TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8140 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 37927 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
OR TE _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso N RG 37927/2024, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' agito per ottenere l'accertamento dello stato CP_1 sanitario volto al riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla prestazione di cui all' art. 1 l. n. 18/80 , con la condanna dell' al pagamento delle CP_1 conseguenti spettanze, con decorrenza dalla data della domanda o di giustizia;
oltre interessi;
che il procedimento di cui all'art. 445 bis cpc si era concluso con una sentenza di inammissibilità del ricorso in quanto il certificato medico allegato alla domanda non conteneva la specificazione che la parte era impossibilitata a deambulare e/o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vista senza assistenza . Con vittoria di spese. L' si è costituito contestando la domanda di cui ha chiesto il rigetto. CP_1 Ammessa CTU, deposita la perizia, alla odierna udienza quindi il processo è stato deciso con motivazione contestuale. Osserva il giudice che , ai fini del giudizio in esame, non rileva la mancata specificazione contenuta nel certificato medico inviato telematicamente , essendo richiesto dalla legge che l' interessato presenti la domanda. La domanda nel caso in esame è stata presentata;
del resto, l' ha sottoposto CP_1
a visita l' interessato. La mancata specificazione della impossibilità a deambulare va valutata tenendo conto che nel modello procedimentale messo a punto dall'
sono previsti solo cinque tipi di prestazioni e tra queste non è CP_1 contemplata l' indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.. Nel caso di specie , il nominato CTU, con motivazione logica, fondata sull'esame della documentazione prodotta dalla parte, ha accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento delle prestazioni richieste rilevando che: “ Per quanto esposto fin qui appare corretto affermare che il complesso morboso sofferto dal ricorrente nel suo complesso possa essere considerato impattante in maniera
“grave” sulla difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Tale valutazione è riferibile all'impegno di vari organi apparati delle patologie sofferte (neurologico-osteoarticolare-metabolico-cardiologico). Per quanto attiene all'impatto delle patologie sulle funzioni globali della ricorrente dall'EO emerge un deficit di rilievo delle funzionalità la ricorrente in ambulatorio;
la si presenta con una Pt_1 problematica osteoarticolare diffusa con incidenza nella deambulazione e nei passaggi posturali;
tali funzioni seppur sufficienti a minime mobilitazioni di per certo non sono sufficienti per garantire le autonomie alla A livello neurologico si Pt_1 rileva un evidente rallentamento ideomotorio anche se non sono emersi deficit cognitivi e/o di memoria, è pur vero che in anamnesi vi sono certificazioni di MMSE basse a testimonianza di una instabilità della tenuta cognitiva della ricorrente. Quanto relazionato basta per rilevare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei requisiti ex art. 1 legge 18 del 1980. Rilevata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento occorre valutare la decorrenza, anche in considerazione del fatto che la domanda è stata effettuata il 29 novembre 2023; dalla documentazione agli atti vi è solo una valutazione geriatrica risalente all'epoca della domanda, tale rilievo appare non consistente ai fini di una corretta valutazione anche in relazione a quanto emerso dalla successiva visita in commissione invalidità e successivamente in ATP da parte del CTU che dopo esame clinico-anamnestico giunge alle stesse deduzioni e quindi che le menomazioni non sono in grado di compromettere la capacità di eseguire gli atti quotidiani della vita né la capacità di deambulazione. Il declino cognitivo, che ancora oggi non viene osservato al colloquio, viene definito anche dallo geriatra (visita novembre 2023) moderato anche se con MMSE di 17.2; dalla documentazione agli atti – a parere dello scrivente CTU – solo dall'agosto 2024 (nuova visita geriatrica) si rileva un aggravamento importanze (azzeramento valori ADL e IADL con esigenza di assistenza per la deambulazione) confermato poi dalla valutazione ortopedica del dicembre 2024 e dai rilievi successivi fatti in sede di operazioni peritali. Per quanto relazionato, pertanto, è corretto assegnare una retrodatazione dall'agosto 2024 (a causa della natura cronico degenerativa dei morbi sofferti) al 01 giugno 2024 per rilevare l'inizio delle disautonomie come necessarie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. In conclusione, in risposta al quesito posto dall'Ill.mo sig. Giudice è possibile affermare che la sig.ra È invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave (100%) ed È NELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE PREVISTE DALL'ART. 1 LEGGE 18 DEL 1980 (indennità di accompagnamento). Il termine di decorrenza – per quanto argomentato in relazione – per l'indennità d'accompagnamento e va posto fin dal giorno 01 giugno 2024. “. A fronte di tali specifiche conclusioni, va accolto il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta la sussistenza dei requisiti alla prestazione di cui all'art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dal mese di giugno 2024. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.450,00, CP_1 oltre iva e cpa da distrarsi . Roma,11.7.2025 Il giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 37927 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
OR TE _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso N RG 37927/2024, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' agito per ottenere l'accertamento dello stato CP_1 sanitario volto al riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla prestazione di cui all' art. 1 l. n. 18/80 , con la condanna dell' al pagamento delle CP_1 conseguenti spettanze, con decorrenza dalla data della domanda o di giustizia;
oltre interessi;
che il procedimento di cui all'art. 445 bis cpc si era concluso con una sentenza di inammissibilità del ricorso in quanto il certificato medico allegato alla domanda non conteneva la specificazione che la parte era impossibilitata a deambulare e/o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vista senza assistenza . Con vittoria di spese. L' si è costituito contestando la domanda di cui ha chiesto il rigetto. CP_1 Ammessa CTU, deposita la perizia, alla odierna udienza quindi il processo è stato deciso con motivazione contestuale. Osserva il giudice che , ai fini del giudizio in esame, non rileva la mancata specificazione contenuta nel certificato medico inviato telematicamente , essendo richiesto dalla legge che l' interessato presenti la domanda. La domanda nel caso in esame è stata presentata;
del resto, l' ha sottoposto CP_1
a visita l' interessato. La mancata specificazione della impossibilità a deambulare va valutata tenendo conto che nel modello procedimentale messo a punto dall'
sono previsti solo cinque tipi di prestazioni e tra queste non è CP_1 contemplata l' indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.. Nel caso di specie , il nominato CTU, con motivazione logica, fondata sull'esame della documentazione prodotta dalla parte, ha accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento delle prestazioni richieste rilevando che: “ Per quanto esposto fin qui appare corretto affermare che il complesso morboso sofferto dal ricorrente nel suo complesso possa essere considerato impattante in maniera
“grave” sulla difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Tale valutazione è riferibile all'impegno di vari organi apparati delle patologie sofferte (neurologico-osteoarticolare-metabolico-cardiologico). Per quanto attiene all'impatto delle patologie sulle funzioni globali della ricorrente dall'EO emerge un deficit di rilievo delle funzionalità la ricorrente in ambulatorio;
la si presenta con una Pt_1 problematica osteoarticolare diffusa con incidenza nella deambulazione e nei passaggi posturali;
tali funzioni seppur sufficienti a minime mobilitazioni di per certo non sono sufficienti per garantire le autonomie alla A livello neurologico si Pt_1 rileva un evidente rallentamento ideomotorio anche se non sono emersi deficit cognitivi e/o di memoria, è pur vero che in anamnesi vi sono certificazioni di MMSE basse a testimonianza di una instabilità della tenuta cognitiva della ricorrente. Quanto relazionato basta per rilevare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei requisiti ex art. 1 legge 18 del 1980. Rilevata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento occorre valutare la decorrenza, anche in considerazione del fatto che la domanda è stata effettuata il 29 novembre 2023; dalla documentazione agli atti vi è solo una valutazione geriatrica risalente all'epoca della domanda, tale rilievo appare non consistente ai fini di una corretta valutazione anche in relazione a quanto emerso dalla successiva visita in commissione invalidità e successivamente in ATP da parte del CTU che dopo esame clinico-anamnestico giunge alle stesse deduzioni e quindi che le menomazioni non sono in grado di compromettere la capacità di eseguire gli atti quotidiani della vita né la capacità di deambulazione. Il declino cognitivo, che ancora oggi non viene osservato al colloquio, viene definito anche dallo geriatra (visita novembre 2023) moderato anche se con MMSE di 17.2; dalla documentazione agli atti – a parere dello scrivente CTU – solo dall'agosto 2024 (nuova visita geriatrica) si rileva un aggravamento importanze (azzeramento valori ADL e IADL con esigenza di assistenza per la deambulazione) confermato poi dalla valutazione ortopedica del dicembre 2024 e dai rilievi successivi fatti in sede di operazioni peritali. Per quanto relazionato, pertanto, è corretto assegnare una retrodatazione dall'agosto 2024 (a causa della natura cronico degenerativa dei morbi sofferti) al 01 giugno 2024 per rilevare l'inizio delle disautonomie come necessarie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. In conclusione, in risposta al quesito posto dall'Ill.mo sig. Giudice è possibile affermare che la sig.ra È invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave (100%) ed È NELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE PREVISTE DALL'ART. 1 LEGGE 18 DEL 1980 (indennità di accompagnamento). Il termine di decorrenza – per quanto argomentato in relazione – per l'indennità d'accompagnamento e va posto fin dal giorno 01 giugno 2024. “. A fronte di tali specifiche conclusioni, va accolto il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta la sussistenza dei requisiti alla prestazione di cui all'art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dal mese di giugno 2024. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.450,00, CP_1 oltre iva e cpa da distrarsi . Roma,11.7.2025 Il giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini