_1 Per_2 per redigere il progetto esecutivo della parte antistante l'ospedale, ricordando le limitazioni tecniche ed economiche entro cui doveva essere riconfigurata la viabilità di Via
Montereale?
3 19. Con lettera 27 ottobre 1993 gli ingegneri e riepilogavano le interlocuzioni Per_1 Per_2 intercorse con l'ente ribadendo che la scelta progettuale chiesta di revisione dalla
Commissione Tecnica era quella voluta dal CP_1
20. La ridetta progettazione era conforme al progetto relativo al nuovo ingresso elaborato dall' fin dal novembre 1983 e approvato dal Comitato Tecnico Regionale il 07 Pt_3
dicembre 1983?
21. La planimetria generale della viabilità ripresa nel progetto esecutivo era stata approvata dalla Commissione Edilizia del Comune di il 25 novembre 1985? CP_1
22. Conferma che il progetto di riqualificazione di Via Montereale predisposto dagli ingegneri
e corrispondeva agli input del che lo commissionò era adeguato sotto Per_1 Per_2 CP_1
il profilo tecnico, normativo e finanziario?
23. Conferma che il progetto di riqualificazione di Via Montereale predisposto dagli ingegneri
e fu accantonato per scelta politica e non perché discostato dagli input del Per_1 Per_2
e redatto in violazione di norme tecnico-urbanistiche? CP_1
Si indicano a testi: ing. di il dott. di Testimone_1 CP_1 Testimone_2
l'ing. di arch. di l'arch. CP_1 Testimone_3 CP_1 Persona_3 CP_1
di la geom. di l'arch. di Persona_4 CP_1 CP_3 CP_1 Persona_5
l'arch. di il dott. di il dott. CP_1 Persona_6 CP_1 Persona_7 CP_1 Tes_4 di l'ingegnere e l'ing. di
[...] CP_1 Tes_5 Testimone_6 CP_1
Le valutazioni rimesse ai testi sono ammissibili essendo deferite a soggetti qualificati e cioè tecnici
e amministratori comunali dotati delle necessarie competenze giuridiche e tecniche per rendere testimonianza.
→ Istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede che sia ordinato al di esibire la CP_1
documentazione progettuale esecutiva, compresa di ogni allegato, relativa al piano di riqualificazione della Via Montereale predisposta dagli ingegneri e Si chiede sia Per_1 Per_2
acquisito il fascicolo del procedimento n. 604/96 R.G. svolto avanti il Tribunale di Pordenone, il fascicolo del procedimento n. 756/06 R.G. svolto avanti la Corte di Appello di Trieste e il fascicolo del procedimento n. 773/2014 R.G. svolto avanti la Corte d'Appello di Trieste.
→ Istanza di CTU Per quanto scritto ed emergente dal dossier processuale, si ritiene già raggiunta la prova in ordine all'idoneità del progetto esecutivo redatto dai professionisti ing. Persona_8
sotto il profilo normativo e tecnico. Solo in via residuale, quindi, si chiede che venga nominato
4 CTU cui demandare l'incarico di attestare che il progetto era, sotto entrambi i profili, correttamente elaborato”. parte resistente, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate telematicamente in data 13/11/2024 e quindi:
“Nel merito
Rigettata ogni contraria domanda e istanza, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in atti:
- rigettare il ricorso per insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. esercitata ex adverso;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere sussistenti i presupposti dell'azione dell'art. 2041 c.c., determinare l'importo dell'indennizzo nella somma di € 10.329,14, o comunque nella diversa somma ritenuta di giustizia. A tal fine disporsi idonea CTU per la corretta quantificazione dell'indennizzo.
In ogni, con vittoria di spese e competenze di causa, con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1-bis
DM n. 55/2014;
In via istruttoria
- senza voler invertire l'onere della prova, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, già indicati nella memoria del 6/06/2023 e che si riportano di seguito:
1) “se sia vero che gli interventi relativi a via Montereale, per il tratto compreso tra via del Fante e via Cavalleggeri di Saluzzo, dal 1992 ad oggi è stato oggetto degli interventi descritti nella relazione tecnica versata in atti sub doc. 28”;
2) “se sia vero che gli interventi descritti nella relazione versata in atti sub doc. 28 esauriscono il novero degli interventi effettuati dal Comune di relativi a via Montereale, per il tratto CP_1 compreso tra via del Fante e via Cavalleggeri di Saluzzo, dal 1992 ad oggi”.
Si indicano quali testi l'arch. e la geom. , entrambi in servizio presso il Persona_9 Controparte_4
Comune di CP_1
- ammettersi, inoltre, prova testimoniale sui seguenti ulteriori capitoli:
3) “se sia vero che il progetto esecutivo redatto dagli ingegneri e Tes_5 Testimone_6
relativo alla riqualificazione funzionale di via Montereale, riguardante il tratto compreso tra via del Fante e via Cavalleggeri di Saluzzo, presentato dagli stessi, e che ha ottenuto il parere
5 contrario della Commissione edilizia comunale nella seduta del 12/07/1993 è stato attuato, come indicato nella relazione tecnica sub doc. 28 con allegati, che si rammostrano al teste”;
4) “se sia vero che il progetto esecutivo redatto dagli ingegneri e Tes_5 Testimone_6
relativo alla riqualificazione funzionale di via Montereale, riguardante il tratto compreso tra via del Fante e via Cavalleggeri di Saluzzo, presentato dagli stessi, e che ha ottenuto il parere contrario della Commissione edilizia comunale nella seduta del 12/07/1993 fosse attuabile all'epoca di fatti, come indicato nella relazione tecnica sub doc. 29 con allegati, che si rammostrano al teste”;
5) se sia vero che il progetto esecutivo redatto dagli ingegneri e relativo Tes_5 Testimone_6
alla riqualificazione funzionale di via Montereale, riguardante il tratto compreso tra via del Fante
e via Cavalleggeri di Saluzzo, presentato dagli stessi, e che ha ottenuto il parere contrario della
Commissione edilizia comunale nella seduta del 12/07/1993 possa essere utilizzabile oggi, come indicato nella relazione tecnica sub doc. 29 con allegati, che si rammostrano al teste”.
Si indicano quali testi l'arch. l'ing. l'ing. , la geom. Persona_9 Testimone_7 Testimone_8
, tutti in servizio presso il Comune di Controparte_4 CP_1
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondata l'azione ex 2041 c.c. svolta ex adverso e procedere alla quantificazione dell'indennizzo, salva la quantificazione nella misura di
Lire 20.000.000 (pari ad € 10.329,14), disporsi idonea CTU per la corretta quantificazione dell'indennizzo.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione dell'udienza, ha agito nei confronti del Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 66.101,43, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi (interessi legali dal 30/4/22 al deposito del ricorso, interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo) e alla rifusione delle spese di lite. A fondamento della pretesa, la ricorrente ha allegato di aver versato al proprio assicurato ing.
, già funzionario del l'importo oggetto della richiesta di condanna, quale Tes_1 CP_1
indennizzo perché questi, all'esito di un complesso iter processuale, era stato condannato a pagare a due professionisti, ai sensi dell'art. 23 L. 144/1989, il corrispettivo (oltre agli accessori) per l'esecuzione, in assenza di formale deliberazione autorizzativa, di un incarico di progettazione
6 funzionale alla riqualificazione di una via comunale. Assumendo che il funzionario, avendo agito
“su input dell'Ente”, era legittimato a proporre domanda nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2041 c.c., ha agito deducendo di essere titolare, per effetto della Parte_1 corresponsione dell'indennizzo all'assicurato, di una “pari prerogativa”.
2. Il si è costituito e ha integralmente contestato la pretesa di controparte, chiedendone il CP_1
rigetto, con vittoria delle spese processuali. Premettendo che il progetto redatto dai due professionisti non solo non era stato preceduto da un formale contratto scritto, ma nemmeno aveva ottenuto il parere positivo della Commissione Edilizia, né la conseguente approvazione della Giunta comunale, la parte resistente ha escluso la titolarità del diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. in capo alla Compagnia assicuratrice, la cui diminuzione patrimoniale aveva avuto causa giustificatrice nel contratto di assicurazione. Semmai il diritto di agire con azione generale di arricchimento sarebbe spettato, a precise condizioni, solo al funzionario responsabile ai sensi dell'art. 23 citato, non sussistendo i presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'Assicurazione. In ogni caso, replicando ancora in punto di fatto, parte resistente ha contestato l'allegazione della ricorrente, secondo la quale il funzionario aveva agito su “input” dell'Ente, ribadendo il difetto di formalizzazione dell'incarico, tale da escludere un qualsiasi rapporto obbligatorio tra il e i due professionisti. Ancora, parte resistente ha escluso che la CP_1
semplice detenzione del progetto, del quale non è proprietaria, che mai ha utilizzato e che nemmeno potrebbe essere utilizzato, possa costituire un arricchimento. Da ultimo, è stato subordinatamente contestato il quantum della pretesa azionata, da ridurre all'ammontare della parcella emessa dai due professionisti, peraltro anche contestata nella sua quantificazione, con esclusione degli accessori, o ancor meglio da ridurre all'importo previsto, nella deliberazione giuntale, come massimo rimborso ai professionisti in caso di mancato finanziamento dell'opera.
3. Nella prima udienza il giudice primo assegnatario del procedimento ha disposto il mutamento del rito e ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1) c.p.c. parte ricorrente, nel replicare alle allegazioni e alle argomentazioni di controparte, ha precisato di agire in surroga ex art. 1916 c.c..
Nella successiva memoria il ha eccepito la novità e quindi la tardività della domanda di CP_1
surroga, di cui ha comunque contestato i presupposti.
7 Ritenendo la causa matura per la decisione e giudicando le istanze istruttorie irrilevanti e/o inammissibili, il giudice nuovo assegnatario ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, concessi i termini di legge per gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La domanda di condanna non può esser accolta, per i motivi che seguono.
4.1. Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha allegato, quali fatti costitutivi della propria pretesa, la condanna subita dal proprio assicurato al pagamento dei compensi in favore dei professionisti, la legittimazione dello stesso assicurato all'esercizio dell'azione generale di arricchimento nei confronti del il pagamento dell'indennizzo a favore all'assicurato e la CP_1 conseguente insorgenza in capo a sé stessa, per effetto di tale pagamento, di una “pari prerogativa” nei confronti dell'Ente.
Nella prima memoria, la domanda è stata qualificata come azione di surroga ex art. 1916 c.c.. Non essendo mutato l'oggetto, né i fatti costitutivi, va escluso vi sia stata proposizione di una nuova domanda, essendo stati semplicemente precisati i termini dell'azione proposta.
4.2. Negli scritti successivi è stato citato dalla parte ricorrente anche l'art. 1203 c.c.. Mentre nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nella comparsa conclusionale la norma è stata genicamente citata come fonte delle invocate “prerogative” azionate, solo nell'ultima memoria di replica la parte ricorrente ha inteso precisare che il proprio diritto si fonderebbe sull'art. 1203 n.3)
c.c. perché, essendo tenuta al pagamento del debito in forza della polizza stipulata con l'assicurato ed avendo interesse, proprio per il vincolo contrattuale, ad eseguire tale pagamento, avrebbe maturato il diritto alla surrogazione legale prevista dalla norma. Nella stessa memoria la parte ha retrocesso l'art. 1916 c.c. a norma eventualmente applicabile in alternativa al citato art. 1203 c.c., lasciando “... al Tribunale inquadrare la fattispecie surrogatoria ...”.
In realtà, a ben vedere, nella memoria finale è stata tardivamente e inammissibilmente proposta una nuova domanda, perché è stato invocato un fatto costitutivo nuovo, cioè il pagamento del debito altrui per il soddisfacimento di un interesse proprio. Fino a tale momento la parte ricorrente aveva allegato di aver indennizzato il proprio assicurato e ne aveva dedotto di essere subentrata nel diritto di quest'ultimo nei confronti del terzo. La surrogazione legale ex art. 1203 c.c. opererebbe su presupposti di fatto e con modalità differenti. Non si pone, quindi, un semplice problema di
8 qualificazione della pretesa, ma di corretta individuazione della causa petendi, tra fatti costitutivi diversi e alternativi
Peraltro, oltre che tardiva e quindi inammissibile, la domanda di surrogazione ex art. 1203 n.3) c.c. sarebbe infondata, perché non ne sussiste il fatto costitutivo, dovendosi escludere che l' abbia pagato direttamente i creditori, anche a tacere del fatto che, per effetto Parte_4
della surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n.3) c.c., in via generale si determina una successione nel diritto di credito nei confronti del debitore, tale non potendosi qualificare, nel caso concreto, il convenuto nel presente giudizio. CP_1
4.3. Per le ragioni esposte nel paragrafo che precede, quindi, oggetto di giudizio è propriamente l'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c.. non ha esercitato iure proprio l'azione Parte_1
di arricchimento senza causa, ma ha preteso di farlo in surroga, subentrando nel diritto dell'assicurato.
Così qualificata, la domanda non può essere accolta, per difetto dei presupposti di legge.
L'art. 1916 c.c. prevede la surroga dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, nei limiti del relativo ammontare, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, i quali devono essere intesi come soggetti che, estranei al rapporto di assicurazione, con la propria condotta abbiano provocato o concorso a provocare l'evento indennizzato. Il nella fattispecie in esame, non è CP_1
legittimato passivo dell'azione di surroga, perché non è qualificabile come terzo responsabile, essendo l'evento indennizzato (pagamento dei compensi ai professionisti) esclusivamente riconducibile, per quanto stabilito in sede giudiziaria, alla condotta dello stesso assicurato, la quale ha originato l'applicazione dell'art. 23 D.L. 66/1989 convertito con modificazione con L. 144/1989.
In effetti, non è stata esercitata nei confronti della parte resistente un'azione risarcitoria, che avrebbe presupposto una qualche forma di responsabilità, quanto un'azione di indebito arricchimento, che prescinde da essa. Ne consegue che difettano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1916 c.c..
Non a caso parte ricorrente, a fronte della specifica contestazione sul punto esplicitata nelle difese della controparte, come sopra anticipato ha da ultimo mutato il titolo della propria pretesa, correggendo l'iniziale impostazione e limitandosi prudentemente a sostenere che “... non va nemmeno escluso possa ritenersi applicabile l'art. 1916 c.c. ...”. Solo che, per giustificare l'eventuale applicazione della norma citata, è stato utilizzato un argomento non condivisibile, e cioè che la qualificazione del convenuto quale soggetto responsabile ex art. 1916 c.c. si fondi sulla
9 “condotta antigiuridica” evocata dalla nozione di danno menzionata dall'art. 2041 c.c., tesi in contrasto con i principi per cui l'azione generale di arricchimento prescinde dalla responsabilità dell'arricchito e presuppone esclusivamente l'assenza di una giusta causa del trasferimento.
L'impossibilità per la parte ricorrente di agire in surroga per arricchimento senza causa è indirettamente confermata dalla stessa quietanza prodotta in allegato al ricorso (doc.7), essendosi con tale atto impegnato l'assicurato a trasferire alla Compagnia quanto eventualmente ricavato “per ingiustificato arricchimento”, con ciò confermandosi che l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe semmai spettata, sempre che ve ne fossero stati i presupposti, al funzionario pubblico, il quale, in caso di esito positivo, avrebbe dovuto trasferire alla all'ASSICURAZIONE quanto eventualmente ottenuto.
In definitiva, essendo l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. limitata ai diritti dell'assicurato nei confronti dei soggetti terzi responsabili, tra i quali in questo caso non rientra il non ne è CP_1
possibile l'esercizio nei confronti di quest'ultimo.
La conclusione è conforme alla ratio dell'istituto. La surrogazione legale prevista dall'art. 1916 c.c.
è un istituto che mira a realizzare l'equilibrio patrimoniale tra le parti, facendo in modo che il costo del danno sia sostenuto dal responsabile. Se la domanda dell'ASSICURAZIONE proposta in questo giudizio fosse accolta, il costo sarebbe sopportato dal che però, per quanto accertato con CP_1
pronunce passate in giudicato, non aveva avuto alcuna responsabilità, invece imputabile al funzionario. Quest'ultimo non ha tratto alcun profitto dall'evento dannoso, per il quale è stato
(parzialmente) indennizzato dalla Compagnia, la quale, a sua volta, ha corrisposto l'indennizzo in forza del titolo contrattuale. Qualora l'assicurato avesse ipoteticamente agito ex art. 2041 c.c. con esito fruttuoso, l'effetto sarebbe stato quello di ridurre l'entità dell'evento dannoso che l'Assicurazione avrebbe dovuto indennizzare. La decisione di esercitare o meno tale azione, però, ha riguardato i rapporti tra assicurato e assicuratore, non rilevanti nel presente giudizio, del quale il primo dei due soggetti contraenti nemmeno è parte.
5. Il rigetto delle domande comporta l'integrale soccombenza della parte ricorrente e la conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite, quantificate come da dispositivo, applicando, per lo scaglione corrispondente, i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e secondo valori minimi per la fase di trattazione o istruttoria, non essendo state assunte prove orali.
10
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 399/2023 del R.G., così decide:
- rigetta integralmente le domande proposte da parte ricorrente Parte_1
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso di Controparte_1
avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri riflessi se e in quanto dovuti per legge.
Pordenone, 2/4/2025
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini
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