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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione ConSIliere
Dott. Franco Davini ConSIliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 1028/2024 emessa dal Tribunale di Genova, promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Biagi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via
Assarotti 31/6, come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
( ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppe Muscolo ed Antonella Castagnola, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via Roma 10/8, come da procura in atti.
APPELLATA
E con la comunicazione degli atti al P.G. (in data 12.02.2025) CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, per i motivi tutti dedotti in narrativa
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado e non accolte.
In riforma della sentenza impugnata
_dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile in favore della IG.ra Controparte_1
o comunque stabilire l'entità dello stesso in misura sensibilmente inferiore
[...]
a quella attualmente in vigore;
_condannare alle spese di lite del primo grado da distrarsi Controparte_1
in favore dell'avvocato dichiarato antistatario
Confermate per il resto le ulteriori condizioni.
Con la vittoria nelle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare (ed istruttoria), fermo quanto dedotto al punto sub. III della narrativa, la SI.ra CP_1
si oppone ai sensi dell'art. 345, III comma cpc, a che l'Ecc.ma Corte
[...]
d'Appello ammetta e tenga in considerazione la documentazione prodotta da controparte dal punto sub. 5 al punto sub. 10 di cui al promosso ricorso in appello trattandosi di documenti non presenti al fascicolo telematico dell'odierno giudizio che il SI. comunque ben avrebbe potuto produrre in sede di giudizio di primo Parte_1
grado, instando affinché gli stessi vengano pertanto dichiarati inammissibili e, pertanto, estromessi;
In via principale, respingere le domande proposte dal SI. ed Parte_1
articolate ai punti sub I) e II) del proprio ricorso in appello, in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate confermando, pertanto, in punto assegno divorzile, la sentenza n. 1028/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 4.4.2024. Con vittoria delle spese del presente giudizio, comprensive di IVA,
CPA, spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.3.2023 il SInor conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Genova la SI chiedendo la Controparte_1
modifica del Decreto emesso in data 5.2.2018 dallo stesso Tribunale, già in sede di modifica delle condizioni di divorzio, e in particolare domandando l'esonero dal versamento dell'assegno divorzile o, in subordine, una diminuzione del suo importo.
A sostegno della propria richiesta affermava che con sentenza n. 3769/2015 era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4.7.1998 con la SI
e dal quale era nato, in data 8.1.2002, il figlio Controparte_1 Per_1
che le condizioni del divorzio, indicate nella sentenza n. 3769/2015, prevedevano un assegno divorzile in favore della SI ed a carico del SInor Controparte_1
di Euro 900,00 mensili ed un assegno per il mantenimento del figlio minore Parte_1
di Euro 1049,00 oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie inerenti quest'ultimo; che la situazione economica dello stesso ricorrente era peggiorata, avendo egli investito tutti i suoi risparmi nella società ONFACTORY S.r.l. la quale era stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Genova n. 19/2017, oltre ad aver avuto con la nuova convivente una figlia, nata in data [...]; che, Per_2
quindi, il Tribunale a seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, con il Decreto 898/2018, aveva ridotto ad euro 600,00 l'assegno a carico del ricorrente per la moglie e ad euro 800,00 il contributo per il mantenimento del figlio diminuendo al 50% la partecipazione alle spese straordinarie.
Il dichiarava poi di avere un contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1
indeterminato con e che il suo patrimonio fosse costituito unicamente da una CP_2
polizza pensionistica del valore di euro 105.000,00 non svincolabile prima dell'età pensionabile, se non per motivi di salute o per acquisto casa. Il ricorrente rilevava soprattutto che da un lato la convenuta aveva sempre dichiarato di non poter lavorare a causa delle proprie condizioni di salute e dall'altro che la stessa, dall'ottobre 2020, senza che nulla gli fosse comunicato, aveva lavorato per il presso il Comprensorio scolastico di Genova Quarto con Controparte_3
vari contratti a tempo determinato e che aveva ancora un contratto in corso, sempre con lo stesso datore di lavoro.
Il SInor sosteneva quindi che questo integrasse un fatto nuovo e come tale Parte_1
da prendere in considerazione per l'eliminazione o comunque un'ulteriore diminuzione dell'assegno divorzile.
Quanto alla situazione economica di parte convenuta, poneva in evidenza che la SI possedeva un prestigioso attico, un cospicuo patrimonio Controparte_1
mobiliare - consistente in più di 200.000/00 euro al momento del divorzio ed ulteriormente incrementato - e conducesse una vita agiata. Da ultimo riportava che la stessa Corte di Appello di Genova nel procedimento RG 527/2011 VG di impugnativa della decisione del Tribunale di aumento dell'assegno divorzile aveva rigettato la richiesta del SInor affermando che l'abbandono dell'attività lavorativa da Parte_1
parte della IG.ra fosse giustificato “ancora per alcuni anni” e che “il CP_1
successivo definitivo miglioramento delle condizioni di salute potrà essere in seguito accertato” e che detto miglioramento era stato accertato dalla Commissione medica in sede di revoca dell'assegno di invalidità.
1.1. Si costituiva in primo grado la SI , la quale Controparte_1
contestava l'avverso ricorso e sosteneva innanzitutto che dopo la lunga ed acuta fase della propria grave malattia (carcinoma duttale infiltrante mammella sxpT1n – 6 mmG2Pn1A) si era sempre adoperata per cercare un lavoro che fosse compatibile con il proprio stato di salute e che era iscritta da molti anni nelle liste del Collocamento per l'impiego, senza aver mai ricevuto alcuna proposta.
Proseguiva rilevando che l'occupazione reperita alle dipendenze del
[...]
era l'esito di una domanda presentata dieci anni prima. Più Controparte_3
precisamente, nel 2020, durante la pandemia da Covid – 19, il suddetto , CP_3 avendo necessità di maggior personale, le aveva offerto l'impiego come collaboratrice scolastica dapprima presso l'Istituto comprensivo di Genova-Quarto e successivamente presso l'istituto di Sturla, con un contratto a tempo determinato per una retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa.
La SI poneva poi in evidenza che dalla relazione dell'INPS Controparte_1
del 24.10.2019 redatta ai fini del collocamento mirato, la stessa risultava abile unicamente allo svolgimento di mansioni impiegatizie e che quindi il lavoro da bidella non sarebbe potuto essere svolto a lungo, oltre a rilevare che era stata costretta ad accettare la suddetta attività lavorativa in quanto l'assegno divorzile di Euro 600,00, gravato dalla relativa imposizione fiscale, era del tutto insufficiente per condurre una vita dignitosa.
Sottolineava, per il resto, che l'assegno divorzile non le era stato corrisposto dall'aprile del 2017, per cui aveva dovuto agire in via esecutiva;
che era riconosciuta invalida al 67% con riduzione permanente della propria capacità lavorativa;
che tra il
2017 e il 2018 aveva subito vari interventi i quali avevano inciso negativamente sulla propria salute fisica;
che nel corso della convivenza matrimoniale aveva avuto un'importanza fondamentale nella creazione del patrimonio familiare permettendo al SInor grazie al contributo materiale e morale fornito a quest'ultimo dalla Parte_1
stessa convenuta, di diventare primario dirigente del Gruppo IKEA e che nel 2011 il ricorrente aveva ottenuto un bonus da IKEA Italia s.r.l. pari ad euro 1.284.802,91 poi investiti in . CP_4
Per finire rilevava che il predetto non avesse fornito alcuna prova circa il presunto peggioramento della propria situazione economica e che la polizza di euro 105.000,00 potesse ben essere svincolata almeno in parte per le eSIenze dell'investitore.
2. Con sentenza n. 1028/2024 del 29.3.2024 e pubblicata il 4.4.2024 il Tribunale di
Genova così disponeva:
“Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede: DICHIARA TENUTO il SInor a versare con decorrenza dalla Parte_1
data della domanda entro il giorno 10 di ogni mese in favore della SI
[...]
a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 550,00 previa Controparte_1
rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.”
Il giudice di primo grado motivava tale decisione sostenendo:
i) che non fosse stato assolto l'onere probatorio da parte del SInor circa il Parte_1
proprio asserito peggioramento reddituale, in quanto lo stesso avrebbe dovuto depositare la dichiarazione dei redditi relativa almeno al periodo d'imposta 2017, essendo il Decreto di cui si chiedeva la modifica datato 21.12.2017;
ii) che il fallimento della società ONFACTORY S.r.l. fosse già stato preso in considerazione nel Decreto stesso e quindi che non potesse essere nuovamente considerato non essendo fatto nuovo;
iii) che ci fosse stato un miglioramento, ancorché precario, della situazione economica della convenuta.
3. Il SInor propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova Parte_1
affidando il gravame ai seguenti motivi:
3.1. Il primo motivo d'appello è relativo all'assegno divorzile.
L'appellante rileva che il giudice di primo grado avrebbe compiuto un'errata applicazione dell'art. 5 sesto comma della l.898/1970 ed un'errata interpretazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso.
Impugna la sentenza di primo grado sostenendo che il Tribunale abbia erroneamente ridotto in misura minima l'assegno divorzile alla ex moglie da euro 600,00 ad euro
550,00 mensili, nonostante il miglioramento della sua situazione economica. In particolare, contesta la valutazione del Tribunale che ha definito precaria l'occupazione della donna, sebbene ella fosse impiegata nel pubblico settore da tre anni. Inoltre, dopo la sentenza di primo grado, la resistente è stata assunta a tempo indeterminato, dimostrando così la sua capacità reddituale e lavorativa. Il ricorrente sottolinea che, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, l'assegno divorzile non deve più basarsi sul tenore di vita matrimoniale, ma che il
Giudice deve verificare l'autosufficienza economica del richiedente. Il Parte_1
rileva che la ex moglie, oltre a percepire un reddito stabile, vive in un attico di prestigio ed è proprietaria di un'autovettura e di due moto, nonché di un cospicuo patrimonio, elementi che dimostrerebbero la sua indipendenza economica.
L'appellante contesta inoltre la valutazione operata dal Tribunale circa le condizioni di salute della resistente: le patologie indicate (epicondilite, ernia lombare, lesione meniscale) sarebbero in sostanza rispettivamente il c.d. “gomito del tennista” ( curabile con antinfiammatori) e ernia lombare ( che non le impedisce di fare sport e viaggi ), nonché lesione del menisco con prognosi di 30 giorni, per cui non sarebbero tali da impedirle di lavorare.
Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente rigettato la richiesta di una CTU medica.
Alla luce di questi elementi, l'appellante chiede la revoca o, in subordine, una riduzione dell'assegno divorzile .
3.2. Con il secondo motivo d'appello il SInor sostiene l'errata Parte_1
applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nonché l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel disporre la compensazione delle spese di lite motivando sulla base della “reciproca soccombenza”, in quanto il ricorrente ha visto accogliere la propria domanda di riduzione dell'assegno, mentre controparte non ha visto accogliersi la domanda di mantenere detto assegno nella stessa misura.
Il SInor sostiene poi che il Tribunale abbia errato nel dichiarare che il Parte_1
ricorrente abbia motivato la domanda di esonero o di SInificativa riduzione dell'assegno divorzile sulla base del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle della ex moglie, e avrebbe errato altresì nel ritenere che il ricorrente, riguardo al peggioramento delle proprie condizioni economiche, non abbia assolto l'onere probatorio, tenuto conto che non è mai stata affermata tale diminuzione e quindi non doveva essere provata.
L'appellante sostiene che la sua domanda in primo grado, non si fondava su un peggioramento delle sue condizioni economiche;
tale circostanza sarebbe stata inserita nelle premesse del ricorso solo al fine di ricostruire i precedenti giudiziari.
Infatti, sottolinea l'odierno appellante che tutti i suoi scritti difensivi in primo grado erano basati solo sulla riacquisita capacità lavorativa della SI Controparte_1
e sulla circostanza che quest'ultima avesse reperito un impiego, senza darne comunicazione.
3.3. ULTERIORI CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE
Il IG. pone in evidenza ulteriori circostanze sopravvenute, rilevando che Parte_1
dopo il deposito della sentenza impugnata la propria situazione economica ha subito un peggioramento dovuto ai pesi imposti sul proprio reddito.
A sostegno di quanto affermato, l'appellante sottolinea che sebbene quest'ultimo non sia variato, egli è stato gravato da nuovi obblighi finanziari, tra cui due precetti notificati dall'ex moglie ed una cartella esattoriale di oltre 96.000 euro.
L'Appellante afferma altresì che per sanare i debiti derivanti dai precetti, consistenti in totali euro 8.500 a seguito del raggiungimento di un accordo, ha dovuto contrarre un prestito con un amico, con una rata mensile di 300 euro per due anni e mezzo.
Inoltre, il SI. sottolinea che egli subisce già il pignoramento di un quinto Parte_1
dello stipendio (Euro 687,00) in favore dell'ex moglie, paga rateizzazioni di cartelle esattoriali (Euro 173,00), l'assegno divorzile (Euro 550,00), il mantenimento del figlio (Euro 940,38, come aggiornato ) e altre spese, portando il totale delle Per_1
uscite fisse mensili a 2.650,00 euro, cui dovrebbe aggiungersi l'ulteriore rateizzazione della nuova cartella, oltre le spese per la casa e la seconda figlia nonché il 50% Per_2
delle spese straordinarie per il figlio.
Il IG. evidenzia che, nonostante le difficoltà economiche, non ha chiesto Parte_1
la riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento del figlio che Per_1
ricadrebbe interamente su di lui, pur avendo già istituito un fondo di 100.000 euro per le sue spese universitarie.
Conclude quindi chiedendo che venga dichiarato non dovuto un assegno divorzile in favore della IG.ra o comunque che venga stabilita l'entità Controparte_1
dello stesso in misura sensibilmente inferiore a quella attuale;
che venga condannata la SI alla rifusione in suo favore Controparte_1
delle spese di lite del primo grado del giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e che per il resto vengano confermate le ulteriori condizioni di divorzio.
4. Si è costituita la SI , la quale ha contestato l'appello Controparte_1
avversario, ritenendo del tutto corretta la sentenza del Tribunale.
4.1. Sul primo motivo, ribadisce di essersi adoperata per trovare un lavoro a seguito della propria malattia, oltre a ribadire che l'occupazione lavorativa reperita era frutto di una domanda effettuata dieci anni prima;
che a fine del 2020 le era stata offerta una proposta di lavoro quale collaboratrice scolastica (come bidella, dapprima presso
Istituto Comprensivo di Genova-Quarto e, attualmente, presso l'Istituto Comprensivo di Genova-Sturla) ; che la retribuzione lorda mensile è di circa euro 1000,00; che dalla relazione dell'INPS del 24.10.2019 redatta ai fini del collocamento mirato, la stessa SI risulta abile unicamente allo svolgimento di mansioni Controparte_1
impiegatizie e che quindi il lavoro da bidella non potrà essere svolto a lungo, oltre a rilevare che è stata costretta ad accettare la suddetta attività lavorativa in quanto l'assegno divorzile di Euro 600,00 era insufficiente a condurre una vita dignitosa.
L'appellata sostiene che il fatto di essere stata assunta a tempo indeterminato non avrebbe cambiato la situazione in quanto assume di percepire lo stesso stipendio precedente La SI.ra sostiene il suo stato di salute avrebbe subito un CP_1
peggioramento.
L'appellata, dopo esser stata curata dalla patologia che l'aveva afflitta nel 2010
(carcinoma mammario ), ha asserito di avere attualmente un quadro di fragilità osteo- articolare e legamentosa con diverse problematiche cliniche (Gonalgia destra, frattura del menisco mediale, Osteoporosi, Protrusione discale, periartrite alla spalla destra, epicondilite, frattura costale).
La SI evidenzia che il matrimonio è durato dieci anni e che Controparte_1
la stessa ha contribuito alla formazione del patrimonio comune ed alla carriera del marito, occupandosi del figlio e delle incombenze domestiche, rilevando che la propria condizione di salute le consente un reddito limitato, costituito solo da uno stipendio modesto ed all' assegno divorzile.
Il suo patrimonio consisterebbe unicamente in un immobile - sito in Via Priaruggia
29/26, ove la stessa risiede con il figlio - ereditato dalla famiglia, Per_1
attualmente invendibile attesa la situazione immobiliare. Contesta di condurre una vita agiata, asserendo che gli acquisti di veicoli sono stati finanziati in parte dalla vendita di mezzi precedenti e in parte con l'aiuto dei genitori.
L'appellata assume di essere invalida civile del 67%, con riduzione della capacità lavorativa fino al 72%.
L'appellata si oppone altresì al licenziamento di CTU medico legale sulla sua capacità lavorativa, richiesta dall'appellante, assumendone la natura esplorativa.
4.2. Quanto al secondo motivo d'appello, la SI rileva che la domanda di CP_1
modifica delle condizioni di divorzio proposta dal non si basava solo sulla Parte_1 circostanza del reperimento di una soluzione lavorativa da parte della moglie, ma anche sulla diminuita capacità reddituale dell'appellante. Tanto è vero che il
Tribunale evidenziava che il fallimento della Onfactory S.r.l. era già stato dedotto e preso in considerazione nel decreto n. cron. 809/2018 di cui si chiedeva la modifica, per cui era evidente che non potesse essere nuovamente considerato nel presente procedimento “non essendo un fatto nuovo”.
Rileva poi l'appellata che SI. nel chiedere la modifica del decreto n. Parte_1
809/2018, avrebbe dovuto dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni economiche depositando le dichiarazioni dei redditi relative al periodo rilevante
(almeno per il periodo di imposta 2017, poiché chiedeva la modifica del Decreto del
21.12.2017) . Tuttavia, non avendo presentato tale documentazione, non avrebbe assolto il relativo onere probatorio.
Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi fornite dallo stesso sarebbe emerso un miglioramento SInificativo delle sue entrate, passate da circa 1.700 euro/mese
(Modello PF 2020) a 5.000 euro/mese (Modello PF 2022). Pertanto, il Tribunale di
Genova avrebbe ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti ritenendo una soccombenza reciproca con compensazione delle spese tra le parti.
4.3. La SI , quanto alle circostanze sopravvenute asserite dal Controparte_1
SI. sostiene non siano provate e comunque si oppone ai sensi dell'art. 345, Parte_1
III comma cpc, a che questa Corte ammetta la documentazione prodotta dall'appellante dal punto sub. 5 al punto sub. 10 di cui al promosso ricorso in appello trattandosi di documenti non presenti al fascicolo telematico dell'odierno giudizio che il SI. comunque ben avrebbe potuto produrre in sede di giudizio di primo Parte_1
grado, instando affinché gli stessi vengano pertanto dichiarati inammissibili.
Parte appellata, quindi, conclude chiedendo la reiezione delle domande avversarie e confermata la sentenza impugnata. 5.- Esaminati gli atti, lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 26.02.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
La Corte ritiene che la causa sia matura per la decisione, non necessitando di ulteriore istruttoria, alla luce della esaustiva documentazione depositata in atti. Lo stesso appellante ha poi evidenziato che la sua proposta transattiva non è stata accettata dall'appellata. Inoltre dall'esame degli atti e dalle distanziate posizioni delle stesse, non emerge una possibilità conciliativa tra le parti.
Si ritiene altresì non necessario concedere un ulteriore termine per note difensive, come richiesto dall'appellante ex 473 bis. 34 1° comma c.p.c., che ne prevede la possibilità e non l'obbligo per il giudicante.
Infatti le parti hanno ampiamente dibattuto i temi del presente procedimento col deposito dei rispettivi atti difensivi e note scritte, dettagliati e completi.
In particolare l'appellante avendo depositato le note scritte d'udienza ( il 24.02.2025) ben dopo quelle dell'appellata ( dep. il 21.02.2025) ha avuto ampiamente modo di esercitare il suo diritto di difesa rispetto alle note d'udienza dell'appellata ( che non ha fatto richiesta ex 473 bis. 34 1° comma c.p.c.), depositando l'appellante - in sostanza - una esaustiva memoria difensiva ( lunga 5 pagine ).
6. - Deve preliminarmente ritenersi l'appello ammissibile avendo parte appellante espressamente indicato i motivi posti a fondamento dell'impugnazione, nonchè le parti della sentenza gravata di cui si chiede la riforma e le specifiche domande .
7.- Con riguardo al primo motivo d'appello si rileva che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (v.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
7.1. Inoltre, “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare” (v. Cass. Sentenza n. 35434 del
19/12/2023 ).
Nel caso di specie, con riguardo alla funzione compensativo-perequativa, è incontestato l'apporto fornito, per scelte comuni, dalla SI.ra alla Controparte_1
conservazione e formazione del patrimonio comune e del SI. nonché Parte_1
all'evoluzione della sua carriera, tramite il lavoro domestico e la cura del figlio da lei svolti, che ha potuto agevolare il marito nel dedicarsi alla sua attività lavorativa, con sacrificio dell'appellata.
In ogni caso emerge altresì la componente assistenziale, alla luce della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi e della condizione personale e di salute del coniuge economicamente più debole, come meglio si dirà appresso.
7.2.- Tanto premesso si rileva che questa Corte è chiamata a verificare se la sentenza impugnata abbia valutato la sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio, sulla base di ulteriori giusti motivi, dovuti a elementi sopravvenuti rispetto a quanto oggetto del Decreto n. 898/2018 del Tribunale di
Genova, che aveva ridotto ad euro 600,00 l'assegno a carico del ricorrente per la moglie e ad euro 800,00 il contributo per il mantenimento del figlio, diminuendo al
50% la partecipazione alle spese straordinarie. 7.3.- Si osserva che il ricorso del SI. in primo grado è stato depositato in Parte_1
data 31.3.2023, con richiesta di modifica del Decreto emesso in data 5.2.2018 dallo stesso Tribunale,
L'art. 473 bis 29. C.p.c. prevede che “ qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere..la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
7.4.- Ciò detto, si ritiene di analizzare le condizioni economico-patrimoniali di ciascuna delle parti.
Condizione economica dell'appellante : Parte_1
Il SI. ha prodotto la seguente documentazione reddituale : Parte_1
- MOD PF 2020: reddito da lavoro dipendente euro 24.062,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 1.700,00 circa;
- MOD PF 2021: reddito da lavoro dipendente euro 60.752,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 3.500,00 circa;
- MOD PF 2022: reddito da lavoro dipendente euro 86.232,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 5.000,00 circa.
Da tale documentazione emerge un incremento delle entrate dell'appellante.
Quest'ultimo ha dedotto delle circostanze che in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata hanno determinato una sua importante situazione debitoria ed ha depositato relativa documentazione sul fascicolo telematico in allegato alla nota di deposito del 31.01.2025.
7.5.- Parte appellata si è opposta all'ammissione di detta documentazione prodotta in questo grado del giudizio assumendone la tardività ex art. 345 III co. C.p.c..
Ciò è sicuramente vero con riguardo ai documenti sub 6) e sub 10) perchè di formazione antecedente alla sentenza impugnata, che quindi si ritengono inammissibili.
Dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia la dottrina più accreditata ha affermato che occorre bilanciare il rigore dell'art. 345
c.p.c., con quanto affermato in precedenza dalla giurisprudenza.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha indicato che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte (v. Cass. Ordinanza
n. 16289 del 12/06/2024).
Questo Collegio ritiene che l'appellante non abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado, quindi prima della sentenza impugnata (pubblicata il 4.4.2024), i seguenti documenti, perché di formazione successiva: sub. Doc. 5 (cartella esattoriale di euro 96.005,88, avviso del 13 settembre 2024), Sub Doc. 7 (atto di precetto del luglio 2024 ), sub docc. 8 (scrittura privata del settembre 2024, di transazione con conseguente debito di euro 8.500) e 9 ( scrittura privata per restituzione debito a rate di 300 euro all'amico, del settembre 2024).
7.6- Sulla base di tale documentazione il SI. ha dedotto che egli deve ora Parte_1
far fronte ad un esborso totale mensile di euro 2.6.50,00 (comprensivo dell'attuale assegno per il figlio e per l'ex moglie) cui si aggiunge la rateizzazione della nuova cartella esattoriale, oltre le spese di mantenimento della casa coniugale e della seconda figlia, nonché del 50% delle spese straordinarie del primo figlio. (v. pag. 12 atto d'appello).
Anche non considerando le precedenti cartelle esattoriali sub doc. 6 (che il Parte_1
sta pagando con rateizzazioni) e il documento 10), emerge un'importante situazione debitoria dell'appellante che limita la sua capacità contributiva con riguardo all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge .
Sulla condizione economica dell'appellata:
7.7. Nel primo grado del giudizio la SI ha ammesso Controparte_1
di svolgere dall'ottobre 2020 un'attività lavorativa, di natura precaria, assumendone la non adeguatezza alle sue patologie.
Dalla documentazione reddituale dalla medesima prodotta, si evince quanto segue:
- MOD CU/2021: un reddito da lavoro dipendente: euro 1.268,46 per 31 giornate di lavoro;
- MOD 730/2022: reddito da lavoro dipendente euro 8.348,00 + euro 3.365,00 per un totale di 301 giorni di lavoro.
7.8.- Non è stato contestato dall'appellata che attualmente la sua attività lavorativa sia divenuta a tempo indeterminato e che quindi non abbia più quella caratteristica di precarietà che aveva rilevato il Tribunale ponendola a fondamento della decisione gravata.
Al contempo il Tribunale aveva correttamente tenuto conto delle patologie prospettate e documentate dalla SI ed aveva “considerato quindi Controparte_1 da un lato, il miglioramento ancorché precario ma ad oggi sussistente, della situazione economica della convenuta ed il quadro clinico della predetta, si ritiene sussistano gli estremi per una minima riduzione dell'assegno divorzile che viene quindi rideterminato in euro 550,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda” ( v. pag. 6 sentenza impugnata).
Questa Corte rileva che l'appellata ha ammesso che il suo patrimonio immobiliare consiste nell'immobile sito in Via Priaruggia 29/26 ed ha asserito che gli acquisti di veicoli sono stati finanziati in parte dalla vendita di mezzi precedenti e in parte con l'aiuto dei genitori.
7.9.- Con riguardo alle condizioni di salute dell'appellata, questo Collegio comprende il difficile periodo vissuto dalla stessa in ragione della grave patologia che l'ha afflitta nel 2010.
Peraltro, in ambito processuale, non può non rilevarsi che non è stato specificamene contestato dall'appellata, quanto rilevato dall'appellante in atto d'appello e cioè che
“La patologia grave di cui era afflitta la IG.ra era un tumore che Controparte_1
dopo la sua comparsa avvenuta oltre 15 anni orsono, per fortuna non si è più riproposto”( v. pag. 8 atto d'appello).
Questa Corte ha preso in considerazione anche la documentazione medica prodotta dall'appellata ed in particolare il documento sub 3) rilevando che da tale “valutazione clinica ai fini medico-legali” della SI.ra , effettuata in data Controparte_1
17.12.2024, risulta che alla stessa “si sconSIliano le attività di carico con le posture coatte e protratte”.
Si osserva peraltro che tale quadro clinico aggiornato dedotto dall'appellata - la quale peraltro si è opposta ad una CTU medico legale ( v. pag. 16 comparsa di costituzione in appello) - allo stato non le ha impedito di continuare a svolgere la sua attività lavorativa, ora, tra l'altro, con carattere di stabilità, anziché di precarietà.
Non si ritiene poi dirimente ai fini del decidere il fatto che l'appellata debba sottoporsi ad un prossimo intervento ( per sostituzione di protesi), non essendo stata neppure dedotta per tale evenienza, una specifica ragione impeditiva del regolare percepimento del suo attuale salario ( visto che potrà godere del relativo congedo).
La stessa appellata ha affermato nelle sue difese svolte in questa sede d'impugnazione, che per detta attività lavorativa di collaboratrice scolastica
“percepiva una retribuzione mensile lorda di 1.000,00 euro” ( v. pag. 3 comparsa cost. in appello).
Peraltro, la SI.ra in sede di audizione svoltasi nel primo grado del Controparte_1
giudizio ha dichiarato di percepire per tale attività la somma di euro 1.100,00 mensili, né ha affermato che si tratta di importo lordo.
Nei suoi scritti difensivi l'appellata ha assunto che tale importo è rimasto invariato anche col nuovo contratto a tempo indeterminato avente decorrenza dal 1.09.2024. (
v. pag. 8 comparsa di cost. in appello).
Tanto premesso, questo Collegio osserva che il SI. provvede attualmente Parte_1
al versamento a favore dell'appellata della somma di euro 940,38, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (adeguato ai valori ISTAT), nonché del 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo.
D'altro lato è risultata provata una situazione debitoria dell'appellante aggravata sicuramente a seguito della ricezione della Cartella esattoriale di 96.005,88, il cui avviso è pervenuto all'appellante il 13.09.2024. Devono altresì esser considerati i debiti comprovati dai documenti sub 7 ( atto di precetto del luglio 2024) sub 8 ( scrittura privata del settembre 2024, di transazione con conseguente debito di euro
8.500) e 9 ( scrittura privata per restituzione debito a rate di 300 euro all'amico, del settembre 2024). 7.10.- Come anzidetto, deve anche considerarsi il miglioramento della situazione lavorativa dell'appellata, che le consente di lavorare stabilmente e non più in forma precaria, quantomeno con uno stipendio di euro 1.100,00 mensili, per cui si reputa equo ridurre l'assegno divorzile previsto a favore dell'appellata nella somma di euro
350,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, come per legge.
Si ritiene che tale misura dell'assegno consenta comunque all'appellata di condurre una vita dignitosa, atteso che la stessa ha un'abitazione di proprietà e diversi beni mobili registrati ( un'autovettura e due motoveicoli).
Proprio perché questa Corte comprende le pregresse patologie vissute all'appellata con le relative conseguenze, ed ha valutato quelle attuali, seppur fortunatamente di minore gravità, nonché le certificazioni in atti e la documentazione reddituale, ritiene che l'assegno divorzile non debba essere eliso e debba solo esser ridotto, anche in relazione alle mutate condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi.
D'altro canto questo Collegio non può disporre per il futuro ed in relazione ad assunti dell'appellata, secondo cui la stessa non potrebbe ancora a lungo svolgere l'attuale attività lavorativa, perché il giudicante deve basarsi sui dati attuali a disposizione, che la vedono ora impegnata in una stabile occupazione.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali eSIenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera…” ( v. Cass. Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023 (Rv. 670632 –
01; V. Cass. Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01).
Nel caso di specie, valutate le condizioni economiche delle parti ( come già descritte)
e quelle di salute dell'appellata con le conseguenti spese inerenti ad esse, si ritiene che quest'ultima senza un assegno divorzile nella misura suindicata, non disponga di mezzi adeguati a soddisfare le normali eSIenze di una vita autonoma e decorosa.
Il primo motivo d'appello deve quindi esser parzialmente accolto.
8.- Non merita invece accoglimento il secondo motivo d'impugnazione in punto spese di lite.
Il Tribunale ha infatti correttamente ritenuto che “stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”.
Infatti il SI. aveva chiesto l'elisione dell'assegno divorzile e solo Parte_1
subordinatamente la sua riduzione, per cui la decisione del Tribunale appare del tutto corretta, avuto altresì riguardo alla natura della causa e delle persone coinvolte.
9.- Nel presente grado del giudizio si reputa ugualmente equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali, considerato che l'appellante vede accolte le sue doglianze solo in parte, considerata altresì la natura della causa e l'opportunità di non acuire il conflitto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1028/2024 del Tribunale di Genova che per questa sola parte riforma,
DICHIARA TENUTO il SInor a versare entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese in favore della SI a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, la somma di euro 350,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, come per legge;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Genova il 27.02.2025
Il Presidente est.
Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione ConSIliere
Dott. Franco Davini ConSIliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 1028/2024 emessa dal Tribunale di Genova, promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Biagi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via
Assarotti 31/6, come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
( ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppe Muscolo ed Antonella Castagnola, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via Roma 10/8, come da procura in atti.
APPELLATA
E con la comunicazione degli atti al P.G. (in data 12.02.2025) CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, per i motivi tutti dedotti in narrativa
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado e non accolte.
In riforma della sentenza impugnata
_dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile in favore della IG.ra Controparte_1
o comunque stabilire l'entità dello stesso in misura sensibilmente inferiore
[...]
a quella attualmente in vigore;
_condannare alle spese di lite del primo grado da distrarsi Controparte_1
in favore dell'avvocato dichiarato antistatario
Confermate per il resto le ulteriori condizioni.
Con la vittoria nelle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare (ed istruttoria), fermo quanto dedotto al punto sub. III della narrativa, la SI.ra CP_1
si oppone ai sensi dell'art. 345, III comma cpc, a che l'Ecc.ma Corte
[...]
d'Appello ammetta e tenga in considerazione la documentazione prodotta da controparte dal punto sub. 5 al punto sub. 10 di cui al promosso ricorso in appello trattandosi di documenti non presenti al fascicolo telematico dell'odierno giudizio che il SI. comunque ben avrebbe potuto produrre in sede di giudizio di primo Parte_1
grado, instando affinché gli stessi vengano pertanto dichiarati inammissibili e, pertanto, estromessi;
In via principale, respingere le domande proposte dal SI. ed Parte_1
articolate ai punti sub I) e II) del proprio ricorso in appello, in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate confermando, pertanto, in punto assegno divorzile, la sentenza n. 1028/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 4.4.2024. Con vittoria delle spese del presente giudizio, comprensive di IVA,
CPA, spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.3.2023 il SInor conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Genova la SI chiedendo la Controparte_1
modifica del Decreto emesso in data 5.2.2018 dallo stesso Tribunale, già in sede di modifica delle condizioni di divorzio, e in particolare domandando l'esonero dal versamento dell'assegno divorzile o, in subordine, una diminuzione del suo importo.
A sostegno della propria richiesta affermava che con sentenza n. 3769/2015 era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4.7.1998 con la SI
e dal quale era nato, in data 8.1.2002, il figlio Controparte_1 Per_1
che le condizioni del divorzio, indicate nella sentenza n. 3769/2015, prevedevano un assegno divorzile in favore della SI ed a carico del SInor Controparte_1
di Euro 900,00 mensili ed un assegno per il mantenimento del figlio minore Parte_1
di Euro 1049,00 oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie inerenti quest'ultimo; che la situazione economica dello stesso ricorrente era peggiorata, avendo egli investito tutti i suoi risparmi nella società ONFACTORY S.r.l. la quale era stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Genova n. 19/2017, oltre ad aver avuto con la nuova convivente una figlia, nata in data [...]; che, Per_2
quindi, il Tribunale a seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, con il Decreto 898/2018, aveva ridotto ad euro 600,00 l'assegno a carico del ricorrente per la moglie e ad euro 800,00 il contributo per il mantenimento del figlio diminuendo al 50% la partecipazione alle spese straordinarie.
Il dichiarava poi di avere un contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1
indeterminato con e che il suo patrimonio fosse costituito unicamente da una CP_2
polizza pensionistica del valore di euro 105.000,00 non svincolabile prima dell'età pensionabile, se non per motivi di salute o per acquisto casa. Il ricorrente rilevava soprattutto che da un lato la convenuta aveva sempre dichiarato di non poter lavorare a causa delle proprie condizioni di salute e dall'altro che la stessa, dall'ottobre 2020, senza che nulla gli fosse comunicato, aveva lavorato per il presso il Comprensorio scolastico di Genova Quarto con Controparte_3
vari contratti a tempo determinato e che aveva ancora un contratto in corso, sempre con lo stesso datore di lavoro.
Il SInor sosteneva quindi che questo integrasse un fatto nuovo e come tale Parte_1
da prendere in considerazione per l'eliminazione o comunque un'ulteriore diminuzione dell'assegno divorzile.
Quanto alla situazione economica di parte convenuta, poneva in evidenza che la SI possedeva un prestigioso attico, un cospicuo patrimonio Controparte_1
mobiliare - consistente in più di 200.000/00 euro al momento del divorzio ed ulteriormente incrementato - e conducesse una vita agiata. Da ultimo riportava che la stessa Corte di Appello di Genova nel procedimento RG 527/2011 VG di impugnativa della decisione del Tribunale di aumento dell'assegno divorzile aveva rigettato la richiesta del SInor affermando che l'abbandono dell'attività lavorativa da Parte_1
parte della IG.ra fosse giustificato “ancora per alcuni anni” e che “il CP_1
successivo definitivo miglioramento delle condizioni di salute potrà essere in seguito accertato” e che detto miglioramento era stato accertato dalla Commissione medica in sede di revoca dell'assegno di invalidità.
1.1. Si costituiva in primo grado la SI , la quale Controparte_1
contestava l'avverso ricorso e sosteneva innanzitutto che dopo la lunga ed acuta fase della propria grave malattia (carcinoma duttale infiltrante mammella sxpT1n – 6 mmG2Pn1A) si era sempre adoperata per cercare un lavoro che fosse compatibile con il proprio stato di salute e che era iscritta da molti anni nelle liste del Collocamento per l'impiego, senza aver mai ricevuto alcuna proposta.
Proseguiva rilevando che l'occupazione reperita alle dipendenze del
[...]
era l'esito di una domanda presentata dieci anni prima. Più Controparte_3
precisamente, nel 2020, durante la pandemia da Covid – 19, il suddetto , CP_3 avendo necessità di maggior personale, le aveva offerto l'impiego come collaboratrice scolastica dapprima presso l'Istituto comprensivo di Genova-Quarto e successivamente presso l'istituto di Sturla, con un contratto a tempo determinato per una retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa.
La SI poneva poi in evidenza che dalla relazione dell'INPS Controparte_1
del 24.10.2019 redatta ai fini del collocamento mirato, la stessa risultava abile unicamente allo svolgimento di mansioni impiegatizie e che quindi il lavoro da bidella non sarebbe potuto essere svolto a lungo, oltre a rilevare che era stata costretta ad accettare la suddetta attività lavorativa in quanto l'assegno divorzile di Euro 600,00, gravato dalla relativa imposizione fiscale, era del tutto insufficiente per condurre una vita dignitosa.
Sottolineava, per il resto, che l'assegno divorzile non le era stato corrisposto dall'aprile del 2017, per cui aveva dovuto agire in via esecutiva;
che era riconosciuta invalida al 67% con riduzione permanente della propria capacità lavorativa;
che tra il
2017 e il 2018 aveva subito vari interventi i quali avevano inciso negativamente sulla propria salute fisica;
che nel corso della convivenza matrimoniale aveva avuto un'importanza fondamentale nella creazione del patrimonio familiare permettendo al SInor grazie al contributo materiale e morale fornito a quest'ultimo dalla Parte_1
stessa convenuta, di diventare primario dirigente del Gruppo IKEA e che nel 2011 il ricorrente aveva ottenuto un bonus da IKEA Italia s.r.l. pari ad euro 1.284.802,91 poi investiti in . CP_4
Per finire rilevava che il predetto non avesse fornito alcuna prova circa il presunto peggioramento della propria situazione economica e che la polizza di euro 105.000,00 potesse ben essere svincolata almeno in parte per le eSIenze dell'investitore.
2. Con sentenza n. 1028/2024 del 29.3.2024 e pubblicata il 4.4.2024 il Tribunale di
Genova così disponeva:
“Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede: DICHIARA TENUTO il SInor a versare con decorrenza dalla Parte_1
data della domanda entro il giorno 10 di ogni mese in favore della SI
[...]
a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 550,00 previa Controparte_1
rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.”
Il giudice di primo grado motivava tale decisione sostenendo:
i) che non fosse stato assolto l'onere probatorio da parte del SInor circa il Parte_1
proprio asserito peggioramento reddituale, in quanto lo stesso avrebbe dovuto depositare la dichiarazione dei redditi relativa almeno al periodo d'imposta 2017, essendo il Decreto di cui si chiedeva la modifica datato 21.12.2017;
ii) che il fallimento della società ONFACTORY S.r.l. fosse già stato preso in considerazione nel Decreto stesso e quindi che non potesse essere nuovamente considerato non essendo fatto nuovo;
iii) che ci fosse stato un miglioramento, ancorché precario, della situazione economica della convenuta.
3. Il SInor propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova Parte_1
affidando il gravame ai seguenti motivi:
3.1. Il primo motivo d'appello è relativo all'assegno divorzile.
L'appellante rileva che il giudice di primo grado avrebbe compiuto un'errata applicazione dell'art. 5 sesto comma della l.898/1970 ed un'errata interpretazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso.
Impugna la sentenza di primo grado sostenendo che il Tribunale abbia erroneamente ridotto in misura minima l'assegno divorzile alla ex moglie da euro 600,00 ad euro
550,00 mensili, nonostante il miglioramento della sua situazione economica. In particolare, contesta la valutazione del Tribunale che ha definito precaria l'occupazione della donna, sebbene ella fosse impiegata nel pubblico settore da tre anni. Inoltre, dopo la sentenza di primo grado, la resistente è stata assunta a tempo indeterminato, dimostrando così la sua capacità reddituale e lavorativa. Il ricorrente sottolinea che, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, l'assegno divorzile non deve più basarsi sul tenore di vita matrimoniale, ma che il
Giudice deve verificare l'autosufficienza economica del richiedente. Il Parte_1
rileva che la ex moglie, oltre a percepire un reddito stabile, vive in un attico di prestigio ed è proprietaria di un'autovettura e di due moto, nonché di un cospicuo patrimonio, elementi che dimostrerebbero la sua indipendenza economica.
L'appellante contesta inoltre la valutazione operata dal Tribunale circa le condizioni di salute della resistente: le patologie indicate (epicondilite, ernia lombare, lesione meniscale) sarebbero in sostanza rispettivamente il c.d. “gomito del tennista” ( curabile con antinfiammatori) e ernia lombare ( che non le impedisce di fare sport e viaggi ), nonché lesione del menisco con prognosi di 30 giorni, per cui non sarebbero tali da impedirle di lavorare.
Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente rigettato la richiesta di una CTU medica.
Alla luce di questi elementi, l'appellante chiede la revoca o, in subordine, una riduzione dell'assegno divorzile .
3.2. Con il secondo motivo d'appello il SInor sostiene l'errata Parte_1
applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nonché l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel disporre la compensazione delle spese di lite motivando sulla base della “reciproca soccombenza”, in quanto il ricorrente ha visto accogliere la propria domanda di riduzione dell'assegno, mentre controparte non ha visto accogliersi la domanda di mantenere detto assegno nella stessa misura.
Il SInor sostiene poi che il Tribunale abbia errato nel dichiarare che il Parte_1
ricorrente abbia motivato la domanda di esonero o di SInificativa riduzione dell'assegno divorzile sulla base del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle della ex moglie, e avrebbe errato altresì nel ritenere che il ricorrente, riguardo al peggioramento delle proprie condizioni economiche, non abbia assolto l'onere probatorio, tenuto conto che non è mai stata affermata tale diminuzione e quindi non doveva essere provata.
L'appellante sostiene che la sua domanda in primo grado, non si fondava su un peggioramento delle sue condizioni economiche;
tale circostanza sarebbe stata inserita nelle premesse del ricorso solo al fine di ricostruire i precedenti giudiziari.
Infatti, sottolinea l'odierno appellante che tutti i suoi scritti difensivi in primo grado erano basati solo sulla riacquisita capacità lavorativa della SI Controparte_1
e sulla circostanza che quest'ultima avesse reperito un impiego, senza darne comunicazione.
3.3. ULTERIORI CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE
Il IG. pone in evidenza ulteriori circostanze sopravvenute, rilevando che Parte_1
dopo il deposito della sentenza impugnata la propria situazione economica ha subito un peggioramento dovuto ai pesi imposti sul proprio reddito.
A sostegno di quanto affermato, l'appellante sottolinea che sebbene quest'ultimo non sia variato, egli è stato gravato da nuovi obblighi finanziari, tra cui due precetti notificati dall'ex moglie ed una cartella esattoriale di oltre 96.000 euro.
L'Appellante afferma altresì che per sanare i debiti derivanti dai precetti, consistenti in totali euro 8.500 a seguito del raggiungimento di un accordo, ha dovuto contrarre un prestito con un amico, con una rata mensile di 300 euro per due anni e mezzo.
Inoltre, il SI. sottolinea che egli subisce già il pignoramento di un quinto Parte_1
dello stipendio (Euro 687,00) in favore dell'ex moglie, paga rateizzazioni di cartelle esattoriali (Euro 173,00), l'assegno divorzile (Euro 550,00), il mantenimento del figlio (Euro 940,38, come aggiornato ) e altre spese, portando il totale delle Per_1
uscite fisse mensili a 2.650,00 euro, cui dovrebbe aggiungersi l'ulteriore rateizzazione della nuova cartella, oltre le spese per la casa e la seconda figlia nonché il 50% Per_2
delle spese straordinarie per il figlio.
Il IG. evidenzia che, nonostante le difficoltà economiche, non ha chiesto Parte_1
la riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento del figlio che Per_1
ricadrebbe interamente su di lui, pur avendo già istituito un fondo di 100.000 euro per le sue spese universitarie.
Conclude quindi chiedendo che venga dichiarato non dovuto un assegno divorzile in favore della IG.ra o comunque che venga stabilita l'entità Controparte_1
dello stesso in misura sensibilmente inferiore a quella attuale;
che venga condannata la SI alla rifusione in suo favore Controparte_1
delle spese di lite del primo grado del giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e che per il resto vengano confermate le ulteriori condizioni di divorzio.
4. Si è costituita la SI , la quale ha contestato l'appello Controparte_1
avversario, ritenendo del tutto corretta la sentenza del Tribunale.
4.1. Sul primo motivo, ribadisce di essersi adoperata per trovare un lavoro a seguito della propria malattia, oltre a ribadire che l'occupazione lavorativa reperita era frutto di una domanda effettuata dieci anni prima;
che a fine del 2020 le era stata offerta una proposta di lavoro quale collaboratrice scolastica (come bidella, dapprima presso
Istituto Comprensivo di Genova-Quarto e, attualmente, presso l'Istituto Comprensivo di Genova-Sturla) ; che la retribuzione lorda mensile è di circa euro 1000,00; che dalla relazione dell'INPS del 24.10.2019 redatta ai fini del collocamento mirato, la stessa SI risulta abile unicamente allo svolgimento di mansioni Controparte_1
impiegatizie e che quindi il lavoro da bidella non potrà essere svolto a lungo, oltre a rilevare che è stata costretta ad accettare la suddetta attività lavorativa in quanto l'assegno divorzile di Euro 600,00 era insufficiente a condurre una vita dignitosa.
L'appellata sostiene che il fatto di essere stata assunta a tempo indeterminato non avrebbe cambiato la situazione in quanto assume di percepire lo stesso stipendio precedente La SI.ra sostiene il suo stato di salute avrebbe subito un CP_1
peggioramento.
L'appellata, dopo esser stata curata dalla patologia che l'aveva afflitta nel 2010
(carcinoma mammario ), ha asserito di avere attualmente un quadro di fragilità osteo- articolare e legamentosa con diverse problematiche cliniche (Gonalgia destra, frattura del menisco mediale, Osteoporosi, Protrusione discale, periartrite alla spalla destra, epicondilite, frattura costale).
La SI evidenzia che il matrimonio è durato dieci anni e che Controparte_1
la stessa ha contribuito alla formazione del patrimonio comune ed alla carriera del marito, occupandosi del figlio e delle incombenze domestiche, rilevando che la propria condizione di salute le consente un reddito limitato, costituito solo da uno stipendio modesto ed all' assegno divorzile.
Il suo patrimonio consisterebbe unicamente in un immobile - sito in Via Priaruggia
29/26, ove la stessa risiede con il figlio - ereditato dalla famiglia, Per_1
attualmente invendibile attesa la situazione immobiliare. Contesta di condurre una vita agiata, asserendo che gli acquisti di veicoli sono stati finanziati in parte dalla vendita di mezzi precedenti e in parte con l'aiuto dei genitori.
L'appellata assume di essere invalida civile del 67%, con riduzione della capacità lavorativa fino al 72%.
L'appellata si oppone altresì al licenziamento di CTU medico legale sulla sua capacità lavorativa, richiesta dall'appellante, assumendone la natura esplorativa.
4.2. Quanto al secondo motivo d'appello, la SI rileva che la domanda di CP_1
modifica delle condizioni di divorzio proposta dal non si basava solo sulla Parte_1 circostanza del reperimento di una soluzione lavorativa da parte della moglie, ma anche sulla diminuita capacità reddituale dell'appellante. Tanto è vero che il
Tribunale evidenziava che il fallimento della Onfactory S.r.l. era già stato dedotto e preso in considerazione nel decreto n. cron. 809/2018 di cui si chiedeva la modifica, per cui era evidente che non potesse essere nuovamente considerato nel presente procedimento “non essendo un fatto nuovo”.
Rileva poi l'appellata che SI. nel chiedere la modifica del decreto n. Parte_1
809/2018, avrebbe dovuto dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni economiche depositando le dichiarazioni dei redditi relative al periodo rilevante
(almeno per il periodo di imposta 2017, poiché chiedeva la modifica del Decreto del
21.12.2017) . Tuttavia, non avendo presentato tale documentazione, non avrebbe assolto il relativo onere probatorio.
Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi fornite dallo stesso sarebbe emerso un miglioramento SInificativo delle sue entrate, passate da circa 1.700 euro/mese
(Modello PF 2020) a 5.000 euro/mese (Modello PF 2022). Pertanto, il Tribunale di
Genova avrebbe ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti ritenendo una soccombenza reciproca con compensazione delle spese tra le parti.
4.3. La SI , quanto alle circostanze sopravvenute asserite dal Controparte_1
SI. sostiene non siano provate e comunque si oppone ai sensi dell'art. 345, Parte_1
III comma cpc, a che questa Corte ammetta la documentazione prodotta dall'appellante dal punto sub. 5 al punto sub. 10 di cui al promosso ricorso in appello trattandosi di documenti non presenti al fascicolo telematico dell'odierno giudizio che il SI. comunque ben avrebbe potuto produrre in sede di giudizio di primo Parte_1
grado, instando affinché gli stessi vengano pertanto dichiarati inammissibili.
Parte appellata, quindi, conclude chiedendo la reiezione delle domande avversarie e confermata la sentenza impugnata. 5.- Esaminati gli atti, lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 26.02.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
La Corte ritiene che la causa sia matura per la decisione, non necessitando di ulteriore istruttoria, alla luce della esaustiva documentazione depositata in atti. Lo stesso appellante ha poi evidenziato che la sua proposta transattiva non è stata accettata dall'appellata. Inoltre dall'esame degli atti e dalle distanziate posizioni delle stesse, non emerge una possibilità conciliativa tra le parti.
Si ritiene altresì non necessario concedere un ulteriore termine per note difensive, come richiesto dall'appellante ex 473 bis. 34 1° comma c.p.c., che ne prevede la possibilità e non l'obbligo per il giudicante.
Infatti le parti hanno ampiamente dibattuto i temi del presente procedimento col deposito dei rispettivi atti difensivi e note scritte, dettagliati e completi.
In particolare l'appellante avendo depositato le note scritte d'udienza ( il 24.02.2025) ben dopo quelle dell'appellata ( dep. il 21.02.2025) ha avuto ampiamente modo di esercitare il suo diritto di difesa rispetto alle note d'udienza dell'appellata ( che non ha fatto richiesta ex 473 bis. 34 1° comma c.p.c.), depositando l'appellante - in sostanza - una esaustiva memoria difensiva ( lunga 5 pagine ).
6. - Deve preliminarmente ritenersi l'appello ammissibile avendo parte appellante espressamente indicato i motivi posti a fondamento dell'impugnazione, nonchè le parti della sentenza gravata di cui si chiede la riforma e le specifiche domande .
7.- Con riguardo al primo motivo d'appello si rileva che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (v.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
7.1. Inoltre, “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare” (v. Cass. Sentenza n. 35434 del
19/12/2023 ).
Nel caso di specie, con riguardo alla funzione compensativo-perequativa, è incontestato l'apporto fornito, per scelte comuni, dalla SI.ra alla Controparte_1
conservazione e formazione del patrimonio comune e del SI. nonché Parte_1
all'evoluzione della sua carriera, tramite il lavoro domestico e la cura del figlio da lei svolti, che ha potuto agevolare il marito nel dedicarsi alla sua attività lavorativa, con sacrificio dell'appellata.
In ogni caso emerge altresì la componente assistenziale, alla luce della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi e della condizione personale e di salute del coniuge economicamente più debole, come meglio si dirà appresso.
7.2.- Tanto premesso si rileva che questa Corte è chiamata a verificare se la sentenza impugnata abbia valutato la sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio, sulla base di ulteriori giusti motivi, dovuti a elementi sopravvenuti rispetto a quanto oggetto del Decreto n. 898/2018 del Tribunale di
Genova, che aveva ridotto ad euro 600,00 l'assegno a carico del ricorrente per la moglie e ad euro 800,00 il contributo per il mantenimento del figlio, diminuendo al
50% la partecipazione alle spese straordinarie. 7.3.- Si osserva che il ricorso del SI. in primo grado è stato depositato in Parte_1
data 31.3.2023, con richiesta di modifica del Decreto emesso in data 5.2.2018 dallo stesso Tribunale,
L'art. 473 bis 29. C.p.c. prevede che “ qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere..la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
7.4.- Ciò detto, si ritiene di analizzare le condizioni economico-patrimoniali di ciascuna delle parti.
Condizione economica dell'appellante : Parte_1
Il SI. ha prodotto la seguente documentazione reddituale : Parte_1
- MOD PF 2020: reddito da lavoro dipendente euro 24.062,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 1.700,00 circa;
- MOD PF 2021: reddito da lavoro dipendente euro 60.752,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 3.500,00 circa;
- MOD PF 2022: reddito da lavoro dipendente euro 86.232,00. Per cui, al netto delle imposte, risultano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari ad euro 5.000,00 circa.
Da tale documentazione emerge un incremento delle entrate dell'appellante.
Quest'ultimo ha dedotto delle circostanze che in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata hanno determinato una sua importante situazione debitoria ed ha depositato relativa documentazione sul fascicolo telematico in allegato alla nota di deposito del 31.01.2025.
7.5.- Parte appellata si è opposta all'ammissione di detta documentazione prodotta in questo grado del giudizio assumendone la tardività ex art. 345 III co. C.p.c..
Ciò è sicuramente vero con riguardo ai documenti sub 6) e sub 10) perchè di formazione antecedente alla sentenza impugnata, che quindi si ritengono inammissibili.
Dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia la dottrina più accreditata ha affermato che occorre bilanciare il rigore dell'art. 345
c.p.c., con quanto affermato in precedenza dalla giurisprudenza.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha indicato che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte (v. Cass. Ordinanza
n. 16289 del 12/06/2024).
Questo Collegio ritiene che l'appellante non abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado, quindi prima della sentenza impugnata (pubblicata il 4.4.2024), i seguenti documenti, perché di formazione successiva: sub. Doc. 5 (cartella esattoriale di euro 96.005,88, avviso del 13 settembre 2024), Sub Doc. 7 (atto di precetto del luglio 2024 ), sub docc. 8 (scrittura privata del settembre 2024, di transazione con conseguente debito di euro 8.500) e 9 ( scrittura privata per restituzione debito a rate di 300 euro all'amico, del settembre 2024).
7.6- Sulla base di tale documentazione il SI. ha dedotto che egli deve ora Parte_1
far fronte ad un esborso totale mensile di euro 2.6.50,00 (comprensivo dell'attuale assegno per il figlio e per l'ex moglie) cui si aggiunge la rateizzazione della nuova cartella esattoriale, oltre le spese di mantenimento della casa coniugale e della seconda figlia, nonché del 50% delle spese straordinarie del primo figlio. (v. pag. 12 atto d'appello).
Anche non considerando le precedenti cartelle esattoriali sub doc. 6 (che il Parte_1
sta pagando con rateizzazioni) e il documento 10), emerge un'importante situazione debitoria dell'appellante che limita la sua capacità contributiva con riguardo all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge .
Sulla condizione economica dell'appellata:
7.7. Nel primo grado del giudizio la SI ha ammesso Controparte_1
di svolgere dall'ottobre 2020 un'attività lavorativa, di natura precaria, assumendone la non adeguatezza alle sue patologie.
Dalla documentazione reddituale dalla medesima prodotta, si evince quanto segue:
- MOD CU/2021: un reddito da lavoro dipendente: euro 1.268,46 per 31 giornate di lavoro;
- MOD 730/2022: reddito da lavoro dipendente euro 8.348,00 + euro 3.365,00 per un totale di 301 giorni di lavoro.
7.8.- Non è stato contestato dall'appellata che attualmente la sua attività lavorativa sia divenuta a tempo indeterminato e che quindi non abbia più quella caratteristica di precarietà che aveva rilevato il Tribunale ponendola a fondamento della decisione gravata.
Al contempo il Tribunale aveva correttamente tenuto conto delle patologie prospettate e documentate dalla SI ed aveva “considerato quindi Controparte_1 da un lato, il miglioramento ancorché precario ma ad oggi sussistente, della situazione economica della convenuta ed il quadro clinico della predetta, si ritiene sussistano gli estremi per una minima riduzione dell'assegno divorzile che viene quindi rideterminato in euro 550,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda” ( v. pag. 6 sentenza impugnata).
Questa Corte rileva che l'appellata ha ammesso che il suo patrimonio immobiliare consiste nell'immobile sito in Via Priaruggia 29/26 ed ha asserito che gli acquisti di veicoli sono stati finanziati in parte dalla vendita di mezzi precedenti e in parte con l'aiuto dei genitori.
7.9.- Con riguardo alle condizioni di salute dell'appellata, questo Collegio comprende il difficile periodo vissuto dalla stessa in ragione della grave patologia che l'ha afflitta nel 2010.
Peraltro, in ambito processuale, non può non rilevarsi che non è stato specificamene contestato dall'appellata, quanto rilevato dall'appellante in atto d'appello e cioè che
“La patologia grave di cui era afflitta la IG.ra era un tumore che Controparte_1
dopo la sua comparsa avvenuta oltre 15 anni orsono, per fortuna non si è più riproposto”( v. pag. 8 atto d'appello).
Questa Corte ha preso in considerazione anche la documentazione medica prodotta dall'appellata ed in particolare il documento sub 3) rilevando che da tale “valutazione clinica ai fini medico-legali” della SI.ra , effettuata in data Controparte_1
17.12.2024, risulta che alla stessa “si sconSIliano le attività di carico con le posture coatte e protratte”.
Si osserva peraltro che tale quadro clinico aggiornato dedotto dall'appellata - la quale peraltro si è opposta ad una CTU medico legale ( v. pag. 16 comparsa di costituzione in appello) - allo stato non le ha impedito di continuare a svolgere la sua attività lavorativa, ora, tra l'altro, con carattere di stabilità, anziché di precarietà.
Non si ritiene poi dirimente ai fini del decidere il fatto che l'appellata debba sottoporsi ad un prossimo intervento ( per sostituzione di protesi), non essendo stata neppure dedotta per tale evenienza, una specifica ragione impeditiva del regolare percepimento del suo attuale salario ( visto che potrà godere del relativo congedo).
La stessa appellata ha affermato nelle sue difese svolte in questa sede d'impugnazione, che per detta attività lavorativa di collaboratrice scolastica
“percepiva una retribuzione mensile lorda di 1.000,00 euro” ( v. pag. 3 comparsa cost. in appello).
Peraltro, la SI.ra in sede di audizione svoltasi nel primo grado del Controparte_1
giudizio ha dichiarato di percepire per tale attività la somma di euro 1.100,00 mensili, né ha affermato che si tratta di importo lordo.
Nei suoi scritti difensivi l'appellata ha assunto che tale importo è rimasto invariato anche col nuovo contratto a tempo indeterminato avente decorrenza dal 1.09.2024. (
v. pag. 8 comparsa di cost. in appello).
Tanto premesso, questo Collegio osserva che il SI. provvede attualmente Parte_1
al versamento a favore dell'appellata della somma di euro 940,38, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (adeguato ai valori ISTAT), nonché del 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo.
D'altro lato è risultata provata una situazione debitoria dell'appellante aggravata sicuramente a seguito della ricezione della Cartella esattoriale di 96.005,88, il cui avviso è pervenuto all'appellante il 13.09.2024. Devono altresì esser considerati i debiti comprovati dai documenti sub 7 ( atto di precetto del luglio 2024) sub 8 ( scrittura privata del settembre 2024, di transazione con conseguente debito di euro
8.500) e 9 ( scrittura privata per restituzione debito a rate di 300 euro all'amico, del settembre 2024). 7.10.- Come anzidetto, deve anche considerarsi il miglioramento della situazione lavorativa dell'appellata, che le consente di lavorare stabilmente e non più in forma precaria, quantomeno con uno stipendio di euro 1.100,00 mensili, per cui si reputa equo ridurre l'assegno divorzile previsto a favore dell'appellata nella somma di euro
350,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, come per legge.
Si ritiene che tale misura dell'assegno consenta comunque all'appellata di condurre una vita dignitosa, atteso che la stessa ha un'abitazione di proprietà e diversi beni mobili registrati ( un'autovettura e due motoveicoli).
Proprio perché questa Corte comprende le pregresse patologie vissute all'appellata con le relative conseguenze, ed ha valutato quelle attuali, seppur fortunatamente di minore gravità, nonché le certificazioni in atti e la documentazione reddituale, ritiene che l'assegno divorzile non debba essere eliso e debba solo esser ridotto, anche in relazione alle mutate condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi.
D'altro canto questo Collegio non può disporre per il futuro ed in relazione ad assunti dell'appellata, secondo cui la stessa non potrebbe ancora a lungo svolgere l'attuale attività lavorativa, perché il giudicante deve basarsi sui dati attuali a disposizione, che la vedono ora impegnata in una stabile occupazione.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali eSIenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera…” ( v. Cass. Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023 (Rv. 670632 –
01; V. Cass. Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01).
Nel caso di specie, valutate le condizioni economiche delle parti ( come già descritte)
e quelle di salute dell'appellata con le conseguenti spese inerenti ad esse, si ritiene che quest'ultima senza un assegno divorzile nella misura suindicata, non disponga di mezzi adeguati a soddisfare le normali eSIenze di una vita autonoma e decorosa.
Il primo motivo d'appello deve quindi esser parzialmente accolto.
8.- Non merita invece accoglimento il secondo motivo d'impugnazione in punto spese di lite.
Il Tribunale ha infatti correttamente ritenuto che “stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”.
Infatti il SI. aveva chiesto l'elisione dell'assegno divorzile e solo Parte_1
subordinatamente la sua riduzione, per cui la decisione del Tribunale appare del tutto corretta, avuto altresì riguardo alla natura della causa e delle persone coinvolte.
9.- Nel presente grado del giudizio si reputa ugualmente equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali, considerato che l'appellante vede accolte le sue doglianze solo in parte, considerata altresì la natura della causa e l'opportunità di non acuire il conflitto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1028/2024 del Tribunale di Genova che per questa sola parte riforma,
DICHIARA TENUTO il SInor a versare entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese in favore della SI a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, la somma di euro 350,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, come per legge;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Genova il 27.02.2025
Il Presidente est.
Rossella Atzeni