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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza 14 ottobre
20253, tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3920/2024 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra,
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Greco, Parte_1
- Attore - contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Mauro Margarito,
- Convenuto –
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 29.05.2024, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento prot. nr. 2981 del 10.01.2024, emesso dal Comune di Gallipoli, avente ad oggetto la richiesta di indennizzo della somma € 11.135,85 (di cui € 10.123,50 per indennizzo risarcitorio e di € 1.012,35 per imposta regionale) per presunta occupazione abusiva di demanio marittimo.
L'attore adduceva i seguenti motivi di opposizione: “I. IN VIA
PRELIMINARE: INESIGIBILITA' DELLA PRETESA PER NULLITA' E/O
ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO PER CARENZA DI POTERE –
AREE DEMANIALI MARITTIME ESCLUSE DALLA DELEGA ALLE REGIONI;
II. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE INESIGIBILITA' DELL'INDENNITA' PER
1 CARENZA DI POTERE DI RISCOSSIONE IN CAPO ALLA P.A.; III.
INESIGIBILITA' DELLA PRETESA PER PENDENZA DI PROCEDIMENTO
PENALE IN ORDINE AL MEDESIMO FATTO POSTO A FONDAMENTO
DELL'OPPOSTA RICHIESTA DI PAGAMENTO AVANZATA DALLA P.A. –
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIALITA'; IV. INAMMISSIBILITA'
DELLA PRETESA PER UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE DA
VAGLIO IN SEDE DI INDAGINI E POSTE A FONDAMENTO DELLA
RICHIESTA DI INDENNIZZO PER IL PRESUNTO ILLECITO
AMMINISTRATIVO; V. NEL MERITO: ERRATA VALUTAZIONE E/O OMESSA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI – ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA;
VI. IN
SUBORDINE: SUL QUANTUM INVOCATO – INDENNIZZO ECCESSIVO,
ESORBITANTE, INIQUO E NON CONFORME ALLA LEGGE”.
Il quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Parte_1
Preliminarmente, anche con provvedimento inaudita altera parte sospendere
l'impugnato provvedimento;
2. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare, per i motivi di cui ai punti nn. I e II del presente atto, l'incompetenza e/o la carenza di potere di riscossione in capo al e, per l'effetto, annullare Controparte_2
il provvedimento impugnato “Recupero indennizzi dovuti all'Erario per occupazione abusiva di demanio marittimo- Richiesta di pagamento” prot. nr.
0002946 del 12.01.2024; 3. Accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, inefficacia e/o infondatezza dell'atto di recupero indennizzi per occupazione abusiva di demanio marittimo protocollo nr. 2981 del 10.01.2024 emesso dal
Comune di Gallipoli anche nel merito per tutti i motivi di cui innanzi; 4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di illegittimità della pretesa avanzata, accertare e dichiarare, nei limiti e per i motivi in narrativa, che il credito, correttamente computato ed effettivamente esigibile dal CP_2
a titolo di indennizzo per la presunta abusiva occupazione demaniale in
[...]
contestazione, ammonta ad € 1,81 oppure in via gradata ad € 660,95 anziché la maggior somma ingiunta di € 11.135,85 (di cui € 1.012,35 per imposta regionale) con conseguente accertamento e rideterminazione al ribasso anche dell'imposta regionale in misura pari al 10% dell'indennizzo; 5. In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui siano disattese le domande preliminari e principali di cui
2 sopra, si chiede di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art.100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto
2020, n.104, dell'art. 1 co. 251 p.
2.1 della Legge 296/2006 per come prospettata
e, nel caso di acclarata incostituzionalità della norma, rideterminare le somme richieste in ossequio al decisum della Corte; 6. Con vittoria di spese e onorari del giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2024, si costituiva il in persona del Sindaco p.t., al fine di impugnare Controparte_2
e contestare in toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi esposte, la competenza ed il potere dell'Ente convenuto a riscuotere le somme specificate nell'ingiunzione impugnata; 2. Accertare e dichiarare la assoluta validità, ammissibilità ed efficacia dell'atto di recupero indennizzi per occupazione abusiva di demanio marittimo di cui al protocollo n. 2981 del 10.01.2024 emesso dal Comune di Gallipoli; 3. Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui innanzi, che il quantum dovuto dal Sig. ammonta ad € 11.135,85; 4. Parte_1
Accertare e dichiarare, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale innanzi richiamata, la assoluta legittimità Costituzionale del richiamato art. 100 comma
4 del D.L. 104/20 e dell'art. 251 L. 296/2006; 5. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale e, all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive e a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da non può essere accolta per i Parte_1 seguenti motivi.
Appare opportuno, in primis, effettuare un breve excursus dei fatti da cui ha tratto origine il presente giudizio.
Il provvedimento oggi impugnato scaturisce da un accertamento effettuato in
3 data 20.03.2023 dai militari appartenenti alla Sezione operativa navale Gallipoli della Guardia di NZ, i quali, in quella circostanza, riscontravano nell'area demaniale marittima, identificata al Catasto con foglio 9, particella 122 e 146, la realizzazione di passerelle e pontili in legno con parti metalliche precarie ed in cattivo stato e con numerosi punti di discontinuità, utilizzate per l'ormeggio di natanti.
I militari, inoltre, accertavano che i suddetti natanti venivano assicurati agli ormeggi con l'ausilio di gavitelli ancorati sul fondale marino con corpo morto e con fissaggio di tubazioni metalliche e supporti di legno da cantiere, con foratura e spietramento del fondale marittimo, anche con l'utilizzo di materiale verosimilmente cementizio.
Quindi, a seguito di sopralluogo svolto in data 29.03.2023 da personale della
Guardia di NZ – Sez. Operativa navale di Gallipoli, coadiuvata dal Geom. Co
dipendente dell'Ufficio del Comune Parte_2 Controparte_3
Gallipoli, investito per l'occasione di titolo di Ausiliario di P.G., veniva accertata nello specchio acqueo e nelle aree a terra catastalmente individuate al Fogl. 9 P.lle
146 e 122, poste lateralmente alla concessione marittima intestata alla darsena
, la presenza di n. 34 imbarcazioni di vario tipo, nonchè di varie Parte_3 passerelle precarie che dai massi di delimitazione della scogliera permettevano il raggiungimento di dette imbarcazioni, nonché varie cime e catenarie utilizzate per l'ormeggio delle imbarcazioni predette ai massi che costituiscono la scogliera e la barriera frangiflutti.
Il Comune di Gallipoli, quindi, in data 31.03.2023 emetteva l'ordinanza n.
159, con la quale ordinava, ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità, la rimozione e lo sgombro di qualsiasi manufatto e/o imbarcazione e attrezzature presenti nell'area demaniale marittima sia a mare che a terra individuata e da effettuarsi entro 15 giorni della predetta Ordinanza (cfr. doc. in atti).
Si procedeva, quindi all'affissione di apposita cartellonistica, esposta presso l'area interessa dal fenomeno innanzi descritto e sottoposta a sequestro, nonché con la posizionatura della stessa cartellonistica su ogni singola unità.
La predetta Ordinanza di sgombero prevedeva, altresì, l'obbligo per i proprietari dei natanti a rimuoverli previa identificazione presso gli uffici della
4 Sez. operativa navale della Guardia di NZ di Gallipoli;
In data 07.04.2023 si presentava, per il riconoscimento, l'odierno attore, al quale venivano esibiti rilievi fotografici scattati nella data del 29.03.2023 ritraenti anche il natante di proprietà del . Parte_1
L'odierno attore, in quella sede, confermava la proprietà del suo natante e, il giorno successivo, provvedeva alla rimozione del natante ormeggiato nell'area occupata abusivamente.
Successivamente, l'Autorità Giudiziaria competente, con proprio nulla osta nell'ambito del Procedimento Penale n. 2566/2023, autorizzava il Comune di
Gallipoli alla riscossione dei canoni demaniali marittimi dovuti e delle relative sanzioni.
In data 15.05.2024, il provvedeva a notificare al Controparte_2 [...]
, il provvedimento n. 2981 del 10.01.2024 avente ad oggetto la richiesta di Pt_1
pagamento a titolo di indennizzo della somma di € 11.135,85 (cfr. doc. in atti).
Passando ad esaminare i motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Infondato è, a parere della scrivente, il primo motivo di opposizione.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 21.12.1995 “Le aree demaniali marittime, distinte per regione, identificate nell'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, sono escluse dalla delega di funzioni di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello
Stato e alle esigenze della navigazione marittima. …
1. 07
2. OL
3. localita' scali d'alaggio ed aree limitrofe Parte_3
4. Fg. 9 p.lle 2-3-49-50-51
5. 58.900 mq.
6. area per esigenze della navigazione marittima.”.
Orbene, considerato che le zone interessate dal provvedimento impugnato, riguardano le p.lle 122 e 146, ne deriva che le stesse restano di competenza regionale, con sub-delega al il quale, pertanto, risulta essere Controparte_2
legittimato attivamente tanto all'emissione, quanto all'esecuzione del
5 provvedimento impugnato.
Parimenti infondato si ritiene il secondo motivo di opposizione (Inesigibilità dell'indennità per carenza di potere di riscossione in capo alla P.A.).
Ai sensi dell'art. 54 del Cod. Nav. “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.”.
La P.A., come nel caso in esame, ha il potere di accertare e di sanzionare l'abuso con potere espressamente conferito dall'art. 54 del codice della navigazione che attribuisce un potere di "autotutela speciale" dal quale discende il carattere di esecutorietà dell'atto amministrativo posto in essere dall'Autorità marittima.
In materia di riscossione demanio marittimo e, più in generale, di occupazione abusiva di beni dello Stato, l'Amministrazione Pubblica può agire in maniera più rapida ed efficace, attivando direttamente la procedura di riscossione tramite ruolo, a condizione che sia stata inviata una seconda richiesta di pagamento al debitore (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 1 Num. 20295 Anno 2025).
Si richiama, inoltre, la seguente pronuncia in materia: “L'ordinanza- ingiunzione emessa dal per il pagamento dell'indennizzo dovuto per CP_2
l'occupazione abusiva di area demaniale marittima non costituisce sanzione amministrativa ma richiesta di corresponsione dell'indennizzo per utilizzazione sine titulo del bene demaniale, pertanto, non necessita di preventiva contestazione dell'illecito né è soggetta ai termini procedimentali previsti per l'irrogazione delle sanzioni. La competenza funzionale dei Comuni in materia di vigilanza e controllo sui beni demaniali marittimi deriva dal trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ex articolo 105 del decreto legislativo 112/1998 e dalla successiva subdelega agli enti locali ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 96/1999, confermata dalla delibera regionale di conferimento della delega per la vigilanza sul corretto uso delle aree demaniali marittime. L'occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, anche se effettuata per necessità urgenti quali la riparazione di guasti al sistema fognario, comporta l'obbligo di corresponsione dell'indennizzo determinato secondo i parametri stabiliti dall'articolo 8 del decreto legge
6 400/1993, maggiorato del duecento per cento, oltre l'imposta regionale nella misura del quindici per cento del canone versato. La determinazione dell'indennizzo deve rispettare il limite minimo previsto dall'articolo 100 del decreto legge 104/2020 che stabilisce l'importo annuo non inferiore a euro 2500 per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime, norma applicabile non solo alle concessioni balneari ma a tutte le occupazioni di beni demaniali marittimi. La pretesa indennitaria per occupazione abusiva di bene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale trattandosi di pagamento in unica soluzione
a titolo di reintegrazione patrimoniale e non di canoni periodici, ovvero alla prescrizione quinquennale ex articolo 2947 del codice civile se qualificata come risarcimento del danno da illecito permanente, con decorrenza dalla cessazione della condotta illecita. L'erronea indicazione nell'ordinanza-ingiunzione dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione non comporta nullità dell'atto quando questo abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo stato correttamente impugnato davanti al giudice competente senza lesione del diritto di difesa. La mancata specificazione di tutte le norme attributive della competenza funzionale non determina nullità dell'atto quando non risulti specificamente contestata la legittimazione dell'ente emanante e l'omissione non comprometta
l'esercizio del diritto di difesa.” (Tribunale civile Cassino sentenza n. 840 del 5 giugno 2024).
In relazione ai provvedimenti di ingiunzione al pagamento delle indennità di occupazione sussiste un costante orientamento giurisprudenziale che ha avuto modo di chiarire che "le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del Giudice
Ordinario, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato avente ad oggetto la proprietà dell'immobile e non un rapporto di tipo amministrativo, anche quando il privato deteneva l'immobile in virtù di una concessione" (C.d.S., VI, 2 agosto 2022, n. 6780; T.A.R. Umbria, I, 12 marzo
2020, n. 160; Cass. civ., Sez. un., 15 maggio 2017, n. 11988).
In merito al terzo motivo di opposizione (Inesigibilità della pretesa per pendenza del procedimento penale).
In particolare, il sostiene l'inammissibilità della richiesta di Parte_1
7 indennizzo, per pendenza di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto in contestazione, ovvero l'occupazione abusiva di demanio marittimo.
A tal riguardo, si osserva che, come riportato nel Verbale di Constatazione del
23.05.2023, il , convocato presso gli uffici della Guardia di NZ – Parte_1
Sezione Operativa Navale di Gallipoli, riconosceva e confermava la proprietà del natante ritratto nel rilievo fotografico mostratogli e confermava altresì la realizzazione dei sistemi di ancoraggio, sempre ritratti nella predetta foto, e il giorno successivo, provvedeva alla rimozione del natante dall'area occupata abusivamente.
Quanto innanzi osservato vale anche a ritenere privo di rilievo giuridico il quarto motivo di opposizione (errata valutazione e/o omessa ricostruzione dei fatti).
Appare opportuno ricordare che il verbale redatto dai militari della Guardia di
NZ è assistito da “fede privilegiata”, invero, ai sensi dell'art. 2700 c.c. “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”.
Si osserva, altresì, che i militari che hanno effettuato l'accertamento da cui è scaturito il provvedimento oggi impugnato, hanno appurato che il natante di proprietà dell'attore non era libero sulle acque, ma era ben ancorato grazie ad opere inamovibili realizzate dallo stesso e da quest'ultimo riconosciute in Parte_1
sede di redazione di Verbale di identificazione (cfr. doc. in atti).
Invero, in quella sede, l'attore riconosceva e confermava anche la proprietà del natante ritratto nel rilievo fotografico mostratogli.
Pertanto, stante quanto innanzi, come correttamente evidenziato dall'Ente convenuto, certamente la collocazione del natante e le modalità di ancoraggio dello stesso impedivano il diritto di uso collettivo dell'intera area, comprimendo di fatto l'uso del bene demaniale.
In merito alla contestazione del quantum oggetto dell'intimazione impugnata, si osserva che con le sentenze n. 204/2024 e 215/2024, la settima sezione del
Consiglio di Stato ha precisato che i canoni delle concessioni demaniali marittime
8 hanno una natura extratributaria. La conseguenza di ciò è che non è possibile qualificarli come tributi.
Sul punto, il Supremo Giudice amministrativo ha chiarito come i canoni demaniali marittimi non hanno natura tributaria. Essi, infatti, devono essere considerati quali corrispettivi dell'uso di un bene di proprietà dello Stato. In base a dette premesse, la conclusione è che il canone demaniale marittimo può essere definito come un prezzo pubblico, il cui ammontare deve essere calcolato in base a criteri stabiliti dalla legge. La conseguenza di ciò è che a essi non è possibile applicare l'art. 53 Costituzione.
La misura degli indennizzi non discende da valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, bensì dall'applicazione di parametri oggettivi espressamente previsti e disciplinati da norme di legge statali e regionali e, da ultimo, dall'art. 5 della L.r. 4/2003, che concretamente si risolvono nella mera operazione aritmetica in cui il valore dell'indennizzo è dato dal prodotto della superficie occupata per il costo al metro quadrato.
In particolare, le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2023, applicando l'adeguamento del +25.15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022.
Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2023
Per il combinato disposto degli artt. 100 comma 4 del D.L. 104/20 e dell'art. 8 del D.L. 400/93, il quale statuisce che a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata del duecento per cento, l'attore risulta essere debitore di € 11.135,85 così specificati € 10.123,50 per indennizzo risarcitorio (canone minimo per il 2023 3.377,50 maggiorato del
200%) ed € 1.012, 35 per imposta regionale.
In particolare, è previsto un canone minimo, che viene rivalutato annualmente e per l'anno 2023, era stabilito in misura minima di euro 3.377,50 che si applica
9 alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa vigente, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.
Orbene, stante tutto quanto innanzi, si ritiene di dover rigettare integralmente l'opposizione proposta da con conseguente Parte_1 conferma del provvedimento oggetto di impugnazione.
Considerata la peculiarità della materia trattata, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. per l'effetto, conferma il provvedimento prot. nr. 2981 del 10.01.2024, emesso dal Controparte_2
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 14 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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