Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1989 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LANNA MARIA Parte_1
LUIGIA presso cui è elettivamente domiciliata e , rappresentato e difeso, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. CIRO BALBO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso chiedendo il recepimento del nuovo accordo raggiunto, a modifica del ricorso introduttivo. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2024 le parti esponevano: -di avere contratto matrimonio in data 30/08/2008; che, dallo stesso, sono nati tre figli e che la IG.ra è in attesa Pt_1
del quarto figlio;
- che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente al deposito del ricorso, nasceva anche la quarta figlia delle parti.
All'udienza del 12/03/2025 le parti personalmente comparse hanno dichiarato, a modifica delle condizioni di cui al ricorso, di aver raggiunto un nuovo accordo:
1. I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto, cessando l'obbligo della coabitazione;
- la casa familiare, sita in Francolise, Fraz. Sant'Andrea del Pizzone, alla Via
Croce II trav. n.1, di cui gli odierni comparenti disponevano a titolo gratuito, in quanto di proprietà dei coniugi e , genitori della IG.ra Parte_3 Controparte_2 Parte_1
, rimarrà nella disponibilità della IG.ra , unitamente ai mobili che
[...] Parte_1
l'arredano e la stessa vi abiterà con i suoi quattro figli;
2. il IG. ha provveduto ad asportare dalla casa coniugale ogni suo effetto Parte_2
personale di sua esclusiva proprietà, come concordato tra le parti;
3. la IG.ra è intestataria dell'autovettura Mini cooper tg. FL55 NZ, acquistata Parte_1
in regime di comunione legale, ed è nella sua piena disponibilità. Il IG. è Parte_2
intestatario di una moto Suzuchi 750 acquistata in regime di comunione legale, ma sono nella piena disponibilità del IG. Di comune accordo le parti stabiliscono che Parte_2
i beni mobili registrati, ut supra identificati, rimarranno nelle rispettive disponibilità e i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di accollarsi le spese di manutenzione a seconda dell'intestazione sia dell'autovettura intestata alla IG.ra , Pt_1
che della moto intestata al IG. senza nulla a pretendere reciprocamente Parte_2
l'uno dall'altra, comprese spese di bollo, revisione collaudo etc;
4. i coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed autosufficienti, pertanto non necessitano di alcun reciproco mantenimento;
5. i coniugi confermano l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione, i genitori concordano altresì che per la piccola non sarà Per_1
possibile che la stessa dorma a casa del padre, prima del compimento del quarto anno di età. Nello specifico si chiede di stabilire quanto segue: A. durante le vacanze natalizie i bambini , e soggiorneranno la settimana dal 23 dicembre al 30 Per_2 Per_3 Per_4
dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore e così alternando di anno in anno, partendo per il 2025/26 con la madre, mentre la piccola vedrà il padre anche durante il fine settimana per due ore nel pomeriggio del sabato Per_1
e della domenica, conformemente alle disponibilità del IG. fin al compimento Parte_2 3
del quarto anno di età, dopo di che varranno le stesse regole fissate per i minori , Per_2
e B. durante le vacanze di Pasqua i bambini , e Per_3 Per_4 Per_2 Per_3 Per_4
staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di pasquetta e così alternando di anno in anno, naturalmente qualora dovesse capitare il giorno di Pasqua con il papà, questi preleverà i bambini il giorno prima, il Sabato Santo, alle ore 10:00 e li riaccompagnerà alle ore 21 del giorno di Pasqua, viceversa nel periodo in cui il papà dovesse tenerli con sé il giorno di pasquetta, li preleverà regolarmente il sabato santo alle ore 10,00 e li riaccompagnerà alle ore 21,00 del sabato santo, per riprenderli poi il lunedì in albis alle ore 10,00 circa e riaccompagnarli alle ore 10,00 circa del martedì in albis, partendo per il 2024 con il padre, per la piccola il padre potrà vederla solo il giorno Per_1
di Pasqua per due ore a scelta del IG. a decorrere dalla Pasqua 2025; C. Parte_2
durante l'intero anno, tranne che nei periodi in cui di regola i bambini hanno già altra collocazione (festività natalizie e pasquali ed estive), , e Per_2 Per_3 Per_4
soggiorneranno dal lunedì al venerdì presso l'abitazione materna, mentre il fine settimana presso l'abitazione paterna precisamente dalle ore 10,00 circa del sabato alle ore 21,00 della domenica, per la piccola il IG. potrà vederla, fino al compimento Per_1 Parte_2
del quarto anno di età, solo il sabato e la domenica per due ore al giorno, naturalmente per sarà possibile una certa continuità nelle visite solo dopo il primo anno di vita della bambina, resta inteso che i coniugi potranno accordarsi per stare con i bambini anche in altri orari e/o giorni, previa congrua comunicazione da presentare anche a mezzo le vie brevi (mess., ), compatibilmente con possibili problemi di studio e/o di salute dei Per_5
bambini e/o lavorativi del padre;
D. durante le vacanze estive il IG. prenderà Parte_2 con sé , e per 15 giorni consecutivi da comunicare alla IG. ra Per_2 Per_3 Per_4 Pt_1
entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, per rimarranno fino al quarto anno di età Per_1
solo gli incontri come ut supra disciplinati al punto C, successivamente varranno le stesse regole fissate per , Per_2 Per_3 Per_4
6. i coniugi stabiliscono a carico del Sig. un assegno di Mantenimento mensile Parte_2 in favore dei bambini pari ad euro 700,00, (diconsi € settecento/00); A. il IG. Parte_2
rinuncia alla quota del 50 % per l'erogazione dell'assegno unico che, in toto, verrà incassato per tutti i bambini dalla IG.ra , che andrà ad aggiungersi al Pt_1
mantenimento già stabilito per i bambini;
B. alcuna somma verrà versata in favore della IG.ra a titolo di alimenti;
C. le spese straordinarie in favore dei figli Parte_1
verranno equamente divise al 50% tra i due ex coniugi, secondo i dettami del protocollo d'intesa emesso dal Tribunale di Napoli Nord e correntemente applicato presso il Tribunale 4
di Santa Maria C.V., che si allegano al presente atto, la stessa cosa vale per le spese ordinarie, disciplinate dal protocollo d'intesa, che in quanto tali rimangono assorbite nell'assegno di mantenimento.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
In particolare, in merito al quantum del contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori, occorre evidenziare che l'assegno unico (circa € 1.000,00) è percepito al
100% dalla madre (cfr. dichiarazioni rese dalle parti all'udienza dell'11.12.2024).
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 12/03/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata il [...] in [...], e , nato il [...] Parte_1 Parte_2
in TEANO (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMIGLIANO(CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n.9, parte II, serie A, anno 2008);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di conIGlio del 12/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese