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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 443/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 443/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via A. Cimino n. 65, Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv.
Siviglia Pietro, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Via C. Battisti n. 41, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv. Cardone Luigi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
56 (c.f. C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
9.05.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 1.03.2018 adiva innanzi al Tribunale Parte_1 di Palmi i germani , e la nipote (quale erede Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della sorella premorta) per chiedere di accertare la lesione della quota legittima Parte_2 per gli atti di liberalità effettuati dalla madre , deceduta in data 13.12.2013 e, Persona_1 in ordine alla quale, si era aperta la successione legittima in favore dei quattro eredi legittimi
(figlio), (figlio) (figlia) e (nipote Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 discendente, figlia di premorta). L'attore specificava che Parte_2 Parte_1
l'asse ereditario era stato estremamente depauperato in ragione di diverse donazioni effettuate in vita dalla de cuius (infatti il valore dell'asse ereditario, all'atto del decesso, ammontava ad Euro
8.382,38); in particolare, evidenziava che, con diversi atti di liberalità la de cuius si Persona_1 era spogliata dei propri beni trasferendoli ai convenuti, così risultando depauperato l'asse ereditario.
In particolare:
- In favore di : Controparte_1 con atto del 10.11.2003 in Notar (rep. 12387) donava a Per_2 Persona_1 CP_1
a) la nuda proprietà della casa per civile abitazione, sita in Rosarno, Via Nazionale n. 85,
[...] foglio 20, particella 1164 del valore dichiarato di 57.600 (Valore stimato Euro 478.500); la piena proprietà della quota pari a 6/12 della piccola porzione di suolo sita in Rosarno, foglio 20, particella
1024 del valore di 2.600 euro.
L'importo della donazione alla data di apertura della successione era pari ad Euro 481.100,00.
- In favore di : Controparte_2
Con atto del 21.03.1997 in notar (rep. 20672) donava a Per_3 Persona_1 CP_2
la nuda proprietà del terreno sito in S. Ferdinando censito al foglio 17, particella 80 dal
[...] valore dichiarato di Lire 11.000.000 (valore stimato Euro 108.500,00).
L'importo della donazione alla data di apertura della successione è pari ad Euro 108.500,00;
- in favore di alla quale era subentrata la figlia;
Parte_2 Controparte_3 con atto del 31.12.1972 (rep. 1953) veniva donata, con dispensa di collazione, la nuda proprietà del terreno sito in S. Ferdinando censito al foglio 6, particelle 16, 30 e 31 del valore dichiarato di Lire
200.000 (valore all'apertura della successione di Euro 9.017,00)
L'importo della donazione alla data di apertura della successione era pari ad Euro 9.017,00. Dunque, evidenziava l'attore, dalla sommatoria di ogni singola donazione, il patrimonio originario della ammontava ad € 598.617,00 oltre al valore dei beni dichiarati in successione pari ad € Per_1
8.382,38 e quindi l'asse ereditario ammontava ad € 606.999,38.
Evidenziava che era stata lesa la propria quota di legittima, in quanto aveva ricevuto per successione legittima solo € 2.794,12 anziché € 134.888,75, né era rilevante la dispensa di collazione prevista negli atti di donazione, in quanto atti lesivi della quota di legittima.
Di conseguenza chiedeva la reintegra mediante riduzione proporzionale delle suindicate donazioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22.06.2018, si costituiva , il Controparte_1 quale non si opponeva alla richiesta di riduzione della legittima né a quella di eventuale riduzione delle disposizioni lesive che fossero emerse nel giudizio.
Il convenuto , tuttavia, contestava i valori attribuiti da parte dell'attore ai cespiti Controparte_1 sopra menzionati. Altresì evidenziava che al valore dell'immobile a lui donato andavano sottratte le migliorie dallo stesso apportate nell'operazione di riunione fittizia. Inoltre, lo stesso aveva sostenuto per intero le spese funerarie per la madre.
Inoltre, specificava l'attore, oltre ai beni indicati in successione, vi erano ulteriori beni da ricomprendere nell'asse ereditario e più precisamente:
- fondi rustici identificati nel Catasto terreni di detto Comune al Foglio 6 particelle n. 307, 393,197,
127, 147, 148, 149, 151;
- diritto di nuda proprietà sul bene identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 6 particella n. 695, caratterizzato dal diritto di superficie di soggetti terzi.
In conclusione, chiede di accertare il valore di legittima in capo all'attore, ma con le precisazioni di cui in comparsa.
All'udienza del 10.05.2019 viene dichiarata la contumacia delle convenute e Controparte_2
. Controparte_3
La causa veniva istruita con l'assunzione di testimoni ed espletata ctu al fine di verificare l'appartenenza del compendio ereditario alla de cuius nonché l'eventuale lesione di legittima dell'attore.
Pertanto, il procedimento veniva assegnato in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica (20+20).
2. Va premesso che la ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione;
ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum, sia del donatum, mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17926).
Nella vicenda in esame, dalle risultanze documentali e dalle indagini peritali espletate dal c.t.u., è emerso che la massa da dividere è la seguente (cfr. pag. 5 della perizia depositata il 7.04.2025):
Anche a seguito del supplemento di indagini del perito del Tribunale, parte convenuta non ha provato e documentato le sue asserzioni circa l'appartenza alla massa ereditaria alla de cuius
degli ulteriori beni indicati in comparsa (393, 147, 197, 695, 307, 127, 147, Persona_1
148, 149, 151), tanto da aver rinunciato alla loro inclusione nella massa da dividere (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate dal convenuto in sostituzione Controparte_1 dell'udienza dell'11.10.2024 e successiva ordinanza del G.I. del 29.10.2024, con la quale, nel conferire incarico al consulente tecnico d'ufficio, sono stati indicati i beni facenti parte dell'asse ereditario).
Cio detto, si ritengono infondate le contestazioni del convenuto alla Parte_1 quantificazione, operata dal c.t.u., del valore della donazione del terreno alla germana Pt_2 con atto del 31.12.1972, attesa, l'esistenza, sul predetto terreno, di un fabbricato mai
[...] censito catastalmente e privo di autorizzazioni amministrative.
Orbene, sul punto, condividendo le considerazioni in proposito rassegnate dal c.t.u., non è emersa alcuna indicazione circa l'esistenza di detto fabbricato al momento della successione: correttamente il CTU non ne ha tenuto conto, dovendosi avere riguardo al valore del terreno, oggetto di donazione a al momento dell'apertura della successione, e in ogni caso, neppure essendo Parte_2 state allegate e provate dal convenuto , che ciò eccepiva, le condizioni Controparte_1 dell'immobile al momento dell'apertura della successione o comunque la preesistenza del fabbricato (in assenza di qualsiasi risultanza presso i registri pubblici, come accertato dal perito del
Tribunale), così da risultare assolutamente condivisibile la stima operata dal CTU in ragione di quanto verificato e quanto risultante dai documenti pubblici. Ciò premesso, la domanda di è fondata per quanto indicato in motivazione. Parte_1
Come ricorda la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17926), il legittimario ha diritto di conseguire nella successione, a titolo di eredità (art. 536 e ss. c.c.), una quota del patrimonio netto del defunto determinato sul valore dei beni che appartenevano a costui al momento della morte, aumentato del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione
(art. 556 c.c.). La lesione di legittima designa una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni testamentarie o donazioni eccesive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il diritto alla quota di riserva. Le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge.
L'azione di riduzione presuppone, innanzitutto, la riunione fittizia, la quale è una operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva. Le fasi di questa operazione contabile sono descritte nell'art. 556 c.c. e comprendono: a) la formazione della massa dei beni relitti;
b) la detrazione dei debiti e pesi ereditari;
c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione;
d) l'imputazione delle “liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante”: c.d. imputazione ex se, prevista dall'art. 564, co. 2, c.c. Successivamente, debbono essere quantificate le quote riservate agli eredi legittimari, in astratto stabilite dalla legge agli artt. 536 c.c. e ss., indi la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre. L'entità della lesione viene determinata dal raffronto tra quanto per legge spettante al legittimario leso e quanto effettivamente da questi ricevuto.
Va altresì rammentato che a fronte della dispensa da collazione della donazione fatta personalmente al discendente non può ricavarsi alcun argomento per sostenere che quella medesima donazione non sia soggetta neanche a riunione fittizia e a riduzione, in considerazione del fatto che la riunione fittizia, come sopra accennato, comprende tutte le donazioni, incluse quelle fatte con dispensa da collazione o a soggetti non tenuti al conferimento (Cass. n. 17926/2020; n. 28196/2020).
Tale modus operandi si giustifica, invero, alla luce del fatto che la disciplina dettata dalle norme a tutela dei legittimari, a partire da quelle relative alla riunione fittizia, è inderogabile. A sua volta la dispensa, laddove espressamente prevista, non può implicare la non assoggettabilità della donazione alla riduzione.
Ciò detto, nel caso di specie, in presenza del relictum indicato ed in presenza di taluni cespiti oggetto di donazione in vita da parte del de cuius, il valore complessivo dell'asse ereditario, all'esito della c.d. riunione fittizia, corrisponderà al valore del bene donato al tempo dell'aperta successione (art. 747 c.c.), previa deduzione, a favore del donatario, del valore delle migliorie che risulteranno essere state apportate (art. 748 c.c.). Su tale valore dovrà quindi essere applicata la percentuale corrispondente all'entità della quota riservata per legge al legittimario che, nel caso di specie, corrisponderà ad 1/6 dell'asse, ai sensi dell'art. 537, co. 2, c.c., secondo cui quando al de cuius succedono più figli è loro riservata la quota dei 2/3, da dividersi tra loro in parti uguali.
All'esito dell'espletata CTU, volta a stabilire il valore di mercato degli immobili di causa al momento di apertura della successione, il valore dei debiti ereditari (relativo alle spese funerarie per cui il convenuto non ha articolato alcuna domanda di ripetizione) nonché il costo Controparte_1 di mercato delle migliorie apportate dal all'immobile a lui donato, è stato Controparte_1 possibile accertare che il valore degli immobili alla data dell'aperta successione è pari ad €
483.179,57, l'ammontare delle spese funerarie è pari ad € 6.850,10 e che il costo di mercato delle migliorie realizzate dal convenuto all'appartamento ricevuto in donazione è pari Controparte_1 ad € 60.157,27.
Con riferimento alle migliorie, il CTU ha potuto ricostruire il valore delle migliorie apportate dal convenuto all'immobile ricevuto in donazione, anche sulla scorta della Controparte_1 documentazione probatoria in atti (peraltro, l'effettiva realizzazione di tali migliore da parte del convenuto risulta corroborata dalla prova testimoniale espletata).
Il valore dei cespiti e delle migliorie è stato quantificato in base ai criteri di cui il CTU ha dato ampiamente conto nel corpo dell'elaborato peritale che si intende qui richiamato, giustificando adeguatamente le conclusioni rassegnate da cui il Tribunale non ha motivo di discostarsi.
Il c.t.u. ha così potuto appurare che, con le donazioni effettuate alle altre due legittimarie Pt_2
(e per essa alla convenuta subentrante, ) e a , la de cuius ha
[...] CP_3 Controparte_2
“attinto” alla quota disponibile in misura tale da non superarne l'importo, mentre la terza donazione (in favore del convenuto ndr) ha ecceduto. Infatti, la donazione (in Controparte_1 favore del convenuto ndr), al netto della legittima, impegna una disponibile di € Controparte_1
133 808,27, quando in realtà a quella data erano rimasti solo € 75 696,13. Tale disposizione, eccessiva, comporta automaticamente la lesione della quota legittima spettante all'attore Pt_1
e pertanto tale donazione, e solo questa, deve essere ridotta.”
[...]
In definitiva, il valore dei beni donati al figlio è pari ad € 133.808,27, già dedotto Controparte_1 dal valore complessivo il costo delle migliorie, e risulta eccedente la quota di disponibile (pari ad €
75.696,13), a quella data, utilizzabile dalla de cuius nella donazione del 2003, sicché il convenuto
è tenuto a reintegrare l'attore per l'importo di € 58.112.13 Controparte_1 Parte_1
(133.808,27 – 75.696,13). Del resto, tale operazione del c.t.u. risulta conforme al dettato dell'art. 559 c.c., il quale, nel dettare il modo di ridurre le donazioni, stabilisce che, a differenza della riduzione delle disposizioni testamentarie, che si effettua con il criterio proporzionale (cfr. art. 558 c.c.), le donazioni si riducono secondo il criterio cronologico ascendente, ossia “cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori”, finché i diritti del legittimario non siano reintegrati (cfr. Cassazione civile sez. II,
02/12/2022, n.35461: “In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555,558 e 559 c.c.”)
Come anticipato, la quota riservata al legittimario dev'essere individuata in 1/6 del valore complessivo dell'asse ex art. 537, co. 2, c.c.
Nel caso di specie, quindi la quota di legittima cui parte attrice ha diritto è pari ad € 69.362,03
(tenuto conto delle spese funerarie detratte) da disporsi con l'assegnazione del bene relitto censito nel terreno in San Ferdinando foglio n. 6 part. 622-623 e mediante il versamento della somma di denaro di € 58.112,13 da parte del donatario , il quale ha ricevuto una donazione in Controparte_1 eccesso e lesiva della quota di legittima attorea.
Limitatamente al valore su indicato, dunque, la donazione in questione dovrà essere ridotta e cioè dichiarata inefficace nei confronti dell'attore.
Al riguardo si rileva l'adesione di entrambe le parti costituite alla soluzione proposta dal c.t.u. di compensare l'attore mediante la corresponsione della somma di € 58.112,13 da Parte_1 parte di , nonché con l'assegnazione all'attore del bene relitto censito nel terreno in Controparte_1
San Ferdinando foglio n. 6 part. 622-623 (vedi il convenuto il quale, nelle Controparte_1 controdeduzioni alla consulenza tecnica d'ufficio, scrive “Si prende atto che il CTU, a seguito dei suoi corretti calcoli, ha determinato la lesione di legittima a favore dell'attore nella somma di €
58.112,13, approvando l'ipotesi proposta di cui al punto 1°, e cioè versamento della somma, che nel caso di specie si arriverebbe ad una parziale compensazione con l'enorme debito di Pt_1 nei confronti di , ammontante a circa € 200.000,00”).
[...] Controparte_1
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, trattandosi di credito di valore e non di valuta, deve essere adeguato al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendosi pertanto procedere alla relativa rivalutazione (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2013, n. 14449, nonché Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2010, n. 6709). Dunque, la somma sopra calcolata da corrispondere a conguaglio, riferibile all'epoca dell'apertura della successione in data 12.12.2013 (come da certificato di morte della de cuius Persona_1
allegato in atti), deve essere rivalutata sino alla data della presente decisione, secondo gli
[...] indici ISTAT, e sull'importo così rivalutato sono altresì dovuti gli interessi compensativi nella misura legale dalla data della domanda, mentre dalla data di questa sentenza sul totale in tal modo ottenuto saranno dovuti i soli interessi legali.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della sostanziale adesione del convenuto alla domanda attorea di riduzione per lesione di legittima. Le spese di Controparte_1
c.t.u., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti vengono ripartite per ¼ a carico di ciascuna delle parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto accerta e dichiara che l'atto di Parte_1 donazione del 10.11.2003 in Notar (rep. 12387) posto in essere dalla de cuius lede la Per_2 quota di riserva dell'attore e che la lesione è pari ad € 58.112,13; Parte_1
2. riduce tale donazione sino a concorrenza del valore dell'accertata lesione;
3. condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma Controparte_1 Parte_1 di Euro 58.112,13, in linea capitale, da rivalutarsi dal 13.12.2013 sino alla data della presente decisione, secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di notificazione dell'atto di citazione sino alla data di questa decisione, e oltre ai soli interessi legali sull'importo in tal modo ottenuto da quest'ultima data sino al soddisfo;
4. assegna, altresì, in reintegra della legittima lesa, all'attore , per intero, il Parte_1 terreno relitto censito al NCT del Comune di San Ferdinando, al foglio n. 6 part. 622-623;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, per ¼ a carico di ciascuna delle parti ( , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
.
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, in data 5/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 443/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via A. Cimino n. 65, Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv.
Siviglia Pietro, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Via C. Battisti n. 41, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv. Cardone Luigi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
56 (c.f. C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
9.05.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 1.03.2018 adiva innanzi al Tribunale Parte_1 di Palmi i germani , e la nipote (quale erede Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della sorella premorta) per chiedere di accertare la lesione della quota legittima Parte_2 per gli atti di liberalità effettuati dalla madre , deceduta in data 13.12.2013 e, Persona_1 in ordine alla quale, si era aperta la successione legittima in favore dei quattro eredi legittimi
(figlio), (figlio) (figlia) e (nipote Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 discendente, figlia di premorta). L'attore specificava che Parte_2 Parte_1
l'asse ereditario era stato estremamente depauperato in ragione di diverse donazioni effettuate in vita dalla de cuius (infatti il valore dell'asse ereditario, all'atto del decesso, ammontava ad Euro
8.382,38); in particolare, evidenziava che, con diversi atti di liberalità la de cuius si Persona_1 era spogliata dei propri beni trasferendoli ai convenuti, così risultando depauperato l'asse ereditario.
In particolare:
- In favore di : Controparte_1 con atto del 10.11.2003 in Notar (rep. 12387) donava a Per_2 Persona_1 CP_1
a) la nuda proprietà della casa per civile abitazione, sita in Rosarno, Via Nazionale n. 85,
[...] foglio 20, particella 1164 del valore dichiarato di 57.600 (Valore stimato Euro 478.500); la piena proprietà della quota pari a 6/12 della piccola porzione di suolo sita in Rosarno, foglio 20, particella
1024 del valore di 2.600 euro.
L'importo della donazione alla data di apertura della successione era pari ad Euro 481.100,00.
- In favore di : Controparte_2
Con atto del 21.03.1997 in notar (rep. 20672) donava a Per_3 Persona_1 CP_2
la nuda proprietà del terreno sito in S. Ferdinando censito al foglio 17, particella 80 dal
[...] valore dichiarato di Lire 11.000.000 (valore stimato Euro 108.500,00).
L'importo della donazione alla data di apertura della successione è pari ad Euro 108.500,00;
- in favore di alla quale era subentrata la figlia;
Parte_2 Controparte_3 con atto del 31.12.1972 (rep. 1953) veniva donata, con dispensa di collazione, la nuda proprietà del terreno sito in S. Ferdinando censito al foglio 6, particelle 16, 30 e 31 del valore dichiarato di Lire
200.000 (valore all'apertura della successione di Euro 9.017,00)
L'importo della donazione alla data di apertura della successione era pari ad Euro 9.017,00. Dunque, evidenziava l'attore, dalla sommatoria di ogni singola donazione, il patrimonio originario della ammontava ad € 598.617,00 oltre al valore dei beni dichiarati in successione pari ad € Per_1
8.382,38 e quindi l'asse ereditario ammontava ad € 606.999,38.
Evidenziava che era stata lesa la propria quota di legittima, in quanto aveva ricevuto per successione legittima solo € 2.794,12 anziché € 134.888,75, né era rilevante la dispensa di collazione prevista negli atti di donazione, in quanto atti lesivi della quota di legittima.
Di conseguenza chiedeva la reintegra mediante riduzione proporzionale delle suindicate donazioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22.06.2018, si costituiva , il Controparte_1 quale non si opponeva alla richiesta di riduzione della legittima né a quella di eventuale riduzione delle disposizioni lesive che fossero emerse nel giudizio.
Il convenuto , tuttavia, contestava i valori attribuiti da parte dell'attore ai cespiti Controparte_1 sopra menzionati. Altresì evidenziava che al valore dell'immobile a lui donato andavano sottratte le migliorie dallo stesso apportate nell'operazione di riunione fittizia. Inoltre, lo stesso aveva sostenuto per intero le spese funerarie per la madre.
Inoltre, specificava l'attore, oltre ai beni indicati in successione, vi erano ulteriori beni da ricomprendere nell'asse ereditario e più precisamente:
- fondi rustici identificati nel Catasto terreni di detto Comune al Foglio 6 particelle n. 307, 393,197,
127, 147, 148, 149, 151;
- diritto di nuda proprietà sul bene identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 6 particella n. 695, caratterizzato dal diritto di superficie di soggetti terzi.
In conclusione, chiede di accertare il valore di legittima in capo all'attore, ma con le precisazioni di cui in comparsa.
All'udienza del 10.05.2019 viene dichiarata la contumacia delle convenute e Controparte_2
. Controparte_3
La causa veniva istruita con l'assunzione di testimoni ed espletata ctu al fine di verificare l'appartenenza del compendio ereditario alla de cuius nonché l'eventuale lesione di legittima dell'attore.
Pertanto, il procedimento veniva assegnato in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica (20+20).
2. Va premesso che la ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione;
ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum, sia del donatum, mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17926).
Nella vicenda in esame, dalle risultanze documentali e dalle indagini peritali espletate dal c.t.u., è emerso che la massa da dividere è la seguente (cfr. pag. 5 della perizia depositata il 7.04.2025):
Anche a seguito del supplemento di indagini del perito del Tribunale, parte convenuta non ha provato e documentato le sue asserzioni circa l'appartenza alla massa ereditaria alla de cuius
degli ulteriori beni indicati in comparsa (393, 147, 197, 695, 307, 127, 147, Persona_1
148, 149, 151), tanto da aver rinunciato alla loro inclusione nella massa da dividere (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate dal convenuto in sostituzione Controparte_1 dell'udienza dell'11.10.2024 e successiva ordinanza del G.I. del 29.10.2024, con la quale, nel conferire incarico al consulente tecnico d'ufficio, sono stati indicati i beni facenti parte dell'asse ereditario).
Cio detto, si ritengono infondate le contestazioni del convenuto alla Parte_1 quantificazione, operata dal c.t.u., del valore della donazione del terreno alla germana Pt_2 con atto del 31.12.1972, attesa, l'esistenza, sul predetto terreno, di un fabbricato mai
[...] censito catastalmente e privo di autorizzazioni amministrative.
Orbene, sul punto, condividendo le considerazioni in proposito rassegnate dal c.t.u., non è emersa alcuna indicazione circa l'esistenza di detto fabbricato al momento della successione: correttamente il CTU non ne ha tenuto conto, dovendosi avere riguardo al valore del terreno, oggetto di donazione a al momento dell'apertura della successione, e in ogni caso, neppure essendo Parte_2 state allegate e provate dal convenuto , che ciò eccepiva, le condizioni Controparte_1 dell'immobile al momento dell'apertura della successione o comunque la preesistenza del fabbricato (in assenza di qualsiasi risultanza presso i registri pubblici, come accertato dal perito del
Tribunale), così da risultare assolutamente condivisibile la stima operata dal CTU in ragione di quanto verificato e quanto risultante dai documenti pubblici. Ciò premesso, la domanda di è fondata per quanto indicato in motivazione. Parte_1
Come ricorda la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, n.17926), il legittimario ha diritto di conseguire nella successione, a titolo di eredità (art. 536 e ss. c.c.), una quota del patrimonio netto del defunto determinato sul valore dei beni che appartenevano a costui al momento della morte, aumentato del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione
(art. 556 c.c.). La lesione di legittima designa una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni testamentarie o donazioni eccesive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il diritto alla quota di riserva. Le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge.
L'azione di riduzione presuppone, innanzitutto, la riunione fittizia, la quale è una operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva. Le fasi di questa operazione contabile sono descritte nell'art. 556 c.c. e comprendono: a) la formazione della massa dei beni relitti;
b) la detrazione dei debiti e pesi ereditari;
c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione;
d) l'imputazione delle “liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante”: c.d. imputazione ex se, prevista dall'art. 564, co. 2, c.c. Successivamente, debbono essere quantificate le quote riservate agli eredi legittimari, in astratto stabilite dalla legge agli artt. 536 c.c. e ss., indi la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre. L'entità della lesione viene determinata dal raffronto tra quanto per legge spettante al legittimario leso e quanto effettivamente da questi ricevuto.
Va altresì rammentato che a fronte della dispensa da collazione della donazione fatta personalmente al discendente non può ricavarsi alcun argomento per sostenere che quella medesima donazione non sia soggetta neanche a riunione fittizia e a riduzione, in considerazione del fatto che la riunione fittizia, come sopra accennato, comprende tutte le donazioni, incluse quelle fatte con dispensa da collazione o a soggetti non tenuti al conferimento (Cass. n. 17926/2020; n. 28196/2020).
Tale modus operandi si giustifica, invero, alla luce del fatto che la disciplina dettata dalle norme a tutela dei legittimari, a partire da quelle relative alla riunione fittizia, è inderogabile. A sua volta la dispensa, laddove espressamente prevista, non può implicare la non assoggettabilità della donazione alla riduzione.
Ciò detto, nel caso di specie, in presenza del relictum indicato ed in presenza di taluni cespiti oggetto di donazione in vita da parte del de cuius, il valore complessivo dell'asse ereditario, all'esito della c.d. riunione fittizia, corrisponderà al valore del bene donato al tempo dell'aperta successione (art. 747 c.c.), previa deduzione, a favore del donatario, del valore delle migliorie che risulteranno essere state apportate (art. 748 c.c.). Su tale valore dovrà quindi essere applicata la percentuale corrispondente all'entità della quota riservata per legge al legittimario che, nel caso di specie, corrisponderà ad 1/6 dell'asse, ai sensi dell'art. 537, co. 2, c.c., secondo cui quando al de cuius succedono più figli è loro riservata la quota dei 2/3, da dividersi tra loro in parti uguali.
All'esito dell'espletata CTU, volta a stabilire il valore di mercato degli immobili di causa al momento di apertura della successione, il valore dei debiti ereditari (relativo alle spese funerarie per cui il convenuto non ha articolato alcuna domanda di ripetizione) nonché il costo Controparte_1 di mercato delle migliorie apportate dal all'immobile a lui donato, è stato Controparte_1 possibile accertare che il valore degli immobili alla data dell'aperta successione è pari ad €
483.179,57, l'ammontare delle spese funerarie è pari ad € 6.850,10 e che il costo di mercato delle migliorie realizzate dal convenuto all'appartamento ricevuto in donazione è pari Controparte_1 ad € 60.157,27.
Con riferimento alle migliorie, il CTU ha potuto ricostruire il valore delle migliorie apportate dal convenuto all'immobile ricevuto in donazione, anche sulla scorta della Controparte_1 documentazione probatoria in atti (peraltro, l'effettiva realizzazione di tali migliore da parte del convenuto risulta corroborata dalla prova testimoniale espletata).
Il valore dei cespiti e delle migliorie è stato quantificato in base ai criteri di cui il CTU ha dato ampiamente conto nel corpo dell'elaborato peritale che si intende qui richiamato, giustificando adeguatamente le conclusioni rassegnate da cui il Tribunale non ha motivo di discostarsi.
Il c.t.u. ha così potuto appurare che, con le donazioni effettuate alle altre due legittimarie Pt_2
(e per essa alla convenuta subentrante, ) e a , la de cuius ha
[...] CP_3 Controparte_2
“attinto” alla quota disponibile in misura tale da non superarne l'importo, mentre la terza donazione (in favore del convenuto ndr) ha ecceduto. Infatti, la donazione (in Controparte_1 favore del convenuto ndr), al netto della legittima, impegna una disponibile di € Controparte_1
133 808,27, quando in realtà a quella data erano rimasti solo € 75 696,13. Tale disposizione, eccessiva, comporta automaticamente la lesione della quota legittima spettante all'attore Pt_1
e pertanto tale donazione, e solo questa, deve essere ridotta.”
[...]
In definitiva, il valore dei beni donati al figlio è pari ad € 133.808,27, già dedotto Controparte_1 dal valore complessivo il costo delle migliorie, e risulta eccedente la quota di disponibile (pari ad €
75.696,13), a quella data, utilizzabile dalla de cuius nella donazione del 2003, sicché il convenuto
è tenuto a reintegrare l'attore per l'importo di € 58.112.13 Controparte_1 Parte_1
(133.808,27 – 75.696,13). Del resto, tale operazione del c.t.u. risulta conforme al dettato dell'art. 559 c.c., il quale, nel dettare il modo di ridurre le donazioni, stabilisce che, a differenza della riduzione delle disposizioni testamentarie, che si effettua con il criterio proporzionale (cfr. art. 558 c.c.), le donazioni si riducono secondo il criterio cronologico ascendente, ossia “cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori”, finché i diritti del legittimario non siano reintegrati (cfr. Cassazione civile sez. II,
02/12/2022, n.35461: “In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555,558 e 559 c.c.”)
Come anticipato, la quota riservata al legittimario dev'essere individuata in 1/6 del valore complessivo dell'asse ex art. 537, co. 2, c.c.
Nel caso di specie, quindi la quota di legittima cui parte attrice ha diritto è pari ad € 69.362,03
(tenuto conto delle spese funerarie detratte) da disporsi con l'assegnazione del bene relitto censito nel terreno in San Ferdinando foglio n. 6 part. 622-623 e mediante il versamento della somma di denaro di € 58.112,13 da parte del donatario , il quale ha ricevuto una donazione in Controparte_1 eccesso e lesiva della quota di legittima attorea.
Limitatamente al valore su indicato, dunque, la donazione in questione dovrà essere ridotta e cioè dichiarata inefficace nei confronti dell'attore.
Al riguardo si rileva l'adesione di entrambe le parti costituite alla soluzione proposta dal c.t.u. di compensare l'attore mediante la corresponsione della somma di € 58.112,13 da Parte_1 parte di , nonché con l'assegnazione all'attore del bene relitto censito nel terreno in Controparte_1
San Ferdinando foglio n. 6 part. 622-623 (vedi il convenuto il quale, nelle Controparte_1 controdeduzioni alla consulenza tecnica d'ufficio, scrive “Si prende atto che il CTU, a seguito dei suoi corretti calcoli, ha determinato la lesione di legittima a favore dell'attore nella somma di €
58.112,13, approvando l'ipotesi proposta di cui al punto 1°, e cioè versamento della somma, che nel caso di specie si arriverebbe ad una parziale compensazione con l'enorme debito di Pt_1 nei confronti di , ammontante a circa € 200.000,00”).
[...] Controparte_1
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, trattandosi di credito di valore e non di valuta, deve essere adeguato al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendosi pertanto procedere alla relativa rivalutazione (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2013, n. 14449, nonché Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2010, n. 6709). Dunque, la somma sopra calcolata da corrispondere a conguaglio, riferibile all'epoca dell'apertura della successione in data 12.12.2013 (come da certificato di morte della de cuius Persona_1
allegato in atti), deve essere rivalutata sino alla data della presente decisione, secondo gli
[...] indici ISTAT, e sull'importo così rivalutato sono altresì dovuti gli interessi compensativi nella misura legale dalla data della domanda, mentre dalla data di questa sentenza sul totale in tal modo ottenuto saranno dovuti i soli interessi legali.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della sostanziale adesione del convenuto alla domanda attorea di riduzione per lesione di legittima. Le spese di Controparte_1
c.t.u., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti vengono ripartite per ¼ a carico di ciascuna delle parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto accerta e dichiara che l'atto di Parte_1 donazione del 10.11.2003 in Notar (rep. 12387) posto in essere dalla de cuius lede la Per_2 quota di riserva dell'attore e che la lesione è pari ad € 58.112,13; Parte_1
2. riduce tale donazione sino a concorrenza del valore dell'accertata lesione;
3. condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma Controparte_1 Parte_1 di Euro 58.112,13, in linea capitale, da rivalutarsi dal 13.12.2013 sino alla data della presente decisione, secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di notificazione dell'atto di citazione sino alla data di questa decisione, e oltre ai soli interessi legali sull'importo in tal modo ottenuto da quest'ultima data sino al soddisfo;
4. assegna, altresì, in reintegra della legittima lesa, all'attore , per intero, il Parte_1 terreno relitto censito al NCT del Comune di San Ferdinando, al foglio n. 6 part. 622-623;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, per ¼ a carico di ciascuna delle parti ( , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
.
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, in data 5/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola