Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1791/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 28/02/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATA-
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. VINCENZO TITO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato, gli Avv.ti CARMEN FERRI ed EMILIO BONELLI che concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 1791/2018
R.G., lette le conclusioni e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 1791/2018 r.g.a.c, introdotta con ricorso depositato in
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
F. BARACCA N. 28, , presso lo studio dell'Avv. VINCENZO TITO da cui CP_1
è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona del sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall' Avv. Carmen Ferri e dall'Avv. Emilio Bonelli dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso cui elettivamente domicilia, in alla Via Nazario Sauro – Palazzo della CP_1
Mobilità;
APPELLATO
OGGETTO: Appello – Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta dal avverso Parte_1
il verbale di accertamento e contestazione n. 048/padu/2018 (registrato al n. 687/U-
2016), elevato in data 24.06.2016 dal corpo di Polizia Locale del Comune di , e CP_1
notificato in data 29.06.2016 a mezzo del servizio postale, con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa di euro 416,00 per la violazione dell'art. 189 co. 9 bis del
Codice della Strada, perché alla guida del veicolo di marca FIAT, mod. PANDA 4x4, intestato alla società targato EH084RP, in via Cerrata, Controparte_2 all'altezza del civico n. 34: “rimaneva coinvolto in un sinistro stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, nei quale rimaneva investito un cane padronale, di piccola taglia, di colore bianco simil “barboncino”, il quale al momento circolava libero e vagante, senza fermarsi per porre in atto ogni misura idonea a soccorrere detto animale”.
pag. 2/7 Con sentenza n. 46/2018 pubblicata il 31.01.2018, il Giudice di Pace di ha CP_1 rigettato l'opposizione ritenendo che “alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria e dalla documentazione allegata agli atti dalla P.A. nella specie la motivazione del verbale consentono di comprendere l'iter logico seguito dagli agenti nel ricostruire i fatti che hanno dato origine alla contestazione”.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello deducendo la Parte_1 violazione dell'art. 189 co. 9 bis c.d.s., per il travisamento dell'art. 2700 c.p.c. in ordine efficacia probatoria privilegiata del verbale e per l'erronea valutazione del compendio probatorio.
Sulla base di tali premesse l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento del verbale con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza delle avverse Controparte_1
censure, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
§2. L'appello non può essere accolto per quanto di seguito illustrato.
Sebbene il verbale di accertamento non abbia valore probatorio privilegiato, ex art. 2700 cod. civ., rispetto alla ricostruzione degli accadimenti operata dagli agenti intervenuti ex post, non può ritenersi che esso non abbia alcuna valenza probatoria rispetto ai fatti in esso accertati, dovendo il Giudice tenerne comunque conto, valutandolo in relazione e alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/01/2014,
n.38).
Il rigetto dell'opposizione va confermato, sebbene occorra integrare la motivazione resa dal giudice di prime cure.
In particolare, valutando il verbale di accertamento alla luce dell'intero compendio probatorio (verbali di sommarie informazioni e risultanze probatorie del giudizio d'opposizione) risulta sufficientemente chiarita la dinamica del sinistro, sì da ritenere legittima la sanzione elevata.
Invero, la teste , quale testimone oculare, ha riferito sia di avere: “visto che Testimone_1 il postino con l'autovettura ha investito il cane”, sia che il predetto: “lascia degli avvisi nelle buche postali”; il teste quale agente della polizia locale Tes_2 intervenuto sul posto nell'immediatezza dei fatti, ha precisato che l'identità del postino pag. 3/7 veniva individuata attraverso il rinvenimento di: “una CAD dalla quale si evinceva il suo nome e l'orario che coincideva con l'orario nel quale su indicazione delle persone informate sarebbe avvenuto l'incidente”.
Peraltro, lo stesso opponente, escusso a sommarie informazioni nel procedimento penale parallelo, dopo aver visionato il materiale fotografico relativo al citato avviso di cortesia, ha dichiarato di avere provveduto personalmente alla sua consegna riconoscendo come propria la firma ivi apposta, confermando, in tal modo, le dichiarazioni della teste e la ricostruzione dei fatti operata dagli agenti Tes_1
accertatori.
Ne discende che risulta provata la responsabilità dell'opponente nella causazione del sinistro.
Infondata è, inoltre, la censura circa la pretesa illegittimità della sanzione, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che l'animale fosse “di piccola taglia” e “senza guinzaglio e privo di custodia”.
Infatti, l'art. 189 co. 9 bis Codice della Strada impone un preciso obbligo di fare che consiste nel “fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso”, essendo irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che l'animale coinvolto nel sinistro, in quell'istante, non si trovasse nella sfera di controllo del suo proprietario.
Tant'è vero che il legislatore, nel circoscrivere l'oggetto materiale della disposizione in esame, oltre agli animali d'affezione e da reddito, vi ha ricompreso anche gli animali protetti: specie selvatiche in relazione alle quali il soggetto che per legge ne ha la custodia è privo di un effettivo potere di controllo (si pensi, ad esempio, ai cinghiali o ai cervi).
Infondato è, infine, il rilievo della mancata volontarietà dell'investimento dell'animale.
Non merita condivisione, infatti, l'assunto secondo cui: “il co. 9 bis dell'art. 189 prevede la sanzione per chi volutamente non si ferma”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “in tema di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 3 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo (Cass., Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, poiché il giudizio di
pag. 4/7 colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3,
l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., n. 20930 del
30/09/2009; Cass., Sez. 1, n. 4114 del 02/03/2016) (ex multis: Cass. Civ., sez. II, n.
24386 del 10/08/2023).
In altri termini, affinché l'elemento soggettivo sussista, è necessario che la condotta dell'agente sia sorretta da coscienza e volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione da parte dell'amministrazione del dolo o della colpa, atteso che l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 onera a colui che, oggettivamente, ha commesso il fatto di provare di aver agito senza colpa.
Tuttavia, nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova da cui desumere che la sua condotta non fosse sorretta da suitas, ovvero che il mancato soccorso fosse da imputare a uno stato di incoscienza involontaria e incolpevole, a costringimento fisico o a una forza maggiore in senso stretto (forza della natura irresistibile che ha indotto quel comportamento), né ha dimostrato l'impossibilità di muovere nei suoi riguardi un rimprovero per colpa.
Infatti, in ordine alla presunta assenza dell'elemento soggettivo, alcuna rilevanza assume quanto riferito dalla teste che ha dichiarato di avere urlato mentre Testimone_1 assisteva all'investimento dell'animale, ma di non sapere se effettivamente il Pt_1
l'avesse sentita.
In particolare, non merita condivisione l'argomentazione dell'opponente secondo cui
“non avendo sentito il richiamo della Sig. , non si è reso conto di aver investito Tes_1 il piccolo barboncino”, posto che tra le dette circostanze non può dirsi sussistere alcuna correlazione.
Peraltro, il fatto che il teste non sappia se effettivamente l'opponente abbia udito le sue grida, comunque, non esclude la responsabilità di quest'ultimo, dato che la previsione di cui al co. 9 bis dell'art. 189 c.d.s. punisce non solo la condotta di quel soggetto che volontariamente non presta alcun soccorso, ma anche quella di colui che omette di intervenire per colpa.
pag. 5/7 Ebbene, ai fini della sussistenza della colpa, deve rilevarsi che l'urto avvertito in conseguenza dell'impatto avrebbe dovuto indurre il ad arrestare la sua corsa al Pt_1
fine di verificarne la causa, e che ciò gli avrebbe, certamente, consentito di rendersi conto dell'investimento e di adottare tutte le misure idonee ad assicurare un tempestivo soccorso all'animale, non incorrendo, in tale modo, nella violazione del precetto posto al co. 9 bis dell'art. 189 c.d.s.
Parimenti, non è condivisibile, l'affermazione dell'opponente secondo cui, nel caso di specie, “diventa ingiusta e abnorme l'irrogazione della sanzione in quanto il
non è rimasto senza cure e chi ha assistito all'incidente non ha effettuato Parte_2
alcun soccorso avendone constatato il decesso, come si rileva dalla prova testimoniale assunta”, in quanto la ratio della norma sarebbe da rinvenire nell'esigenza “di punire chi provoca la morte dell'animale non avendolo immediatamente soccorso”, ed essendo l'animale “risultato morto sul colpo” non può dirsi violata la previsione di cui al co. 9 bis dell'art. 189 c.d.s.
Infatti, la ratio della disposizione in esame è unicamente quella di evitare che chi provoca un sinistro che coinvolga un animale, appartenente a una delle categorie ivi previste, non si attivi immediatamente per prestargli soccorso;
tant'è vero che, il legislatore al co. 9 bis dell'art. 189 c.d.s. ha previsto esclusivamente un obbligo di agire, quello di soccorrere, disinteressandosi totalmente delle ulteriori conseguenze della condotta, le quali risultano irrilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie.
Dunque, la circostanza che l'animale sia morto o meno nell'immediatezza del fatto, non assume alcun significato ai fini della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato;
peraltro, a differenza di quanto sostenuto dal , deve rilevarsi che nessuna delle Pt_1
circostanze invocate è stata confermata dalla prova testimoniale.
Alla luce di tutto quanto osservato, l'appello non può che essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività difensiva svolta (per cui si ritiene congruo applicare i parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, essendosi l'attività difensiva dell'Amministrazione appellata risoltasi, essenzialmente, nella redazione della comparsa di costituzione in appello),
pag. 6/7 mentre va confermato il capo sulle spese della sentenza gravata in mancanza di appello incidentale dell'amministrazione opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_3
n. 46/2018 pubblicata il 31.01.2018, ogni contraria istanza ed eccezione CP_1
disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 46/2018 del Giudice di
Pace di integrandone la motivazione;
CP_1
2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
, delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in
[...]
euro 250,00, oltre rimborso iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza l'11.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione dell'AUPP Dott.
Domenico Pirolo
pag. 7/7