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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/03/2024, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
N. 769/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 769/2021 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 06/12/2023, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv. Silvia Lazzari e Silvia Masserini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Masserini in Bergamo via Casalino 57H, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 pagina 1 di 27 NONCHE' CONTRO.
(C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Bologna, in persona del procuratore ad negotia dott. munito dei CP_3
poteri di rappresentanza in forza di procura speciale del 26.05.2000 in autentica notaio dott. di Bologna, assistita e difesa dall'avv. Franco Persona_1
Rota ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo via Brigata
Lupi n. 6, giusta delega in atti;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza N. 934/2021 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 17.05.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito ed in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare la responsabilità dell'autovettura Controparte_4
targata CW 322 VL nell'investimento di SI verificatosi in data Pt_1
12.08.2018, alle ore 19:30 circa, in IN, e per l'effetto condannare CP_1
e come in atti, in solido tra loro ovvero
[...] Controparte_2
ciascuno per la propria quota di competenza, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna appellante, nella misura pari ad € 231.663,65 ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta in pagina 2 di 27 corso di causa, o che verrà liquidata in via equitativa dall'Ill.ma Corte
d'Appello, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento al saldo.
In ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese legali e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ammettere le prove dedotte in primo grado e non ammesse qui di seguito riscritte:
A) prova orale: ammettersi interrogatorio formale di e prova Controparte_1
per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, nel tardo pomeriggio del 12.08.2018, la sig.ra SI Pt_1
alla guida dell'autovettura , targata CW 322 VL, di proprietà Controparte_4
del marito, sig. , si recava con la propria madre, Controparte_1 Persona_2
presso l' di Nembro (BG), al fine di effettuare la spesa
[...] CP_5
settimanale”;
2) “Vero che parte attrice, al termine della spesa effettuata in Nembro,
riaccompagnava la sig.ra al proprio domicilio sito in IN, in Via Per_2
Carlo Marini n. 24, accedendovi dalla Via Torquato Tasso”;
3) “Vero che alle ore 19:19 la sig.ra SI provvedeva a parcheggiare il SUV
del marito nell'area condominiale circostante l'edificio sito alla Via Carlo
Marini n. 24, di IN (BG), abitato dalla madre, come da documentazione fotografica che mi si rammostra sub doc. n. 1”;
4) “Vero che, nell'eseguire la manovra di parcheggio, parte attrice provvedeva pagina 3 di 27 ad inserire manualmente il freno a mano di cui l'autovettura è CP_4
munita, posizionare la leva del cambio su “P” ed estrarre le chiavi dal cruscotto della macchina, dopo averne sterzato le ruote verso sinistra”;
5) “Vero che, madre e IA, alle ore 19:19 scendevano dal veicolo targato CW
322 VL e prelevavano insieme le buste della spesa che si trovavano nel bagagliaio dell'auto, al fine di riporre quelle destinate alla sig.ra nel Per_2
locale “cantina” posto a piano terra dell'edificio in cui quest'ultima abita”;
6) “Vero che, dopo aver riposto una parte degli acquisti effettuati dalla madre,
alle ore 19.30 circa, la sig.ra SI si allontanava dall'edificio in cui risiede la propria madre, per recarsi presso la propria abitazione, sita in Via Torquato
Tasso n. 3/D, adiacente con quella di Via Carlo Marini n. 24, come da doc. n. 2
che mi si rammostra”;
7) “Vero che, mentre si trovava a transitare a piedi lungo il lato conducente della
, l'odierna esponente veniva inaspettatamente urtata dal Controparte_4
mezzo targato CW 322 VL che, senza apparente motivo, aveva iniziato ad indietreggiare obliquamente, seguendo la lieve pendenza che connota tale piazzale”;
8) “Vero che, mentre transitava sul lato sinistro del SUV targato CW 322 VL, la sig.ra SI veniva investita da tale veicolo che, in quel momento si trovava a motore spento e con le portiere chiuse da una decina di minuti, cadendo a terra in posizione supina”;
9) “Vero che, una volta caduta a terra, la sig.ra SI veniva investita dal SUV
pagina 4 di 27 targato CW 322 VL che, con la ruota anteriore sinistra, schiacciava l'addome e gli arti inferiori di parte attrice”;
10) “Vero che l'autovettura SsangYong si fermava con la ruota posteriore sinistra sul cordolo posizionato a delimitazione del giardino condominiale dell'edificio di Via Carlo Marini n. 24, come da documentazione fotografica che mi si rammostra sub doc. n. 1”;
11) “Vero che, a causa delle grida della odierna esponente e della madre,
accorrevano immediatamente sul posto sia il marito della odierna esponente, sig.
, che il figlio, sig. , i quali in quel momento si Controparte_1 Controparte_6
trovavano nell'abitazione familiare sita in IN, alla Via Torquato Tasso n.
3/D”;
12) “Vero che, nell'istante in cui accorrevano sul posto i sig.ri Controparte_1
e l'autoveicolo danneggiante era a motore spento e con le Controparte_6
portiere chiuse”;
13) “Vero che il figlio di parte attrice, sig. provvedeva ad Controparte_6
allertare immediatamente il 118, chiedendo telefonicamente l'intervento di una ambulanza in loco, al fine di prestare urgente soccorso sanitario alla madre”;
14) “Vero che alle ore 19:58 il convenuto, sig. , dopo avere Controparte_1
recuperato le chiavi dell'autovettura all'interno della borsa della sig.ra SI,
riaccendeva il SUV per spostarlo e facilitare i soccorsi alla moglie”;
15) “Vero che il convenuto, sig. , mentre risaliva sulla propria Controparte_1
autovettura SsangYong, si avvedeva che il freno a mano era sollevato e la leva pagina 5 di 27 del cambio posizionata sulla lettera “P””;
16) “Vero che, alle ore 20:10 il sig. risaliva sulla propria Controparte_1
autovettura una seconda volta per parcheggiarla nell'autorimessa della propria abitazione, sita in IN, alla Via Torquato Tasso 3/D”;
17) “Vero che, in occasione degli spostamenti del veicolo responsabile del sinistro eseguito alle ore 20:10, il sig. riferiva al figlio Controparte_1 [...]
che il freno a mano era probabilmente guasto perché si sollevava senza _6
opporre resistenza”;
18) “Vero che il sig. denunciava l'apertura del sinistro come Controparte_1
da modulo di Constatazione Amichevole di Incidente Automobilistico che mi si rammostra sub doc. n. 5, mettendo a disposizione il proprio veicolo per eventuali accertamenti dei periti di;
Org_1
19) “Vero che i luoghi in cui si è verificato il sinistro sono quelli rappresentati nelle fotografie allegate sub doc. n. 1) che mi vengono rammostrate e che sono state scattate dal terrazzo dell'abitazione del sig. , in IN, Controparte_1
Via Torquato Tasso n. 3/D”;
20) “Vero che, in occasione del sinistro per cui è causa, la sig.ra SI
riportava il trauma del bacino e dell'anca destra, con frattura pluri-frammentaria parzialmente scomposta del sacro a sinistra, fratture composte delle branche ileoischiopubiche bilateralmente e frattura scomposta pluri-frammentaria del collo femorale destro, oltre ad un ematoma al muscolo iliaco sinistro come da doc. n. 3 che mi si rammostra”;
pagina 6 di 27 21) “Vero che, nel mese di novembre 2018, il sig. richiedeva Controparte_1
all'autofficina meccanica di Martinengo (BG), di procedere alla Org_2
sostituzione del freno a mano della propria autovettura targata CW 322 VL in quanto guasto”;
22) “Vero che il freno a mano installato sull'autovettura , Controparte_4
targata CW 322 VL, al momento del sinistro, mal funzionava”;
23) “Vero che il pezzo sostituito dall'autofficina meccanica è stato Org_2
restituito al sig. , che lo conserva nell'autorimessa della casa Controparte_1
coniugale in IN, Via Torquato Tasso n. 3/D”;
24) “Vero che, a seguito del sinistro per cui è causa, la sig.ra SI ha ridotto in misura superiore al 30% le ore di lavoro destinate all'attività di estetista svolta in forma individuale e i compensi ”;
25) “Vero che la sig.ra SI a seguito del sinistro per cui è causa, Pt_1
ha rinunciato ad ogni forma di attività sportiva ed ai viaggi, a cui è sempre stata appassionata, riducendo al minimo indispensabile gli spostamenti da casa”;
26) “Vero che la sig.ra SI, a causa del sinistro per cui è causa, delega in modo sistematico lo svolgimento delle attività domestiche ai 2 figli, e _6
e al marito, sig. ”; Per_3 Controparte_1
27) “Vero che i Carabinieri di Fiorano al Serio sono intervenuti sui luoghi di causa poco dopo il fatto per cui è causa ma hanno omesso di redigere il verbale di incidente stradale”.
A prova contraria nella denegata ipotesi in cui venisse ammessa la prova pagina 7 di 27 testimoniale avversa, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli:
28) “Vero che, per raggiungere il sito ove si era verificato il sinistro per cui è
causa (IN, Via Carlo Marini), i Carabinieri e hanno Pt_2 Per_4
percorso la Via Torquato Tasso”;
29) “Vero che quando i Carabinieri e sono sopraggiunti in Pt_2 Per_4
loco, erano presenti, oltre alla danneggiata, i sig.ri , Controparte_1 _6
, e gli operatori dell'ambulanza”;
[...] Persona_2
30) “Vero che in loco sono intervenute 2 ambulanze prima dell'intervento dei
Carabinieri di Fiorano”;
31) “Vero che la sig.ra era in condizioni inidonee a Persona_2
rendere dichiarazioni testimoniali, a causa dello stato di choc derivatole dall'aver assistito all'investimento della IA”;
32) “Vero che i Carabinieri e hanno redatto una relazione Pt_2 Per_4
di servizio anziché il rapporto di incidente stradale in quanto il sinistro si era verificato su area privata”;
33) “Vero che, quando i parenti della sig.ra SI hanno chiesto di poter visionare il rapporto di incidente stradale di quanto accertato in data 12.08.2018,
i Carabinieri di Fiorano al Serio hanno rifiutato di trasmettere lo stesso”;
34) “Vero che, quando i parenti della sig.ra SI hanno chiesto di poter visionare la relazione di servizio predisposta in occasione dei fatti per cui è
causa, i Carabinieri di Fiorano al Serio hanno rifiutato di trasmettere la stessa”;
35) “Vero che i Carabinieri di Fiorano al Serio hanno omesso di accertare la pagina 8 di 27 dinamica del sinistro”;
36) “Vero che i Carabinieri di Fiorano al Serio hanno omesso di raccogliere per iscritto le dichiarazioni testimoniali rese dalla sig.ra . Per_2
Si indicano su tutti i capitoli di prova avversari eventualmente ammessi e sui precedenti da 28) a 36) formulati a prova contraria i sig.ri e Controparte_6
già generalizzati. Persona_2
Solo sui capitoli di prova contraria da 28) a 36), se dovesse essere ammessa la loro testimonianza, si indicano altresì l'Appuntato QS e il Persona_5
BI , presso la Legione Carabinieri di Persona_6
Fiorano al Serio (BG).
Si indicano quali testimoni anche a prova contraria i signori:
- residente in [...], su tutti i Controparte_6
capitoli di prova;
- residente in [...], su tutti i Testimone_1
capitoli di prova;
- residente in [...], su Persona_2
tutti i capitoli di prova;
- , presso l'omonima Autofficina in Martinengo, Via Controparte_7
De Gasperi n. 12, sui capitoli di prova nr. 21, 22 e 23.
B) Acquisizione del fascicolo cautelare avente RG 7253/2019
Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del Tribunale civile di Bergamo,
RG n. 7253/2019, istruito ante causam ex art. 692 c.p.c.
pagina 9 di 27 C) Richiesta di esame/ispezione del freno a mano e/o di CTU meccanica
Si chiede CTU meccanico cinematica che con ispezione esamini i componenti meccanici del freno a mano sostituito dall'officina meccanica di Org_2
Martinengo il 28.11.2018 confermando che il pezzo sostituito si trova ancora presso l'abitazione del convenuto, sig. . Si chiede inoltre che Controparte_1
essa CTU valuti l'adeguatezza del freno presente al momento del sinistro,
specificando se il suo mancato e/o inidoneo funzionamento possa essere stato la causa efficiente dello scivolamento all'indietro dell'autovettura targata CW 322
VL di proprietà del convenuto anche considerato quanto in Controparte_1
doc. 22 attoreo di primo grado .
D) richiesta di CTU medico legale Si chiede CTU medico-legale volta a determinare il danno alla persona derivato dal sinistro con accertamento della invalidità temporanea, permanente ed anche della lesione della capacità
lavorativa specifica.
E) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ad Controparte_8
In caso a dispetto della perizia di parte prodotta in Controparte_2
appello (doc. 3) ribadisca le contestazioni già svolte avverso il doc. 22 attoreo di primo grado, si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. ad CP_9
con sede legale a Bologna, in Via Stalingrado n. 37, la
[...]
produzione in giudizio dei dati registrati dal dispositivo satellitare Parte_3
installato sulla vettura targata CW322VL, relativamente al giorno 12.08.2018
nel periodo di osservazione compreso tra le ore 17:30 e le ore 21:30.
pagina 10 di 27 Per parte appellata:
Nel merito: respingersi l'appello proposto da nei confronti di Pt_1 Pt_1
perché infondato in fatto ed in diritto e, per Controparte_2
l'effetto, confermarsi i capi della sentenza tribunalizia che la riguardano.
Dichiararsi ex art. 346 c.p.c. e per quanto occorra o rilevi che la sig.ra SI
al momento dell'evento per cui è sinistro rivestiva la qualifica di Pt_1
“conducente” e, per l'effetto, il difetto di titolarità di azione e diritti e la carenza di legittimazione della stessa.
In via subordinata: qualora venissero accolte, anche in parte, le domande formulate da SI determinarsi il grado di concorso Pt_1
nell'accadimento dell'evento ex art. 1227 cod. civ. di SI Pt_1
determinando, entro tale grado, l'entità dei danni spettanti alla stessa, nei limiti del provato, dell'equo o comunque secondo giustizia.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa, spese generali 15% I.V.A. e
C.P.A, come da condanna di primo grado confermate e rifuse quelle di secondo grado ivi comprese le spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. ed eventuali costi di
CTU e CTP.
In via istruttoria: in caso di rimessione del fascicolo sul ruolo istruttorio:
a) ci si oppone alla richiesta di acquisizione della deposizione testimoniale resa da nel procedimento preventivo istruttorio iscritto al Persona_2
n. 7253/2019 stante la sua inammissibilità per le ragioni argomentante in atti;
b) disporsi ex art. 210 c.p.c. a carico di parte attrice e/o all' Controparte_10
pagina 11 di 27 con sede in Martinengo (BG), via De Gasperi n. 12 di esibire Controparte_7
e produrre in giudizio copia della fattura di acquisto del ricambio KIT leva freno a mano (cable assy – parking brake) asseritamente sostituito sull'autovettura attorea e ciò al fine di verificare se tale kit ricambio sia stato effettivamente acquistato per poi essere montato sull'autovettura attorea tenuto conto delle contestazioni sollevate in ordine alla genericità del documento n. 14 di parte attrice;
c) ammettersi prova per testi: da escutersi anche a prova contraria, diretta ed indiretta sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che il giorno 12 agosto 2018 alle ore 20:10 circa nel Comune di IN
(BG) Ella, durante il turno di perlustrazione 19:00-1:00, veniva inviato dall'operatore della centrale operativa in IN (BG) Via Carlo Marini n. 24
poiché poco prima era stato segnalato un sinistro, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1);
2. vero che Ella giunto in IN (BG), via Carlo Marini n.24 trovava la sig.ra proprietaria dell'unità immobiliare ivi posta, che le riferiva che la Persona_2
IA SI era stata investita dall'autovettura dalla stessa condotta e Pt_1
più precisamente dall'autovettura Rexton tg. CW322VL, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n.1);
3. vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 2 che precede,
la sig.ra Le riferiva che era stata accompagnata dalla IA SI Persona_2
a fare la spesa con l'autovettura Rexton tg. CW322VL e di essere da Pt_1
pagina 12 di 27 poco rientrate a casa, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1);
4. vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli 2 e 3 che precedono, la sig.ra Le spiegava, altresì, che sia lei che la IA Persona_2
SI dopo che questa aveva posteggiato l'autovettura con la marcia Pt_1
di stazionamento e senza inserire il freno a mano, scendevano all'abitacolo per scaricare le borse della spesa, come da relazione di servizio che si rammostra
(doc. n. 1) ;
5. vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 4, la sig.ra
Le illustrava che, a causa del mancato inserimento del freno a Persona_2
mano, l'autovettura Rexton tg. CW322VL cominciava a muoversi in retromarcia per una lieve pendenza esistente nel cortile della sua casa, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1);
6. vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede,
la sig.ra Le comunicava che la IA SI interveniva Persona_2 Pt_1
per bloccare l'auto e, nel mentre cercava di azionare la marcia, la stessa le andava addosso, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1) ;
7. vero che al momento del Suo arrivo vi era la presenza di un'ambulanza che provvedeva ad accompagnare la sig.ra SI presso l'Ospedale Pt_1
disponibile, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1). Si
indicano a teste, anche a prova contraria: - Appuntato CP_11 Persona_5
domiciliato presso la Legione Carabinieri Lombardia Stazione di
[...]
Fiorano al Serio (BG) con sede in Fiorano al Serio (BG - 24020), Via XXV
pagina 13 di 27 Aprile n. 6 (sui capitoli da 1 a 7); - BI Persona_6
domiciliato presso la Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Fiorano al
Serio (BG) con sede in Fiorano al Serio (BG - 24020), Via XXV Aprile n. 6 (sui capitoli da 1 a 7);
si oppone altresì all'ammissione di prova per Controparte_2
interpello formale del convenuto appellato e prova per testi ex Controparte_1
adverso articolata ed in particolare:
all'istanza di interrogatorio formale del convenuto in quanto le Controparte_1
circostanze sulle quali è chiamato a rendere il proprio interrogatorio formale non sono volte ad ottenere dal medesimo una confessione giudiziale di fatti a sé
sfavorevoli. Peraltro su talune circostanze lo stesso non è in Controparte_1
grado di rispondere in quanto non presente ai fatti se non, forse, nelle fasi successive all'asserito investimento. Inammissibili, poi, sono i capitoli 4, 8, 9,
10, 12, 14, 15,16, 17, 21, 23, 24 e 25 in quanto diretti a provare circostanze dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.
Al capitolo 4 in quanto diretto a provare circostanza in antitesi con quanto emerge dalla relazione di servizio redatta dal Carabinieri della Stazione di
Fiorano al Serio (vedasi doc. n. 1 fascicolo di parte convenuta) ove viene riportata la dicitura “…la IA lasciava la marcia di stazionamento Pt_1
(vettura marce automatiche) senza inserire il freno a mano…”. Il capitolo è
altresì inammissibile in quanto relativo ad un fatto (posizionamento leva cambio pagina 14 di 27 sul “P”) argomentato dopo lo spirare del termine previsto per le preclusioni assertive. In atto di citazione, infatti, parte attrice, al punto 3, deduce
“…estraendo le chiavi dal cruscotto della macchina dopo averne sterzato le ruote…”. Nessuna menzione viene fatta in ordine al posizionamento della leva del cambio;
al capitolo 7 in quanto contenente giudizi (inaspettatamente-obliquamente-lieve)
non demandabili a teste;
al capitolo 8 in quanto concernente circostanza (portiere chiuse da una decina di minuti) mai dedotta prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
al capitolo 9 in quanto diretto a provare circostanza mai dedotta specificatamente prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive. In sede di atto di citazione, infatti, parte attrice si è limitata a dire di “…non riusciva ad evitare di essere travolta…” mentre ora nel capitolo specifica che veniva investita dal Suv che, con la ruota anteriore sinistra, schiacciava l'addome e gli arti inferiori di parte attrice;
al capitolo 10 in quanto in quanto concernente circostanza (si fermava con la ruota posteriore sinistra sul cordolo posizionato a delimitazione del giardino condominiale) mai dedotta prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
al capitolo 11 in quanto contenente giudizio (immediatamente) non demandabile a teste;
pagina 15 di 27 al capitolo 12 in quanto concernente circostanza (motore spento e con le portiere chiuse) mai dedotta prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
al capitolo 13 in quanto contenente giudizio (immediatamente) non demandabile a teste;
al capitolo 14 in quanto concernente circostanza (dopo aver recuperato le chiavi dell'autovettura all'interno della borsa della sig.ra SI) mai dedotta prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
ai capitoli 15, 16, 17 , 21, 23, 24 e 25 in quanto concernenti circostanze mai dedotte prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
al capitolo 18 in quanto diretto a provare circostanza in antitesi con quanto emerge dal documento n. 5 richiamato in visione laddove nel modulo CAI a firma del sig. non vi è menzione della disponibilità dello Controparte_1
stesso a porre in visione il proprio mezzo per eventuali accertamenti. Nel
predetto modulo poi non viene fatta menzione alcuna del mal funzionamento del freno a mano unico motivo che avrebbe legittimato la compagnia a sottoporre a perizia la vettura;
Controparte_4
al capitolo 19 in quanto diretto a provare circostanza irrilevante ai fini del decidere e comunque non vi è prova che i luoghi rappresentati siano nella medesima situazione di fatto di cui all'epoca dell'evento in quanto le fotografie sono prive di data certa;
al capitolo 20 in quanto diretto a provare circostanza da provarsi semmai pagina 16 di 27 attraverso una CTU medico legale anche per quanto attiene il nesso di causa tra i danni lamentati ed il sinistro per cui à giudizio;
al capitolo 22 in quanto diretto a provare circostanza da provarsi documentalmente;
ai capitoli da 28 a 36 in quanto tardivi e non qualificabili quali istanze istruttorie a prova contraria in quanto volti a provare circostanze non contrarie a quanto articolate da nella propria seconda memoria ex Controparte_2
art. 183, VI comma, c.p.c.
Ci si oppone, altresì, a che il teste venga escusso sui capitoli da Controparte_6
1 a 10 in quanto nulla è in grado di riferire come testimone diretto non avendo assistito all'evento come pure sui capitoli da 21 a 23 essendosi, semmai,
interessato della sostituzione del freno a mano il padre . Controparte_1
Analogo discorso valga per la teste che potrà semmai riferire Testimone_1
esclusivamente in ordine al capitolo 26, non avendo assistito né all'investimento né alle fasi di soccorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 13.01.2020, SI conveniva in Pt_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo il coniuge e Controparte_1
esponendo: Controparte_2
- che nel tardo pomeriggio del 12.08.2018 la deducente, alla guida dell'autovettura Ssangyong Rexton, targata CW322VL, di proprietà del marito
, si era recata con l'anziana madre a Controparte_1 Per_2 Persona_2
pagina 17 di 27 fare la spesa e al rientro, verso le ore 19.20 circa, aveva parcheggiato il SUV
nell'area condominiale circostante l'edificio sito in IN in via Carlo Marini
24 in cui viveva la madre;
- che, nonostante l'inserimento del freno a mano durante la manovra di parcheggio, dopo aver riposto una parte degli acquisti della anziana madre,
mentre si trovava a transitare a piedi lungo il lato conducente della citata autovettura, veniva inaspettatamente urtata dal veicolo che, senza alcun motivo,
aveva cominciato ad indietreggiare seguendo la leggera pendenza del piazzale;
- che, una volta travolta dall'autovettura, aveva urlato ed erano giunti sul posto la madre, il marito dell'esponente e il figlio (dimoranti in luogo Controparte_6
non distante);
- che dal sinistro aveva riportato trauma del bacino e dell'anca destra con frattura pluriframmentaria parzialmente scomposta del sacro sinistro, fratture composte delle branche ileoschiopubiche e frattura scomposta pluriframmentaria del collo femorale destro;
- che in loco erano intervenuti i Carabinieri i quali si erano limitati a redigere nota di servizio;
- che il sinistro era stato denunciato alla compagnia assicuratrice in quanto il freno a mano era sollevato, ma non funzionante;
- che la malattia, durata complessivamente 217 giorni, aveva comportato un'invalidità permanente del 32%, da cui la complessiva richiesta risarcitoria di
€ 231.663,65.
pagina 18 di 27 Si costituiva con comparsa che resisteva. In primo Controparte_2
luogo, allegava che l'attrice non aveva diritto ad alcun beneficio in quanto nel giudizio di causa aveva rivestito la qualifica di conducente e non quella del pedone;
in ordine alla dinamica, la convenuta eccepiva che quella descritta in citazione era diversa dalla ricostruzione riportata nella missiva del legale della danneggiata in data 6.09.2018 e ancora, nella relazione di servizio redatta dai carabinieri della stazione di Fiorano al Serio, emergeva che in realtà Parte_1
accortasi che il veicolo da lei precedentemente guidato e lasciato in
[...]
sosta per espletare operazioni di asporto dei sacchetti della spesa, si era messo in movimento, era intervenuta per azionare il freno a mano, ma di fatto era stata travolta dallo stesso.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale adito, con la gravata sentenza, rigettava le domande di parte attrice, senza dare ingresso ad alcuna attività istruttoria, sulla scorta delle risultanze contenute nella relazione di servizio stesa dai militari in data 12.08.2018.
SI proponeva appello a cui resisteva Pt_1 Controparte_2
[...]
restava contumace anche in questo grado. Controparte_1
La causa era rinviata all'udienza del 6.12.2023 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 19 di 27 In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_1
regolarmente attinto da notifica.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha conferito alla nota di servizio redatta dai militari intervenuti valore di documento facente prova sino a querela di falso giungendo quindi a rigettare la domanda attorea. A detta di parte appellante, la reale dinamica del sinistro si può
desumere da tutti gli altri documenti di causa e dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste ex art. 692 c.p.c. Per_2
Con il secondo motivo parte appellante prospetta l'errata ricostruzione dei fatti e l'erronea valutazione dei documenti ex artt. 115, 116 c.p.c. dai quali si desume che la reale dinamica del sinistro è quella indicata nell'atto di citazione.
Con il terzo motivo parte appellante impugna la sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice ha affermato che quale fatto notorio la circostanza che l'autovettura non si sarebbe mossa se l'attrice avesse posizionato la leva del cambio in P in quanto la , per stare ferma, CP_4
necessitava sia dell'azionamento della leva del freno a mano che delle ruote sterzate.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta la violazione del D.M. 55/2014 in quanto la liquidazione, ancorata ai parametri medi dello scaglione di riferimento,
era eccessiva in relazione all'attività concretamente svolta.
I primi tre motivi, da valutare in via congiunta in quanto in gran parte sovrapponibili, sono infondati.
pagina 20 di 27 In fatto, è pacifico che nel tardo pomeriggio del 12.08.2018 Parte_1
alla guida del veicolo Ssangyong Rexton targata CW322VL, di proprietà del marito , assicurata per la RCA con Controparte_1 Controparte_2
accompagnava a fare la spesa;
al rientro la
[...] Persona_2
stessa parcheggiava la vettura nello spazio condominiale dell'edificio di IN
via Carlo Marini 24 in cui dimorava la madre;
una volta scaricata parte della spesa, si dirigeva verso la sua vettura allorquando veniva investita dalla stessa che aveva iniziato ad indietreggiare in obliquo per via delle ruote sterzate seguendo la leggera pendenza del piazzale;
nonostante il tentativo di proteggersi appoggiando una mano sul fianco del veicolo veniva travolta, cadeva rovinosamente a terra riportando le lesioni descritte in citazione.
E' agli atti una nota di servizio dei Carabinieri di Fiorano al Serio in cui i militari attestavano di essere stati allertati nell'immediatezza dei fatti e di essersi portati in loco alle ore 20.10 circa del 12.08.2018; in detta nota i militari scrivevano che la proprietaria della casa aveva loro riferito che la Persona_2
IA era stata investita dalla stessa autovettura all'interno del cortile di abitazione e che “Nel dettaglio spiegava di essere stata accompagnata a fare la
spesa dalla IA a bordo della vettura sopra citata e di essere da poco ritornati
a casa della stessa . Nel momento di scaricare la spesa – una volta Persona_2
entrati nel cancello della proprietà, all'interno del cortile – scendevano
entrambi dall'auto per scaricare le borse della spesa. Nel fare ciò la IA
lasciava la marcia di stazionamento (vettura marce automatiche) Pt_1
pagina 21 di 27 senza inserire il freno a mano. A causa di ciò il veicolo cominciava a muoversi
in retromarcia per la lieve pendenza esistente nel cortile della stessa casa. La
SI , accortasi di ciò, interveniva cercando di bloccare l'auto, ma Pt_1
non riusciva ad arrivare alla marcia e il fuoristrada le andava addosso. Il
veicolo invece si fermava in corrispondenza di una piccola aiuola sempre del
cortile”.
Nella missiva del 6.12.2018 inoltrata alla compagnia assicuratrice parte attrice,
tramite il suo legale, ribadiva la versione, pur evidenziando che la macchina era a motore spento e con il freno a mano azionato e, nella lettera del 15.05.2019,
sempre indirizzata alla compagnia assicuratrice, ipotizzava che il malfunzionamento del freno, regolarmente azionato, aveva determinato lo scivolamento della vettura e corredava detta richiesta con dichiarazioni scritte della madre e del figlio Persona_2 Persona_7
La prima ripercorrendo la dinamica precisava: “ Non ricordo con certezza se il
freno a mano fosse stato azionato, ma escludo tassativamente di aver riferito ai
Carabinieri di Fiorano, intervenuti sul posto, che tale dispositivo di sicurezza
non fosse stato inserito, trovandomi in quel frangente in stato di enorme
agitazione e non avendo cognizioni tecniche sulle modalità di funzionamento dei
veicoli stradali”. Il figlio nelle note scritte, riferiva che il padre Controparte_6
aveva recuperato la e che lo stesso gli aveva fatto notare che il freno a CP_4
mano non opponeva la giusta resistenza e quindi lo aveva fatto riparare qualche settimana dopo, come da fattura del 24.11.2018.
pagina 22 di 27 Ancora veniva sentita a seguito di ricorso ex art. 692 Persona_2
c.p.c. e in quella sede sul capitolo 3 avente ad oggetto la domanda “Vero che la
sig.ra SI estraeva le chiavi dell'autovettura dal cruscotto della macchina
ed inseriva, sollevandolo, il freno a mano di cui l'autovettura è munita”
rispondeva che detta circostanza era vera.
Nell'atto di appello la dinamica era ulteriormente arricchita con altri particolari mai evidenziati in precedenza, ossia la pregressa telefonata al figlio per _6
scaricare la spesa, l'avvenuta estrazione delle chiavi dal cruscotto riponendole nella borsetta per poter essere libera di prendere la spesa della madre ecc.,
contraddizioni e aspetti nuovi censurati dalla società appellata.
Tuttavia, a giudizio della Corte, non ricorrono i presupposti per invocare la responsabilità ex art. 2054 c.c. di e della sua compagnia Controparte_1
assicuratrice.
In diritto, va dato atto che l'atto pubblico, tra cui anche il rapporto steso dagli operanti in occasione di un sinistro, fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze raccolte o richieste dalle parti (cfr. tra le molte Cass.
1.04.2019 n. 9037).
Ne consegue che detta relazione di certo non fa piena prova in ordine alla pagina 23 di 27 dinamica del fatto - tanto più che i Carabinieri sono intervenuti allorquando l'investimento era avvenuto e non consta che abbiano ispezionato la macchina per verificare se la leva del freno a mano fosse azionata - ma fa piena prova, sino a querela di falso, sul fatto che abbia reso delle dichiarazioni del tenore Per_2
sopra evidenziato. Poi è ben possibile che il contenuto di quelle dichiarazioni venga precisato o smentito da altri elementi (e in detta ottica è corretto affermare che le dichiarazioni rese dalla madre dell'infortunata non abbiano valore di prova legale), ma nel caso concreto la teste, pur ammettendo la sua ignoranza in materia di meccanica, ha reso tre diverse versioni in ordine al freno al mano, via via più favorevoli alla IA, e tanto lascia presumere che in effetti le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti siano le più vere e genuine.
Innanzi ai Carabinieri dichiarava che la IA non aveva inserito il Persona_2
freno a mano;
nelle dichiarazioni scritte del 29.04.2019 che nulla sapeva al riguardo e, infine, innanzi al giudice in sede di procedimento di istruzione preventiva, che la leva era stata azionata dalla IA infortunata.
Peraltro, secondo un criterio di normalità, è altamente verosimile che la macchina sia scivolata all'indietro proprio perché l'infortunata SI Pt_1
non ha posto in essere le corrette manovre di arresto del veicolo che aveva a sua disposizione, tanto più che a detta di parte appellante per la , a differenza CP_4
delle altre auto con cambio automatico, per stare ferma necessita sia della leva del cambio automatico in posizione P sia delle ruote sterzate sia dell'azionamento della leva del freno a mano. È quindi da ritenere che Pt_1
pagina 24 di 27 SI, magari per la fretta di scaricare la spesa, non abbia attuato queste tre concomitanti azioni determinando pertanto con la sua condotta negligente il danno di cui chiede il ristoro.
Né esiste la prova che lo scivolamento sia dipeso da un guasto del freno a mano.
La fattura del 24.11.2008 di sostituzione del Kit leva freno per complessivi €
390,40 è generica: non indica neppure il veicolo riparato e soprattutto non dà
alcuna contezza sul fatto che in effetti il freno a mano, prima della sua sostituzione, fosse del tutto inidoneo a svolgere la sua funzione e sia stato la causa dello scivolamento dell'autovettura.
Anche dal doc. 22 dell'originaria attrice nulla si desume: da detto documento riportante i dati di registrazione del dispositivo satellitare installato Parte_3
sull'autovettura targata CW322Lv si evince che in data 12.08.2018 alle ore
19.19 la macchina veniva spenta e che la stessa veniva riaccesa alle ore 19.58
dello stesso giorno (prima dell'arrivo dei militari), ma non si possono ricavare elementi utili per i fini che qui interessano.
Il quarto motivo è in minima parte fondato. Pur dando atto che la liquidazione operata dal primo giudice è stata effettuata sul valore medio dello scaglione di riferimento sulla scorta delle tabelle vigenti all'epoca, in effetti la fase istruttoria si è concretizzata solo nel deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
vigente all'epoca e dunque si può operare, limitatamente a questo scaglione, una riduzione del 50% con la conseguenza che le spese del primo grado vengono rideterminate in complessivi € 10.730 (2.430 fase studio, € 1.550 per fase pagina 25 di 27 introduttiva, € 2.700 per fase istruttoria ed € 4.050 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese del grado, di converso, seguono la soccombenza e vengono liquidate nel valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SI avverso la sentenza n. Pt_1
934/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 17.05.2021, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_12
- in parziale accoglimento del gravame, ridetermina il compenso per il primo grado in € 10.730 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- conferma la gravata sentenza per il resto;
- condanna parte appellante a rifondere a le spese Controparte_2
di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6.03.2023
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
pagina 26 di 27 dott. Giuseppe Serao
pagina 27 di 27
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 769/2021 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 06/12/2023, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv. Silvia Lazzari e Silvia Masserini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Masserini in Bergamo via Casalino 57H, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 pagina 1 di 27 NONCHE' CONTRO.
(C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Bologna, in persona del procuratore ad negotia dott. munito dei CP_3
poteri di rappresentanza in forza di procura speciale del 26.05.2000 in autentica notaio dott. di Bologna, assistita e difesa dall'avv. Franco Persona_1
Rota ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo via Brigata
Lupi n. 6, giusta delega in atti;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza N. 934/2021 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 17.05.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito ed in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare la responsabilità dell'autovettura Controparte_4
targata CW 322 VL nell'investimento di SI verificatosi in data Pt_1
12.08.2018, alle ore 19:30 circa, in IN, e per l'effetto condannare CP_1
e come in atti, in solido tra loro ovvero
[...] Controparte_2
ciascuno per la propria quota di competenza, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna appellante, nella misura pari ad € 231.663,65 ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta in pagina 2 di 27 corso di causa, o che verrà liquidata in via equitativa dall'Ill.ma Corte
d'Appello, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento al saldo.
In ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese legali e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ammettere le prove dedotte in primo grado e non ammesse qui di seguito riscritte:
A) prova orale: ammettersi interrogatorio formale di e prova Controparte_1
per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, nel tardo pomeriggio del 12.08.2018, la sig.ra SI Pt_1
alla guida dell'autovettura , targata CW 322 VL, di proprietà Controparte_4
del marito, sig. , si recava con la propria madre, Controparte_1 Persona_2
presso l' di Nembro (BG), al fine di effettuare la spesa
[...] CP_5
settimanale”;
2) “Vero che parte attrice, al termine della spesa effettuata in Nembro,
riaccompagnava la sig.ra al proprio domicilio sito in IN, in Via Per_2
Carlo Marini n. 24, accedendovi dalla Via Torquato Tasso”;
3) “Vero che alle ore 19:19 la sig.ra SI provvedeva a parcheggiare il SUV
del marito nell'area condominiale circostante l'edificio sito alla Via Carlo
Marini n. 24, di IN (BG), abitato dalla madre, come da documentazione fotografica che mi si rammostra sub doc. n. 1”;
4) “Vero che, nell'eseguire la manovra di parcheggio, parte attrice provvedeva pagina 3 di 27 ad inserire manualmente il freno a mano di cui l'autovettura è CP_4
munita, posizionare la leva del cambio su “P” ed estrarre le chiavi dal cruscotto della macchina, dopo averne sterzato le ruote verso sinistra”;
5) “Vero che, madre e IA, alle ore 19:19 scendevano dal veicolo targato CW
322 VL e prelevavano insieme le buste della spesa che si trovavano nel bagagliaio dell'auto, al fine di riporre quelle destinate alla sig.ra nel Per_2
locale “cantina” posto a piano terra dell'edificio in cui quest'ultima abita”;
6) “Vero che, dopo aver riposto una parte degli acquisti effettuati dalla madre,
alle ore 19.30 circa, la sig.ra SI si allontanava dall'edificio in cui risiede la propria madre, per recarsi presso la propria abitazione, sita in Via Torquato
Tasso n. 3/D, adiacente con quella di Via Carlo Marini n. 24, come da doc. n. 2
che mi si rammostra”;
7) “Vero che, mentre si trovava a transitare a piedi lungo il lato conducente della
, l'odierna esponente veniva inaspettatamente urtata dal Controparte_4
mezzo targato CW 322 VL che, senza apparente motivo, aveva iniziato ad indietreggiare obliquamente, seguendo la lieve pendenza che connota tale piazzale”;
8) “Vero che, mentre transitava sul lato sinistro del SUV targato CW 322 VL, la sig.ra SI veniva investita da tale veicolo che, in quel momento si trovava a motore spento e con le portiere chiuse da una decina di minuti, cadendo a terra in posizione supina”;
9) “Vero che, una volta caduta a terra, la sig.ra SI veniva investita dal SUV
pagina 4 di 27 targato CW 322 VL che, con la ruota anteriore sinistra, schiacciava l'addome e gli arti inferiori di parte attrice”;
10) “Vero che l'autovettura SsangYong si fermava con la ruota posteriore sinistra sul cordolo posizionato a delimitazione del giardino condominiale dell'edificio di Via Carlo Marini n. 24, come da documentazione fotografica che mi si rammostra sub doc. n. 1”;
11) “Vero che, a causa delle grida della odierna esponente e della madre,
accorrevano immediatamente sul posto sia il marito della odierna esponente, sig.
, che il figlio, sig. , i quali in quel momento si Controparte_1 Controparte_6
trovavano nell'abitazione familiare sita in IN, alla Via Torquato Tasso n.
3/D”;
12) “Vero che, nell'istante in cui accorrevano sul posto i sig.ri Controparte_1
e l'autoveicolo danneggiante era a motore spento e con le Controparte_6
portiere chiuse”;
13) “Vero che il figlio di parte attrice, sig. provvedeva ad Controparte_6
allertare immediatamente il 118, chiedendo telefonicamente l'intervento di una ambulanza in loco, al fine di prestare urgente soccorso sanitario alla madre”;
14) “Vero che alle ore 19:58 il convenuto, sig. , dopo avere Controparte_1
recuperato le chiavi dell'autovettura all'interno della borsa della sig.ra SI,
riaccendeva il SUV per spostarlo e facilitare i soccorsi alla moglie”;
15) “Vero che il convenuto, sig. , mentre risaliva sulla propria Controparte_1
autovettura SsangYong, si avvedeva che il freno a mano era sollevato e la leva pagina 5 di 27 del cambio posizionata sulla lettera “P””;
16) “Vero che, alle ore 20:10 il sig. risaliva sulla propria Controparte_1
autovettura una seconda volta per parcheggiarla nell'autorimessa della propria abitazione, sita in IN, alla Via Torquato Tasso 3/D”;
17) “Vero che, in occasione degli spostamenti del veicolo responsabile del sinistro eseguito alle ore 20:10, il sig. riferiva al figlio Controparte_1 [...]
che il freno a mano era probabilmente guasto perché si sollevava senza _6
opporre resistenza”;
18) “Vero che il sig. denunciava l'apertura del sinistro come Controparte_1
da modulo di Constatazione Amichevole di Incidente Automobilistico che mi si rammostra sub doc. n. 5, mettendo a disposizione il proprio veicolo per eventuali accertamenti dei periti di;
Org_1
19) “Vero che i luoghi in cui si è verificato il sinistro sono quelli rappresentati nelle fotografie allegate sub doc. n. 1) che mi vengono rammostrate e che sono state scattate dal terrazzo dell'abitazione del sig. , in IN, Controparte_1
Via Torquato Tasso n. 3/D”;
20) “Vero che, in occasione del sinistro per cui è causa, la sig.ra SI
riportava il trauma del bacino e dell'anca destra, con frattura pluri-frammentaria parzialmente scomposta del sacro a sinistra, fratture composte delle branche ileoischiopubiche bilateralmente e frattura scomposta pluri-frammentaria del collo femorale destro, oltre ad un ematoma al muscolo iliaco sinistro come da doc. n. 3 che mi si rammostra”;
pagina 6 di 27 21) “Vero che, nel mese di novembre 2018, il sig. richiedeva Controparte_1
all'autofficina meccanica di Martinengo (BG), di procedere alla Org_2
sostituzione del freno a mano della propria autovettura targata CW 322 VL in quanto guasto”;
22) “Vero che il freno a mano installato sull'autovettura , Controparte_4
targata CW 322 VL, al momento del sinistro, mal funzionava”;
23) “Vero che il pezzo sostituito dall'autofficina meccanica è stato Org_2
restituito al sig. , che lo conserva nell'autorimessa della casa Controparte_1
coniugale in IN, Via Torquato Tasso n. 3/D”;
24) “Vero che, a seguito del sinistro per cui è causa, la sig.ra SI ha ridotto in misura superiore al 30% le ore di lavoro destinate all'attività di estetista svolta in forma individuale e i compensi ”;
25) “Vero che la sig.ra SI a seguito del sinistro per cui è causa, Pt_1
ha rinunciato ad ogni forma di attività sportiva ed ai viaggi, a cui è sempre stata appassionata, riducendo al minimo indispensabile gli spostamenti da casa”;
26) “Vero che la sig.ra SI, a causa del sinistro per cui è causa, delega in modo sistematico lo svolgimento delle attività domestiche ai 2 figli, e _6
e al marito, sig. ”; Per_3 Controparte_1
27) “Vero che i Carabinieri di Fiorano al Serio sono intervenuti sui luoghi di causa poco dopo il fatto per cui è causa ma hanno omesso di redigere il verbale di incidente stradale”.
A prova contraria nella denegata ipotesi in cui venisse ammessa la prova pagina 7 di 27 testimoniale avversa, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli:
28) “Vero che, per raggiungere il sito ove si era verificato il sinistro per cui è
causa (IN, Via Carlo Marini), i Carabinieri e hanno Pt_2 Per_4
percorso la Via Torquato Tasso”;
29) “Vero che quando i Carabinieri e sono sopraggiunti in Pt_2 Per_4
loco, erano presenti, oltre alla danneggiata, i sig.ri , Controparte_1 _6
, e gli operatori dell'ambulanza”;
[...] Persona_2
30) “Vero che in loco sono intervenute 2 ambulanze prima dell'intervento dei
Carabinieri di Fiorano”;
31) “Vero che la sig.ra era in condizioni inidonee a Persona_2
rendere dichiarazioni testimoniali, a causa dello stato di choc derivatole dall'aver assistito all'investimento della IA”;
32) “Vero che i Carabinieri e hanno redatto una relazione Pt_2 Per_4
di servizio anziché il rapporto di incidente stradale in quanto il sinistro si era verificato su area privata”;
33) “Vero che, quando i parenti della sig.ra SI hanno chiesto di poter visionare il rapporto di incidente stradale di quanto accertato in data 12.08.2018,
i Carabinieri di Fiorano al Serio hanno rifiutato di trasmettere lo stesso”;
34) “Vero che, quando i parenti della sig.ra SI hanno chiesto di poter visionare la relazione di servizio predisposta in occasione dei fatti per cui è
causa, i Carabinieri di Fiorano al Serio hanno rifiutato di trasmettere la stessa”;
35) “Vero che i Carabinieri di Fiorano al Serio hanno omesso di accertare la pagina 8 di 27 dinamica del sinistro”;
36) “Vero che i Carabinieri di Fiorano al Serio hanno omesso di raccogliere per iscritto le dichiarazioni testimoniali rese dalla sig.ra . Per_2
Si indicano su tutti i capitoli di prova avversari eventualmente ammessi e sui precedenti da 28) a 36) formulati a prova contraria i sig.ri e Controparte_6
già generalizzati. Persona_2
Solo sui capitoli di prova contraria da 28) a 36), se dovesse essere ammessa la loro testimonianza, si indicano altresì l'Appuntato QS e il Persona_5
BI , presso la Legione Carabinieri di Persona_6
Fiorano al Serio (BG).
Si indicano quali testimoni anche a prova contraria i signori:
- residente in [...], su tutti i Controparte_6
capitoli di prova;
- residente in [...], su tutti i Testimone_1
capitoli di prova;
- residente in [...], su Persona_2
tutti i capitoli di prova;
- , presso l'omonima Autofficina in Martinengo, Via Controparte_7
De Gasperi n. 12, sui capitoli di prova nr. 21, 22 e 23.
B) Acquisizione del fascicolo cautelare avente RG 7253/2019
Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del Tribunale civile di Bergamo,
RG n. 7253/2019, istruito ante causam ex art. 692 c.p.c.
pagina 9 di 27 C) Richiesta di esame/ispezione del freno a mano e/o di CTU meccanica
Si chiede CTU meccanico cinematica che con ispezione esamini i componenti meccanici del freno a mano sostituito dall'officina meccanica di Org_2
Martinengo il 28.11.2018 confermando che il pezzo sostituito si trova ancora presso l'abitazione del convenuto, sig. . Si chiede inoltre che Controparte_1
essa CTU valuti l'adeguatezza del freno presente al momento del sinistro,
specificando se il suo mancato e/o inidoneo funzionamento possa essere stato la causa efficiente dello scivolamento all'indietro dell'autovettura targata CW 322
VL di proprietà del convenuto anche considerato quanto in Controparte_1
doc. 22 attoreo di primo grado .
D) richiesta di CTU medico legale Si chiede CTU medico-legale volta a determinare il danno alla persona derivato dal sinistro con accertamento della invalidità temporanea, permanente ed anche della lesione della capacità
lavorativa specifica.
E) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ad Controparte_8
In caso a dispetto della perizia di parte prodotta in Controparte_2
appello (doc. 3) ribadisca le contestazioni già svolte avverso il doc. 22 attoreo di primo grado, si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. ad CP_9
con sede legale a Bologna, in Via Stalingrado n. 37, la
[...]
produzione in giudizio dei dati registrati dal dispositivo satellitare Parte_3
installato sulla vettura targata CW322VL, relativamente al giorno 12.08.2018
nel periodo di osservazione compreso tra le ore 17:30 e le ore 21:30.
pagina 10 di 27 Per parte appellata:
Nel merito: respingersi l'appello proposto da nei confronti di Pt_1 Pt_1
perché infondato in fatto ed in diritto e, per Controparte_2
l'effetto, confermarsi i capi della sentenza tribunalizia che la riguardano.
Dichiararsi ex art. 346 c.p.c. e per quanto occorra o rilevi che la sig.ra SI
al momento dell'evento per cui è sinistro rivestiva la qualifica di Pt_1
“conducente” e, per l'effetto, il difetto di titolarità di azione e diritti e la carenza di legittimazione della stessa.
In via subordinata: qualora venissero accolte, anche in parte, le domande formulate da SI determinarsi il grado di concorso Pt_1
nell'accadimento dell'evento ex art. 1227 cod. civ. di SI Pt_1
determinando, entro tale grado, l'entità dei danni spettanti alla stessa, nei limiti del provato, dell'equo o comunque secondo giustizia.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa, spese generali 15% I.V.A. e
C.P.A, come da condanna di primo grado confermate e rifuse quelle di secondo grado ivi comprese le spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. ed eventuali costi di
CTU e CTP.
In via istruttoria: in caso di rimessione del fascicolo sul ruolo istruttorio:
a) ci si oppone alla richiesta di acquisizione della deposizione testimoniale resa da nel procedimento preventivo istruttorio iscritto al Persona_2
n. 7253/2019 stante la sua inammissibilità per le ragioni argomentante in atti;
b) disporsi ex art. 210 c.p.c. a carico di parte attrice e/o all' Controparte_10
pagina 11 di 27 con sede in Martinengo (BG), via De Gasperi n. 12 di esibire Controparte_7
e produrre in giudizio copia della fattura di acquisto del ricambio KIT leva freno a mano (cable assy – parking brake) asseritamente sostituito sull'autovettura attorea e ciò al fine di verificare se tale kit ricambio sia stato effettivamente acquistato per poi essere montato sull'autovettura attorea tenuto conto delle contestazioni sollevate in ordine alla genericità del documento n. 14 di parte attrice;
c) ammettersi prova per testi: da escutersi anche a prova contraria, diretta ed indiretta sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che il giorno 12 agosto 2018 alle ore 20:10 circa nel Comune di IN
(BG) Ella, durante il turno di perlustrazione 19:00-1:00, veniva inviato dall'operatore della centrale operativa in IN (BG) Via Carlo Marini n. 24
poiché poco prima era stato segnalato un sinistro, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1);
2. vero che Ella giunto in IN (BG), via Carlo Marini n.24 trovava la sig.ra proprietaria dell'unità immobiliare ivi posta, che le riferiva che la Persona_2
IA SI era stata investita dall'autovettura dalla stessa condotta e Pt_1
più precisamente dall'autovettura Rexton tg. CW322VL, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n.1);
3. vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 2 che precede,
la sig.ra Le riferiva che era stata accompagnata dalla IA SI Persona_2
a fare la spesa con l'autovettura Rexton tg. CW322VL e di essere da Pt_1
pagina 12 di 27 poco rientrate a casa, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1);
4. vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli 2 e 3 che precedono, la sig.ra Le spiegava, altresì, che sia lei che la IA Persona_2
SI dopo che questa aveva posteggiato l'autovettura con la marcia Pt_1
di stazionamento e senza inserire il freno a mano, scendevano all'abitacolo per scaricare le borse della spesa, come da relazione di servizio che si rammostra
(doc. n. 1) ;
5. vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 4, la sig.ra
Le illustrava che, a causa del mancato inserimento del freno a Persona_2
mano, l'autovettura Rexton tg. CW322VL cominciava a muoversi in retromarcia per una lieve pendenza esistente nel cortile della sua casa, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1);
6. vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede,
la sig.ra Le comunicava che la IA SI interveniva Persona_2 Pt_1
per bloccare l'auto e, nel mentre cercava di azionare la marcia, la stessa le andava addosso, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1) ;
7. vero che al momento del Suo arrivo vi era la presenza di un'ambulanza che provvedeva ad accompagnare la sig.ra SI presso l'Ospedale Pt_1
disponibile, come da relazione di servizio che si rammostra (doc. n. 1). Si
indicano a teste, anche a prova contraria: - Appuntato CP_11 Persona_5
domiciliato presso la Legione Carabinieri Lombardia Stazione di
[...]
Fiorano al Serio (BG) con sede in Fiorano al Serio (BG - 24020), Via XXV
pagina 13 di 27 Aprile n. 6 (sui capitoli da 1 a 7); - BI Persona_6
domiciliato presso la Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Fiorano al
Serio (BG) con sede in Fiorano al Serio (BG - 24020), Via XXV Aprile n. 6 (sui capitoli da 1 a 7);
si oppone altresì all'ammissione di prova per Controparte_2
interpello formale del convenuto appellato e prova per testi ex Controparte_1
adverso articolata ed in particolare:
all'istanza di interrogatorio formale del convenuto in quanto le Controparte_1
circostanze sulle quali è chiamato a rendere il proprio interrogatorio formale non sono volte ad ottenere dal medesimo una confessione giudiziale di fatti a sé
sfavorevoli. Peraltro su talune circostanze lo stesso non è in Controparte_1
grado di rispondere in quanto non presente ai fatti se non, forse, nelle fasi successive all'asserito investimento. Inammissibili, poi, sono i capitoli 4, 8, 9,
10, 12, 14, 15,16, 17, 21, 23, 24 e 25 in quanto diretti a provare circostanze dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.
Al capitolo 4 in quanto diretto a provare circostanza in antitesi con quanto emerge dalla relazione di servizio redatta dal Carabinieri della Stazione di
Fiorano al Serio (vedasi doc. n. 1 fascicolo di parte convenuta) ove viene riportata la dicitura “…la IA lasciava la marcia di stazionamento Pt_1
(vettura marce automatiche) senza inserire il freno a mano…”. Il capitolo è
altresì inammissibile in quanto relativo ad un fatto (posizionamento leva cambio pagina 14 di 27 sul “P”) argomentato dopo lo spirare del termine previsto per le preclusioni assertive. In atto di citazione, infatti, parte attrice, al punto 3, deduce
“…estraendo le chiavi dal cruscotto della macchina dopo averne sterzato le ruote…”. Nessuna menzione viene fatta in ordine al posizionamento della leva del cambio;
al capitolo 7 in quanto contenente giudizi (inaspettatamente-obliquamente-lieve)
non demandabili a teste;
al capitolo 8 in quanto concernente circostanza (portiere chiuse da una decina di minuti) mai dedotta prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
al capitolo 9 in quanto diretto a provare circostanza mai dedotta specificatamente prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive. In sede di atto di citazione, infatti, parte attrice si è limitata a dire di “…non riusciva ad evitare di essere travolta…” mentre ora nel capitolo specifica che veniva investita dal Suv che, con la ruota anteriore sinistra, schiacciava l'addome e gli arti inferiori di parte attrice;
al capitolo 10 in quanto in quanto concernente circostanza (si fermava con la ruota posteriore sinistra sul cordolo posizionato a delimitazione del giardino condominiale) mai dedotta prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
al capitolo 11 in quanto contenente giudizio (immediatamente) non demandabile a teste;
pagina 15 di 27 al capitolo 12 in quanto concernente circostanza (motore spento e con le portiere chiuse) mai dedotta prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
al capitolo 13 in quanto contenente giudizio (immediatamente) non demandabile a teste;
al capitolo 14 in quanto concernente circostanza (dopo aver recuperato le chiavi dell'autovettura all'interno della borsa della sig.ra SI) mai dedotta prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
ai capitoli 15, 16, 17 , 21, 23, 24 e 25 in quanto concernenti circostanze mai dedotte prima dello spirare dei termini previsti per le preclusioni assertive;
al capitolo 18 in quanto diretto a provare circostanza in antitesi con quanto emerge dal documento n. 5 richiamato in visione laddove nel modulo CAI a firma del sig. non vi è menzione della disponibilità dello Controparte_1
stesso a porre in visione il proprio mezzo per eventuali accertamenti. Nel
predetto modulo poi non viene fatta menzione alcuna del mal funzionamento del freno a mano unico motivo che avrebbe legittimato la compagnia a sottoporre a perizia la vettura;
Controparte_4
al capitolo 19 in quanto diretto a provare circostanza irrilevante ai fini del decidere e comunque non vi è prova che i luoghi rappresentati siano nella medesima situazione di fatto di cui all'epoca dell'evento in quanto le fotografie sono prive di data certa;
al capitolo 20 in quanto diretto a provare circostanza da provarsi semmai pagina 16 di 27 attraverso una CTU medico legale anche per quanto attiene il nesso di causa tra i danni lamentati ed il sinistro per cui à giudizio;
al capitolo 22 in quanto diretto a provare circostanza da provarsi documentalmente;
ai capitoli da 28 a 36 in quanto tardivi e non qualificabili quali istanze istruttorie a prova contraria in quanto volti a provare circostanze non contrarie a quanto articolate da nella propria seconda memoria ex Controparte_2
art. 183, VI comma, c.p.c.
Ci si oppone, altresì, a che il teste venga escusso sui capitoli da Controparte_6
1 a 10 in quanto nulla è in grado di riferire come testimone diretto non avendo assistito all'evento come pure sui capitoli da 21 a 23 essendosi, semmai,
interessato della sostituzione del freno a mano il padre . Controparte_1
Analogo discorso valga per la teste che potrà semmai riferire Testimone_1
esclusivamente in ordine al capitolo 26, non avendo assistito né all'investimento né alle fasi di soccorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 13.01.2020, SI conveniva in Pt_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo il coniuge e Controparte_1
esponendo: Controparte_2
- che nel tardo pomeriggio del 12.08.2018 la deducente, alla guida dell'autovettura Ssangyong Rexton, targata CW322VL, di proprietà del marito
, si era recata con l'anziana madre a Controparte_1 Per_2 Persona_2
pagina 17 di 27 fare la spesa e al rientro, verso le ore 19.20 circa, aveva parcheggiato il SUV
nell'area condominiale circostante l'edificio sito in IN in via Carlo Marini
24 in cui viveva la madre;
- che, nonostante l'inserimento del freno a mano durante la manovra di parcheggio, dopo aver riposto una parte degli acquisti della anziana madre,
mentre si trovava a transitare a piedi lungo il lato conducente della citata autovettura, veniva inaspettatamente urtata dal veicolo che, senza alcun motivo,
aveva cominciato ad indietreggiare seguendo la leggera pendenza del piazzale;
- che, una volta travolta dall'autovettura, aveva urlato ed erano giunti sul posto la madre, il marito dell'esponente e il figlio (dimoranti in luogo Controparte_6
non distante);
- che dal sinistro aveva riportato trauma del bacino e dell'anca destra con frattura pluriframmentaria parzialmente scomposta del sacro sinistro, fratture composte delle branche ileoschiopubiche e frattura scomposta pluriframmentaria del collo femorale destro;
- che in loco erano intervenuti i Carabinieri i quali si erano limitati a redigere nota di servizio;
- che il sinistro era stato denunciato alla compagnia assicuratrice in quanto il freno a mano era sollevato, ma non funzionante;
- che la malattia, durata complessivamente 217 giorni, aveva comportato un'invalidità permanente del 32%, da cui la complessiva richiesta risarcitoria di
€ 231.663,65.
pagina 18 di 27 Si costituiva con comparsa che resisteva. In primo Controparte_2
luogo, allegava che l'attrice non aveva diritto ad alcun beneficio in quanto nel giudizio di causa aveva rivestito la qualifica di conducente e non quella del pedone;
in ordine alla dinamica, la convenuta eccepiva che quella descritta in citazione era diversa dalla ricostruzione riportata nella missiva del legale della danneggiata in data 6.09.2018 e ancora, nella relazione di servizio redatta dai carabinieri della stazione di Fiorano al Serio, emergeva che in realtà Parte_1
accortasi che il veicolo da lei precedentemente guidato e lasciato in
[...]
sosta per espletare operazioni di asporto dei sacchetti della spesa, si era messo in movimento, era intervenuta per azionare il freno a mano, ma di fatto era stata travolta dallo stesso.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale adito, con la gravata sentenza, rigettava le domande di parte attrice, senza dare ingresso ad alcuna attività istruttoria, sulla scorta delle risultanze contenute nella relazione di servizio stesa dai militari in data 12.08.2018.
SI proponeva appello a cui resisteva Pt_1 Controparte_2
[...]
restava contumace anche in questo grado. Controparte_1
La causa era rinviata all'udienza del 6.12.2023 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 19 di 27 In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_1
regolarmente attinto da notifica.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha conferito alla nota di servizio redatta dai militari intervenuti valore di documento facente prova sino a querela di falso giungendo quindi a rigettare la domanda attorea. A detta di parte appellante, la reale dinamica del sinistro si può
desumere da tutti gli altri documenti di causa e dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste ex art. 692 c.p.c. Per_2
Con il secondo motivo parte appellante prospetta l'errata ricostruzione dei fatti e l'erronea valutazione dei documenti ex artt. 115, 116 c.p.c. dai quali si desume che la reale dinamica del sinistro è quella indicata nell'atto di citazione.
Con il terzo motivo parte appellante impugna la sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice ha affermato che quale fatto notorio la circostanza che l'autovettura non si sarebbe mossa se l'attrice avesse posizionato la leva del cambio in P in quanto la , per stare ferma, CP_4
necessitava sia dell'azionamento della leva del freno a mano che delle ruote sterzate.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta la violazione del D.M. 55/2014 in quanto la liquidazione, ancorata ai parametri medi dello scaglione di riferimento,
era eccessiva in relazione all'attività concretamente svolta.
I primi tre motivi, da valutare in via congiunta in quanto in gran parte sovrapponibili, sono infondati.
pagina 20 di 27 In fatto, è pacifico che nel tardo pomeriggio del 12.08.2018 Parte_1
alla guida del veicolo Ssangyong Rexton targata CW322VL, di proprietà del marito , assicurata per la RCA con Controparte_1 Controparte_2
accompagnava a fare la spesa;
al rientro la
[...] Persona_2
stessa parcheggiava la vettura nello spazio condominiale dell'edificio di IN
via Carlo Marini 24 in cui dimorava la madre;
una volta scaricata parte della spesa, si dirigeva verso la sua vettura allorquando veniva investita dalla stessa che aveva iniziato ad indietreggiare in obliquo per via delle ruote sterzate seguendo la leggera pendenza del piazzale;
nonostante il tentativo di proteggersi appoggiando una mano sul fianco del veicolo veniva travolta, cadeva rovinosamente a terra riportando le lesioni descritte in citazione.
E' agli atti una nota di servizio dei Carabinieri di Fiorano al Serio in cui i militari attestavano di essere stati allertati nell'immediatezza dei fatti e di essersi portati in loco alle ore 20.10 circa del 12.08.2018; in detta nota i militari scrivevano che la proprietaria della casa aveva loro riferito che la Persona_2
IA era stata investita dalla stessa autovettura all'interno del cortile di abitazione e che “Nel dettaglio spiegava di essere stata accompagnata a fare la
spesa dalla IA a bordo della vettura sopra citata e di essere da poco ritornati
a casa della stessa . Nel momento di scaricare la spesa – una volta Persona_2
entrati nel cancello della proprietà, all'interno del cortile – scendevano
entrambi dall'auto per scaricare le borse della spesa. Nel fare ciò la IA
lasciava la marcia di stazionamento (vettura marce automatiche) Pt_1
pagina 21 di 27 senza inserire il freno a mano. A causa di ciò il veicolo cominciava a muoversi
in retromarcia per la lieve pendenza esistente nel cortile della stessa casa. La
SI , accortasi di ciò, interveniva cercando di bloccare l'auto, ma Pt_1
non riusciva ad arrivare alla marcia e il fuoristrada le andava addosso. Il
veicolo invece si fermava in corrispondenza di una piccola aiuola sempre del
cortile”.
Nella missiva del 6.12.2018 inoltrata alla compagnia assicuratrice parte attrice,
tramite il suo legale, ribadiva la versione, pur evidenziando che la macchina era a motore spento e con il freno a mano azionato e, nella lettera del 15.05.2019,
sempre indirizzata alla compagnia assicuratrice, ipotizzava che il malfunzionamento del freno, regolarmente azionato, aveva determinato lo scivolamento della vettura e corredava detta richiesta con dichiarazioni scritte della madre e del figlio Persona_2 Persona_7
La prima ripercorrendo la dinamica precisava: “ Non ricordo con certezza se il
freno a mano fosse stato azionato, ma escludo tassativamente di aver riferito ai
Carabinieri di Fiorano, intervenuti sul posto, che tale dispositivo di sicurezza
non fosse stato inserito, trovandomi in quel frangente in stato di enorme
agitazione e non avendo cognizioni tecniche sulle modalità di funzionamento dei
veicoli stradali”. Il figlio nelle note scritte, riferiva che il padre Controparte_6
aveva recuperato la e che lo stesso gli aveva fatto notare che il freno a CP_4
mano non opponeva la giusta resistenza e quindi lo aveva fatto riparare qualche settimana dopo, come da fattura del 24.11.2018.
pagina 22 di 27 Ancora veniva sentita a seguito di ricorso ex art. 692 Persona_2
c.p.c. e in quella sede sul capitolo 3 avente ad oggetto la domanda “Vero che la
sig.ra SI estraeva le chiavi dell'autovettura dal cruscotto della macchina
ed inseriva, sollevandolo, il freno a mano di cui l'autovettura è munita”
rispondeva che detta circostanza era vera.
Nell'atto di appello la dinamica era ulteriormente arricchita con altri particolari mai evidenziati in precedenza, ossia la pregressa telefonata al figlio per _6
scaricare la spesa, l'avvenuta estrazione delle chiavi dal cruscotto riponendole nella borsetta per poter essere libera di prendere la spesa della madre ecc.,
contraddizioni e aspetti nuovi censurati dalla società appellata.
Tuttavia, a giudizio della Corte, non ricorrono i presupposti per invocare la responsabilità ex art. 2054 c.c. di e della sua compagnia Controparte_1
assicuratrice.
In diritto, va dato atto che l'atto pubblico, tra cui anche il rapporto steso dagli operanti in occasione di un sinistro, fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze raccolte o richieste dalle parti (cfr. tra le molte Cass.
1.04.2019 n. 9037).
Ne consegue che detta relazione di certo non fa piena prova in ordine alla pagina 23 di 27 dinamica del fatto - tanto più che i Carabinieri sono intervenuti allorquando l'investimento era avvenuto e non consta che abbiano ispezionato la macchina per verificare se la leva del freno a mano fosse azionata - ma fa piena prova, sino a querela di falso, sul fatto che abbia reso delle dichiarazioni del tenore Per_2
sopra evidenziato. Poi è ben possibile che il contenuto di quelle dichiarazioni venga precisato o smentito da altri elementi (e in detta ottica è corretto affermare che le dichiarazioni rese dalla madre dell'infortunata non abbiano valore di prova legale), ma nel caso concreto la teste, pur ammettendo la sua ignoranza in materia di meccanica, ha reso tre diverse versioni in ordine al freno al mano, via via più favorevoli alla IA, e tanto lascia presumere che in effetti le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti siano le più vere e genuine.
Innanzi ai Carabinieri dichiarava che la IA non aveva inserito il Persona_2
freno a mano;
nelle dichiarazioni scritte del 29.04.2019 che nulla sapeva al riguardo e, infine, innanzi al giudice in sede di procedimento di istruzione preventiva, che la leva era stata azionata dalla IA infortunata.
Peraltro, secondo un criterio di normalità, è altamente verosimile che la macchina sia scivolata all'indietro proprio perché l'infortunata SI Pt_1
non ha posto in essere le corrette manovre di arresto del veicolo che aveva a sua disposizione, tanto più che a detta di parte appellante per la , a differenza CP_4
delle altre auto con cambio automatico, per stare ferma necessita sia della leva del cambio automatico in posizione P sia delle ruote sterzate sia dell'azionamento della leva del freno a mano. È quindi da ritenere che Pt_1
pagina 24 di 27 SI, magari per la fretta di scaricare la spesa, non abbia attuato queste tre concomitanti azioni determinando pertanto con la sua condotta negligente il danno di cui chiede il ristoro.
Né esiste la prova che lo scivolamento sia dipeso da un guasto del freno a mano.
La fattura del 24.11.2008 di sostituzione del Kit leva freno per complessivi €
390,40 è generica: non indica neppure il veicolo riparato e soprattutto non dà
alcuna contezza sul fatto che in effetti il freno a mano, prima della sua sostituzione, fosse del tutto inidoneo a svolgere la sua funzione e sia stato la causa dello scivolamento dell'autovettura.
Anche dal doc. 22 dell'originaria attrice nulla si desume: da detto documento riportante i dati di registrazione del dispositivo satellitare installato Parte_3
sull'autovettura targata CW322Lv si evince che in data 12.08.2018 alle ore
19.19 la macchina veniva spenta e che la stessa veniva riaccesa alle ore 19.58
dello stesso giorno (prima dell'arrivo dei militari), ma non si possono ricavare elementi utili per i fini che qui interessano.
Il quarto motivo è in minima parte fondato. Pur dando atto che la liquidazione operata dal primo giudice è stata effettuata sul valore medio dello scaglione di riferimento sulla scorta delle tabelle vigenti all'epoca, in effetti la fase istruttoria si è concretizzata solo nel deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
vigente all'epoca e dunque si può operare, limitatamente a questo scaglione, una riduzione del 50% con la conseguenza che le spese del primo grado vengono rideterminate in complessivi € 10.730 (2.430 fase studio, € 1.550 per fase pagina 25 di 27 introduttiva, € 2.700 per fase istruttoria ed € 4.050 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese del grado, di converso, seguono la soccombenza e vengono liquidate nel valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SI avverso la sentenza n. Pt_1
934/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 17.05.2021, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_12
- in parziale accoglimento del gravame, ridetermina il compenso per il primo grado in € 10.730 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- conferma la gravata sentenza per il resto;
- condanna parte appellante a rifondere a le spese Controparte_2
di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6.03.2023
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
pagina 26 di 27 dott. Giuseppe Serao
pagina 27 di 27