CASS
Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
Massime • 1
Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 34670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34670 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1272/2018 R.G. proposto da: NZ GIANNI, TURCHETTA MARCO, TURCHETTA SABRINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI, N. 11, presso lo studio dell’avvocato CATALDI VALENTINA, rappresentati e difesi dall'avvocato IANNARELLI DAVIDE;
- ricorrenti – contro LI IO, elettivamente domiciliato in ROMA V. NICANDRO, N. 55, presso lo studio dell’avvocato D'ANGELO BARBARA rappresentato e difeso dagli avvocati SPIRITO FRANCESCO, PALOMBO GAETANO;
- controricorrente -
nonchè contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 34670 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 12/12/2023 2 di 10 LI MARIA CIVITA;
- intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE CASSINO n. 1369/2017 depositata il 20/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Aldo Ceniccola. FATTI DI CAUSA 1. RA NT e RA IA TA convenivano innanzi al Giudice di Pace di Pontecorvo GI RE, unitamente a RC ET, IN ET, per chiedere l’accertamento dell’esistenza di servitù di passaggio in proprio favore ritenuta gravante sul fondo, sito in Pontecorvo, di proprietà di GI RE;
nonché l’accertamento dei conseguenti obblighi asseritamente ricadenti sui convenuti, tra cui le spese di manutenzione del passo, cui i medesimi convenuti sarebbero stati tenuti pro quota. 2. Con sentenza n. 156 del 2013, il Giudice di Pace di Pontecorvo, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai convenuti, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Cassino, cui rimetteva altresì la decisione sulle spese processuali. Poiché non veniva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Cassino da alcuna delle parti, GI RE, RC ET, IN ET interponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontecorvo innanzi al Tribunale di Cassino, per sentire condannare NT RA e IA TA RA alle spese processuali. Nel dettaglio, gli appellanti lamentavano l’errata ed ingiusta applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., evidenziando che l’omissione della refusione delle spese di soccombenza da parte del Giudice di Pace dichiaratosi incompetente, e 3 di 10 la decisione di rimettere la relativa determinazione al giudice superiore competente attraverso la riassunzione di un giudizio cui era interessata solo la stessa parte soccombente, era da considerarsi lesiva della posizione dell’appellante il quale, secondo le disposizioni di cui all’art. 91 cod. proc. civ., avrebbe dovuto vedersi sollevato delle spese nel giudizio in era risultato vittorioso. 3. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1369 del 2017, dichiarava improcedibile l’appello. A sostegno della decisione, il giudice di seconde cure richiamava principi tratti da Cass. n. 11845 del 29.11.1993, e osservava che: - la sentenza con la quale il giudice ha dichiarato la propria incompetenza (chiudendo, perciò, il processo dinanzi a sé) ed ha rimesso la regolamentazione delle spese, in violazione all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., al giudice dichiarato competente, può essere impugnata dalla parte che intenda avvalersi della mancata pronuncia sulle spese esclusivamente interponendo ordinario appello;
- tuttavia, intervenuta l’estinzione del processo per mancata costituzione di entrambe le parti nel termine loro rispettivamente assegnato nella causa dinanzi al giudice di primo grado dichiarato competente e divenuta, pertanto, inefficace la sentenza pronunciata in prime cure (ex art. 310, comma 2, cod. proc. civ.), l’appello deve essere dichiarato improcedibile, restando le spese del processo estinto a carico di entrambe le parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, cod. proc. civ.). 4. Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione RE GI, ET RC, ET IN, affidandolo ad un unico motivo. Resisteva con controricorso NT RA. Rimaneva intimata IA TA RA. 4 di 10 In prossimità dell’adunanza camerale del 04.12.2018 i ricorrenti depositavano memoria. Nell’adunanza della Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile del 04.12.2018 il Collegio ha ritenuto di dover rimettere l’esame del procedimento alla Pubblica Udienza. Con ordinanza interlocutoria n. 17849 del 03.07.2019 il Collegio rimetteva la causa alla Pubblica Udienza. Il P.M. concludeva per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che, per evitare la conseguenza obiettivamente inaccettabile evidenziata dai ricorrenti – secondo cui la riassunzione innanzi al giudice competente (alla quale il convenuto non è affatto interessato) finisce col divenire una condizione di procedibilità dell’appello (costituente, invece, oggetto di specifico interesse per il medesimo) - e nel contempo mantenere fermo il pur condivisibile orientamento secondo cui l’ordinanza di incompetenza che ometta di liquidare le spese incorre in un vizio denunciabile con l’appello, la soluzione più corretta appare quella di garantirne la sopravvivenza relativamente alla questione delle spese. Se, in effetti, a ragione dell'omessa riassunzione non è più in discussione la spettanza del bene della vita oggetto del processo principale, non è detto che tra le parti non esista più alcuna ragione del contendere, in quanto la proposizione dell'appello avverso l'omessa liquidazione delle spese garantisce la sopravvivenza di questa frazione del processo innanzi al giudice chiamato a porre rimedio a tale omissione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 91, 112, 310 e 348 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale di Cassino non ha tenuto in alcun conto né la riforma introdotta dalla l. n. 69/2009, né le successive decisioni della Suprema Corte in 5 di 10 fattispecie analoghe a quella dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 1191/2012; Cass. n. 1703/2017). Oltretutto, la pronuncia si presenta lacunosa e non convincente laddove qualifica inesistente, e non piuttosto inefficace, la pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente;
inefficacia che sarebbe limitata alla dichiarazione di incompetenza. Essa è, altresì, illogica nella parte in cui, da un lato, afferma che l’appello sia comunque l’unico rimedio avverso l’omessa pronuncia sulle spese;
dall’altro, dichiara improcedibile l’appello in mancanza di riassunzione – così pervenendo alla conclusione che la riassunzione diventi condizione per l’appello: in tal caso, la parte vittoriosa interessata alle spese avrebbe l’onere di riassumere il giudizio nel merito nell’interesse della propria controparte. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Innanzitutto, non hanno pregio le doglianze riferite alla riforma del codice di rito introdotta legge 18 giugno 2009, n. 69, sia perché generiche, sia perché comunque – come correttamente evidenziato dal P.M. – la riforma si è limitata a mutare la forma (ordinanza) del provvedimento di incompetenza, non la sua sostanza: conseguentemente, ha adeguato il tenore lessicale dell’art. 310, comma 2, cod. proc. civ. Inconferente, altresì, il riferimento a Cass. Sez. 3, n. 1191 del 27.01.2012, poiché si riferisce ad una diversa situazione in cui questa Corte perviene alla cassazione della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace nel punto in cui ha omesso di provvedere sulle spese, a séguito di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. In quell’occasione questa Corte si è limitata a confermare il principio per cui in tema di declinatoria di competenza l'omessa pronuncia sulle spese integra l'omissione, da parte del giudice, di un provvedimento che egli deve necessariamente adottare;
ribadito, quindi, che il provvedimento (sentenza, prima della 6 di 10 riforma) dovrà contenere la pronuncia sulle spese, nulla dice per il caso in cui detta pronuncia non sia stata emessa, e il giudizio si sia estinto per mancata riassunzione (come nel caso di specie). A complemento di questo assunto, questa Corte ha più volte confermato che la relativa statuizione sulle spese è appellabile, e non impugnabile con regolamento di competenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011, Rv. 620334; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23727 del 19/11/2015, Rv. 638092; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916). Sì che - a completamento del percorso logico - è stato anche precisato che: «Il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3122 del 07/02/2017, Rv. 642723 - 01). Infine, assume rilevanza il fatto che questa Corte ha ritenuto l’insussistenza della litispendenza in un'ipotesi in cui, a seguito di sentenza di primo grado con la quale era stata rimessa la causa davanti al giudice competente, la parte creditrice, scaduto il termine per la riassunzione, aveva nuovamente azionato la pretesa in via monitoria dinanzi al giudice competente mentre controparte aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, nonché appello avverso la sentenza in questione, in relazione all'omessa liquidazione delle spese processuali. Peraltro, incidentalmente il Collegio aveva avuto occasione di aggiungere che la prima pronuncia sulla competenza aveva perso ogni effetto poiché le parti non avevano riassunto il giudizio nei termini;
che la mancata riassunzione aveva estinto il giudizio sul quale venne dichiarata la incompetenza;
che dell’ammissibilità dell'appello, solo sulle spese, proposto dopo l'estinzione vi potrebbe di conseguenza essere anche 7 di 10 ragione di dubitare (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16374 del 19/06/2019, Rv. 654320 – 01; v. anche Cass., Sez. Un., n. 14205 del 2005; Cass. n. 5022 del 1985). 1.2.1. Non soccorre alla tesi dei ricorrenti – riassumibile nel riconoscere efficacia alla pronuncia sull’incompetenza, ai soli fini della sua appellabilità in modo autonomo rispetto alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente, sì da dover ritenere inapplicabile l’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. - la pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19.04.2018: ritenendo la Consulta che la rigidità della tassatività delle uniche due fattispecie nominate dal legislatore del 2014 (v. d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, che aveva novellato l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.), laddove facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, debba ritenersi contraria ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In quell’occasione, il giudice delle leggi ha ribadito che il principio di responsabilità è alla base della regola della soccombenza (v. punto 10.: «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento»: così in un precedente, Corte cost., sentenza n. 135 del 1987). Tuttavia, ha anche di séguito precisato che: «La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto 8 di 10 costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa)». 1.2.2. Né, infine, si condivide la lettura proposta dai ricorrenti di Cass. Sez. 2, n. 1747 del 24.01.2013, posto che la pronuncia in esame conferma l’orientamento alla base della sentenza impugnata. In quel caso, infatti, la Corte territoriale aveva disatteso l’eccezione di improcedibilità dell’appello dopo aver rilevato che la sentenza del Tribunale impugnata, in quanto dichiarativa della competenza di altro giudice (Giudice di Pace), era svincolata dalle sorti del giudizio di merito, che sarebbe dovuto continuare davanti al giudice dichiarato competente. Questa Corte (citando il noto precedente Cass. 29.11.1993 n. 11845) non aveva condiviso tale assunto: nella fattispecie (analoga a quella qui in discussione), la mancata riassunzione del processo ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. dinanzi al giudice dichiarato competente per valore aveva, al contrario, rilievo nel giudizio di appello, in quanto la sentenza di primo grado era divenuta inefficace ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ., comma 2; pertanto, l'appello proposto, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, in quanto la caducazione della suddetta sentenza di primo grado comportava l'impossibilità di una sua parziale riforma, limitatamente alla decisione accessoria relativa alle spese di giudizio, statuizione che, invero, presupponeva l'efficacia della sentenza sulla declaratoria di incompetenza per valore. 1.3. In sintesi: confermato l’obbligo del giudice che dichiara la propria incompetenza di provvedere alle spese del grado;
evidenziata 9 di 10 l’inefficacia della pronuncia sull’incompetenza, nell’ipotesi di mancata riassunzione del giudizio, ex art. 130, comma 2, cod. proc. civ.; considerata la non autonomia o accessorietà delle statuizioni sulle spese;
il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento per cui nell’ipotesi di omessa statuizione del giudice sulle spese (ovvero nel caso in cui una parte abbia interesse ad impugnare la statuizione sulle spese contenuta) nell’ordinanza che dichiara la sua incompetenza, la mancata riassunzione della causa innanzi al giudice competente rende improcedibile l’appello autonomamente proposto ai fini della pronuncia (ovvero della riforma della pronuncia) sulle spese. 2. Il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €1.500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione 10 di 10 elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti – contro LI IO, elettivamente domiciliato in ROMA V. NICANDRO, N. 55, presso lo studio dell’avvocato D'ANGELO BARBARA rappresentato e difeso dagli avvocati SPIRITO FRANCESCO, PALOMBO GAETANO;
- controricorrente -
nonchè contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 34670 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 12/12/2023 2 di 10 LI MARIA CIVITA;
- intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE CASSINO n. 1369/2017 depositata il 20/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Aldo Ceniccola. FATTI DI CAUSA 1. RA NT e RA IA TA convenivano innanzi al Giudice di Pace di Pontecorvo GI RE, unitamente a RC ET, IN ET, per chiedere l’accertamento dell’esistenza di servitù di passaggio in proprio favore ritenuta gravante sul fondo, sito in Pontecorvo, di proprietà di GI RE;
nonché l’accertamento dei conseguenti obblighi asseritamente ricadenti sui convenuti, tra cui le spese di manutenzione del passo, cui i medesimi convenuti sarebbero stati tenuti pro quota. 2. Con sentenza n. 156 del 2013, il Giudice di Pace di Pontecorvo, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai convenuti, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Cassino, cui rimetteva altresì la decisione sulle spese processuali. Poiché non veniva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Cassino da alcuna delle parti, GI RE, RC ET, IN ET interponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontecorvo innanzi al Tribunale di Cassino, per sentire condannare NT RA e IA TA RA alle spese processuali. Nel dettaglio, gli appellanti lamentavano l’errata ed ingiusta applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., evidenziando che l’omissione della refusione delle spese di soccombenza da parte del Giudice di Pace dichiaratosi incompetente, e 3 di 10 la decisione di rimettere la relativa determinazione al giudice superiore competente attraverso la riassunzione di un giudizio cui era interessata solo la stessa parte soccombente, era da considerarsi lesiva della posizione dell’appellante il quale, secondo le disposizioni di cui all’art. 91 cod. proc. civ., avrebbe dovuto vedersi sollevato delle spese nel giudizio in era risultato vittorioso. 3. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1369 del 2017, dichiarava improcedibile l’appello. A sostegno della decisione, il giudice di seconde cure richiamava principi tratti da Cass. n. 11845 del 29.11.1993, e osservava che: - la sentenza con la quale il giudice ha dichiarato la propria incompetenza (chiudendo, perciò, il processo dinanzi a sé) ed ha rimesso la regolamentazione delle spese, in violazione all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., al giudice dichiarato competente, può essere impugnata dalla parte che intenda avvalersi della mancata pronuncia sulle spese esclusivamente interponendo ordinario appello;
- tuttavia, intervenuta l’estinzione del processo per mancata costituzione di entrambe le parti nel termine loro rispettivamente assegnato nella causa dinanzi al giudice di primo grado dichiarato competente e divenuta, pertanto, inefficace la sentenza pronunciata in prime cure (ex art. 310, comma 2, cod. proc. civ.), l’appello deve essere dichiarato improcedibile, restando le spese del processo estinto a carico di entrambe le parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, cod. proc. civ.). 4. Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione RE GI, ET RC, ET IN, affidandolo ad un unico motivo. Resisteva con controricorso NT RA. Rimaneva intimata IA TA RA. 4 di 10 In prossimità dell’adunanza camerale del 04.12.2018 i ricorrenti depositavano memoria. Nell’adunanza della Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile del 04.12.2018 il Collegio ha ritenuto di dover rimettere l’esame del procedimento alla Pubblica Udienza. Con ordinanza interlocutoria n. 17849 del 03.07.2019 il Collegio rimetteva la causa alla Pubblica Udienza. Il P.M. concludeva per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che, per evitare la conseguenza obiettivamente inaccettabile evidenziata dai ricorrenti – secondo cui la riassunzione innanzi al giudice competente (alla quale il convenuto non è affatto interessato) finisce col divenire una condizione di procedibilità dell’appello (costituente, invece, oggetto di specifico interesse per il medesimo) - e nel contempo mantenere fermo il pur condivisibile orientamento secondo cui l’ordinanza di incompetenza che ometta di liquidare le spese incorre in un vizio denunciabile con l’appello, la soluzione più corretta appare quella di garantirne la sopravvivenza relativamente alla questione delle spese. Se, in effetti, a ragione dell'omessa riassunzione non è più in discussione la spettanza del bene della vita oggetto del processo principale, non è detto che tra le parti non esista più alcuna ragione del contendere, in quanto la proposizione dell'appello avverso l'omessa liquidazione delle spese garantisce la sopravvivenza di questa frazione del processo innanzi al giudice chiamato a porre rimedio a tale omissione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 91, 112, 310 e 348 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale di Cassino non ha tenuto in alcun conto né la riforma introdotta dalla l. n. 69/2009, né le successive decisioni della Suprema Corte in 5 di 10 fattispecie analoghe a quella dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 1191/2012; Cass. n. 1703/2017). Oltretutto, la pronuncia si presenta lacunosa e non convincente laddove qualifica inesistente, e non piuttosto inefficace, la pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente;
inefficacia che sarebbe limitata alla dichiarazione di incompetenza. Essa è, altresì, illogica nella parte in cui, da un lato, afferma che l’appello sia comunque l’unico rimedio avverso l’omessa pronuncia sulle spese;
dall’altro, dichiara improcedibile l’appello in mancanza di riassunzione – così pervenendo alla conclusione che la riassunzione diventi condizione per l’appello: in tal caso, la parte vittoriosa interessata alle spese avrebbe l’onere di riassumere il giudizio nel merito nell’interesse della propria controparte. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Innanzitutto, non hanno pregio le doglianze riferite alla riforma del codice di rito introdotta legge 18 giugno 2009, n. 69, sia perché generiche, sia perché comunque – come correttamente evidenziato dal P.M. – la riforma si è limitata a mutare la forma (ordinanza) del provvedimento di incompetenza, non la sua sostanza: conseguentemente, ha adeguato il tenore lessicale dell’art. 310, comma 2, cod. proc. civ. Inconferente, altresì, il riferimento a Cass. Sez. 3, n. 1191 del 27.01.2012, poiché si riferisce ad una diversa situazione in cui questa Corte perviene alla cassazione della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace nel punto in cui ha omesso di provvedere sulle spese, a séguito di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. In quell’occasione questa Corte si è limitata a confermare il principio per cui in tema di declinatoria di competenza l'omessa pronuncia sulle spese integra l'omissione, da parte del giudice, di un provvedimento che egli deve necessariamente adottare;
ribadito, quindi, che il provvedimento (sentenza, prima della 6 di 10 riforma) dovrà contenere la pronuncia sulle spese, nulla dice per il caso in cui detta pronuncia non sia stata emessa, e il giudizio si sia estinto per mancata riassunzione (come nel caso di specie). A complemento di questo assunto, questa Corte ha più volte confermato che la relativa statuizione sulle spese è appellabile, e non impugnabile con regolamento di competenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011, Rv. 620334; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23727 del 19/11/2015, Rv. 638092; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916). Sì che - a completamento del percorso logico - è stato anche precisato che: «Il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3122 del 07/02/2017, Rv. 642723 - 01). Infine, assume rilevanza il fatto che questa Corte ha ritenuto l’insussistenza della litispendenza in un'ipotesi in cui, a seguito di sentenza di primo grado con la quale era stata rimessa la causa davanti al giudice competente, la parte creditrice, scaduto il termine per la riassunzione, aveva nuovamente azionato la pretesa in via monitoria dinanzi al giudice competente mentre controparte aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, nonché appello avverso la sentenza in questione, in relazione all'omessa liquidazione delle spese processuali. Peraltro, incidentalmente il Collegio aveva avuto occasione di aggiungere che la prima pronuncia sulla competenza aveva perso ogni effetto poiché le parti non avevano riassunto il giudizio nei termini;
che la mancata riassunzione aveva estinto il giudizio sul quale venne dichiarata la incompetenza;
che dell’ammissibilità dell'appello, solo sulle spese, proposto dopo l'estinzione vi potrebbe di conseguenza essere anche 7 di 10 ragione di dubitare (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16374 del 19/06/2019, Rv. 654320 – 01; v. anche Cass., Sez. Un., n. 14205 del 2005; Cass. n. 5022 del 1985). 1.2.1. Non soccorre alla tesi dei ricorrenti – riassumibile nel riconoscere efficacia alla pronuncia sull’incompetenza, ai soli fini della sua appellabilità in modo autonomo rispetto alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente, sì da dover ritenere inapplicabile l’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. - la pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19.04.2018: ritenendo la Consulta che la rigidità della tassatività delle uniche due fattispecie nominate dal legislatore del 2014 (v. d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, che aveva novellato l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.), laddove facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, debba ritenersi contraria ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In quell’occasione, il giudice delle leggi ha ribadito che il principio di responsabilità è alla base della regola della soccombenza (v. punto 10.: «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento»: così in un precedente, Corte cost., sentenza n. 135 del 1987). Tuttavia, ha anche di séguito precisato che: «La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto 8 di 10 costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa)». 1.2.2. Né, infine, si condivide la lettura proposta dai ricorrenti di Cass. Sez. 2, n. 1747 del 24.01.2013, posto che la pronuncia in esame conferma l’orientamento alla base della sentenza impugnata. In quel caso, infatti, la Corte territoriale aveva disatteso l’eccezione di improcedibilità dell’appello dopo aver rilevato che la sentenza del Tribunale impugnata, in quanto dichiarativa della competenza di altro giudice (Giudice di Pace), era svincolata dalle sorti del giudizio di merito, che sarebbe dovuto continuare davanti al giudice dichiarato competente. Questa Corte (citando il noto precedente Cass. 29.11.1993 n. 11845) non aveva condiviso tale assunto: nella fattispecie (analoga a quella qui in discussione), la mancata riassunzione del processo ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. dinanzi al giudice dichiarato competente per valore aveva, al contrario, rilievo nel giudizio di appello, in quanto la sentenza di primo grado era divenuta inefficace ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ., comma 2; pertanto, l'appello proposto, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, in quanto la caducazione della suddetta sentenza di primo grado comportava l'impossibilità di una sua parziale riforma, limitatamente alla decisione accessoria relativa alle spese di giudizio, statuizione che, invero, presupponeva l'efficacia della sentenza sulla declaratoria di incompetenza per valore. 1.3. In sintesi: confermato l’obbligo del giudice che dichiara la propria incompetenza di provvedere alle spese del grado;
evidenziata 9 di 10 l’inefficacia della pronuncia sull’incompetenza, nell’ipotesi di mancata riassunzione del giudizio, ex art. 130, comma 2, cod. proc. civ.; considerata la non autonomia o accessorietà delle statuizioni sulle spese;
il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento per cui nell’ipotesi di omessa statuizione del giudice sulle spese (ovvero nel caso in cui una parte abbia interesse ad impugnare la statuizione sulle spese contenuta) nell’ordinanza che dichiara la sua incompetenza, la mancata riassunzione della causa innanzi al giudice competente rende improcedibile l’appello autonomamente proposto ai fini della pronuncia (ovvero della riforma della pronuncia) sulle spese. 2. Il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €1.500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione 10 di 10 elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda