Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MORETTI STEFANIA
e da
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato MORETTI Parte_2 C.F._2
STEFANIA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 20/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Affidamento condiviso delle figlie minori:
1. Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 6
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita delle bimbe (istruzione, educazione, religione e salute dei minori), che verranno da loro concordemente assunte nel prioritario interesse dei minori rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Per le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle della vita quotidiana), invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
3. Entrambi i genitori avranno comunque l'obbligo di scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa alle figlie, a riferire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali risiederanno con loro, nonché a garantire all'altro genitore contatti telefonici.
4. Le parti si impegnano reciprocamente, nel prioritario interesse dei figli, a salvaguardare, sempre e in ogni luogo e contesto, la rispettiva figura e il rispettivo ruolo genitoriale.
Modalità di visita:
5. Le figlie e salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i Persona_1 Persona_2
coniugi che tengano conto del preminente interesse delle stesse, ed in considerazione altresì dei turni lavorativi paterni, trascorreranno con il padre:
- A fine settimana alternati dal sabato mattina ad ore 9, allorquando il padre si recherà a prendere le minori presso la casa materna, sino alla domenica sera (indicativamente alle ore
21.30), allorquando il padre riaccompagnerà le minori presso la casa familiare.
- Un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi di settimana in settimana in base ai turni lavorativi del SI. , tendenzialmente coincidente con il giorno di riposo settimanale del Parte_2 SI. ) dall'uscita di scuola, sino alle 21. Il SI. si impegna, a tal proposito, a Parte_2 Parte_2
comunicare settimanalmente alla ex moglie il proprio giorno di riposo, così da organizzare il pomeriggio con le figlie.
- Vacanze estive: il papà potrà trascorrere con le bimbe due settimane (nel periodo tra la fine della scuola e la ripresa) anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio.
- Vacanze natalizie: le bimbe trascorreranno dalla fine delle lezioni scolastiche al 31.12 ad ore
14.00 con un genitore, e dal 31.12 ore 14.00 alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro. Vige
pagina 2 di 6 tuttavia il regime dell'alternanza per i giorni di Natale e di Santo Stefano, di modo che almeno uno dei due giorni venga trascorso da ciascun genitore con le bimbe;
- vacanze pasquali: previsto il regime dell'alternanza per l'intera settimana di vacanza.
- Ponti festivi con alternanza annuale.
- Per quanto riguarda: Comunione, Cresime, eventi scolastici in genere, saggi di corsi parascolastici, eventi sportivi, è ovviamente auspicabile che entrambi i genitori possano essere presenti.
Entrambi i genitori, qualora per impegni lavorativi non possano occuparsi delle figlie nel periodo di spettanza, avvertiranno l'altro genitore con un preavviso di almeno cinque giorni, preavviso che, per converso, non sarà richiesto qualora la impossibilità sia determinata da motivi di salute, fermo restando l'impegno a comunicare tempestivamente ogni impedimento.
Previo accordo, in ogni caso, i genitori potranno stabilire diverse e più ampie modalità di visita delle figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori stesse e con gli impegni lavorativi dei genitori.
Mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori:
6. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario delle figlie, verserà all'altro genitore, una somma mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con bonifico da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
7. Per quanto riguarda il mantenimento STRAORDINARIO di e i SI.ri e Per_1 Per_2 Parte_2
parteciperanno al 50% alle spese straordinarie necessarie per le figlie, come da Pt_1 protocollo della Corte d'Appello di Milano, che si allega e che si riporta qui di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
pagina 3 di 6 materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. L'assegno unico universale inerente entrambe le figlie minori, dal corrente mese di febbraio 2025 verrà percepito interamente dalla sola SI.ra , rinunciando il SI. a richiedere la Pt_1 Parte_2
quota del 50%.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sè stessi e per le minori.
Casa familiare:
10. La casa familiare, sita in Melegnano MI, alla via Emilia 111, condotta in locazione dalla SI.ra
, resta assegnata alla medesima, affinché la abiti unitamente alle figlie. Pt_1
Ulteriori questioni economiche:
11. Nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, lo scooter targato X83S9T di proprietà della SI.ra resterà in uso al SI. , il quale di impegna a far fronte a Pt_1 Parte_2
ogni spesa inerente il suddetto veicolo (comprese, a mero titolo esemplificativo, sanzioni amministrative, assicurazione, tagliando, spese di gestione etc.). Entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, le parti effettueranno passaggio di proprietà del veicolo,
pagina 4 di 6 che la SI.ra cederà a titolo gratuito al SI. con spese di trapasso a carico di Pt_1 Parte_2 quest'ultimo.
12. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, senza nulla a che pretendere l'uno dall'altro, avendo già regolato tra di loro ogni pregresso rapporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Cassinetta Parte_1 Controparte_1
di Lugagnano (MI) in data 12.9.2010 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 27, parte II, serie C, anno 2010) e dalla loro unione due figlie, il 30.3.2013 e il Persona_1 Persona_2
22.2.2015.
Il Tribunale di Lodi, con decreto del 12.6.2023, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
di Lugagnano (MI) in data 12.09.2010; Parte_3
pagina 5 di 6 2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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