Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 23/2024 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Cosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
c.f. , in persona dell' Controparte_1 C.F._2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela De Luca ed elettivamente
[...]
domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato Parte_1 Controparte_1 in data 2 giugno 2007 in Massa Marittima con ogni consequenziale ordine all'ufficio di Sato civile competente di annotare la sentenza che verrà emessa;
- disporre l'affidamento esclusivo della minore nata a [...] il [...], al padre Persona_1 con collocamento presso di lui nella casa familiare di Via Augusto Righi 36 Prato;
Parte_1
- disporre che la minore ossa frequentare la madre senza vincoli di giorni e orari qualora Persona_1 le condizioni di salute della convenuta lo consentano;
- confermare l'assegnazione della casa familiare ubicata in Prato Via Augusto Righi n. 36 inclusi accessori
(Foglio di mappa 84, part. 489 sub 24, Via Augusto Righi 22, piano 5, cat. A2, classe 5, vani 7, rendita catastale
€ 939,95 quanto all'appartamento ubicato, di fatto al civico indicato col n.36, Foglio 84, part. 489, sub. 46, Via
Augusto Righi 32, piano S1, cat. C6, classe 6, mq. 13, rendita catastale € 98,69, quanto all'autorimessa) al sig.
in virtù dell'affidamento della figlia;
Parte_1
- quanto alle condizioni economiche relative al mantenimento della figlia minore disporre Persona_1 come segue:
• confermare il mantenimento diretto della minore a carico del padre,
• disporre che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dal sig. Parte_1
• confermare un contributo di mantenimento a carico della sig.ra da corrispondersi Controparte_1 ogni giorno 10 del mese, in misura di € 100,00 oppure, in via subordinata, in quella diversa misura ritenuta di Giustizia anche alla luce della omissione, da parte convenuta, del deposito dei documenti necessari per legge ex art. 473bis 12 c.p.c. ed in base alle produzioni documentali integrative che le parti effettueranno entro il termine concesso dal giudice con l'ordinanza 10.10.2024
• remissivi quanto alle spese straordinarie.
- quanto all'assegno divorzile per il coniuge, confermare il provvedimento della Corte d'appello di Firenze r.g.
917/2024 oppure, in via subordinata, in quella diversa misura ritenuta di Giustizia anche alla luce della omissione, da parte convenuta, del deposito dei documenti necessari per legge ex art. 473bis 12 c.p.c. ed in base alle produzioni documentali integrative che le parti effettueranno entro il termine concesso dal giudice con
l'ordinanza 10.10.2024.
Con vittoria di spese e competenze professionali. “
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...] celebrato in data 2.06.2007 in Massa Marittima;
CP_1
adottare il regime d'affidamento condiviso con collocazione della minore presso il padre;
disporre l'assegnazione della casa familiare al Sig. Parte_1
2 disporre il versamento della somma di euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione Istat a titolo di mantenimento della minore da parte della madre;
disporre la corresponsione dell'assegno univo universale, erogato dall' ad entrambi i genitori;
CP_3
confermare il disposto della Corte D'Appello il sostentamento del 100% delle spese straordinarie sostenute in favore della minore da parte del padre;
disporre le condizioni del diritto di visita come pattuite dalle Parti nell'accordo di separazione raggiunto mediante negoziazione assistita Reg. 91/21 sottoscritto il 18.06.2021 e depositato presso la Procura della
Repubblica di Prato il 23.06.2021;
stabilire il versamento della somma di Euro 600,00 a titolo di mantenimento della Sig.ra da Controparte_1 parte del Sig. oltre rivalutazione Istat;
Parte_1
in ogni caso condannare il Sig. alla refusione di tutte le spese del presente Giudizio, Parte_1 compreso quelle relative all'audizione della minore.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 14.2.2025.”.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato in data 15.01.2024 a adito l'intestata Parte_1 giustizia per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il medesimo e nel comune di Massa Marittima in data 02.06.2007, con atto Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune al numero 6, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2007.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione dei coniugi è nata la figlia Per_1 in data 07.03.2009, residente e domiciliata in Prato presso il padre;
(2) che la malattia
[...] psichiatrica della ha compromesso irreversibilmente la relazione tra le parti;
(3) che in data CP_1
30.06.2021 è stato autorizzato l'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita
Reg. 91/21 sottoscritto il 18.06.2021, con il quale è stato previsto: l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
l'espressa Per_1 previsione di condivisione tra i due genitori di ogni aspetto della vita della minore;
l'assegnazione della casa familiare al quale genitore collocatario;
il mantenimento della minore a carico del Pt_1 padre, con contributo della Sig.ra nella misura di Euro 100,00 mensili e spese straordinarie CP_1
a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%; (4) che la CP_1
a partire dal febbraio 2020 ha trasferito la sua residenza presso l'abitazione dei genitori;
(5) che le condizioni di salute della coniuge negli ultimi anni si sono progressivamente aggravate in modo irreversibile al punto da rendere necessaria una revisione degli accordi di separazione;
(6) che la malattia della convenuta ha compromesso sensibilmente la relazione madre-figlia, con evidenti
3 ripercussioni sulla salute psicologica e fisica della minore;
(7) che la condizione della CP_1 impedisce alla stessa di svolgere le incombenze relative al ruolo educativo nell'interesse della minore;
(8) che il ricorrente, nel corso degli anni, non ha potuto contare nemmeno sul supporto dei familiari della in ragione sia del fatto che gran parte della famiglia della convenuta risiede CP_1 nel milanese sia del fatto che i nonni materni non hanno offerto un concreto supporto nella gestione di (9) che i tempi di permanenza della con la figlia si sono ridotti rispetto a quelli Per_1 CP_1 indicati nell'accordo di separazione.
Pertanto, il ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare, in via preliminare, la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la e, quali domande accessorie CP_1 ha chiesto: 1) l'affidamento esclusivo della figlia al padre;
2) il diritto di visita della minore da Per_1 parte della madre senza vincoli di giorni ed orari, previo avvio di un percorso di supporto della convenuta, della valutazione della sua capacità genitoriale e di un'attestazione medica periodica riguardante il suo stato di salute;
3) l'assegnazione della casa familiare al medesimo in qualità di genitore collocatario;
4) la previsione dell'obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento esclusivo della figlia;
5) di disporre che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dal medesimo;
6) la previsione dell'obbligo a carico di controparte di versare al la somma di € Pt_1
100,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, da corrispondersi il giorno 10 di ogni mese a titolo di mantenimento della minore;
7) la conferma della suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% e del 30% ; 8) di disporre che il ersi alla la somma di € Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1
400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile. Contr Si è costituita ritualmente in giudizio n persona della ominata, che, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha eccepito: a) la mancanza di fatti idonei a giustificare la richiesta avanzata dal ricorrente di affidamento esclusivo della minore al padre;
b) l'incapacità della convenuta di provvedere al 30% delle spese straordinarie in ragione dello squilibrio patrimoniale delle parti;
c) la necessità che l'assegno unico universale sia percepito in maniera egualitaria nell'auspicata ipotesi di conferma dell'affidamento condiviso della figlia;
d) la necessità che il versi la somma di € 1.200,00 mensili rivalutabili Istat in favore della Pt_1 convenuta, a titolo di mantenimento in ragione del perdurante stato di disoccupazione e delle condizioni di salute che limitano la nella possibilità di reperirne uno nuovo. CP_1
Pertanto la resistente ha concluso aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quali domande accessorie ha chiesto di: i) adottare il regime d'affidamento condiviso nei riguardi della minore;
ii) disporre l'assegnazione della casa familiare al iii) disporre il Pt_1 versamento della somma di Euro 100,00 mensili, a titolo di mantenimento della figlia da parte della madre in favore del padre;
iv) disporre che il provveda interamente alle spese di carattere Pt_1
4 straordinario per la minore;
v) disporre che le parti percepiscano in maniera egualitaria l'assegno unico universale;
vi) prevedere il diritto di visita della madre, in qualità di genitore non collocatario, come regolato nell'accordo di separazione;
vii) disporre la corresponsione di un assegno divorzile a carico del in favore della di una somma di € 1.200,00 o quella diversa ritenuta di Pt_1 CP_1 giustizia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Con decreto del 5.01.2024 il Giudice, ritenuta l'esigenza di nominare un curatore speciale per parte convenuta, stante la documentazione depositata, ha nominato l'Avv. Serena Cresti curatore speciale di ed ha contestualmente fissato la prima udienza di comparizione personale delle Controparte_1 parti per il giorno 9.04.2024.
Con decreto del 27.02.2024 il Giudice, letta l'istanza depositata dal difensore della convenuta, ha revocato la nomina del curatore speciale stante l'intervenuta nomina di un amministratore di sostegno avvenuta nelle more del procedimento ed ha invitato parte convenuta a depositare documentazione a comprova.
All'udienza del 9.04.2024 è comparso personalmente il ricorrente e la in qualità di CP_2 amministratrice di sostegno della figlia;
il giudice delegato dopo avere escusso il a dato atto Pt_1 dell'impossibilità di tentare la conciliazione delle parti, in ragione dell'assenza della A CP_1 scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 22.04.2024, il giudice delegato ha confermato le condizioni di separazione relativamente all'affidamento, collocamento e mantenimento della minore, disponendo che la stessa la veda quando vorrà, con cadenza almeno settimanale, qualora le condizioni di salute della madre lo consentano, e ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa la somma di euro 600,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Proposto reclamo alla Corte d'Appello di Firenze avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. la stessa è stata confermata nella parte in cui è stato determinato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della coniuge e riformata nella parte relativa alla ripartizione delle spese straordinarie, mettendone a carico del padre nella misura del 100%.
In via istruttoria il giudice delegato ha chiesto relazione all' presso Asl Toscana Centro circa CP_4
l'andamento del percorso psicologico della minore, fissando udienza per l'audizione della medesima.
Con provvedimento del 12.2.2025, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti così come indicate in epigrafe e previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
5 Pronuncia di divorzio – Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi hanno raggiunto l'accordo di separazione in sede di negoziazione assistita senza che i medesimi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, tenuto conto anche del comportamento dei medesimi nel presente giudizio.
Affidamento, collocamento, diritto di visita della minore – Questo Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente disponendo l'affidamento esclusivo della minore al padre. Sebbene, infatti, non può esserci automatismo tra malattia mentale e affidamento esclusivo all'altro genitore, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in esame dalla documentazione in atti, dal comportamento processuale tenuto dalle parti e da quanto riferito dalla minore in sede di audizione si ritengono non sussistenti i presupposti per affermare che la convenuta sia in grado di condividere la responsabilità genitoriale con il padre se non per le questioni di maggiore interesse. La stessa, infatti, non è mai stata in grado di partecipare alle udienze, avendo subito vari ricoveri durante l'arco processuale, la minore ha riferito che l'umore della madre può cambiare da un momento all'altro e che, quando si reca a trovarla, può trovarla che dorme, a causa dei medicinali che assume oppure sveglia e comprendere se è un buon momento oppure no. Occorre, infatti, considerare che nel corso dell'anno 2023 i ricoveri della convenuta sono stati molteplici, con una frequenza quasi mensile e protrattisi per alcuni giorni.
Inoltre, nella relazione depositata da parte convenuta il 13.1.2025, redatta dall'ASL Toscana centro, dipartimento di salute mentale si legge: “la paziente presenta una condizione di gravità e di cronicità. Il funzionamento personale e familiare è marcatamente compromesso. Il funzionamento lavorativo e sociale appare un obbiettivo da perseguire ma al momento è pressochè nullo. La scarsa motivazione al trattamento e
l'attuale indisponibilità ad assumere un assetto cooperativo orientato al cambiamento rappresentano elementi di mantenimento del disturbo e di cattiva prognosi. La paziente è seguita con interventi psichiatrici, psicologici individuali e familiari, interventi educativi individualizzati, incontri di equipe, interventi di inserimento in strutture residenziale e sostegno sociale. A seguito del fallimento di un percorso residenziale riabilitativo intrapreso ad agosto presso la RSP 'Passaggio a nord ovest', il programma clinico prevede una rivalutazione farmacologica della cura durante l'attuale ricovero in SPDC, la proposta di ricovero in una struttura ospedaliera per post-acuzie e la ridefinizione di un percorso residenziale secondo le esigenze dell'assistita.”
6 Tali considerazioni portano a ritenere che la madre non sia, allo stato, capace di esercitare il suo ruolo genitoriale, pertanto, confermare il regime di affidamento condiviso appare contrario all'interesse della minore.
Né può darsi rilevanza alle considerazioni rese da parte convenuta circa l'ausilio che potrebbe essere dato da parte dell'amministratore di sostegno nominato nei periodi di ricovero ospedaliero della madre di L'amministratore di sostegno è figura nominata in ausilio della madre, non certo è Per_1 possibile attribuirle la responsabilità genitoriale qualora un genitore sia impossibilitato ad assumerla.
Con riguardo al diritto di visita il Tribunale ritiene di dover confermare quanto statuito dal giudice delegato con i provvedimenti provvisori, tenuto conto da un lato della malattia della madre, che comporta ricoveri frequenti, dall'altro dell'età della minore, disponendo, pertanto, che la stessa veda la madre secondo i suoi desiderata, con cadenza settimanale, qualora possibile, questo anche con riferimento ai periodi di vacanza, ferma restando la possibilità di recarsi al mare con i nonni materni e la madre, qualora la minore lo desideri.
Assegnazione casa coniugale – Tenuto conto del collocamento della minore, la casa familiare dovrà essere assegnata al ricorrente che vi abiterà unitamente alla figlia.
Mantenimento della minore – Sul punto il Tribunale ritiene di recepire le conclusioni concordi delle parti, disponendo che la madre versi al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Con riguardo, invece, alle spese straordinarie, il Tribunale, in osservanza a quanto disposto dalla Corte d'Appello, a modifica dell'ordinanza ex art. 473bis. 22
c.p.c. emessa dal giudice delegato, ritiene che le spese straordinarie per la minore dovranno essere poste a carico integrale del ricorrente, attesa la disparità reddituale ed economica delle parti.
Con riguardo all'assegno unico, in ragione dell'affidamento esclusivo, lo stesso deve essere versato interamente in favore del ricorrente.
Assegno divorzile – Anche in relazione a questa domanda il Tribunale ritiene di dover confermare quanto statuito in via provvisoria dal giudice delegato, provvedimento confermato sul punto dalla
Corte d'Appello in sede di reclamo. Occorre, infatti, considerare che la convenuta è priva di occupazione lavorativa e dall'esame degli estratti conto depositati risulta avere come unica entrata l'assegno di mantenimento da parte del ricorrente. Il ricorrente, invece, ha un reddito lordo di poco superiore ad euro 40.000,00, non ha mutui o finanziamenti e gode interamente dell'abitazione adibita a casa familiare, di proprietà al 50% della convenuta, tuttavia, grava sul medesimo la gestione quotidiana della figlia nonché le spese straordinarie necessarie per la stessa al 100%.
7 Spese di lite – In considerazione dell'esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza il
Tribunale ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali, nella misura del 50%, e porre l'altra parte a carico di parte convenuta. Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi e fase istruttoria ai valori minimi). Le spese tecniche, come liquidate in corso di causa, dovranno essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 2.6.2007 in Massa Marittima, atto trascritto nei registi dello Stato civile Controparte_1 di detto Comune, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2007, Parte II, Serie A, Ufficio 1, atto n. 6;
2. affida la figlia minore in via esclusiva al padre;
Per_1
3. assegna la casa familiare, sita in Prato, via Righi 36, al padre che vi abiterà unitamente alla figlia;
4. dispone che la minore possa vedere e stare con la madre quando vorrà, con cadenza almeno settimanale, qualora le condizioni di salute della convenuta lo consentano, anche nei periodi di vacanza, ferma restando la possibilità per la minore di recarsi al mare con la madre ed i nonni materni qualora lo desideri;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della Controparte_1 figlia, versando al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. pone a carico del padre tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia;
7. dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia versato interamente in favore CP_3 di genitore affidatario della minore;
Parte_1
8. pone a carico di l'obbligo di versare alla convenuta, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, la somma di euro 600,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
9. compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura del 50% ponendo la parte restante a carico di parte convenuta che si liquida in euro 3.356,50 per compensi, euro 49,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da versarsi in favore di parte ricorrente;
8 10. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese tecniche come liquidate in corso di causa;
11. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Massa Marittima di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 9/4/2025
Il Presidente
Dr. Michele Sirgiovanni
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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